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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/09/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4359/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. AMOROSO ENRICO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. POLA LUISA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
considerato che, nonostante la trasmissione telematica del fascicolo in data 23.07.2025,
non è pervenuto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 25/06/2005 e trascritto al n. 18, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 2005
del registro degli atti di matrimonio del Comune di Casale sul Sile alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con reciproco obbligo di informativa.
2. Le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
manterranno la loro residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. I
ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per e Per_1 Per_2
relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, dell'inclinazione, della capacità e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e per i periodi di permanenza delle figlie presso di sé, ciascuno eserciterà la responsabilità
2 genitoriale disgiuntamente.
3. Le figlie trascorreranno presso ciascun genitore i tempi specificati dal seguente calendario:
- prima settimana: dal lunedì, dall'uscita di scuola, sino al mercoledì mattina con la madre,
con riaccompagnamento a scuola ovvero, in periodo non scolastico, presso l'altro genitore entro le ore 9.30; dal mercoledì dall'uscita di scuola, sino al venerdì mattina presso il padre, con riaccompagnamento a scuola ovvero, in periodo non scolastico,
presso l'altro genitore entro le ore 9.30; dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì
mattina con la madre, con riaccompagnamento a scuola ovvero, in periodo non scolastico, presso l'altro genitore entro le ore 9.30;
- seconda settimana: dal lunedì, dall'uscita di scuola, sino al mercoledì mattina con la madre, con riaccompagnamento a scuola ovvero, in periodo non scolastico, presso l'altro genitore entro le ore 9.30; dal mercoledì dall'uscita di scuola, sino al venerdì mattina presso il padre, con riaccompagnamento a scuola ovvero, in periodo non scolastico,
presso l'altro genitore entro le ore 9.30; dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì
mattina con il padre, con riaccompagnamento a scuola ovvero, in periodo non scolastico,
presso l'altro genitore entro le ore 9.30.
In aggiunta alla turnazione settimanale sopra indicata:
- durante le vacanze scolastiche natalizie, e trascorreranno, a rotazione, un Per_1 Per_2
anno i giorni dal 23 dicembre dalle 9.30 sino al 31 dicembre alle ore 9.30 e l'anno successivo i giorni dal 31 dicembre alle 9.30 sino alla mattina del 7 gennaio con riaccompagnamento a scuola ovvero alle 9.30 presso l'altro genitore. Il genitore che le terrà i giorni dal 23 al 31 dicembre consentirà all'altro di avere le figlie il giorno di Santo
Stefano dalle 9.30 sino alla mattina successiva alle 9.30;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, con ciascun genitore, a rotazione, un anno i
3 giorni dal Venerdì Santo a partire dalle ore 9.30 sino alla Domenica di Pasqua alle ore
18.00 e, quello successivo, i giorni dalla Domenica di Pasqua dalle ore 18.00 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con accompagnamento presso le scuole;
- due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, durante le vacanze scolastiche estive. Il calendario delle vacanze estive dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- i ponti e le festività durante l'anno saranno suddivisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza.
I tempi di permanenza sopra indicati potranno essere in qualsiasi momento modificati dai genitori, di comune accordo e per iscritto.
Le suddette indicazioni debbono intendersi quali “piano genitoriale” ai sensi della novella legislativa.
4. Si dà atto che l'immobile, già casa familiare, sito in Salgareda (Treviso) alla via Soldati
n. 11/8, di piena ed esclusiva proprietà del OR , verrà rilasciato dalla Parte_1
ORa entro il 31.7.2025, avendo la stessa già reperito una propria Parte_2
autonoma soluzione abitativa.
Il predetto immobile rimane nella piena ed esclusiva disponibilità del OR , Parte_1
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, che sono di piena ed esclusiva proprietà del medesimo, fatta eccezione per i beni indicati nel documento allegato (doc. 5), che sono di piena ed esclusiva proprietà della ORa , la quale provvederà a prelevarli Parte_2
entro il 31.7.2025.
5. Il OR , con decorrenza dall'agosto 2025, corrisponderà alla ORa Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e , Parte_2 Per_1 Per_2
mediante bonifico bancario su conto corrente alla stessa intestato, entro il quinto giorno di ciascun mese, la somma di euro 400,00 (pari ad euro 200,00 per ciascuna figlia),
4 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT nazionali, oltre al 50% delle spese straordinarie erogande in favore della prole, per tali intendendosi quelle di cui al
Protocollo per il Processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso sottoscritto in data 1
dicembre 2016, comprensive di spese di mensa e trasporto pubblico da e verso gli istituti scolastici frequentati. Le sole spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
restano di totale competenza del padre nella misura del 100%, con pari e conseguente sgravio fiscale del solo OR . I genitori concordano e si danno Parte_1
reciprocamente atto che tutte le prestazioni sanitarie a favore della prole, siccome previsto dalla polizza assicurativa contratta dal OR (doc. 6), dovranno Parte_1
essere debitamente prescritte e/o certificate da un medico e dovranno essere correttamente documentate. Diversamente, le spese sostenute in assenza di prescrizione e/o certificazione ovvero non documentate resteranno a carico del genitore che le avrà
sostenute, fermo il necessario preventivo consenso. Le spese mediche escluse dalla suddetta polizza o oltre i plafond della stessa rimarranno suddivise al 50% tra i genitori.
6. I ORi e riconoscono e si danno reciprocamente atto che Parte_1 Parte_2
gli assegni eventualmente dovuti per il nucleo familiare e l'Assegno Unico Universale per figli a carico saranno percepiti dalla ORa nella misura del 100%. Parte_2
Attualmente è il sig. a percepire l'Assegno Unico Universale: a decorrere dal mese Pt_1
di agosto 2025 il sig. provvederà a corrispondere alla ORa quanto egli Pt_1 Pt_2
percepirà a titolo di Assegno Unico Universale e questo fintanto che di quest'ultimo non verrà disposta la corresponsione da parte dell'INPS direttamente alla ORa . Pt_2
Le deduzioni/detrazioni fiscali afferenti i figli saranno suddivise tra i genitori nella stessa percentuale di suddivisione delle spese straordinarie, id est 50% e 50% Parte_1 [...]
, fatta eccezione per le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, Pt_2
le quali restano di totale competenza del padre nella misura del 100%, con pari e
5 conseguente sgravio fiscale del solo OR . Parte_1
7. Si dà atto che i ORi e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere alcun assegno di mantenimento l'una dall'altro.
8. I ORi e dichiarano di aver disciplinato, con il presente atto, Parte_1 Parte_2
ogni aspetto economico, patrimoniale e personale relativo al loro rapporto di coniugio e di non avere, quindi, null'altro a pretendere, l'una dall'altro, a qualsiasi titolo e/o ragione con riferimento al predetto rapporto di coniugio, ivi incluso l'investimento immobiliare relativo all'appartamento di LO (Venezia), via Udine n. 36.
9. Le spese legali e processuali afferenti il presente procedimento sono integralmente compensate tra i coniugi. Si dà atto che hanno sottoscritto anche i rispettivi legali al fine della rinuncia alla solidarietà professionale ex art 13 L.P..
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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