Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 60
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dell'azione di riscossione per mancata notifica atto presupposto

    Il giudice ha ritenuto che la cartella di pagamento, asseritamente mai ricevuta, era stata in realtà impugnata dal ricorrente in un precedente giudizio, la cui sentenza di inammissibilità è divenuta definitiva. Pertanto, l'intimazione di pagamento è regolare.

  • Inammissibile
    Carenza di titolarità del credito erariale

    Il giudice non ha esaminato questo motivo in quanto tardivo, dovendo essere eccepito nel ricorso precedente relativo alla cartella di pagamento o nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio

    Il giudice non ha accolto questa richiesta poiché la costituzione in giudizio dell'ente impositore ha sanato qualsiasi violazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 60
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
    Numero : 60
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo