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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott.ssa Lorena Mussoni Presidente dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 298/2025 R.G. e promossa da
(avv.A.Floriani) Parte_1 attrice contro
CP_1 convenuto contumace e
1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
intervenuta
Oggetto : regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
L'attrice ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Non vi sono contestazioni sull'affidamento di e figli della coppia, nati Per_1 Per_2 rispettivamente il 3.11.2019 e 20.4.2022.
La loro collocazione va disposta presso la casa materna, dove i minori hanno continuato a vivere anche dopo la fine della relazione tra i genitori, quando il si è trasferito presso l'abitazione CP_2 dei propri genitori.
Non sono state allegate incapacità del padre.
La frequentazione va disposta quindi come in dispositivo ed anche con pernotto, tenuto conto dell'età dei minori e della circostanza – ammessa dalla stessa attrice – che il padre ha sempre avuto costanti e normali rapporti con entrambi i figli.
, comparso all'udienza del 20.5.2025, ha d'altra parte aderito sul punto alle CP_3 condizioni richieste dall'attrice nel ricorso introduttivo.
Alla stessa udienza le parti hanno trovato un accordo anche sulle questioni economiche, che va qui ratificato, come in dispositivo, non essendo contrario agli interessi dei minori.
Le ragioni della decisione e il raggiunto accordo giustificano la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
dispone l'affido condiviso di e con loro collocazione prevalente presso l'abitazione Per_1 Per_2 della madre, cui assegna la casa famigliare sita in Tavullia, via G.Doninzetti 32/A, nei termini di cui al ricorso introduttivo;
dispone che potrà frequentare liberamente i figli, in base alle loro esigenze ed CP_4 impegni, e comunque, salvo diversi accordi:
• a weekend alterni dalle ore 9,30 del sabato alla domenica alle ore 21,00;
• ogni martedì e giovedì durante la settimana sempre con pernotto;
dispone che durante le festività e vacanze possa stare con ciascun genitore secondo il Per_3 criterio dell'alternanza ed anche 10 giorni consecutivi durante le vacanze estive;
2 pone a carico del convenuto, a titolo di assegno di mantenimento dei figli, a decorrere dalla data della domanda, la somma di € 300,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dall'attrice, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pesaro;
attribuisce per intero l'assegno unico all'attrice;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pesaro 20 maggio 2025
Il Presidente dott.ssa Lorena Mussoni
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