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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1810/2024 promossa da:
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il patrocinio dell'avv. FAVA CP_1
GIOVANNA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA DELLA VEZA N. 3,
REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
AVV. CRIALESI ELEONORA curatore speciale dei due minori (nato il [...] Persona_1
a Reggio Emilia) e (nato il [...] a [...] Persona_2
INTERVENUTA
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Reggio Emilia 1. Pronunciare la separazione dei coniugi dichiarando che la stessa è addebitabile a CP_2
2. Disporre in ordine alla decadenza della responsabilità genitoriale del signor sui figli minori, CP_2 ed in ogni caso confermare l'affidamento superesclusivo dei figli e alla madre che Per_1 Per_2 potrà assumere ogni decisione, anche di straordinaria importanza, che li riguardi, stabilendo che i rapporti e le visite padre/figli avvengano solo su accordo con la madre e dopo percorso di apprendimento alla genitorialità.
3. Confermare la residenza e collocazione dei minori presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale.
4. Quanto agli aspetti economici confermare il diritto di a percepire per intero, ove CP_1 sussistano le condizioni, l'assegno unico e/o eventuali altre previdenze statali e dichiarare tenuto
[...]
a corrispondere a , con decorrenza dalla domanda ed entro il giorno 15 di CP_2 CP_1 ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e una somma Per_1 Per_2 non inferiore a euro 250 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno per loro necessarie, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
5. Dichiarare tenuto a corrispondere a entro il giorno 15 di ciascun CP_2 CP_1 mese, a titolo di contributo al suo mantenimento e con decorrenza dalla domanda la somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
6. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari e con liquidazione della nota che si allega, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese stato (con maggiorazione 30% per collegamenti ipertestuali)”.
Il curatore speciale dei minori ha concluso come da propria comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, se si considera la contumacia del convenuto, il fatto che i coniugi già vivessero separati, di fatto, da circa un anno al momento dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data 05/11/2024, alla quale è comparsa la sola parte ricorrente;
circostanze, queste ultime, da cui è agevole desumere l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Parimenti fondata appare la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito, se non altro per la dirimente ragione che il marito, nel novembre 2023, ha abbandonato definitivamente la casa coniugale senza farvi più ritorno.
Venendo alle statuizioni riguardanti i due figli della coppia, (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]), rispettivamente dell'età di 6 e di 5 anni, deve essere accolta la domanda della ricorrente, alla quale anche il curatore speciale dei minori ha aderito, di affidamento “super-esclusivo” pagina 2 di 6 dei minori alla madre, in ragione del disinteresse mostrato dal padre, tenuto conto che egli non concorre al mantenimento dei figli e non ha al momento alcun rapporto con i due bambini sin da quando, nel novembre 2023, ha abbandonato definitivamente la casa coniugale senza farvi più ritorno.
Il disinteresse manifestato dal padre rispetto alle esigenze dei minori trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo, il quale non si è costituito in giudizio restando contumace;
se è vero, al riguardo, che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza di un genitore, in un procedimento che ha ad oggetto gli interessi dei propri figli, è indice innegabile di indifferenza rispetto alle esigenze dei figli stessi, che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso i minori.
Un'ulteriore conferma del persistente disinteresse del padre è data altresì dal fatto che egli, anche dopo che gli è stata notificata via pec al suo domicilio digitale l'ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. ricevuta di avvenuta consegna del 10/01/2025), è rimasto assente al processo;
elemento, quest'ultimo, valorizzato anche dal curatore speciale dei minori nella propria comparsa di costituzione e risposta.
La prolungata assenza del padre dalla vita dei due bambini giustifica altresì la previsione che il padre possa vedere e tenere con sé i figli solo previo accordo con il genitore affidatario, ossia con la madre, la quale ha assunto in via esclusiva il ruolo genitoriale.
La casa coniugale, condotta in locazione dalla ricorrente, deve essere a lei assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. quale genitore collocatario dei due minori, ed alla madre stessa, in quanto affidataria esclusiva della prole minorenne, spetta per intero l'assegno unico.
Va esaminata anche la domanda proposta dalla ricorrente di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sui figli minori ai sensi dell'art. 330 c.c. CP_2
Giova rammentare che l'art. 330 c.c. pone quale presupposto della declaratoria di decadenza che la violazione dei doveri genitoriali abbia cagionato al figlio un “grave pregiudizio”.
Nel caso di specie, è certo che il padre, il quale ha interrotto qualsiasi rapporto con i figli disinteressandosi degli stessi ed omettendo di concorrere al loro mantenimento, abbia violato i doveri genitoriali;
tuttavia, non vi è prova che tali violazioni abbiano cagionato un pregiudizio connotato dal requisito della “gravità”, tenuto conto che, come si è detto, l'art. 330 c.c. qualifica il pregiudizio in termini di gravità.
pagina 3 di 6 Si consideri a tale ultimo proposito che la decadenza non è una misura sanzionatoria, non ha una funzione punitiva. La sua funzione è invece quella di impedire che il minore subisca gravi pregiudizi a causa della condotta del genitore;
gravi pregiudizi che non sono provati nella fattispecie in esame.
Si ritiene pertanto che la pronuncia di decadenza costituisca una extrema ratio, ossia un intervento sussidiario e residuale a cui è possibile ricorrere solo ove lo stesso rappresenti l'unico strumento idoneo per soddisfare il preminente interesse del minore.
Osserva il Collegio che, nel caso concreto, i pregiudizi che potrebbero derivare dalla prolungata assenza del padre dalla vita dei figli siano suscettibili di essere scongiurati ricorrendo ad altri strumenti
- pure offerti dall'ordinamento e diversi dalla decadenza— ugualmente tutelanti per il minore, quale l'affidamento super-esclusivo o affidamento esclusivo “rafforzato”, così come già disposto in sede di provvedimenti temporanei, sul punto confermati con la presente sentenza.
Condivisibili appaiono infine anche le osservazioni svolte dal curatore speciale dei due minori, che nella propria comparsa costitutiva ha ritenuto ancora prematura una valutazione in termini prognostici sulla responsabilità genitoriale del convenuto comportante la decadenza ex art. 330 c.c., e ciò in ragione del breve lasso di tempo trascorso dalla separazione di fatto (novembre 2023), come tale insufficiente a far ritenere tale condotta di abbandono della prole ormai cristallizzata e senza margini di modifica.
Va pertanto disattesa la domanda attorea di pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
In ordine alla questione economica del mantenimento di e la madre è ammessa al Per_1 Per_2
patrocinio a spese dello Stato e lavora come collaboratrice domestica a tempo indeterminato, con paga oraria di 9 euro netti all'ora, per 16 ore settimanali (v. contratto di lavoro prodotto al documento n. 6 del ricorso); in udienza ha dichiarato di percepire uno stipendio netto di circa € 650 al mese (cfr. altresì la busta paga di gennaio 2024, pari ad € 636,28, prodotta al documento n. 7 del ricorso).
Quanto ai redditi del convenuto, sono state acquisite informazioni presso l'Agenzia delle Entrate: il
Mod. 730/2023 per l'anno di imposta 2022 del resistente riporta un reddito annuo di € 10.066,00, oltre a 1.200 euro di trattamento integrativo.
Il sig. risulta inoltre titolare di impresa artigiana esercente attività edile (v. visura camerale CP_2
prodotta al documento n. 15).
Ciò posto, pur non avendo esatta contezza degli attuali redditi del resistente, quest'ultimo ha di certo potenzialità di reddito, in considerazione dell'attività di impresa esercitata e della sua giovane età
(classe 1993), dovendosi di contro tener conto che i tempi di permanenza dei due minori sono in via pagina 4 di 6 esclusiva presso la madre, la quale svolge in maniera parimenti esclusiva i compiti domestici e di cura
(art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5 cod. civ.).
Considerate altresì le esigenze limitate di due bambini ancora in tenera età, si stima congruo confermare il contributo di mantenimento stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va infine respinta la domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge previsto dall'art. 156 c.c., non avendo ella dedotto e provato alcuna specifica circostanza in ordine al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, né provato la disparità economica tra le parti, atteso che i redditi documentati che risultano percepiti dal resistente sono di entità modesta così come quelli della ricorrente.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra i due coniugi seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in favore dello Stato essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei criteri e parametri previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022. Poiché i collegamenti ipertestuali sono presenti solo nelle note d'udienza 23 gennaio 2025, e non invece negli altri atti difensivi depositati dalla difesa attorea, non si riconosce l'aumento previsto dal comma 1bis dell'art. 4 del DM 55/2014.
Si stima equo compensare le spese nel rapporto processuale tra il curatore speciale dei minori ed i genitori, essendo stata respinta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ed accolta la domanda di affidamento esclusivo rafforzato alla madre, sulla quale anche il curatore speciale pare concordare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in CP_2 CP_1
matrimonio a Reggio Emilia in data 27 giugno 2020, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Emilia (Atto n. 83, Parte 1, dell'anno 2020).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Addebita la separazione al marito, sig. . CP_2
pagina 5 di 6 4) Affida i due figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima, e con facoltà per il padre di vederli solo previo accordo con il genitore affidatario, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori siano assunte dalla madre in via esclusiva (c.d. affidamento super- esclusivo).
5) Respinge la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dalla ricorrente.
6) Assegna la casa coniugale alla ricorrente.
7) Dispone che l'assegno unico, se spettante ex lege, venga percepito per intero dalla madre, sig.ra
. CP_1
8) Pone a carico del padre, con decorrenza dalla domanda (10/06/2024), l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli con un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
9) Respinge la domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge.
10) Condanna il resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in €
3.840,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
11) Dichiara compensate le spese di lite tra i minori in persona del curatore speciale, ed i genitori.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 12 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1810/2024 promossa da:
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il patrocinio dell'avv. FAVA CP_1
GIOVANNA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA DELLA VEZA N. 3,
REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
AVV. CRIALESI ELEONORA curatore speciale dei due minori (nato il [...] Persona_1
a Reggio Emilia) e (nato il [...] a [...] Persona_2
INTERVENUTA
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Reggio Emilia 1. Pronunciare la separazione dei coniugi dichiarando che la stessa è addebitabile a CP_2
2. Disporre in ordine alla decadenza della responsabilità genitoriale del signor sui figli minori, CP_2 ed in ogni caso confermare l'affidamento superesclusivo dei figli e alla madre che Per_1 Per_2 potrà assumere ogni decisione, anche di straordinaria importanza, che li riguardi, stabilendo che i rapporti e le visite padre/figli avvengano solo su accordo con la madre e dopo percorso di apprendimento alla genitorialità.
3. Confermare la residenza e collocazione dei minori presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale.
4. Quanto agli aspetti economici confermare il diritto di a percepire per intero, ove CP_1 sussistano le condizioni, l'assegno unico e/o eventuali altre previdenze statali e dichiarare tenuto
[...]
a corrispondere a , con decorrenza dalla domanda ed entro il giorno 15 di CP_2 CP_1 ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e una somma Per_1 Per_2 non inferiore a euro 250 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno per loro necessarie, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
5. Dichiarare tenuto a corrispondere a entro il giorno 15 di ciascun CP_2 CP_1 mese, a titolo di contributo al suo mantenimento e con decorrenza dalla domanda la somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
6. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari e con liquidazione della nota che si allega, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese stato (con maggiorazione 30% per collegamenti ipertestuali)”.
Il curatore speciale dei minori ha concluso come da propria comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, se si considera la contumacia del convenuto, il fatto che i coniugi già vivessero separati, di fatto, da circa un anno al momento dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data 05/11/2024, alla quale è comparsa la sola parte ricorrente;
circostanze, queste ultime, da cui è agevole desumere l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Parimenti fondata appare la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito, se non altro per la dirimente ragione che il marito, nel novembre 2023, ha abbandonato definitivamente la casa coniugale senza farvi più ritorno.
Venendo alle statuizioni riguardanti i due figli della coppia, (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]), rispettivamente dell'età di 6 e di 5 anni, deve essere accolta la domanda della ricorrente, alla quale anche il curatore speciale dei minori ha aderito, di affidamento “super-esclusivo” pagina 2 di 6 dei minori alla madre, in ragione del disinteresse mostrato dal padre, tenuto conto che egli non concorre al mantenimento dei figli e non ha al momento alcun rapporto con i due bambini sin da quando, nel novembre 2023, ha abbandonato definitivamente la casa coniugale senza farvi più ritorno.
Il disinteresse manifestato dal padre rispetto alle esigenze dei minori trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo, il quale non si è costituito in giudizio restando contumace;
se è vero, al riguardo, che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza di un genitore, in un procedimento che ha ad oggetto gli interessi dei propri figli, è indice innegabile di indifferenza rispetto alle esigenze dei figli stessi, che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso i minori.
Un'ulteriore conferma del persistente disinteresse del padre è data altresì dal fatto che egli, anche dopo che gli è stata notificata via pec al suo domicilio digitale l'ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. ricevuta di avvenuta consegna del 10/01/2025), è rimasto assente al processo;
elemento, quest'ultimo, valorizzato anche dal curatore speciale dei minori nella propria comparsa di costituzione e risposta.
La prolungata assenza del padre dalla vita dei due bambini giustifica altresì la previsione che il padre possa vedere e tenere con sé i figli solo previo accordo con il genitore affidatario, ossia con la madre, la quale ha assunto in via esclusiva il ruolo genitoriale.
La casa coniugale, condotta in locazione dalla ricorrente, deve essere a lei assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. quale genitore collocatario dei due minori, ed alla madre stessa, in quanto affidataria esclusiva della prole minorenne, spetta per intero l'assegno unico.
Va esaminata anche la domanda proposta dalla ricorrente di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sui figli minori ai sensi dell'art. 330 c.c. CP_2
Giova rammentare che l'art. 330 c.c. pone quale presupposto della declaratoria di decadenza che la violazione dei doveri genitoriali abbia cagionato al figlio un “grave pregiudizio”.
Nel caso di specie, è certo che il padre, il quale ha interrotto qualsiasi rapporto con i figli disinteressandosi degli stessi ed omettendo di concorrere al loro mantenimento, abbia violato i doveri genitoriali;
tuttavia, non vi è prova che tali violazioni abbiano cagionato un pregiudizio connotato dal requisito della “gravità”, tenuto conto che, come si è detto, l'art. 330 c.c. qualifica il pregiudizio in termini di gravità.
pagina 3 di 6 Si consideri a tale ultimo proposito che la decadenza non è una misura sanzionatoria, non ha una funzione punitiva. La sua funzione è invece quella di impedire che il minore subisca gravi pregiudizi a causa della condotta del genitore;
gravi pregiudizi che non sono provati nella fattispecie in esame.
Si ritiene pertanto che la pronuncia di decadenza costituisca una extrema ratio, ossia un intervento sussidiario e residuale a cui è possibile ricorrere solo ove lo stesso rappresenti l'unico strumento idoneo per soddisfare il preminente interesse del minore.
Osserva il Collegio che, nel caso concreto, i pregiudizi che potrebbero derivare dalla prolungata assenza del padre dalla vita dei figli siano suscettibili di essere scongiurati ricorrendo ad altri strumenti
- pure offerti dall'ordinamento e diversi dalla decadenza— ugualmente tutelanti per il minore, quale l'affidamento super-esclusivo o affidamento esclusivo “rafforzato”, così come già disposto in sede di provvedimenti temporanei, sul punto confermati con la presente sentenza.
Condivisibili appaiono infine anche le osservazioni svolte dal curatore speciale dei due minori, che nella propria comparsa costitutiva ha ritenuto ancora prematura una valutazione in termini prognostici sulla responsabilità genitoriale del convenuto comportante la decadenza ex art. 330 c.c., e ciò in ragione del breve lasso di tempo trascorso dalla separazione di fatto (novembre 2023), come tale insufficiente a far ritenere tale condotta di abbandono della prole ormai cristallizzata e senza margini di modifica.
Va pertanto disattesa la domanda attorea di pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
In ordine alla questione economica del mantenimento di e la madre è ammessa al Per_1 Per_2
patrocinio a spese dello Stato e lavora come collaboratrice domestica a tempo indeterminato, con paga oraria di 9 euro netti all'ora, per 16 ore settimanali (v. contratto di lavoro prodotto al documento n. 6 del ricorso); in udienza ha dichiarato di percepire uno stipendio netto di circa € 650 al mese (cfr. altresì la busta paga di gennaio 2024, pari ad € 636,28, prodotta al documento n. 7 del ricorso).
Quanto ai redditi del convenuto, sono state acquisite informazioni presso l'Agenzia delle Entrate: il
Mod. 730/2023 per l'anno di imposta 2022 del resistente riporta un reddito annuo di € 10.066,00, oltre a 1.200 euro di trattamento integrativo.
Il sig. risulta inoltre titolare di impresa artigiana esercente attività edile (v. visura camerale CP_2
prodotta al documento n. 15).
Ciò posto, pur non avendo esatta contezza degli attuali redditi del resistente, quest'ultimo ha di certo potenzialità di reddito, in considerazione dell'attività di impresa esercitata e della sua giovane età
(classe 1993), dovendosi di contro tener conto che i tempi di permanenza dei due minori sono in via pagina 4 di 6 esclusiva presso la madre, la quale svolge in maniera parimenti esclusiva i compiti domestici e di cura
(art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5 cod. civ.).
Considerate altresì le esigenze limitate di due bambini ancora in tenera età, si stima congruo confermare il contributo di mantenimento stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va infine respinta la domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge previsto dall'art. 156 c.c., non avendo ella dedotto e provato alcuna specifica circostanza in ordine al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, né provato la disparità economica tra le parti, atteso che i redditi documentati che risultano percepiti dal resistente sono di entità modesta così come quelli della ricorrente.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra i due coniugi seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in favore dello Stato essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei criteri e parametri previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022. Poiché i collegamenti ipertestuali sono presenti solo nelle note d'udienza 23 gennaio 2025, e non invece negli altri atti difensivi depositati dalla difesa attorea, non si riconosce l'aumento previsto dal comma 1bis dell'art. 4 del DM 55/2014.
Si stima equo compensare le spese nel rapporto processuale tra il curatore speciale dei minori ed i genitori, essendo stata respinta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ed accolta la domanda di affidamento esclusivo rafforzato alla madre, sulla quale anche il curatore speciale pare concordare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in CP_2 CP_1
matrimonio a Reggio Emilia in data 27 giugno 2020, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Emilia (Atto n. 83, Parte 1, dell'anno 2020).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Addebita la separazione al marito, sig. . CP_2
pagina 5 di 6 4) Affida i due figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima, e con facoltà per il padre di vederli solo previo accordo con il genitore affidatario, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori siano assunte dalla madre in via esclusiva (c.d. affidamento super- esclusivo).
5) Respinge la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dalla ricorrente.
6) Assegna la casa coniugale alla ricorrente.
7) Dispone che l'assegno unico, se spettante ex lege, venga percepito per intero dalla madre, sig.ra
. CP_1
8) Pone a carico del padre, con decorrenza dalla domanda (10/06/2024), l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli con un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
9) Respinge la domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge.
10) Condanna il resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in €
3.840,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
11) Dichiara compensate le spese di lite tra i minori in persona del curatore speciale, ed i genitori.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 12 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6