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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4200 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(cf: , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Teresa D'Amico, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Bagheria in via G. Boccaccio n. 17, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Di Gati, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via Vittorio Amedeo II n. 72, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2018, , premettendo di avere contratto il Parte_1
26.5.2012 a Bagheria matrimonio concordatario con – trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 19, parte II, serie A dell'anno 2012 – e che dalla loro unione il 14.10.2012 è nato il figlio , chiedeva al Tribunale di Per_1 pronunciare la separazione personale con addebito a carico del marito, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre regolamentando il diritto di visita del padre, di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 600,00, di cui € 400,00 a titolo di contributo al proprio mantenimento ed € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso deduceva che la fine del rapporto coniugale fosse riconducibile alle condotte “irrispettose”, “devianti” e “contrarie alla morale” poste in essere dal marito che, negli ultimi anni, aveva altresì disatteso i doveri di assistenza morale e materiale, anteponendo i propri bisogni personali a quelli della famiglia.
Sotto il profilo economico, deduceva di essere disoccupata, essendosi sempre occupata della famiglia, a differenza del marito che svolgeva l'attività di pasticciere presso il bar
“Don Gino” di Bagheria, percependo oltre allo stipendio mensile anche delle somme extra, non dichiarate, a titolo di lavoro straordinario.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 15.11.2024 la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore in considerazione del disinteresse paterno.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 23.1.2020, si associava Controparte_1 alle domande di separazione personale e di affidamento condiviso del figlio ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
contestava per il resto le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto della domanda di addebito formulata nei propri confronti.
Rispetto alle richieste di natura economica, deduceva che nell'ultimo periodo il proprio datore di lavoro lo aveva assunto con contratto part time a causa della crisi economica, con conseguente contrazione dello stipendio e peggioramento delle sue condizioni economiche, versando in stato di indigenza, mentre la moglie, già in costanza di matrimonio, si era resa economicamente indipendente e aveva contribuito al mantenimento della famiglia, svolgendo attività di “doposcuola” a diversi bambini presso il proprio domicilio.
Domandava dunque il rigetto della domanda di mantenimento del coniuge avanzata da
, dichiarandosi disponibile a versare alla ricorrente la somma di € 150,00 Parte_1 mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella memoria autorizzata depositata il 18.3.2020, nel contestare le deduzioni avversarie relative al mancato assolvimento dei doveri familiari, precisava che, Controparte_1 nonostante l'atteggiamento brusco, scostante ed assente della moglie che aveva ostacolato il suo rapporto col figlio, non aveva mai omesso cure ed attenzioni nei confronti di , Per_1 neanche dopo essersi allontanato dalla casa familiare.
Nella successiva memoria depositata in data 1.7.2020, il resistente affermava di essere stato posto in cassa integrazione durante il periodo dell'emergenza covid, avendo comunque aver fatto pervenire alla moglie delle somme per il suo mantenimento e per quello del figlio.
Con ordinanza dell'8.9.2020, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, a cui assegnava la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita del padre, ponendo, infine, a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00, di cui € 200,00 per sé ed
€ 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 7.4.2021, il giudice già assegnatario del fascicolo incaricava i Servizi
Sociali territorialmente competenti di effettuare un'indagine e descrizione delle dinamiche familiari (rapporti fra i genitori e con il minore), accertando l'idoneità del padre a garantire al figlio le cure necessarie avuto riguardo alla sua patologia, in modo da garantire un calendario di frequentazioni che prevedesse stabilmente il pernottamento di presso Per_1 il padre.
Con ordinanza del 21.4.2022, il giudice successivamente designato formulava alle parti una proposta conciliativa che prevedeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, inizialmente presso lo Spazio neutro territorialmente competente e poi senza la presenza ed ausilio degli assistenti sociali con graduale inserimento del pernottamento presso l'abitazione paterna, l'obbligo del resistente di versare alla moglie l'importo mensile di €
350,00 di cui € 150,00 per il proprio mantenimento ed € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed infine la rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito.
Tale proposta veniva accettata dalla ricorrente ma non anche dal resistente (cfr. verbale udienza del 14.7.2022).
Con sentenza n. 95/2023 è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e con ordinanza di pari data, ritenuta la necessità di proseguire il giudizio per istruire le restanti domande, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, con ordinanza del 21.11.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
***************** Così delineato l'oggetto del contendere, preso atto della sentenza non definitiva, con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, occorre in questa sede soffermarsi sulle restanti domande avanzate nell'ambito del presente giudizio.
Sulla domanda di addebito
ha chiesto di addebitare la separazione al resistente, riconducendo la fine del Parte_1 rapporto coniugale ai comportamenti “irrispettosi” posti in essere dal marito il quale, secondo la sua prospettazione, negli ultimi anni di matrimonio ha in più circostanze violato gli obblighi di assistenza materiale morale, anteponendo i bisogni personali a quelli della famiglia.
Nella memoria autorizzata depositata il 3.3.2020 e nella successiva memoria integrativa depositata il 31.8.2020, la ricorrente ha dedotto che il disinteressamento verso la famiglia e l'immaturità del marito sono stati determinanti nell'insorgenza della crisi coniugale, sino a portarlo ad abbandonare la casa coniugale da un giorno all'altro.
Ha allegato che durante il rapporto coniugale si è sempre disinteressato Controparte_1 della patologia di cui è affetto il figlio minore – neurofibromatosi di tipo I, scoliosi e bowing antero-mediale gamba sin + pseudoartrosi perone (cfr. documentazione medica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, allegata alla memoria depositata il
3.3.2020, alla memoria integrativa e alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc della ricorrente)
– non partecipando alla sua crescita né occupandosi delle cure necessarie, avendo sempre fatto fronte da sola a tutte le esigenze del figlio. Ha aggiunto che da quando il resistente ha abbondonato la casa coniugale il 29.8.2018) ha altresì smesso di contribuire al mantenimento suo e del minore, tanto da indurla a sporgere denuncia in data 10.1.2020, dopo la quale si era limitato a versarle sporadicamente delle somme irrisorie, dovendo ricorrere all'aiuto dei suoi genitori per provvedere ai bisogni della famiglia
Inoltre, a fondamento della domanda di addebito, ha specificato che “in più occasioni, il Sig.
è stato sorpreso a riprendere e/o scattare foto di parti intime alla sorella della Sig. Controparte_1 ra senza che questa se ne accorgesse” (cfr. memoria autorizzata depositata il Parte_1
3.3.2020).
Ebbene nel caso di specie non ricorrono, ad avviso del Tribunale, i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito.
Infatti, tale pronuncia presuppone che sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi i quali, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 cc da parte dell'uno o dell'altro.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, dunque, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Con specifico riguardo al caso sub iudice, la ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente.
Rispetto alle presunte condotte irrispettose e contrarie al decoro e alla morale non ha fornito alcun tipo di prova – non potendosi simile contegno ricondurre unicamente alle prove (non ammesse) articolate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc (cap. 6, 7 e 8), riferite a due soli episodi, non essendo stato fornito alcun elemento in ordine alla loro efficacia causale sulla crisi coniugale –. Mentre, per quanto attiene alla violazione dei doveri di assistenza materiale e morale ha allegato e provato – sulla base delle dichiarazione testimoniale resa dalla madre, , all'udienza dell'8.5.2024 – Testimone_1 essenzialmente la mancata partecipazione del padre alle visite del figlio e il suo disinteresse per la sua patologia;
si tratta più che altro di episodi avvenuti in epoca successiva alla separazione ed alla introduzione del presente giudizio (a partire dal 2020), non essendo emerso in ogni caso che tali condotte abbiano avuto una efficacia determinante nell'insorgenza della crisi.
In particolare, ha dichiarato “preciso che dal 2012 al 2024 io ho notato che dopo Testimone_1 due anni di matrimonio mia figlia ha iniziato a farmi partecipare a delle visite per il bambino perché non trovava partecipazione e solidarietà del marito;
il marito all'inizio del matrimonio partecipava di più, successivamente era presente solo qualche volta;
… era presente fisicamente ma in realtà era assente perché non partecipava alla visita, non chiedeva niente;
fisicamente qualche volta c'era;
Preciso che il Sig. è arrivato molto in ritardo all'incontro, abbiamo ritirato il corsetto per il CP_1 bambino e, pur sapendo che saremmo dovuti andare da un'altra dottoressa per il collaudo, lui si è dileguato e non è venuto dalla dottoressa” (il riferimento è alla visita effettuata a Roma nel
2020 presso l'Ospedale Bambino Gesù). Ed ancora “Si è vero, mia figlia mi ha riferito che non chiama mai;
qualche volta capita che il bambino è da me e lui non mi ha mai chiamato. In un mese il bambino viene da me qualche volta di domenica o il sabato mattino” (cfr. verbale udienza dell'8.5.2024).
In forza delle argomentazioni esposte e in considerazione dell'assenza di elementi idonei a sorreggere la diretta incidenza causale delle condotte del resistente sulla fine dell'affectio coniugalis, la domanda di addebito non può trovare accoglimento. Sull'assegnazione della casa coniugale
Considerato che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, la collocazione del figlio minore presso la madre fa sì che debba confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, già disposta nell'ordinanza presidenziale.
Sull'affidamento del figlio minore
A tale riguardo, deve rilevarsi che entrambe le parti hanno inizialmente chiesto l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Nelle note scritte depositate il 15.11.2024 e nella comparsa conclusionale la ricorrente,
d'altra parte, ha chiesto in via principale l'affidamento esclusivo del figlio minore, tenuto conto del persistente disinteressamento manifestato dal padre nel corso del giudizio, “sia sotto l'aspetto affettivo per non avere saputo, nonostante l'intervento dei servi sociali, il CP_1 instaurare un rapporto significativo e costante con il figlio oltre a non provvedere ancora Per_1 oggi a corrispondere mensilmente l'assegno di mantenimento stabilito dal Giudice ne provvedere al pagamento della sua parte quota delle spese straordinarie” (cfr. comparsa conclusionale).
Ad avviso del Tribunale, nel caso di specie, la soluzione dell'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori – con tutte le conseguenze che ne discendono in Per_1 punto di esercizio della responsabilità genitoriale e dunque di adozione delle scelte inerenti ai minori –, risulta rispondente al suo interesse.
Del resto, l'attuale contesto normativo di riferimento impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, considerandolo quale soluzione prioritaria in assenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore, invero non sussistenti nel caso si specie (Cass., n. 19393/2020: “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016).
Dirimenti sul punto appaiono le risultanze cui sono pervenuti i Servizi sociali del
[...]
(luogo di residenza della ricorrente e del figlio minore), nonché i Servizi sociali CP_2
e il Servizio di mediazione familiare del Comune di Casteldaccia (luogo di residenza del resistente), nel corso di un'indagine sinergica svolta in collaborazione col servizio di Spazio neutro del – poi sospeso per un periodo –, che hanno fornito Controparte_2 una dettagliata ricostruzione delle dinamiche relazionali del nucleo familiare.
Invero, dalle relazioni trasmesse è emerso innanzitutto che il minore è molto socievole, solare, apparentemente sereno e per nulla turbato dalle difficoltà fisiche legate alla patologia di cui soffre, che ha determinato una delicata situazione di artrosi e scoliosi, avendo bisogno di un particolare tutore per muoversi durante le ore diurne (cfr. relazione del Servizi sociali di Bagheria del 10.9.2021).
Gli enti incaricati, per altro verso, hanno dato conto dell'atteggiamento adultizzato del minore, che si è mostrato ipercritico e giudicante nei confronti della figura paterna (cfr. relazione dei Servizio di Spazio neutro di Bagheria del 29.6.2022), essendosi tuttavia progressivamente riavvicinato al padre grazie all'intervento degli operatori e, soprattutto, in seguito all'atteggiamento maggiormente collaborativo delle parti che hanno cercato di adoperarsi congiuntamente per facilitare la ripresa del rapporto padre-figlio (cfr. relazione dei Servizi sociali del Comune di Casteldaccia del 16.12.2022 e del 9.5.2023; vedi verbali di udienza del 12.10.2022 e dell'11.1.2023).
D'altra parte, la mancata partecipazione di alla prima comunione del Controparte_1 figlio (il 28.5.2023) ha acuito la conflittualità tra i coniugi – in parte diminuita anche grazie al percorso di sostegno psicologico intrapreso da con la psicologa Parte_1 distrettuale del – e l'atteggiamento oppositivo di nei confronti Controparte_2 Per_1 del padre.
Tale evento, invero, pur nella consapevolezza del suo impatto sulla condizione psicologica del minore e del distacco dalla figura paterna – evidenziata peraltro nella relazione trasmessa dal Servizio di Spazio neutro del del 4.10.2023 – non può, Controparte_2 ad avviso del Tribunale, sorreggere l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
L'atteggiamento di chiusura e di ostilità di nei confronti del padre, infatti, oltre che Per_1 essere un riflesso, per così dire, fisiologico della crisi familiare, favorito all'estrema conflittualità tra i genitori, non del tutto in grado di elaborare la crisi familiare, e che potrebbe addirittura accentuarsi attribuendo alla madre la facoltà di adottare le decisioni di maggiore interesse riguardo al minore, va messo in relazione con il desiderio del padre di occuparsi del figlio e di cercare di ricostruire il rapporto con lui, più volte espresso anche agli operatori, pur se spesso non tradottosi in gesti concreti.
Del resto, la ricorrente non ha allegato alcuna condotta ostruzionistica del padre in ordine alla gestione del figlio minore e alle decisioni inerenti la sua crescita, il percorso scolastico e le visite specialistiche cui lo stesso deve sottoporsi per la patologia da cui è affetto, deducendo unicamente un disinteresse generalizzato di rispetto al figlio e Controparte_1 la mancata contribuzione da parte sua al mantenimento del figlio minore.
L'affidamento condiviso garantisce il diritto del figlio "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", non essendo derogabile neanche in caso di grave conflittualità tra i genitori, bensì solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore" (cfr. Cass., n. 19323/2020).
Ebbene, le risultanze istruttorie non hanno fatto emergere alcun elemento concreto che possa fare anche solo presumere che l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1 genitori possa costituire un pregiudizio per il minore.
Non può trascurarsi che il resistente all'udienza dell'8.5.2024 abbia dato conto di non sentire il figlio da un anno e di non chiamarlo più perché “le ultime volte che lo ha chiamato il figlio gli ha detto brutte parole e gli ha chiuso il telefono in faccia” limitandosi a mandare messaggi sul cellulare del bambino, ai quali il figlio non risponde (cfr. verbale).
Tuttavia, simile distanza, in considerazione dell'età del minore e della centralità della figura paterna nel suo percorso di crescita, può essere nuovamente azzerata con l'ausilio di soggetti specializzati.
Invero, nel prevedere l'affidamento esclusivo della prole minorenne a un solo genitore, il giudice deve tenere in considerazione plurimi fattori, tra cui il superiore interesse del minore (best interest of the child), l'inidoneità genitoriale di uno dei due genitori, le possibili ricadute che la decisione sull'affidamento avrà - nel medio/lungo periodo - sui figli e il livello di conflittualità tra le parti (Cass., n. 26517/2024).
Ed infatti “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n.
5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977)”.
Anche in ordine alla collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi i genitori “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (Cass., n. 3652/2020).
Ad avviso del Tribunale, va confermata la collocazione del minore presso la madre, con la quale peraltro sino ad oggi ha sempre vissuto presso la casa familiare.
Nulla allo stato va disposto in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno, da demandare, in considerazione del peculiare contesto familiare, ai Servizi sociali territorialmente competenti col compito di favorire la ripresa graduale del rapporto padre- figlio, anche facendo ricorso ad incontri presso il cd Spazio neutro, secondo i tempi e le modalità che saranno ritenute più adeguate alle specificità del caso, garantendo regolari contatti telefonici tra e il minore. Controparte_1
Quanto al pernottamento di presso il domicilio paterno, lo stesso potrà avvenire Per_1 soltanto una volta ristabilito il rapporto, non potendo le problematiche di salute del minore incidere sul suo diritto alla bigenitorialità.
Deve, infine, segnalarsi l'opportunità che le parti proseguano (la ricorrente) e intraprendano (il resistente) un percorso di sostegno psicologico volto ad una fattiva collaborazione nell'ottica del riavvicinamento del minore alla figura paterna (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Casteldaccia del 4.10.2023).
Sul mantenimento del coniuge
La ricorrente ha chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrisponderle Controparte_1
l'importo mensile di € 600,00, di cui € 400,00 per il proprio mantenimento ed € 200,00 per il figlio minore.
A fondamento della domanda di mantenimento in favore del coniuge, ha Parte_1 invocato la disparità economica tra le parti, deducendo che la continua assistenza prestata al figlio per via delle sue patologie non le consente di trovare un'occupazione, a differenza del marito che ha la qualifica di pasticciere e percepisce introiti mensili superiori rispetto a quelli risultanti dalla busta paga.
Da parte sua, ha allegato che, durante il periodo covid, è stato assunto con Controparte_1 contratto part time presso il bar pasticceria “Don Gino” di Bagheria, con conseguente riduzione dello stipendio, essendo poi stato messo in cassa integrazione e licenziato il
17.11.2020, beneficiando della Naspi.
All'udienza dell'11.1.2023 ha dichiarato di aver intrapreso una nuova attività lavorativa sempre nel settore della ristorazione.
Ha infine dedotto che la resistente, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato, è economicamente indipendente avendo sempre svolto attività di doposcuola presso il proprio domicilio, anche durante il rapporto coniugale.
Prima di addentrarsi nella soluzione del caso sub iudice, è opportuno osservare che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione può riconoscersi ove si configuri l'indisponibilità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che “le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione”; diritto che “in relazione alla sua funzione solidaristica e riequilibratrice dei rapporti economici fra i coniugi separati, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, presuppone che fra di essi vi sia una disparità economica” (Cass., n. 23071/2005).
Ed infatti, «la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio»
(Cass., n. 975/2021).
Va, poi, rilevato che, in ogni caso, «la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e
l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute» (Cass., n. 25781/2017).
Il relativo apprezzamento va compiuto prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto altresì delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Ebbene, “il giudice del merito, chiamato ad esprimere il giudizio che a lui compete in materia di valutazione delle ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di separazione, nonché per la quantificazione dello stesso, non ha l'onere di accertare necessariamente i redditi delle parti nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass., n. 16190/2017).
Nel caso di specie, non può trascurarsi la disparità economica esistente tra le parti, avendo le risultanze istruttorie comprovato che è priva di occupazione. Parte_1
Significativa in tal senso è la dichiarazione testimoniale resa da sorella Testimone_2 del resistente, all'udienza del 9.5.2024: “Ho sentito che ha lavorato in un panificio per un po' ma non ho mai avuto occasione di vederla;
forse me lo ha detto lei stessa quando all'epoca avevamo un rapporto amicale;
sono passati ormai anni ma comunque era dopo che la sig.ra si era sposata con mio fratello e prima che si separasse. […] Non so per quanto ha lavorato nel panificio. Non so nulla in merito al lavoro di doposcuola”.
Simili affermazioni, invero, non consentono di ritenere provato lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della ricorrente, dovendosi tenere conto della patologia da cui è affetto il figlio, che richiede continua assistenza, che di certo incide sulla possibilità di di trovare un impiego. Parte_1
Venendo al quantum debeatur, ad avviso del Tribunale, può confermarsi l'importo di €
200,00 stabilito nell'ordinanza presidenziale, anche in considerazione della esperienza acquisita dal resistente quale pasticcere, di certo idonea a consolidarne la capacità lavorativa, non potendo gli impegni economici conseguenti alla costituzione di un nuovo nucleo familiare incidere sugli obblighi verso i componenti della famiglia “originaria”.
Sul mantenimento del figlio
A tale riguardo deve richiamarsi l'art. 337 ter, co. 4, c.c., che pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito.
Ebbene, considerata l'età del minore, l'importo mensile dallo stesso percepito a titolo di assegno di invalidità per il suo stato di salute (pari ad € 290,00 mensili), le condizioni economiche dei genitori emerse dalle risultanze processuali, va confermata l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha posto a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla ricorrente, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile secondo gli indici
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie (come individuate analiticamente nel Protocollo tra il Tribunale di Termini Imerese e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia), che non possono porsi interamente a carico del resistente come domandato dalla ricorrente.
Invero, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, anche in assenza di stabile occupazione, i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente.
Infatti, “la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, infatti, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica” (cfr., ex multis, Cass., n.
39411/2017 Cass., n. 34952/2018).
Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale delle domande, la natura del procedimento e la circostanza che parte ricorrente è ammesse al patrocinio a spese dello stato fanno sì che le spese di lite vadano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dopo la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
- dispone l'affidamento condiviso di nato a [...] il [...], ad Persona_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno;
- dispone che i Servizi sociali del e del Comune di Casteldaccia Controparte_2 predispongano, secondo quanto indicato in parte motiva e avuto riguardo alle specificità del caso, un calendario di incontri per favorire la ripresa dei rapporti padre-figlio, da attivare gradualmente, inizialmente presso lo Spazio neutro, facendo in modo che siano altresì garantiti regolari contatti telefonici di con;
Controparte_1 Per_1
- dispone l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non Controparte_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, di cui € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge ed €
200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
- dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, inconformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4200 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(cf: , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Teresa D'Amico, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Bagheria in via G. Boccaccio n. 17, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Di Gati, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via Vittorio Amedeo II n. 72, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2018, , premettendo di avere contratto il Parte_1
26.5.2012 a Bagheria matrimonio concordatario con – trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 19, parte II, serie A dell'anno 2012 – e che dalla loro unione il 14.10.2012 è nato il figlio , chiedeva al Tribunale di Per_1 pronunciare la separazione personale con addebito a carico del marito, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre regolamentando il diritto di visita del padre, di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 600,00, di cui € 400,00 a titolo di contributo al proprio mantenimento ed € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso deduceva che la fine del rapporto coniugale fosse riconducibile alle condotte “irrispettose”, “devianti” e “contrarie alla morale” poste in essere dal marito che, negli ultimi anni, aveva altresì disatteso i doveri di assistenza morale e materiale, anteponendo i propri bisogni personali a quelli della famiglia.
Sotto il profilo economico, deduceva di essere disoccupata, essendosi sempre occupata della famiglia, a differenza del marito che svolgeva l'attività di pasticciere presso il bar
“Don Gino” di Bagheria, percependo oltre allo stipendio mensile anche delle somme extra, non dichiarate, a titolo di lavoro straordinario.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 15.11.2024 la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore in considerazione del disinteresse paterno.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 23.1.2020, si associava Controparte_1 alle domande di separazione personale e di affidamento condiviso del figlio ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
contestava per il resto le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto della domanda di addebito formulata nei propri confronti.
Rispetto alle richieste di natura economica, deduceva che nell'ultimo periodo il proprio datore di lavoro lo aveva assunto con contratto part time a causa della crisi economica, con conseguente contrazione dello stipendio e peggioramento delle sue condizioni economiche, versando in stato di indigenza, mentre la moglie, già in costanza di matrimonio, si era resa economicamente indipendente e aveva contribuito al mantenimento della famiglia, svolgendo attività di “doposcuola” a diversi bambini presso il proprio domicilio.
Domandava dunque il rigetto della domanda di mantenimento del coniuge avanzata da
, dichiarandosi disponibile a versare alla ricorrente la somma di € 150,00 Parte_1 mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella memoria autorizzata depositata il 18.3.2020, nel contestare le deduzioni avversarie relative al mancato assolvimento dei doveri familiari, precisava che, Controparte_1 nonostante l'atteggiamento brusco, scostante ed assente della moglie che aveva ostacolato il suo rapporto col figlio, non aveva mai omesso cure ed attenzioni nei confronti di , Per_1 neanche dopo essersi allontanato dalla casa familiare.
Nella successiva memoria depositata in data 1.7.2020, il resistente affermava di essere stato posto in cassa integrazione durante il periodo dell'emergenza covid, avendo comunque aver fatto pervenire alla moglie delle somme per il suo mantenimento e per quello del figlio.
Con ordinanza dell'8.9.2020, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, a cui assegnava la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita del padre, ponendo, infine, a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00, di cui € 200,00 per sé ed
€ 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 7.4.2021, il giudice già assegnatario del fascicolo incaricava i Servizi
Sociali territorialmente competenti di effettuare un'indagine e descrizione delle dinamiche familiari (rapporti fra i genitori e con il minore), accertando l'idoneità del padre a garantire al figlio le cure necessarie avuto riguardo alla sua patologia, in modo da garantire un calendario di frequentazioni che prevedesse stabilmente il pernottamento di presso Per_1 il padre.
Con ordinanza del 21.4.2022, il giudice successivamente designato formulava alle parti una proposta conciliativa che prevedeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, inizialmente presso lo Spazio neutro territorialmente competente e poi senza la presenza ed ausilio degli assistenti sociali con graduale inserimento del pernottamento presso l'abitazione paterna, l'obbligo del resistente di versare alla moglie l'importo mensile di €
350,00 di cui € 150,00 per il proprio mantenimento ed € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed infine la rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito.
Tale proposta veniva accettata dalla ricorrente ma non anche dal resistente (cfr. verbale udienza del 14.7.2022).
Con sentenza n. 95/2023 è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e con ordinanza di pari data, ritenuta la necessità di proseguire il giudizio per istruire le restanti domande, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, con ordinanza del 21.11.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
***************** Così delineato l'oggetto del contendere, preso atto della sentenza non definitiva, con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, occorre in questa sede soffermarsi sulle restanti domande avanzate nell'ambito del presente giudizio.
Sulla domanda di addebito
ha chiesto di addebitare la separazione al resistente, riconducendo la fine del Parte_1 rapporto coniugale ai comportamenti “irrispettosi” posti in essere dal marito il quale, secondo la sua prospettazione, negli ultimi anni di matrimonio ha in più circostanze violato gli obblighi di assistenza materiale morale, anteponendo i bisogni personali a quelli della famiglia.
Nella memoria autorizzata depositata il 3.3.2020 e nella successiva memoria integrativa depositata il 31.8.2020, la ricorrente ha dedotto che il disinteressamento verso la famiglia e l'immaturità del marito sono stati determinanti nell'insorgenza della crisi coniugale, sino a portarlo ad abbandonare la casa coniugale da un giorno all'altro.
Ha allegato che durante il rapporto coniugale si è sempre disinteressato Controparte_1 della patologia di cui è affetto il figlio minore – neurofibromatosi di tipo I, scoliosi e bowing antero-mediale gamba sin + pseudoartrosi perone (cfr. documentazione medica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, allegata alla memoria depositata il
3.3.2020, alla memoria integrativa e alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc della ricorrente)
– non partecipando alla sua crescita né occupandosi delle cure necessarie, avendo sempre fatto fronte da sola a tutte le esigenze del figlio. Ha aggiunto che da quando il resistente ha abbondonato la casa coniugale il 29.8.2018) ha altresì smesso di contribuire al mantenimento suo e del minore, tanto da indurla a sporgere denuncia in data 10.1.2020, dopo la quale si era limitato a versarle sporadicamente delle somme irrisorie, dovendo ricorrere all'aiuto dei suoi genitori per provvedere ai bisogni della famiglia
Inoltre, a fondamento della domanda di addebito, ha specificato che “in più occasioni, il Sig.
è stato sorpreso a riprendere e/o scattare foto di parti intime alla sorella della Sig. Controparte_1 ra senza che questa se ne accorgesse” (cfr. memoria autorizzata depositata il Parte_1
3.3.2020).
Ebbene nel caso di specie non ricorrono, ad avviso del Tribunale, i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito.
Infatti, tale pronuncia presuppone che sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi i quali, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 cc da parte dell'uno o dell'altro.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, dunque, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Con specifico riguardo al caso sub iudice, la ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente.
Rispetto alle presunte condotte irrispettose e contrarie al decoro e alla morale non ha fornito alcun tipo di prova – non potendosi simile contegno ricondurre unicamente alle prove (non ammesse) articolate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc (cap. 6, 7 e 8), riferite a due soli episodi, non essendo stato fornito alcun elemento in ordine alla loro efficacia causale sulla crisi coniugale –. Mentre, per quanto attiene alla violazione dei doveri di assistenza materiale e morale ha allegato e provato – sulla base delle dichiarazione testimoniale resa dalla madre, , all'udienza dell'8.5.2024 – Testimone_1 essenzialmente la mancata partecipazione del padre alle visite del figlio e il suo disinteresse per la sua patologia;
si tratta più che altro di episodi avvenuti in epoca successiva alla separazione ed alla introduzione del presente giudizio (a partire dal 2020), non essendo emerso in ogni caso che tali condotte abbiano avuto una efficacia determinante nell'insorgenza della crisi.
In particolare, ha dichiarato “preciso che dal 2012 al 2024 io ho notato che dopo Testimone_1 due anni di matrimonio mia figlia ha iniziato a farmi partecipare a delle visite per il bambino perché non trovava partecipazione e solidarietà del marito;
il marito all'inizio del matrimonio partecipava di più, successivamente era presente solo qualche volta;
… era presente fisicamente ma in realtà era assente perché non partecipava alla visita, non chiedeva niente;
fisicamente qualche volta c'era;
Preciso che il Sig. è arrivato molto in ritardo all'incontro, abbiamo ritirato il corsetto per il CP_1 bambino e, pur sapendo che saremmo dovuti andare da un'altra dottoressa per il collaudo, lui si è dileguato e non è venuto dalla dottoressa” (il riferimento è alla visita effettuata a Roma nel
2020 presso l'Ospedale Bambino Gesù). Ed ancora “Si è vero, mia figlia mi ha riferito che non chiama mai;
qualche volta capita che il bambino è da me e lui non mi ha mai chiamato. In un mese il bambino viene da me qualche volta di domenica o il sabato mattino” (cfr. verbale udienza dell'8.5.2024).
In forza delle argomentazioni esposte e in considerazione dell'assenza di elementi idonei a sorreggere la diretta incidenza causale delle condotte del resistente sulla fine dell'affectio coniugalis, la domanda di addebito non può trovare accoglimento. Sull'assegnazione della casa coniugale
Considerato che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, la collocazione del figlio minore presso la madre fa sì che debba confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, già disposta nell'ordinanza presidenziale.
Sull'affidamento del figlio minore
A tale riguardo, deve rilevarsi che entrambe le parti hanno inizialmente chiesto l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Nelle note scritte depositate il 15.11.2024 e nella comparsa conclusionale la ricorrente,
d'altra parte, ha chiesto in via principale l'affidamento esclusivo del figlio minore, tenuto conto del persistente disinteressamento manifestato dal padre nel corso del giudizio, “sia sotto l'aspetto affettivo per non avere saputo, nonostante l'intervento dei servi sociali, il CP_1 instaurare un rapporto significativo e costante con il figlio oltre a non provvedere ancora Per_1 oggi a corrispondere mensilmente l'assegno di mantenimento stabilito dal Giudice ne provvedere al pagamento della sua parte quota delle spese straordinarie” (cfr. comparsa conclusionale).
Ad avviso del Tribunale, nel caso di specie, la soluzione dell'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori – con tutte le conseguenze che ne discendono in Per_1 punto di esercizio della responsabilità genitoriale e dunque di adozione delle scelte inerenti ai minori –, risulta rispondente al suo interesse.
Del resto, l'attuale contesto normativo di riferimento impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, considerandolo quale soluzione prioritaria in assenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore, invero non sussistenti nel caso si specie (Cass., n. 19393/2020: “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016).
Dirimenti sul punto appaiono le risultanze cui sono pervenuti i Servizi sociali del
[...]
(luogo di residenza della ricorrente e del figlio minore), nonché i Servizi sociali CP_2
e il Servizio di mediazione familiare del Comune di Casteldaccia (luogo di residenza del resistente), nel corso di un'indagine sinergica svolta in collaborazione col servizio di Spazio neutro del – poi sospeso per un periodo –, che hanno fornito Controparte_2 una dettagliata ricostruzione delle dinamiche relazionali del nucleo familiare.
Invero, dalle relazioni trasmesse è emerso innanzitutto che il minore è molto socievole, solare, apparentemente sereno e per nulla turbato dalle difficoltà fisiche legate alla patologia di cui soffre, che ha determinato una delicata situazione di artrosi e scoliosi, avendo bisogno di un particolare tutore per muoversi durante le ore diurne (cfr. relazione del Servizi sociali di Bagheria del 10.9.2021).
Gli enti incaricati, per altro verso, hanno dato conto dell'atteggiamento adultizzato del minore, che si è mostrato ipercritico e giudicante nei confronti della figura paterna (cfr. relazione dei Servizio di Spazio neutro di Bagheria del 29.6.2022), essendosi tuttavia progressivamente riavvicinato al padre grazie all'intervento degli operatori e, soprattutto, in seguito all'atteggiamento maggiormente collaborativo delle parti che hanno cercato di adoperarsi congiuntamente per facilitare la ripresa del rapporto padre-figlio (cfr. relazione dei Servizi sociali del Comune di Casteldaccia del 16.12.2022 e del 9.5.2023; vedi verbali di udienza del 12.10.2022 e dell'11.1.2023).
D'altra parte, la mancata partecipazione di alla prima comunione del Controparte_1 figlio (il 28.5.2023) ha acuito la conflittualità tra i coniugi – in parte diminuita anche grazie al percorso di sostegno psicologico intrapreso da con la psicologa Parte_1 distrettuale del – e l'atteggiamento oppositivo di nei confronti Controparte_2 Per_1 del padre.
Tale evento, invero, pur nella consapevolezza del suo impatto sulla condizione psicologica del minore e del distacco dalla figura paterna – evidenziata peraltro nella relazione trasmessa dal Servizio di Spazio neutro del del 4.10.2023 – non può, Controparte_2 ad avviso del Tribunale, sorreggere l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
L'atteggiamento di chiusura e di ostilità di nei confronti del padre, infatti, oltre che Per_1 essere un riflesso, per così dire, fisiologico della crisi familiare, favorito all'estrema conflittualità tra i genitori, non del tutto in grado di elaborare la crisi familiare, e che potrebbe addirittura accentuarsi attribuendo alla madre la facoltà di adottare le decisioni di maggiore interesse riguardo al minore, va messo in relazione con il desiderio del padre di occuparsi del figlio e di cercare di ricostruire il rapporto con lui, più volte espresso anche agli operatori, pur se spesso non tradottosi in gesti concreti.
Del resto, la ricorrente non ha allegato alcuna condotta ostruzionistica del padre in ordine alla gestione del figlio minore e alle decisioni inerenti la sua crescita, il percorso scolastico e le visite specialistiche cui lo stesso deve sottoporsi per la patologia da cui è affetto, deducendo unicamente un disinteresse generalizzato di rispetto al figlio e Controparte_1 la mancata contribuzione da parte sua al mantenimento del figlio minore.
L'affidamento condiviso garantisce il diritto del figlio "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", non essendo derogabile neanche in caso di grave conflittualità tra i genitori, bensì solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore" (cfr. Cass., n. 19323/2020).
Ebbene, le risultanze istruttorie non hanno fatto emergere alcun elemento concreto che possa fare anche solo presumere che l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1 genitori possa costituire un pregiudizio per il minore.
Non può trascurarsi che il resistente all'udienza dell'8.5.2024 abbia dato conto di non sentire il figlio da un anno e di non chiamarlo più perché “le ultime volte che lo ha chiamato il figlio gli ha detto brutte parole e gli ha chiuso il telefono in faccia” limitandosi a mandare messaggi sul cellulare del bambino, ai quali il figlio non risponde (cfr. verbale).
Tuttavia, simile distanza, in considerazione dell'età del minore e della centralità della figura paterna nel suo percorso di crescita, può essere nuovamente azzerata con l'ausilio di soggetti specializzati.
Invero, nel prevedere l'affidamento esclusivo della prole minorenne a un solo genitore, il giudice deve tenere in considerazione plurimi fattori, tra cui il superiore interesse del minore (best interest of the child), l'inidoneità genitoriale di uno dei due genitori, le possibili ricadute che la decisione sull'affidamento avrà - nel medio/lungo periodo - sui figli e il livello di conflittualità tra le parti (Cass., n. 26517/2024).
Ed infatti “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n.
5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977)”.
Anche in ordine alla collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi i genitori “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (Cass., n. 3652/2020).
Ad avviso del Tribunale, va confermata la collocazione del minore presso la madre, con la quale peraltro sino ad oggi ha sempre vissuto presso la casa familiare.
Nulla allo stato va disposto in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno, da demandare, in considerazione del peculiare contesto familiare, ai Servizi sociali territorialmente competenti col compito di favorire la ripresa graduale del rapporto padre- figlio, anche facendo ricorso ad incontri presso il cd Spazio neutro, secondo i tempi e le modalità che saranno ritenute più adeguate alle specificità del caso, garantendo regolari contatti telefonici tra e il minore. Controparte_1
Quanto al pernottamento di presso il domicilio paterno, lo stesso potrà avvenire Per_1 soltanto una volta ristabilito il rapporto, non potendo le problematiche di salute del minore incidere sul suo diritto alla bigenitorialità.
Deve, infine, segnalarsi l'opportunità che le parti proseguano (la ricorrente) e intraprendano (il resistente) un percorso di sostegno psicologico volto ad una fattiva collaborazione nell'ottica del riavvicinamento del minore alla figura paterna (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Casteldaccia del 4.10.2023).
Sul mantenimento del coniuge
La ricorrente ha chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrisponderle Controparte_1
l'importo mensile di € 600,00, di cui € 400,00 per il proprio mantenimento ed € 200,00 per il figlio minore.
A fondamento della domanda di mantenimento in favore del coniuge, ha Parte_1 invocato la disparità economica tra le parti, deducendo che la continua assistenza prestata al figlio per via delle sue patologie non le consente di trovare un'occupazione, a differenza del marito che ha la qualifica di pasticciere e percepisce introiti mensili superiori rispetto a quelli risultanti dalla busta paga.
Da parte sua, ha allegato che, durante il periodo covid, è stato assunto con Controparte_1 contratto part time presso il bar pasticceria “Don Gino” di Bagheria, con conseguente riduzione dello stipendio, essendo poi stato messo in cassa integrazione e licenziato il
17.11.2020, beneficiando della Naspi.
All'udienza dell'11.1.2023 ha dichiarato di aver intrapreso una nuova attività lavorativa sempre nel settore della ristorazione.
Ha infine dedotto che la resistente, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato, è economicamente indipendente avendo sempre svolto attività di doposcuola presso il proprio domicilio, anche durante il rapporto coniugale.
Prima di addentrarsi nella soluzione del caso sub iudice, è opportuno osservare che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione può riconoscersi ove si configuri l'indisponibilità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che “le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione”; diritto che “in relazione alla sua funzione solidaristica e riequilibratrice dei rapporti economici fra i coniugi separati, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, presuppone che fra di essi vi sia una disparità economica” (Cass., n. 23071/2005).
Ed infatti, «la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio»
(Cass., n. 975/2021).
Va, poi, rilevato che, in ogni caso, «la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e
l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute» (Cass., n. 25781/2017).
Il relativo apprezzamento va compiuto prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto altresì delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Ebbene, “il giudice del merito, chiamato ad esprimere il giudizio che a lui compete in materia di valutazione delle ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di separazione, nonché per la quantificazione dello stesso, non ha l'onere di accertare necessariamente i redditi delle parti nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass., n. 16190/2017).
Nel caso di specie, non può trascurarsi la disparità economica esistente tra le parti, avendo le risultanze istruttorie comprovato che è priva di occupazione. Parte_1
Significativa in tal senso è la dichiarazione testimoniale resa da sorella Testimone_2 del resistente, all'udienza del 9.5.2024: “Ho sentito che ha lavorato in un panificio per un po' ma non ho mai avuto occasione di vederla;
forse me lo ha detto lei stessa quando all'epoca avevamo un rapporto amicale;
sono passati ormai anni ma comunque era dopo che la sig.ra si era sposata con mio fratello e prima che si separasse. […] Non so per quanto ha lavorato nel panificio. Non so nulla in merito al lavoro di doposcuola”.
Simili affermazioni, invero, non consentono di ritenere provato lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della ricorrente, dovendosi tenere conto della patologia da cui è affetto il figlio, che richiede continua assistenza, che di certo incide sulla possibilità di di trovare un impiego. Parte_1
Venendo al quantum debeatur, ad avviso del Tribunale, può confermarsi l'importo di €
200,00 stabilito nell'ordinanza presidenziale, anche in considerazione della esperienza acquisita dal resistente quale pasticcere, di certo idonea a consolidarne la capacità lavorativa, non potendo gli impegni economici conseguenti alla costituzione di un nuovo nucleo familiare incidere sugli obblighi verso i componenti della famiglia “originaria”.
Sul mantenimento del figlio
A tale riguardo deve richiamarsi l'art. 337 ter, co. 4, c.c., che pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito.
Ebbene, considerata l'età del minore, l'importo mensile dallo stesso percepito a titolo di assegno di invalidità per il suo stato di salute (pari ad € 290,00 mensili), le condizioni economiche dei genitori emerse dalle risultanze processuali, va confermata l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha posto a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla ricorrente, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile secondo gli indici
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie (come individuate analiticamente nel Protocollo tra il Tribunale di Termini Imerese e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia), che non possono porsi interamente a carico del resistente come domandato dalla ricorrente.
Invero, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, anche in assenza di stabile occupazione, i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente.
Infatti, “la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, infatti, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica” (cfr., ex multis, Cass., n.
39411/2017 Cass., n. 34952/2018).
Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale delle domande, la natura del procedimento e la circostanza che parte ricorrente è ammesse al patrocinio a spese dello stato fanno sì che le spese di lite vadano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dopo la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
- dispone l'affidamento condiviso di nato a [...] il [...], ad Persona_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno;
- dispone che i Servizi sociali del e del Comune di Casteldaccia Controparte_2 predispongano, secondo quanto indicato in parte motiva e avuto riguardo alle specificità del caso, un calendario di incontri per favorire la ripresa dei rapporti padre-figlio, da attivare gradualmente, inizialmente presso lo Spazio neutro, facendo in modo che siano altresì garantiti regolari contatti telefonici di con;
Controparte_1 Per_1
- dispone l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non Controparte_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, di cui € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge ed €
200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
- dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, inconformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto