Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2015, n. 41786
CASS
Sentenza 6 ottobre 2015

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Ai fini dell'annoverabilità di un ente o istituto ecclesiastico tra gli "enti centrali della Chiesa" - i quali, ai sensi dell'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n.810, sono "esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato" - non è sufficiente che esso sia dotato di personalità giuridica, ma accorre anche che rientri fra gli organismi che, come le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici, costituiscono la Santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la Chiesa Episcopale Italiana rientri tra gli enti centrali della Chiesa, avendo competenza non universale, ma limitata all'Italia).

In assenza di formale opposizione del segreto d'ufficio o professionale alla richiesta di esibizione di documentazione ai sensi dell'art. 256 comma primo cod. proc. pen., nulla impedisce all'autorità giudiziaria procedente di emanare un normale decreto di sequestro della documentazione in questione sulla base della norma generale di cui all'art. 253, comma primo cod. proc. pen. e non dell'art. 256, comma secondo stesso codice, la cui operatività è espressamente fondata nel presupposto cui vi sia stata una formale opposizione del segreto, della cui fondatezza l'autorità giudiziaria procedente abbia motivo di dubitare.

L'omessa convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità per il P.M. di disporre autonomamente, finché sono in corso le indagini preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose. (Fattispecie nella quale, in assenza di convalida del sequestro, l'interessato aveva richiesto la restituzione dei beni, che il P.M. rigettava ordinando il sequestro dei beni già appresi. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censura la decisione di conferma del sequestro, emessa dal Tribunale del riesame).

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    In assenza di formale opposizione del segreto d'ufficio o professionale alla richiesta di esibizione di documentazione nulla impedisce all'autorità giudiziaria procedente di emanare un normale decreto di sequestro della documentazione in questione sulla base della norma generale di cui all'art. 253 c.p.p., comma 1 e non dell'art. 256 c.p.p., comma 2, la cui operatività è espressamente fondata nel presupposto che vi sia stata una formale opposizione del segreto, della cui fondatezza l'autorità giudiziaria procedente abbia motivo di dubitare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE (data ud. 09/11/2016) 11/01/2017, n. 1159 sul ricorso proposto da: A.S., n. (OMISSIS); avverso la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2015, n. 41786
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41786
Data del deposito : 6 ottobre 2015

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