Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05655/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5655 del 2022, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Emilio Iovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. Reg. Ser. 6, n. Reg. Gen. -OMISSIS-, ritualmente notificata ai ricorrenti il 19.08.2022;
d’ogni altro atto o fatto conseguente, connesso o collegato, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025, il dott. AO NI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
I ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, proprietari rispettivamente dei cespiti, distinti al N.C.T. al Fg. -OMISSIS-, premesso che, in data 4.05.2018, -OMISSIS- presentava, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di San Giuseppe Vesuviano, al n. Prot. Gen. -OMISSIS-, una CILA in sanatoria, ex art. 6bis d.P.R. 380/01, per interventi in corso di esecuzione, avviati il 15.02.2015, riguardanti attività di manutenzione ordinaria, posa in opera di pavimentazione e realizzazione di opere impiantistiche; che essi ricorrenti erano, peraltro, in data 19.08.2022, raggiunti da ordinanza di demolizione, n. Reg. Ser. 6, n. Reg. Gen. -OMISSIS-, emessa dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, a nome del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale, con cui l’Amministrazione rilevava la realizzazione di opere abusive, in quanto non legittimate da alcun titolo abilitativo, precisamente delle seguenti: 1. posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido nel cortile esterno, per una superficie di circa 300 mq.; 2. apposizione di un nuovo cancello in ferro, retrostante a quello esistente, con realizzazione di pilastri in cemento armato e di due spallette in muratura di tufo; 3. posa in opera di un ulteriore cancello, per ingresso pedonale, non visibile dalla pubblica via, ma interno al viale di accesso; che, successivamente, i ricorrenti provvedevano a depositare una scia in sanatoria, con accertamento di conformità, ex art. 37 d.P.R. 380/01, al fine di legittimare, ex post, le opere in questione; tanto premesso, avverso il predetto provvedimento, articolavano le seguenti censure in diritto:
- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380/01 – ECCESSO DI POTERE – PRESUPPOSTO ERRONEO – OMESSA ISTRUTTORIA: il provvedimento era illegittimo, per violazione della disciplina prevista dall'art. 27 comma 3 del d. P. R. n. 380/01, secondo cui: "... Qualora sia contestata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma i, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori"; pertanto, “è illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione comunale irroga immediatamente la sanzione della demolizione di opere abusive su aree non soggette a specifici vincoli, senza previamente intimare la sospensione dei lavori”; nel caso in esame, l'Amministrazione comunale aveva ordinato immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi, senza prima intimare la sospensione dei lavori, come richiesto dall'art. 27 del T. U. Ed., “omettendo di compiere un'adeguata attività istruttoria volta all'accertamento definitivo della presunta violazione, ovvero della conformità delle opere”; anzi, “il provvedimento indica in maniera del tutto erronea i dati catastali del cespite e ciò ad ulteriore conferma della superficialità dell'agire dell'Amministrazione comunale resistente”;
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 37 DEL D.P.R. n. 380/01 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE: pur ritenendo le opere per cui è causa suscettibili di sanzioni monitorie, il provvedimento impugnato risultava adottato in assenza di sufficiente istruttoria ed, in particolare, in mancanza di qualsiasi indagine, tesa a stabilire l'eventuale sanabilità dei lavori, e ciò nonostante che “gli interventi per cui è causa risultano pienamente conformi agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di San Giuseppe Vesuviano”; del resto, “i ricorrenti hanno già provveduto a richiedere concessione edilizia in sanatoria delle opere compiute, che si assumono abusive”, per cui, “in presenza dell'istanza di parte, volta alla regolarizzazione di un abuso edilizio, la P.A., prima di attivare i propri poteri repressivi, deve preventivamente pronunciarsi su tale istanza, e ciò per evidenti esigenze garantistiche di tutela della posizione del contravventore”; e l’istanza de qua “comporta la paralisi del potere repressivo complessivamente inteso e l'illegittimità dell'ordine di ripristino in pendenza di tale istanza”;
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 – 6 - 36 DEL D.P.R. N. 380/01 — DIFETTO DI MOTIVAZIONE — DIFETTO DI ISTRUTTORIA — ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - ARBITRARIETÀ -TRAVISAMENTO - SVIAMENTO): emergeva, inoltre, “il travisamento dei fatti in cui è incorsa l'Amministrazione procedente, laddove ha riscontrato la realizzazione di opere prive di alcun titolo abilitativo, ignorando che la "posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido nel cortile esterno, per una superficie di 300 mq." è ricondotta, ai sensi dell'art. 6 lett. e) ter, tra le attività di edilizia libera. Detto articolo, infatti, afferma che "le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati", “non necessitano di alcun titolo autorizzativo”; “altrettanto fallaci risultano le considerazioni dell'Amministrazione rispetto alla realizzazione del "cancello in ferro retrostante a quello esistente" ed alla "posa in opera di un ulteriore cancello, per ingresso pedonale", in quanto privi di permesso di costruire; invero, presso i beni di proprietà dei ricorrenti, nel 2018, si rendevano necessari lavori di manutenzione ordinaria e di completamento, regolarizzati da CILA in sanatoria, ex art. 6 bis n. Prot. Gen. -OMISSIS-, ritualmente depositata presso lo Sportello dell'Edilizia del Comune di San Giuseppe Vesuviano il 4.05.2018”; e “in quella sede, stante un evidente deterioramento e deperimento delle cancellate preesistenti, tale da poter arrecare nocumento agli istanti nonché a terzi, si decideva per la rimozione e la sostituzione degli stessi“; e “lo stato di pericolo descritto si evinceva altresì da relazione tecnica, suffragata da rilievi fotografici, presentata dal geom. Pasquale Leone, iscritto presso l'albo dei geometri della provincia di Napoli al n. 5908”; la giurisprudenza amministrativa ha, del resto, ripetutamente affermato che i cancelli non sono soggetti a permesso di costruire, poiché trattasi di opere prettamente pertinenziali, volte ad un miglior godimento della proprietà;
3.1) ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – ERRONEITÀ) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: la sanzione demolitoria adottata dal Comune, oltre ad essere stata emessa “in violazione dell'art. 37 T. U. Ed., appare decisamente afflittiva, ponendosi in contrasto pure con il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, implicante che la P. A. deve adottare la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti, risolvendosi nell'affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all'obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile”; laddove, nella specie, “la demolizione adottata si presenta del tutto sproporzionata, in mancanza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, tanto più che trattasi di manutenzione di opere risalenti che, per la loro scarsa rilevanza, non sono in grado di deturpare il bene territorio o altro pubblico interesse, diverso da quello del mero ripristino della legalità”;
3.2) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 6 D.P.R. 380/2001, IN REL. ART. 2, ALL. "A", D.P.R. 31/2017) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – A BITRARIETÀ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO): l'area, sulla quale insisteva la proprietà dei ricorrenti, ricadeva in zona gravata da vincolo paesaggistico; “ma, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 31/2017, "sono state individuate una serie di opere e interventi, indicati specificatamente nell'Allegato "A" del decreto, esentati dalla richiesta di qualsiasi forma di autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata che sia” (art. 2 - punti A10 e A.12); in definitiva, "la posa in opera di pavimentazione" sarebbe “sicuramente riconducibile alle opere di cui all'Allegato "A", per le quali non è necessario acquisire alcuna autorizzazione paesaggistica", con conseguente loro legittimità, anche dal punto di vista paesaggistico;
3.3) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 6 D.P.R. 380/2001 IN REL. ARTT. 2 E 17 D.P.R. 31/2017) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO): sempre con riferimento all'allegato "A" del d. P. R. n. 31/2017, i cancelli non sono soggetti ad autorizzazione paesistica, ai sensi della lettera A.13; l'apposizione di un cancello, in quanto intervento rivolto, in base ad un rapporto pertinenziale tra cosa accessoria e principale, ad assicurare il miglior uso, godimento e funzionalità dell'immobile e quindi all'esercizio di una facoltà insita nel diritto di proprietà, non comporta, di norma, trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, quindi, non necessita del previo rilascio del permesso di costruire (T. A. R. Marche, Sez. I, 8/07/2014, n. 706) o dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 149 d.lgs. n. 42/2004, non potendosi conseguentemente comminare ex art. 167 dello stesso decreto, la sanzione della riduzione in pristino, per la sua mancata previa acquisizione (T. A. R. Campania - Napoli, Sez. III, 11/05/2015, n. 2600);
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 22, 31 e 37 DEL D.P.R. n. 380/01 – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – CARENZA DI INTERESSE PUBBLICO: in via subordinata, in merito ai presunti "abusi" de quibus, “consistenti in opere di risanamento e accomodamento del muro di recinzione del fondo in questione”, osservavano i ricorrenti che le conseguenze sanzionatorie per la realizzazione di interventi di cui all'art. 22 del Testo Unico dell'Edilizia, eseguiti in assenza dalla denuncia di inizio attività, sono regolate dall'art. 37 D.P.R. n. 380/01 e che, in particolare, per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA è prevista principalmente la sanzione pecuniaria, mentre nelle ipotesi in cui non sia possibile ottenere la sanatoria dell'intervento, viene comminata, previa diffida a sospendere l'esecuzione dei lavori, la sanzione del ripristino dello stato dei luoghi; sicché, in tali fattispecie, la P. A. è chiamata ad operare la scelta tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria, valutando preventivamente se la demolizione possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità alla DIA; e la scelta della sanzione da irrogare deve avvenire all'esito di una valutazione eminentemente tecnica del possibile pregiudizio statico - edilizio per la parte conforme; da cui l’affermazione che “l’opportunità di demolire non è valutabile in riferimento all'opera in sé, ma solo al danno che il ripristino possa arrecare al resto della costruzione”; nella specie, mancherebbe, “da parte dell'ente comunale, l'indagine tesa a stabilire la sanabilità delle opere contestate, nonché le motivazioni di interesse pubblico che giustifichino la sanzione demolitoria, invece di quella pecuniaria”; “le opere di accomodamento e sistemazione della recinzione del fondo di proprietà dei ricorrenti, ricadendo nella disciplina della DIA, andavano sanzionate con l’ingiunzione di pagamento, in quanto non assoggettate al regime concessorio, ma, piuttosto, a quello della denuncia di inizio attività, che contempla sanzioni di tipo pecuniario e non di tipo demolitorio”;
5) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SS. L. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI INTERESSE PUBBLICO – ECCESSO DI POTERE: il provvedimento impugnato si presentava “lacunoso e privo degli elementi di fatto e di diritto che possano giustificare il tenore dell'atto stesso”; mentre “l'obbligo di motivare ogni provvedimento amministrativo, sancito dall'art. 3 della 1. 241/90, costituisce un precipitato del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e di democraticità della stessa, in quanto solo il corredo motivazionale che emerge dall'esplicazione dell'iter logico seguito dall'autorità decidente permette di accertare la correttezza dell'operato della P.A.”; “senza il supporto della motivazione e dunque della conoscenza degli elementi di fatto posti a sostegno della determinazione, non è dato al privato di comprendere appieno gli elementi di illegittimità dell'atto e le eventuali possibilità di tutela”; il provvedimento gravato, invece “difetta di elementi essenziali quali l'individuazione della norma ostativa al rilascio, o quantomeno, delle eventuali disposizioni regolamentari che il Comune ha ritenuto violate” (…) “in relazione delle risultanze istruttorie”.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Giuseppe Vesuviano, con memoria in cui controdeduceva alle censure di parte ricorrente.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
I ricorrenti impugnano l’ordinanza di demolizione, specificata in epigrafe, relativa alla realizzazione, in assenza di permesso di costruire, ex art. 31 del T. U. Ed., e di autorizzazione paesaggistica, ex art. 181 del d. l.vo 42/2004, delle seguenti opere: 1) posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido nel cortile esterno, per una superficie di circa 300 mq.; 2) apposizione di un nuovo cancello in ferro, retrostante a quello esistente, con la realizzazione di pilastri in cemento armato e di due spallette in muratura di tufo; 3) posa in opera di un ulteriore cancello, per ingresso pedonale, non visibile dalla pubblica via, ma interno al viale di accesso.
Passando all’analisi delle doglianze articolate in ricorso, è anzitutto contestata la mancata previa emanazione di un’ordinanza di sospensione dei lavori, ma si tratta di censura evidentemente priva di pregio, posto che, per giurisprudenza pacifica, la mancata previa sospensione dei lavori, da parte della P.A., non inficia la legittimità dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive; cfr. T.A.R. Roma Lazio, sez. II, 4/05/2020, n. 4585: “In tema di abusi edilizi, non costituisce profilo di illegittimità l'essere stato il gravato ordine di demolizione oltre il termine di 45 giorni di efficacia della determinazione con cui è stata disposta la sospensione dei lavori, ciò in quanto il provvedimento di sospensione dei lavori non costituisce un presupposto di legittimità del provvedimento di demolizione; deve pertanto ritenersi che il provvedimento di demolizione può essere adottato non solo in carenza di un previo ordine di sospensione dei lavori , ma anche ben oltre la scadenza del termine di efficacia di quest'ultimo”.
Non trova poi riscontro, dalla lettura dell’ordinanza gravata, l’affermazione dei ricorrenti, secondo la quale “il provvedimento indica in maniera del tutto erronea i dati catastali del cespite” (corrispondendo essi a quelli, specificati in ricorso), circostanza che sarebbe sintomatica, secondo i medesimi, “della superficialità dell'agire dell'Amministrazione comunale resistente”.
Indi, in ricorso, s’afferma che le opere abusive sarebbero astrattamente sanabili, e che l’Amministrazione non avrebbe preso in considerazione tale profilo, prima d’ingiungerne la demolizione, ma tale profilo, in sé, è del tutto irrilevante, anche in tal caso come da giurisprudenza costante (cfr. T.A.R. Napoli Campania, sez. VI, 7/11/2019, n. 5286: “L'ordine di ripristino presuppone puramente e semplicemente l'abusività dell'opera, non essendo necessario che l'autorità ne verifichi preventivamente la sanabilità . Del resto, la sanatoria è una facoltà dell'interessato che potrebbe anche avere ragioni per non chiederla e per preferire l'esecuzione dell'ordine di demolizione …)”. Parte ricorrente, nel contesto della stessa doglianza, afferma, inoltre, di avere presentato, relativamente alle opere attinte dalla sanzione ripristinatoria, una scia in sanatoria, ex art. 37 d.P.R. 380/2001, tuttavia non c’è prova della presentazione di tale scia (è stata depositata soltanto, in allegato al ricorso, un’istanza di condono, ex l. 724/94, dell’1.03.1995). Ne deriva l’assoluta irrilevanza – stante il deficit probatorio, testé evidenziato – del prosieguo della censura, secondo cui “in presenza dell'istanza di parte, volta alla regolarizzazione di un abuso edilizio, la P.A., prima di attivare i propri poteri repressivi, deve preventivamente pronunciarsi su tale istanza”, la quale “comporta la paralisi del potere repressivo complessivamente inteso e l'illegittimità dell'ordine di ripristino, in pendenza della medesima”.
In ricorso s’osserva, quindi, che le opere sarebbero legittimate da una cila in sanatoria del 2018, e che non sarebbero soggette a sanzione demolitoria, bensì pecuniaria, essendo di edilizia libera (la pavimentazione con cubetti in porfido), ovvero realizzabili tramite scia (i cancelli). Il Comune di San Giuseppe Vesuviano, nelle sue difese, si riporta peraltro, con valenza dirimente, all’orientamento giurisprudenziale formatosi sull’interpretazione dell’art. 27 cpv. T.U.Ed., secondo cui: “L'art. 27, d.P.R. n. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice D.I.A., in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico. Con riferimento ad un'opera abusiva eseguita in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, opera un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in zone vincolate, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso” (T.A.R. Napoli (Campania), sez. III, 3/02/2020, n. 483), ed inoltre osserva che le opere de quibus ricadono in "Zona R.U.A. del P.T.P., nella quale sono previsti unicamente interventi conservativi" e rientrano anche nella "perimetrazione Zona Rossa ... nella quale ai sensi della L.R. Campania n.21/05 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'edilizia residenziale".
Più complesse si presentano le ulteriori due censure, rubricate entrambe: VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 6 D.P.R. 380/2001 IN REL. ART. 2, ALL. "A", D.P.R. 31/2017) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO): riconosciuto che l'area, sulla quale insiste la proprietà dei ricorrenti, ricadeva in zona gravata da vincolo paesaggistico, s’afferma – da parte degli stessi – che, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 31/2017, "sono state individuate una serie di opere e interventi, indicati specificatamente nell'Allegato "A" del decreto, esentati dalla richiesta di qualsiasi forma di autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata che sia" (art. 2 - punti A.10 e A.12); in sostanza, "la posa in opera di pavimentazione" sarebbe “sicuramente riconducibile alle opere di cui all'Allegato "A", per le quali non è necessario acquisire alcuna autorizzazione paesaggistica", con conseguente loro legittimità, dal punto di vista paesaggistico (oltre che edilizio, essendo le stesse ricomprese nella nozione di attività edilizia libera, ex art. 6 lett. e) ter) T.U.Ed.); sempre con riferimento all'allegato "A" del d. P. R. n. 31/2017, si afferma, in ricorso, che i cancelli non sarebbero soggetti ad autorizzazione paesistica, ai sensi della lettera A.13 di tale d.P.R. (mentre, sotto il profilo edilizio, si sostiene che “l'apposizione di un cancello, in quanto intervento rivolto, in base ad un rapporto pertinenziale tra cosa accessoria e principale, ad assicurare il miglior uso, godimento e funzionalità dell'immobile e quindi all'esercizio di una facoltà insita nel diritto di proprietà, non comporta di norma trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, quindi, la necessità del previo rilascio del permesso di costruire (T. A. R. Marche, Sez. I, 8/07/2014, n. 706)”.
Riguardo a tali censure, ritiene il Collegio che della pavimentazione in porfido effettivamente si può predicare la non necessità dell’autorizzazione paesaggistica, stante il disposto dei punti A.10 e A.12 dell’All. A al d.P.R. 31/2017, e neppure del titolo abilitativo di detto intervento, potendo lo stesso rientrare nella nozione di attività di edilizia libera, ex art. 6 lett. e) ter T.U.Ed. (cfr. T.A.R. Latina Lazio, sez. I, 28/03/2022, n. 248: “In un'area soggetta a vincoli paesaggistici non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione per opere riconducibili, ai sensi dell'art. 149 comma 1, d. lg. 22 gennaio 2004 n. 42 agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che secondo l'art. 6 comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 rientrano nell'attività di "edilizia libera", come le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (lett. e-ter), le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici" (lett. e-quinquies ); allo stesso modo, ai sensi del d.m. 2 marzo 2018, il rifacimento e/o sostituzione della "pavimentazione esterna pertinenziale" rientra pure nell'"edilizia libera”).
Quanto, invece ai due cancelli, rileva il Tribunale che il punto A.13 dell’All. A al d.P.R. 31/2017 si riferisce ad “interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”; quindi trattandosi, nella specie, di sostituzione del cancello preesistente, effettivamente ammalorato, ma con arretramento dello stesso, edificazione di due pilastri in cemento armato e realizzazione di due spallette di muratura in tufo, in zona vincolata (come può del resto verificarsi dalle fotografie dello stato precedente e dello stato successivo all’intervento, allegate alla perizia tecnica di parte ricorrente), deve concludersi che si tratta d’intervento che necessita di previo titolo abilitativo – sulla cui natura, vedi infra – e che non può neppure, ad avviso del Collegio, ritenersi escluso dalla necessità dell’autorizzazione paesaggistica, ex d.P.R. 31/2017.
Sempre quanto ai cancelli de quibus, ed al netto di quanto sopra rilevato per la pavimentazione degli spazi esterni, d’altronde, non fa premio neppure la successiva doglianza, secondo la quale le opere in questione, ex artt. 22 e 37 T.U. Ed., sarebbero soggette alla sola sanzione pecuniaria e non a quella ripristinatoria.
Se è vero, infatti che, conformemente a T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 7/02/2019, n. 270, s’è affermato, in giurisprudenza, che: “L'apposizione di un piccolo cancello in ferro, semplicemente ancorato al suolo per il tramite di due piccoli appoggi di cemento, non è idonea ad alterare, in modo permanente e durevole, l'assetto urbanistico – edilizio del territorio e, come tale, non necessita né del preventivo rilascio di un permesso di costruire né di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 380/2001, potendo al più annoverarsi tra quelle opere, per così dire minori, di cui all'art. 22, commi 1 e 2, del citato d.P.R., il cui mancato preventivo assenso legittima, esclusivamente, la comminazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n. 380/2001”, pur tuttavia riemerge, in tale contesto, la citata interpretazione rigoristica dell’art. 27 T.U. Ed., tale per cui (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 9/01/2023, n. 237 – conferma T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 dicembre 2017, n. 5747): “Ai sensi dell' articolo 27, d.P.R. n. 380/2001, in relazione a interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata, è doverosa la demolizione d'ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo e non solamente di quelli che avrebbero richiesto il previo rilascio di un permesso di costruire”.
I ricorrenti lamentano, infine, la violazione del principio di proporzionalità e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, non risultando, nello stesso, a loro avviso, indicate le ragioni di pubblico interesse, che avrebbero condotto alla sua adozione. Entrambi tali motivi sono infondati. Quanto al secondo degli evidenziati profili, il provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive è adeguatamente motivato con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico, come da giurisprudenza assolutamente consolidata, per la quale ex multis cfr. Consiglio di Stato sez. II, 29/09/2025, n. 7597: “L'illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa; non sussiste, pertanto, alcuna necessità di motivare in maniera dettagliata un provvedimento con il quale è stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data di adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem”.
Lo stesso dicasi, quanto alla dedotta omessa indicazione, nel provvedimento impugnato, di “elementi essenziali quali l'individuazione della norma ostativa al rilascio, o quantomeno, delle eventuali disposizioni regolamentari che il Comune ha ritenuto violate” (…) “in relazione delle risultanze istruttorie”, atteso che: “L'obbligo motivazionale delle misure repressive in ambito edilizio deve ritenersi assolto attraverso la puntuale indicazione delle opere abusive, ciò in quanto tale provvedimento costituisce una conseguenza automatica e dovuta dell'accertamento dell'abuso e non necessita di ulteriore motivazione sull'interesse pubblico o sulle norme violate” (T.A.R. Catania Sicilia, sez. IV, 1/10/2024, n. 3214).
Per ciò che concerne, infine, l’assunta violazione del principio di proporzionalità, è costante in giurisprudenza l’affermazione, per cui “le considerazioni in merito alla proporzionalità della demolizione quale sanzione applicabile rispetto all'illecito edilizio e alle reali condizioni di vita e di salute del trasgressore e della sua famiglia non incidono sulla legittimità del provvedimento repressivo sanzionatorio, che comunque costituisce strumento del potere vincolato che l'Amministrazione deve esercitare in subiecta materia, ma attengono, semmai, alla diversa fase dell'esecuzione di detto provvedimento, condizionando, se del caso, l'attività dell'Amministrazione competente ad eseguire l'ordine di demolizione attraverso la messa in campo di ogni più adeguato strumento di cautela e prudenza che deve manifestarsi idoneo a mitigare l'impatto pregiudizievole nel solo caso in cui sia obiettivamente dimostrato che il trasgressore e la sua famiglia versino in condizioni fisiche e materiali più che significativamente compromesse” (T.A.R. Roma Lazio, sez. II, 16/01/2025, n. 794).
In conclusione, il provvedimento di demolizione impugnato va – in parziale accoglimento del ricorso – annullato, ma limitatamente alla sola “posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido nel cortile esterno, per una superficie di circa 300 mq.”; mentre, in relazione alle altre opere abusive ivi sanzionate, segnatamente ai cancelli, di cui ai punti 2 e 3 dell’ordinanza in epigrafe, lo stesso ricorso va, per le argomentazioni sopra esposte, respinto.
Le spese di lite, per la soccombenza reciproca, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie in parte, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla, in parte, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.