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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAURINI GIACOMINO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 376/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it terzi chiamati in causa
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920249008956578000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920170010158641000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro un'intimazione di pagamento dell'importo di euro 2.662,89 notificatagli dall'ADER di Bergamo in data 20 marzo 2025.
Il motivo su cui si basa il ricorso è rappresentato dalla decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/1973 per non essere mai stato in precedenza notificato l'atto presupposto, rappresentato dalla cartella di pagamento n. 01920170010158641000 emessa sempre dall'ADER in relazione a IRPEF di cui all'anno d'imposta 2013.
L'ADER nelle proprie deduzioni chiede l'inammissibilità del ricorso per due distinti motivi:
1) violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 14, comma 6 bis del D. Lgs. n. 546/1992;
2) avvenuta notifica della cartella di pagamento prodromica, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente.
L'ente impositore Agenzia delle Entrate di Bergamo, costituitosi nel presente processo, chiede a sua volta l'inammissibilità del ricorso, sulla base del fatto che la cartella di pagamento prodromica, contestata nella sua ricezione dal ricorrente, risulta invece regolarmente notificata a suo tempo, producendo documenti al riguardo.
Con memoria integrativa del 29 gennaio 2026, il ricorrente eccepisce un nuovo motivo di doglianza, basato su una presunta “carenza di titolarità” a suo carico del credito erariale in quanto egli nel 2013 aveva 72 anni e non poteva, quindi, essere soggetto a redditi a “tassazione separata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ha esaminato l'unico motivo contenuto nel ricorso introduttivo in cui viene richiesta la decadenza dell'attività di riscossione per una presunta mancata notifica dell'atto prodromico costituito da una cartella di pagamento.
Tale motivo non può in alcun modo trovare accoglimento, se si considera che l'Agenzia delle Entrate ha documentato il fatto che la cartella asseritamente mai ricevuta dal ricorrente è stata invece dallo stesso addirittura impugnata a suo tempo dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, la quale in data 21 settembre 2018 ha emesso la sentenza n. 618/2018 di inammissibilità di ricorso allegata agli atti, sentenza divenuta definitiva per mancata impugnazione della stessa.
L'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso appare, pertanto, pienamente regolare, considerato che l'unico motivo contenuto nel ricorso introduttivo è stato ritenuto del tutto insussistente nei fatti.
L'accertata notifica dell'atto prodromico rende, pertanto, inammissibile il ricorso in esame.
Vanno, tuttavia, aggiunte due considerazioni.
Il Giudice non ha accolto la richiesta di inammissibilità di ricorso avanzata dall'ADER e basata sulla violazione del principio del contraddittorio in quanto la costituzione in giudizio dell'ente impositore ha sanato qualsiasi violazione in tal senso.
Il Giudice non ha, inoltre, potuto esaminare le contestazioni di merito contenute nella memoria integrativa presentata dal ricorrente il 29.01.2026 in quanto le stesse avrebbero dovuto essere eccepite nel ricorso deciso nell'anno 2018 relativo alla cartella di pagamento prodromica ma anche in quanto tali contestazioni non sono state richiamate nel ricorso introduttivo, costituendo pertanto un motivo aggiuntivo.
SPESE PROCESSUALI
Il Giudice, valutato il limitato ammontare della controversia ma valutato anche la pretestuosità evidente del ricorso, condanna parte soccombente al pagamento di spese processuali a favore dell'Agenzia delle
Entrate per l'importo di euro 150,00 e a favore dell'ADER di Bergamo per l'analogo importo di euro
150,00.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese, del giudizio in euro 150,00 a favore dell'Agenzia Entrate Bergamo e 150,00 a favore di ADER.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAURINI GIACOMINO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 376/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it terzi chiamati in causa
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920249008956578000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920170010158641000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro un'intimazione di pagamento dell'importo di euro 2.662,89 notificatagli dall'ADER di Bergamo in data 20 marzo 2025.
Il motivo su cui si basa il ricorso è rappresentato dalla decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/1973 per non essere mai stato in precedenza notificato l'atto presupposto, rappresentato dalla cartella di pagamento n. 01920170010158641000 emessa sempre dall'ADER in relazione a IRPEF di cui all'anno d'imposta 2013.
L'ADER nelle proprie deduzioni chiede l'inammissibilità del ricorso per due distinti motivi:
1) violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 14, comma 6 bis del D. Lgs. n. 546/1992;
2) avvenuta notifica della cartella di pagamento prodromica, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente.
L'ente impositore Agenzia delle Entrate di Bergamo, costituitosi nel presente processo, chiede a sua volta l'inammissibilità del ricorso, sulla base del fatto che la cartella di pagamento prodromica, contestata nella sua ricezione dal ricorrente, risulta invece regolarmente notificata a suo tempo, producendo documenti al riguardo.
Con memoria integrativa del 29 gennaio 2026, il ricorrente eccepisce un nuovo motivo di doglianza, basato su una presunta “carenza di titolarità” a suo carico del credito erariale in quanto egli nel 2013 aveva 72 anni e non poteva, quindi, essere soggetto a redditi a “tassazione separata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ha esaminato l'unico motivo contenuto nel ricorso introduttivo in cui viene richiesta la decadenza dell'attività di riscossione per una presunta mancata notifica dell'atto prodromico costituito da una cartella di pagamento.
Tale motivo non può in alcun modo trovare accoglimento, se si considera che l'Agenzia delle Entrate ha documentato il fatto che la cartella asseritamente mai ricevuta dal ricorrente è stata invece dallo stesso addirittura impugnata a suo tempo dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, la quale in data 21 settembre 2018 ha emesso la sentenza n. 618/2018 di inammissibilità di ricorso allegata agli atti, sentenza divenuta definitiva per mancata impugnazione della stessa.
L'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso appare, pertanto, pienamente regolare, considerato che l'unico motivo contenuto nel ricorso introduttivo è stato ritenuto del tutto insussistente nei fatti.
L'accertata notifica dell'atto prodromico rende, pertanto, inammissibile il ricorso in esame.
Vanno, tuttavia, aggiunte due considerazioni.
Il Giudice non ha accolto la richiesta di inammissibilità di ricorso avanzata dall'ADER e basata sulla violazione del principio del contraddittorio in quanto la costituzione in giudizio dell'ente impositore ha sanato qualsiasi violazione in tal senso.
Il Giudice non ha, inoltre, potuto esaminare le contestazioni di merito contenute nella memoria integrativa presentata dal ricorrente il 29.01.2026 in quanto le stesse avrebbero dovuto essere eccepite nel ricorso deciso nell'anno 2018 relativo alla cartella di pagamento prodromica ma anche in quanto tali contestazioni non sono state richiamate nel ricorso introduttivo, costituendo pertanto un motivo aggiuntivo.
SPESE PROCESSUALI
Il Giudice, valutato il limitato ammontare della controversia ma valutato anche la pretestuosità evidente del ricorso, condanna parte soccombente al pagamento di spese processuali a favore dell'Agenzia delle
Entrate per l'importo di euro 150,00 e a favore dell'ADER di Bergamo per l'analogo importo di euro
150,00.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese, del giudizio in euro 150,00 a favore dell'Agenzia Entrate Bergamo e 150,00 a favore di ADER.