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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI OR Presidente
- LU Fiorella Componente
- CH RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 6497/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
MO AB OM,
-parte attrice-
e
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da avv. Antonio Bovino,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 6497/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta sentenza di omologazione della separazione consensuale n. 71/2024 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 08/01/2024, passata in giudicato.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato: a) la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione. Con vittoria di spese e compensi di causa (ricorso depositato il 08/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- Disposto un rinvio per consentire alla parte attrice di rinnovare la notifica dell'atto introduttivo, la parte si è Controparte_1 costituita in giudizio non opponendosi alla decisione sullo status, aderendo alla conferma delle condizioni di separazione.
Ha precisato che, a seguito della separazione, la figlia della coppia,
(Galatina, 09/07/2003), affetta da lieve ritardo Persona_1 mentale, ha subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute tale da rendere necessaria la nomina di un'amministratrice di sostegno ed il ricovero presso una struttura assistenziale. Ha riferito, altresì, che la figlia ha ottenuto il riconoscimento di un'indennità di accompagnamento che, unitamente all'assegno di mantenimento versato dalla parte attrice, le consente di far fronte alle spese della retta dovuta per il proprio ricovero.
Ha concluso domandando: a) lo scioglimento del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione, con obbligo per la controparte di contribuire al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il mantenimento della figlia presso la struttura di cui è ospite
(comparsa di risposta depositata il 02/07/2025).
2 R.G. 6497/2024
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 16/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) le parti continueranno a vivere separate con gli obblighi di rispetto reciproco, impegnandosi a mettersi l'un l'altra a conoscenza della propria residenza;
2) le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, conservando, al contempo, rapporti significativi con gli ascendenti
e parenti di ciascun ramo parentale;
3) in considerazione dell'attuale permanenza di presso la Persona_1 struttura , le parti concordano nel non disporre alcun CP_3 contributo ordinario al mantenimento di . Allorché Persona_1
uscirà dalla struttura , si Persona_1 CP_3 Parte_1 impegna a versare direttamente a l'importo mensile Persona_1 di € 200,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento. Il pagamento -da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT- sarà effettuato il giorno 5 di ogni mese;
4) le parti concordano nel ripartirsi al 50% le spese straordinarie inerenti alla figlia;
esse saranno regolamentate Persona_1 secondo termini e modalità di cui al pertinente Protocollo del
Tribunale di Lecce;
5) le parti concordano nella propria reciproca autosufficienza economica e nulla dispongono in ordine al loro mantenimento;
6) le spese di lite saranno integralmente compensate.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 07/11/2024).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
3 R.G. 6497/2024
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o sentenza di omologazione della separazione consensuale n. 71/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 08/01/2024, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 08/11/2023;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 16/09/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6497/2024 introdotto con ricorso del
08/10/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Martano in data
06/10/2004 tra (Melendugno (LE), 31/01/1965) e Parte_1
(Stans (CHE), 15/06/1975) ed iscritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte
I, anno 2004;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 16/09/2025;
4 R.G. 6497/2024
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Martano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH RA CI OR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI OR Presidente
- LU Fiorella Componente
- CH RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 6497/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
MO AB OM,
-parte attrice-
e
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da avv. Antonio Bovino,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 6497/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta sentenza di omologazione della separazione consensuale n. 71/2024 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 08/01/2024, passata in giudicato.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato: a) la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione. Con vittoria di spese e compensi di causa (ricorso depositato il 08/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- Disposto un rinvio per consentire alla parte attrice di rinnovare la notifica dell'atto introduttivo, la parte si è Controparte_1 costituita in giudizio non opponendosi alla decisione sullo status, aderendo alla conferma delle condizioni di separazione.
Ha precisato che, a seguito della separazione, la figlia della coppia,
(Galatina, 09/07/2003), affetta da lieve ritardo Persona_1 mentale, ha subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute tale da rendere necessaria la nomina di un'amministratrice di sostegno ed il ricovero presso una struttura assistenziale. Ha riferito, altresì, che la figlia ha ottenuto il riconoscimento di un'indennità di accompagnamento che, unitamente all'assegno di mantenimento versato dalla parte attrice, le consente di far fronte alle spese della retta dovuta per il proprio ricovero.
Ha concluso domandando: a) lo scioglimento del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione, con obbligo per la controparte di contribuire al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il mantenimento della figlia presso la struttura di cui è ospite
(comparsa di risposta depositata il 02/07/2025).
2 R.G. 6497/2024
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 16/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) le parti continueranno a vivere separate con gli obblighi di rispetto reciproco, impegnandosi a mettersi l'un l'altra a conoscenza della propria residenza;
2) le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, conservando, al contempo, rapporti significativi con gli ascendenti
e parenti di ciascun ramo parentale;
3) in considerazione dell'attuale permanenza di presso la Persona_1 struttura , le parti concordano nel non disporre alcun CP_3 contributo ordinario al mantenimento di . Allorché Persona_1
uscirà dalla struttura , si Persona_1 CP_3 Parte_1 impegna a versare direttamente a l'importo mensile Persona_1 di € 200,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento. Il pagamento -da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT- sarà effettuato il giorno 5 di ogni mese;
4) le parti concordano nel ripartirsi al 50% le spese straordinarie inerenti alla figlia;
esse saranno regolamentate Persona_1 secondo termini e modalità di cui al pertinente Protocollo del
Tribunale di Lecce;
5) le parti concordano nella propria reciproca autosufficienza economica e nulla dispongono in ordine al loro mantenimento;
6) le spese di lite saranno integralmente compensate.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 07/11/2024).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
3 R.G. 6497/2024
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o sentenza di omologazione della separazione consensuale n. 71/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 08/01/2024, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 08/11/2023;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 16/09/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6497/2024 introdotto con ricorso del
08/10/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Martano in data
06/10/2004 tra (Melendugno (LE), 31/01/1965) e Parte_1
(Stans (CHE), 15/06/1975) ed iscritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte
I, anno 2004;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 16/09/2025;
4 R.G. 6497/2024
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Martano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH RA CI OR
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