CA
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 965 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, elettivamente domiciliata in IG, viale della Parte_1
Vittoria n. 145, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Minio e dell'Avv. Antonio Marchetta che la rappresentano e difendono. Appellante CONTRO
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_2 rapp.to e difeso dall'avv. Pietro Patti, C e domiciliata presso il suo studio sito in Enna, via Colajanni n.2. Appellata
OGGETTO: altre ipotesi –risarcimento danni da violazione diritto assunzione.
All'udienza di discussione del 18 settembre 2025 le parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO e DIRITTO Premesso in fatto che: con sentenza n. 293/2023, pubblicata il 29 marzo 2023, il Tribunale G.L. di IG ha respinto la domanda, proposta con ricorso depositato il 2 .12.2016, con 1 la quale , esponendo di essere iscritta nell'elenco degli orfani caduti Parte_1 per servizio istituito presso il Centro per l'Impiego di IG, come previsto da circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 17 gennaio 2000 e dall'art. 18, secondo comma, L. n. 68/1999, quale orfana di deceduta nel 1974 a Persona_1 seguito di incidente stradale verificatosi durante il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro, e di avere presentato, in data 12.4.2016, domanda (poi successivamente reiterata il 4.7.2016), tenuto conto della asserita sussistenza di n. 10 posti liberi riservati alla categoria protetta, ai fini dell'assunzione obbligatoria e per chiamata diretta all IG, ai sensi dell'art. 3, comma 123, della legge n. 244 del CP_3
2007, dell'art. 1, commi 1 e 2, L. 407/1998 e dell'art. 35, comma 2. D. Lgs. Contr 165/2001, aveva dedotto l'illegittimità dei provvedimenti di rigetto dell' e formulato le seguenti conclusioni: “…..la ricorrente in virtù della disciplina di cui agli artt. 3 co. 123 l. n. 244/2007, 1 co. 1 e 2 l. n. 407/1998 e 35 co 2 l. n. 165/2001, ha diritto ad essere assunta presso l di IG e, per l'effetto, ritenere e CP_4 dichiarare che la ricorrente lavora alle dipendenze dell con Controparte_5 decorrenza dal 12 Aprile 2016, data di presentazione dell'istanza, o da altra stabilita dal Giudice, o condannare l' ad assumere la ricorrente con effetto Controparte_5 ex nunc”. Contr Si era costituita l' per contestare il preteso diritto all'assunzione fra le categorie protette, sul presupposto della inapplicabilità delle normativa indicata in ricorso, deducendo sia l' erroneità del riferimento alla quota di riserva, e al numero dei posti effettivamente liberi per le categorie protette, sulla base di prospetti depositati, che il mancato rispetto delle norme dettate in tema di sistema del collocamento obbligatorio, e delle norme previste a carico della amministrazioni pubbliche, considerata, altresì, la mancata deduzione da parte della circa Parte_1
l'effettiva carenza in organico del personale da assumere con riferimento al profilo posseduto, e sulla scorta della sussistenza della riserva sino al 10% dei posti da coprire agli appartenenti a categorie protette, previo bando con graduatorie formate ai sensi di legge, nonché del divieto di nuove assunzioni vigente nella Ragione Sicilia per effetto all'art. 1, comma 8 della legge 8 Novembre 2012 n. 189 ( modificativo del D.L. 12 Settembre 2012 n. 158 (c.d. decreto Balduzzi), e del complesso processo di riorganizzazione della rete ospedaliera. Il Tribunale, istruita la causa con ctu per verificare, sia alla data della richiesta di assunzione da parte della ricorrente, che a quella di conferimento dell'incarico peritale, quale fosse il numero di riserva e di posti disponibili per la categoria protetta di riferimento, nonché la presentazione di altre istanze della stessa tipologia e l'esito delle stesse, ha osservato, dopo l'analisi della normativa richiamata dalle parti e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/2019,
2 contenente le linee guida a chiarimento delle norme in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette anche per la amministrazioni diverse da quelle che applicano il Ccnl del Comparto che non potesse essere accolta la CP_6 domanda della ricorrente, che ha inteso rivolgere la propria richiesta direttamente non già nei confronti di un , ma all , per chiamata diretta, CP_7 Controparte_5 in quanto titolare di diploma di Operatore Socio-Sanitario ( cd O.S.S, Operatore Socio Sanitario), profilo professionale, quindi, qualificato, di immediato supporto al personale infermieristico , e con applicazione del CCNL del Comparto Sanità, e , quindi, per un specifico profilo professionale, per il quale è richiesto un requisito diverso da quello della scuola dell'obbligo, senza peraltro neppure attestare una pretesa ed eccepita carenza in organico del personale da assumere , nell'
[...]
, con riferimento al profilo posseduto. CP_5
Ed ha aggiunto il decidente che la ricorrente ha inteso azionare la strada della Cont chiamata diretta quale riservatario, rivolgendosi all' di IG , senza nulla articolare in ordine al diverso profilo attinente un eventuale obbligo , da parte della parte convenuta o di altro Ente pubblico ( Regione, etc) di indire procedura concorsuale tesa alla assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette , o in ordine alla mancato esperimento, anche a livello centrale, di procedure selettive, Contr avendo l' espressamente dedotto, tra l'altro, anche in ordine alla necessità di previo bando con graduatorie formate ai sensi di legge, in base anche alle necessità e disponibilità di posti;
che, in ogni caso, dal prospetto riportato nella CTU depositata Cont ( pag. 6 e seg. ) emerge che presso l di IG, risultano effettivamente in servizio, in base ad un computo non contestato, n 30 lavoratori assunti ( prospetto del 31.12.2017) in quanto riservatari ed appartenenti alle categorie protette ( e non 10 come indicato in ricorso, sia pur in base a dati all'epoca disponibili), a fronte di n 20 posti disponibili in base all'organico, e tale circostanza esclude la sussistenza del presupposto per la copertura del posto richiesto dalla ricorrente, con chiamata diretta. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_2 ricorso depositato il 22 settembre 2023. Parte appellante riproduce, in sostanza, in forma di doglianza tutti gli argomenti a sostegno del proprio diritto all'assunzione, denunciando di erroneità la valutazione del Giudice secondo cui l'art. 1 della L. 407/1998 si applica esclusivamente alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché che non è possibile accedere alla chiamata diretta per la categoria OSS in quanto non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo e quindi la chiamata non avviene nelle stesse modalità previste per il comparto non prevedendo CP_6
l'art. 1, comma 2, L. 407/1998 la possibilità di coprire tali qualifiche con la modalità
3 della chiamata diretta;
lamenta ancora la violazione delle norme richiamate (art.3 c.123 L.n.244/2007, art.1 e 2 l.n.407/1998 e art.35 c.2 Dlgs n.165/2001) e, quindi, l'illegittimità della reiezione dell'istanza di assunzione per chiamata diretta. Si duole, in particolare, della ritenuta applicabilità della Direttiva n.1/2019, successiva all'istanza di assunzione e, in ogni caso, asserisce che le linee guida in essa indicate consentirebbero una interpretazione favorevole ai propri assunti in quanto, ai sensi del Ccnl integrativo del 29.09.2001, il profilo di OSS richiederebbe il solo requisito della scuola dell'obbligo, seppure accompagnato da un corso annuale professionale. Ribadisce la documentata disponibilità di posti in organico alla data della richiesta di assunzione. Reitera, quindi, la domanda volta all'accertamento del suo diritto all'assunzione con decorrenza dall'istanza del 12 aprile 2016 o da altra stabilita dal Giudice.
Ha resistito in giudizio l , con memoria del 15 settembre Controparte_5
2025, eccependo l'infondatezza delle avverse ragioni di appello, ribadendo l'insussistenza dell'invocato diritto sulla scorta della normativa citata. Senza alcuna istruttoria, all'udienza del 18 settembre 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata definita come da dispositivo steso in calce.
**** L'appello è infondato. La ricorrente rivendica il proprio diritto alla chiamata “ diretta” nei confronti dell , dopo aver premesso di essere orfana della madre Controparte_5 Per_1
deceduta nel 1974 a seguito di incidente stradale all'atto di recarsi sul luogo
[...] di lavoro. Vale premettere che l'assunzione nella PA., sulla scorta dell'art. 97 Cost., e dell'art. 35 c.1 del D. Lgs. 165/2001 avviene tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta (concorsi pubblici)- lett.a)- ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo- lett b); il comma 2 del medesimo art.35 disciplina, poi, le modalità con le quali la P.A. e gli altri enti devono assolvere all'obbligo delle assunzioni obbligatorie dei disabili e degli appartenenti alle altre categorie protette, per chiamata numerica o per chiamata diretta nominativa- v. anche regolamento di esecuzione approvato con dpr n. 333/2000. L'art. 3 L. 68/1999, recante la disciplina del diritto al lavoro dei disabili, impone l'obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere, in misura variamente proporzionale all'organico aziendale in servizio, lavoratori appartenenti
4 alle c.d. categorie protette, puntualmente individuate all'art. 1, comma 1, della stessa L. 68/1999 (ossia soggetti in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, o che siano portatori di handicap intellettivo, con riduzione della capacità lavorativa, o invalidi al lavoro, o soggetti non vedenti o sordomuti o invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio con minorazioni, accertate dagli organi competenti ivi indicati). Quanto alle modalità di assunzione dei lavoratori appartenenti alle superiori categorie protette, e sempreché detti soggetti risultino iscritti in un apposito elenco tenuto ai sensi dell'art. 8 L. 68/1999 dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, l'art 7 della L. 68/1999 dispone che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3, soltanto i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici (ovverosia gli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, esercitando una impresa commerciale e operando in regime di diritto privato) assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti, mentre il comma 2 dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001, rinvia, per le assunzioni obbligatorie da avviare nelle amministrazioni pubbliche, alla chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, riservando la chiamata diretta nominativa soltanto al coniuge superstite e ai figli del personale delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale della Polizia Municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. 466/1980. L'art. 1, comma 2, L. 407/1998 prevede, ancora, che i soggetti ivi individuati (ossia coloro che abbiano subito, ai sensi dell'art 1 L. 302/1990- come modificato dal comma 1 del medesimo art. 1 L.407/98- un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni conseguenziali allo svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. o di operazioni di prevenzione o repressione dei precedenti fatti delittuosi, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi) godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, precisando, successivamente che, per i predetti soggetti, sono previste le assunzioni per chiamata diretta ma limitatamente ai profili professionali del personale contrattualizzato del comparto fino all'ottavo livello retributivo - ferme CP_6 restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo ..da effettuarsi previo espletamento della prova di
5 idoneità di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 32, come sostituito dal D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, art.4 che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico”; con la precisazione che “alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 2”, accordando, di fatto, un ulteriore regime di favore per dette categorie che consiste nella possibilità di superare detta quota, nel rispetto comunque dei limiti assunzionali consentiti alle pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (in tal senso, vedasi L. 25/2011 di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2, L. 407/1998). La norma citata (v. art. 1 c.2 L.407) è stata modificata dalla l.n.288/1999 e, in seguito, da D.L. n.102/2010 art.5 c.7 conv. in l.n.126/2010, che ha sostanzialmente ribadito le regole su specificate con riferimento al collocamento obbligatorio per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri, fino all'ottavo livello retributivo La legge ha stabilito, quindi, modalità assunzionali relativamente alle qualifiche alte che, con previsione rimasta inalterata pur nelle varie modifiche legislative, differiscono a seconda della tipologia di amministrazione: per le predette qualifiche, infatti, il regime si diversifica a seconda che si tratti di o di altre CP_6 amministrazioni, essendo le assunzioni per chiamata diretta previste solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto fino all'ottavo CP_6 livello retributivo, purché nel rispetto dei limiti assunzionali consentiti dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. La ratio della norma si rinviene nella circostanza che lo Stato, solo in relazione al proprio personale, e non anche a quello delle amministrazioni diverse, può intervenire, sia pure con i limiti previsti dalla contrattazione collettiva, sui criteri di inquadramento e sulle professionalità corrispondenti ai livelli ed alle qualifiche. Nell'ottica di una interpretazione sistematica delle previsioni normative su richiamate deve, quindi, ritenersi che per le assunzioni relative a profili e a comparti non oggetto di specifica disposizione di legge non possa, allora, che operare la regola generale del pubblico concorso, salva l'eccezione della previsione di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), su richiamata, per i posti pubblici per cui è richiesto come titolo di studio la scuola media inferiore. In conclusione, per le qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, le pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri in applicazione delle regole ordinarie di reclutamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, richiamato art. 35, comma 1, lett. a), devono ricorrere alla procedura concorsuale, nell'ambito della quale i soggetti protetti godono del diritto di precedenza rispetto ad
6 ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli, rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo. Premesso quanto sopra, il fondamento del preteso diritto all'assunzione azionato dalla ricorrente si fonderebbe sul dettato dell'art. 3, comma 123, L. 24 dicembre 2007 n.244 (Finanziaria 2008- Estensione del diritto al collocamento obbligatorio) secondo il quale :“le diposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'art. 1, comma 2, L. 407/1998 e s.m.i. sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro”. Disposizione in base alla quale, quindi, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per causa/fatto di lavoro rientrano non solo tra i riservatari della L. n. 68 del 1999, art. 18, comma 2 (intitolato: disposizioni transitorie e finali), ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. L'equiparazione degli orfani di caduti sul lavoro alle vittime del terrorismo comporta che, anche in questo caso, le assunzioni per chiamata diretta sono possibili solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto CP_6 fino all'ottavo livello retributivo. Per le altre amministrazioni, invece, il reclutamento del personale appartenente alle categorie protette, per le qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, qual è quella rivestita dalla (Operatore Socio- Parte_1
Sanitario), non può avvenire con le stesse modalità previste per il comparto CP_6 non prevedendo l'art. 1, comma 2, L. 407/1998 la possibilità di coprire tali qualifiche con il sistema della chiamata diretta, quanto, ed in applicazione delle regime ordinario di reclutamento di cui all'art. 35, comma 1, D.Lgs 165/2001, con procedura concorsuale, fermo restando che i predetti soggetti godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli, oltreché del diritto di accedere alle quote riservate alle categorie protette ai sensi dell'art. 18, comma 2 L. 68/1999. In tal senso, è intervenuta in materia la Direttiva n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.6.2019 – che secondo l'assunto dell'appellante sarebbe favorevole alla tesi da lei sostenuta – la quale, nel promuovere l'adozione di linee guida a chiarimento in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette, ha inteso corroborare un indirizzo interpretativo che accede alla possibilità, per le amministrazioni diverse da quelle che applicano il CCNL del Comparto di CP_6 procedere al reclutamento delle qualifiche “basse” (cioè quelle per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo) nella modalità per chiamata diretta
7 nominativa previste per i fermo restando che per le qualifiche c.d. “alte” si CP_6 dovrà precedere con concorso, in applicazione delle regole ordinarie di reclutamento di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) D. Lgs. 165/2001. Principi che sono stati ribaditi anche dalla Suprema Corte nella materia in esame: <in tema di assunzione degli appartenenti alle categorie protette ex L. n. 68 del 1999 nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'orfano di caduto sul lavoro è equiparato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e pertanto, in una logica di interpretazione sistematica delle norme in materia, è consentita l'assunzione diretta di tale categoria di lavoratori solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto fino all'ottavo livello retributivo CP_6 ed entro il limite del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico, mentre per le pubbliche amministrazioni diverse dai per il reclutamento delle CP_6 qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le regole ordinarie di reclutamento ex art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente ricorso alla procedura concorsuale, nell'ambito della quale i soggetti protetti godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la possibilità di assunzione diretta di orfano di caduto sul lavoro, da inquadrarsi nel settimo livello retributivo, da parte del Parte_3
, trattandosi di amministrazione che non applica il CCNL comparto
[...] ma quello degli enti di ricerca;
v. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ord. n. CP_6
8261 del 28/04/2020).
Ed è indubbio che la domanda della ricorrente, in applicazione delle regole su esposte, non possa essere accolta, avendo ella inteso rivolgere la propria richiesta di assunzione non già nei confronti di un , ma all , per CP_7 Controparte_5 chiamata diretta, in quanto titolare di diploma di Operatore Socio-Sanitario ( cd. O.S.S, Operatore Socio Sanitario), profilo professionale, quindi, qualificato, di immediato supporto al personale infermieristico, rivendicando l'applicazione del CCNL del Comparto Sanità e, quindi, per un specifico profilo professionale, per il quale è richiesto un requisito diverso da quello della scuola dell'obbligo, senza peraltro neppure allegare una pretesa carenza in organico del personale da assumere, nell' , con riferimento al profilo posseduto. Controparte_5
Come pure ammesso dalla ricorrente, difatti, la figura dell'OSS nell'ambito del comparto sanità è stata regolamentata con l'introduzione dell'art. 4 del Ccnl integrativo del 20.09.2001 (Modifiche ed integrazioni alla categoria B: operatore socio-sanitario), il quale stabilisce che “ad integrazione dell'art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo dell'operatore socio sanitario, inserito nella
8 categoria B, livello economico Bs. Di conseguenza l'allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999, dove sono ricomprese le declaratorie della relativa categoria e dei profili è modificato dall'allegato 1 del presente CCNL”. L'allegato 1 del Ccnl 20.09.2001 prevede che Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione;
coerentemente con la particolarità e delicatezza dei compiti attinenti al profilo di OSS che presuppone, all'evidenza, la necessità di una specifica preparazione professionale (Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo, il Ccnl integrativo prevede fra i REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (BS).-DALL'ESTERNO: per L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO: specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000. La circostanza che tale accordo tra il , il Controparte_8 [...]
e le regioni e autonome relativo all'individuazione della Controparte_9 CP_10 figura e del relativo profilo professionale dell'OSS, all'art. 7 prevede che “per l'accesso ai corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo” non implica, come asserito dalla ricorrente, che l'istanza di assunzione dovesse essere riferita ad un profilo in cui è richiesta la scuola dell'obbligo, seppure accompagnata da un corso annuale professionale, circostanza che renderebbe, a suo dire, erronea la valutazione del Giudice del primo grado Parte secondo cui per accedere alla posizione di non sarebbe stato sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, proprio perché ciò che è rilevante per l'accesso Parte dall'esterno al profilo di è uno specifico titolo professionale conseguito a
9 seguito del previsto corso di formazione annuale di specializzazione alle mansioni, corso al quale soltanto si accede con il diploma di scuola dell'obbligo. La carenza del requisito di accesso alla rivendicata chiamata diretta da parte Contr dell rende ultroneo l'esame dell'ulteriore profilo attinente alla esistenza di posti in organico destinati alla quota di riserva per le categorie protette. Nei termini su esposti la sentenza va, quindi, confermata. Le spese del giudizio, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 293/2023 emessa il 29 marzo 2023 dal Tribunale GL di IG. Condanna l'appellante al rimborso delle spese di questo grado in favore della parte appellata, che liquida in € 3.473,00, a titolo di compensi professionali oltre spese generali Iva e cpa, come per legge. Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
10