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Articolo 2 della Legge 25 luglio 1988, n. 317
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Legge 25 luglio 1988, n. 317
Articolo 2 della Legge 25 luglio 1988, n. 317
Versione
7 agosto 1988
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo scambio di note stesso.
Entrata in vigore il 7 agosto 1988
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