Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
3168/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIA LABBA Presidente Rel./Est.
Giudice dott.ssa Rossella MA STROPIETRO
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3168 - 2023, avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c., promosso da
Parte 1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bernardi che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- ricorrente-
contro
Controparte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bergesio che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- convenuta -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Osserva
.1.
La ricorrente, in particolare, chiedeva aumentarsi l'assegno ad euro 650,00 mensili, fermo il concorso spese.
La parte convenuta si costituiva chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento in euro
100,00 mensili, oltre concorso spese.
All'udienza delegata del 24.4.24 le parti rendevano le seguenti testuali dichiarazioni:
Parte ricorrente dichiara: “attualmente mio figlio è maggiorenne, sta frequentando ancora la scuola superiore in quanto per problemi di salute ha perso due anni scolastici;
sta frequentando il terzo e quarto anno insieme presso una scuola privata che sto pagando io, mentre mio figlio ER 1 ha contribuito con i suoi risparmi perché il padre gli aveva detto che non poteva permettersi quella spesa;
il padre versa il contributo al mantenimento del figlio quando vuole, non c'è un giorno fisso e una garanzia, perché versa sempre in ritardo;
mio figlio ER 1 non va più dal padre dal 2021, anche se padre e figlio si sentono tutte le sere;
si vedono ogni tanto e io voglio lasciare libero ER_1 di decidere quando e come vuole vedere il padre;
mio figlio mi ha detto che non vuole essere coinvolto nei problemi dei suoi genitori;
insisto nella mia richiesta di contributo al mantenimento in quanto le esigenze di ER 1 sono aumentate con la sua crescita"
Parte convenuta dichiara: “attualmente non ho reddito;
non posso aprire una mia attività di mediare immobiliare in quanto non ho il patentino, come ben sa la controparte;
le società precedenti erano state aperte con soggetti che avevano il patentino e con i quali ci sono stati poi dei problemi;
la prima società era stata chiusa in quanto la socia non riusciva più a gestire gli impegni familiari e quelli lavorativi, mentre le seconda società è stata chiusa per via dei gravi dissidi insorti tra i soci;
ho sempre fatto attività di compravendita immobiliare e attraverso i contatti che mi sono rimasti sto cercando di trovare un'attività lavorativa;
fin quando ho potuto ho versato io il contributo al mantenimento di ER 1, adesso vengo aiutato dai miei genitori;
la regolarità mensile dei versamenti del mantenimento di ER 1 si può evincere dalla documentazione prodotta, ci sono solo dei ritardi, quindi non è vero che pago quando voglio;
la madre non concorda mai le spese straordinarie prima di sostenerle e mi chiede la metà sebbene abbia una polizza sanitaria che gliele rimborsa;
ho saputo una settimana prima che ER 1 si sarebbe iscritto alla scuola privata;
io chiedo una riduzione della somma a mio carico per il mantenimento di ER 1 in quanto non riesco proprio a sborsare quanto previsto dalla Corte d'Appello di Torino in sede di reclamo;
sono disposto a versare la somma di
Euro 100,00, oltre il 50% delle spese straordinarie";
->
Dopo il deposito di note scritte, con le quali le parti insistevano nelle rispettive richieste, la causa veniva rimessa in decisione in data 9.1.25.
Il P.M., a cui veniva richiesto il parere in data 9.1.25, nulla osservava.
.2.
La domanda della ricorrente si fonda sul fatto che le esigenze del figlio sono cresciute con il progredire dell'età e per il fatto che il predetto vive stabilmente con lei.
Queste le risultanze documentali:
о circa la Pt 1 , che lavora come dipendente, dalle dichiarazioni fiscali risultano i seguenti redditi lordi per anno di imposta:
2020: euro 45.581
2021 euro 46.979
2022: euro 45.611
2023: euro 50.254
Essa risulta proprietaria della casa in cui vive e titolare del 50% di un alloggio in Alassio. 0Circa il convenuto, che negli atti difensivi dichiara di avere lavorato in passato nel settore immobiliare come intermediario e che si dichiara disoccupato dal 26.9.23 (in seguito alla chiusura della società con la quale collaborava), dalle dichiarazioni fiscali emergono i seguenti redditi annuali lordi:
2019: euro 28.286,00
2020: euro 7.888,00
2021: nessun reddito come attestato dal commercialista
2022: euro 4885,00
2023: euro 18.304,00
Egli risulta proprietario della casa in cui vive e riferisce a pag. 5 della memoria depositata il 6.12.24 per spiegare le sue difficoltà nel pagamento del contributo al mantenimento:
"Risulta infatti documentale che tra il 19/01/2021 e l'11/04/2024, il sig. CP_1 ha ricevuto
donazioni in denaro da parte dei genitori, per € 44.100,00, a titolo di aiuto per il medesimo e per sostenere economicamente ER 1 (doc. 10-12). ,Non solo, anche la casa in cui vive attualmente il sig. CP 1 in San Mauro T.se, via Vercelli 14,
CP 3 è stata acquistata grazie all'intervento economico dei genitori, sig.ri Controparte_2 e
,
i quali hanno pagato interamente il prezzo dell'immobile, come risulta dall'atto compravendita a rogito notaio dott. ERsona 2 del 7/11/2018 repertorio 7988-6488 (pag. 15) (doc. 13)."
§§§§§§§§§
Ebbene, il Tribunale rileva che ad oggi, secondo quanto indica lo stesso convenuto, l'assegno di mantenimento ammonta ad euro 533,93 per effetto della rivalutazione;
inoltre rileva:
° che il CP 1 , il cui stato di disoccupazione non è contestato, è comunque dotato di comprovata capacità lavorativa, non ha documentato di essersi attivato per reperire una nuova occupazione e che comunque gode di significativi aiuti economici da parte dei suoi genitori;
оche, nel provvedimento della Corte di Appello di Torino del 5.5.14 le sue dichiarazioni dei redditi sono state ritenute inattendibili perché troppo basse.
A fronte di quanto sopra, anche tenuto conto del miglioramento dei redditi della ricorrente rispetto a quanto emerge dal succitato provvedimento della Corte di Appello (nel 2013 reddito mensile di poco più di euro 2.200,00), del peggioramento dei redditi del convenuto, delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e delle necessità del figlio, il Tribunale stima equo stabilire che il padre, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, debba contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di euro 400,00 oltre 40% di spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea.
Le spese di causa
Le spese, atteso l'esito del giudizio e l'assenza di attività istruttoria orale, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni 25.11.13, come parzialmente già modificato dal decreto della
Corte di Appello di Torino 5.5.14, così provvede: dispone, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, che о
Con contribuisca al mantenimento del figlio ER 1 versando a Parte 1 Controparte 1
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT e
40% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea;
оcompensa le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 11.3.25
IL PRESIDENTE est.
Alessandro Scialabba