Sentenza breve 12 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 12/04/2022, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2022
N. 00597/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Masseria L'Ariò S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Martino Alberto Grimaldi, Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 3837 del 31.12.2021 del Dirigente del Settore 4 Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Edilizia ed Innovazione del Comune di Gallipoli, notificata in data 04.01.2022, con cui è stata denegata la richiesta di rilascio di Permesso di Costruire relativa alla “ realizzazione di parcheggio temporaneo ” sull'area allibrata in Catasto Terreni del Comune di Gallipoli al Foglio 37, Particella167, in quanto la predetta area risulta essere “ percorsa dal fuoco e soggetta alle disposizioni della Legge 353 del 21.11.2000 ”;
- della nota prot. 57895 del 27.10.2021, con cui il Dirigente del Settore 4 Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Edilizia ed Innovazione del Comune di Gallipoli ha comunicato alla ricorrente la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rilascio di Permesso di Costruire relativamente alla “ realizzazione di parcheggio temporaneo ” sull'area allibrata in Catasto Terreni del Comune di Gallipoli al Foglio 37, Particella 167;
- della comunicazione prot. 54322 del 12.10.2021, con cui il Dirigente del Settore 4 Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Edilizia ed Innovazione del Comune di Gallipoli ha richiesto alla ricorrente di “ adeguare, la proposta progettuale, qualora fosse possibile, escludendo le zone che risultavano essere state percorse dal fuoco ”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e segnatamente, ove occorra, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29.11.2014, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 14.11.2018, nonché i provvedimenti ivi richiamati, ancora sconosciuti alla ricorrente, con riserva di proporre eventualmente motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli e di Ministero della Cultura e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente è nella disponibilità dell’area iscritta nel catasto terreni del Comune di Gallipoli al Foglio 37, Particella 167;
- il predetto suolo risulta tipizzato nell’ambito del vigente P.R.G. come “ Zone E.6 – Agricole con prevalenti colture arboree ” ed è ricompreso nell’ambito del Parco Naturale Regionale “ Isola di Sant’Andrea – Litorale Punta Pizzo ”;
- con istanza del 01.09.2021, la ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di costruire stagionale al fine di essere autorizzata alla realizzazione di un parcheggio a pagamento sulle aree di sua proprietà, già utilizzate a tal fine sin dal 2000;
- con determinazione dirigenziale n. 38437 del 31.12.2021, il Comune di Gallipoli ha denegato il rilascio del titolo abilitativo in favore della ricorrente in ragione del fatto che: “ l’intervento proposto risulta essere in contrasto con quanto riportato nell’art. 10 della Legge 353 del 21/11/2000 ovvero: - “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni” - “E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione … l’area è stata interessata dal 2000 da sosta spontanea e quindi non strutturata e non qualificabile come attività che, altrimenti, avrebbe avuto necessità di specifici titoli abilitativi … rimane esclusa dalla possibilità di utilizzo come parcheggio temporaneo l’area individuata dalla particella 167 del foglio 37 non perché questa attività costituisca, a seguito di rilascio di PdC, variante urbanistica ma perché su tali aree è comunque vietata per dieci anni (e quindi fino al 31.12.2023) la realizzazione di infrastrutture finalizzate ad attività produttiva ”;
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento di diniego, articolando le seguenti censure:
- “la formulazione dell’art. 10 della legge 353/2000 riportata dal Comune di Gallipoli a sostegno del provvedimento gravato non è più in vigore dal 31.12.2003”;
- la “differenza tra la formulazione previgente e quella odierna è di tutta evidenza, laddove, in quella primigenia, il divieto di edificazione nelle aree percorse dal fuoco aveva una portata notevolmente più ampia, in quanto faceva salvi solo i casi in cui l’intervento fosse stato formalmente assentito - mediante rilascio di “autorizzazione o concessione” - in data precedente all’incendio”, laddove il testo oggi vigente “è ben più coerente con il contenuto complessivo della normativa di che trattasi, ed in particolare con riferimento all’altra previsione rimasta sostanzialmente immutata, secondo la quale nei quindici anni successivi all’incendio è vietato qualsiasi mutamento della destinazione urbanistica dell’area”;
- “qualora l’Ente locale, diversamente da come ha erroneamente fatto, avesse basato la propria determinazione sul testo vigente della norma, avrebbe constatato che l’intervento previsto nel progetto non si pone in contrasto con lo strumento urbanistico vigente”;
- “il Comune di Gallipoli contesta che l’attività in parola, pur in passato assentita dalla P.A., possa qualificarsi come preesistente”, laddove tale questione “non ha alcuna importanza nel caso in esame, in quanto la chiave di lettura della vicenda è costituita dal fatto … secondo cui l’utilizzo di un’area ricadente in zona agricola ma adibita a parcheggio, senza la realizzazione di opere edilizie “tradizionali”, non richiede una previa variazione urbanistica dello strumento di governo del territorio”;
- “il Comune i Gallipoli ha “trattato” il caso di specie in maniera astratta e senza alcuna attenzione alle sue peculiarità”;
- peraltro, “come risulta nitidamente dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 29.11.2014 e dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 14.11.2018, la Particella 167 della è stata interessata dall’incendio in data 30.07.2013, sicché l’asserito divieto decennale di edificazione di cui all’10 della L. 353/2000 scadrà il 30.07.2023, e non invece il 31.12.2023”;
Considerato che:
- l’art. 10, comma 1, della l. 353/2000, secondo cui sui soprassuoli percorsi dal fuoco è vietata per dieci anni la realizzazione di infrastrutture per attività produttive, “fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione”, è stato modificato dall’articolo 4, comma 173, della legge 24.12.2003 n. 350;
- a seguito della predetta modifica, l’art. 10, comma 1, della l. 353/2000, se per un verso ribadisce la regola generale secondo cui è fatto divieto per dieci anni di realizzare infrastrutture per attività produttive sui soprassuoli percorsi dal fuoco, per altro verso - nel disciplinare l’eccezione - non reca più alcun riferimento alle attività già assistite da apposito titolo, ma fa salvi, indistintamente, “i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data”;
- la predetta sopravvenienza normativa è stata interpretata dalla giurisprudenza nei termini seguenti: “ il Collegio nel condividere l’orientamento al riguardo espresso dalla giurisprudenza amministrativa, ritiene che la norma, laddove fa salva l’eventualità che la realizzazione sia stata “prevista” in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici, si riferisca - non già necessariamente, come vorrebbe il Comune resistente, ad una “specifica localizzazione” dell’opera da realizzare - bensì alla semplice assentibilità dell’intervento sulla base dei parametri urbanistici vigenti all’atto dell’incendio, rilevando a tal proposito come la relativa modifica legislativa operata dall’art. 4, comma 173, della l. n. 350/2003 abbia sostituito la necessità, ai fini dell’edificazione, del rilascio, in data precedente l'incendio, della relativa autorizzazione o concessione (in tal senso, T.A.R. Liguria, sezione I, n. 998/2014 che a sua volta richiama T.A.R. Puglia, Lecce, sezione III, n. 276/2012) ” (TAR Sicilia Catania, Sez. I, 30.07.2015 n. 2098);
Ritenuto che:
- l’Amministrazione comunale è incorsa nella violazione e nella falsa applicazione dell’art. 10, co. 1, della l. 353/2000, avendo fatto concreta applicazione della norma nel testo antecedente alla modifica introdotta dall’art. dall’art. 4, comma 173, della l. n. 350/2003, anziché nel testo vigente a seguito della detta modifica, che - diversamente dalla norma previgente - fa salvi tutti gli interventi che risultino conformi allo (o comunque compatibili con lo) strumento urbanistico al momento in cui si è verificato l’incendio e non soltanto, come erroneamente ritenuto dal comune, gli interventi già specificamente assentiti;
- pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato;
- in sede di riedizione del potere il Comune di Gallipoli dovrà fare applicazione dell’art. 10, co. 1, della l. 353/2000 nel testo vigente e quindi, ai fini del rilascio del p.d.c. stagionale, dovrà verificare se, alla data in cui si è verificato l’incendio, l’intervento in questione fosse compatibile con le prescrizioni dello strumento di pianificazione del comune;
Ritenuto che la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale n. 3837 del 31.12.2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO