Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2025, proposto da
ES Di CI, VA MA TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Serena Ricciardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 213/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. LO MAno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame è stata chiesta l’ottemperanza della sentenza in epigrafe ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm..
1.1. In particolare, dagli atti del giudizio emerge quanto segue:
- con sentenza n. 213 del 15//2024, il Giudice di Pace di Lagonegro ha condannato la Regione Basilicata a pagare le somme di denaro ivi specificate in favore di parte ricorrente, ivi incluse le spese di lite liquidate in favore del procuratore in quel giudizio, anch’egli qui ricorrente;
- la sentenza in questione, notificata in forma esecutiva alla Regione in data 16/10/2024, è successivamente divenuta irrevocabile giusta attestazione di cancelleria;
- l’Amministrazione intimata non ha adempiuto al precetto giurisdizionale.
2. Parte ricorrente ha quindi dato corso al presente ricorso in ottemperanza per conseguire l’integrale attuazione del comando giurisdizionale riveniente dalla richiamata pronuncia, con la fissazione di un termine per l’esecuzione e richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.
3. La Regione Basilicata, benché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 19/11/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In rito, il Collegio osserva che:
- risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co.1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice;
- è, inoltre, infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, risultando il titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione in data 16/10/2024.
6. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
L’inerzia dell’Ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’Autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario, né vi è prova – il cui onere grava sul debitore (cfr. ex multis , Cassazione civ., sez. un., n. 12533/2001) - dell’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del presente ricorso.
Va dunque dichiarato l’obbligo della Regione Basilicata di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nella sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme ad essa spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto. L’Ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina Commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario delegato, il quale provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza. Le spese per l’eventuale funzione commissariale, esigibili all’esito del suo svolgimento, sono poste a carico della Regione intimata e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo della Regione Basilicata di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza;
- pone a carico della Regione Basilicata il compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria;
- determina in euro 300,00 (trecento/00) l’importo da corrispondere al predetto Commissario ad acta , tenuto conto dei parametri percentuali di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002.
Condanna la Regione Basilicata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole forfetariamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, tenuto conto dei parametri previsti nel D.M. 10/3/2014 n. 55.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE AN, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
LO MAno, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO MAno | TE AN |
IL SEGRETARIO