Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2025, proposto da
NA TA e UL RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n.567/2023 del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro (in materia di Retribuzione Professionale Docenti);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. BE SA LL, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’avv. Piotti per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato in data 9 giugno 2025 e ritualmente depositato, i ricorrenti NA TA e UL RE, docenti di scuola primaria a tempo determinato (la prima) e di scuola secondaria di primo grado (il secondo), hanno proposto ricorso dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro n. 567 del 5 luglio 2023, nella parte in cui il Ministero è stato condannato a pagare ai ricorrenti, a titolo di “retribuzione professionale docente” (R.P.D.) prevista dall’art. 7 CCNL 15/3/2001, per gli anni scolastici in cui hanno prestato servizio per il Ministero convenuto con contratto a tempo determinato, gli importi di € 1.378,52, quanto ad NA TA, e di € 2.431,37, quanto a UL RE, oltre interessi dal dovuto al saldo.
1.2. Hanno esposto i ricorrenti che la predetta sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di legge (come da attestazione di cancelleria prodotta in atti), non è stata eseguita dall’Amministrazione, non essendo stato ancora effettuato l’accredito degli importi liquidati in sentenza.
1.3. Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 3 dicembre 2024) previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. Hanno chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio depositando relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo, esponendo le difficoltà e gli ostacoli di natura tecnica e contabile evidenziati dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, su tutto il territorio nazionale, per dare esecuzione alle numerose sentenze concernenti, come quella in esame, la corresponsione della R.P.D., a causa della serialità del contenzioso e della consistenza complessiva dell’impegno finanziario a tal fine occorrente, problematiche non ancora completamente risolte; peraltro, nel caso di specie, l’USR ha evidenziato e documentato di aver già provveduto a pagare all’odierna ricorrente le spese del giudizio di merito liquidate in sentenza.
2.2. Successivamente, peraltro, lo stesso dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo, con nota del 17 ottobre 2025, ha esposto che l’Ufficio, a seguito di recenti modifiche nell’organizzazione interna dell’U.S.R., ha provveduto a disporre il pagamento alla parte ricorrente dell’intero importo dovutole a titolo di R.P.D., come da prospetto allegato sub 1) in cui l’importo risulta in liquidazione.
2.3. Parte ricorrente ha depositato richiesta di passaggio in decisione allo stato degli atti, confermando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione ad entrambi i ricorrenti, ma chiedendo la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite in forza del principio di soccombenza virtuale.
2.4. All’udienza camerale del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto dedotto e richiesto da entrambe le parti contendenti, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che in corso di giudizio l’Amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza per cui è causa.
3.2. Ai fini della regolazione delle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che l’Amministrazione ha dato esecuzione al provvedimento azionato soltanto dopo la notifica del ricorso qui in esame. Le spese vanno quindi poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO DR, Presidente
BE SA LL, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE SA LL | RO DR |
IL SEGRETARIO