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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr.495/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 13.02.2025, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza.
Nr.495/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 495 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo De Caridi e dall'Avv. Domenico CodiceFiscale_2
De Caridi;
OPPONENTI nei confronti di
(c.f. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco;
[...] P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva al decreto ingiuntivo nr. 4/2004 del Tribunale di
Cinquefrondi.
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CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 4/2004 del Tribunale di Cinquefrondi, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_3
della somma di € 257.994,58 (oltre interessi e spese) in forza delle fideiussioni
[...] prestate dai due opponenti a garanzia del contratto di conto corrente stipulato tra
[...]
e la stessa Controparte_4 Controparte_3
Gli opponenti, in particolare, proponevano opposizione tardiva invocando i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza nr. n. 9479 del 6 aprile 2023 in materia di tutela del consumatore. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione ex Controparte_1 adverso proposta.
La causa veniva istruita documentalmente.
Infine, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa.
Solo con le note conclusionali, gli opponenti eccepivano il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
2. L'opposizione tardiva è inammissibile e deve essere, pertanto, rigettata.
Preliminarmente, si evidenzia che gli unici motivi che gli opponenti avrebbero potuto fare valere con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in applicazione della sentenza nr. 9479 del 6 aprile
2023 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sono quelli relativi alla eventuale violazione di norme del consumatore;
nessun altro motivo è, invero, ammissibile in questa sede essendo trascorsi circa 20 anni dall'emissione del decreto ingiuntivo e non essendo comunque stati fatti valere gli ulteriori motivi di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
In ogni caso, al caso di specie non possono trovare applicazione i principi di cui alla richiamata pronuncia della Corte di Cassazione perché mancano i presupposti per invocare la disciplina prevista a tutela dei consumatori.
Ed infatti, gli odierni opponenti sono pacificamente due dei tre soci di Controparte_4
oggi dichiarata fallita;
inoltre, è altrettanto pacifico (oltre che provato documentalmente) che
[...] le fideiussioni sono state prestate a garanzia del conto corrente stipulato dalla società e, dunque, evidentemente nell'interesse professionale della società e conseguentemente dei soci.
Sul punto, occorre richiamare il più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui la nozione di "consumatore" - che ha un carattere oggettivo - deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (cfr. Cass. civ. 13/12/2018, nr.
32225; Cass. civ. 15/10/2019 nr. 25914; Cass. civ. 16/01/2020, n.742).
In particolare, in forza del citato orientamento, i fideiussori persone fisiche possono essere considerati consumatori soltanto se risultano privi di connessioni effettive con l'attività di impresa a favore della quale è prestata la garanzia (cfr., sul punto, Cass. civ. 13/12/2018, nr. 32225, secondo
2
cui, ai fini della verifica di qualità di consumatore dei garanti, deve verificarsi se questi sono coinvolti, a vario titolo, nell'attività di impresa, ad esempio rivestendo la qualità di amministratore della società garantita ovvero detenendo una partecipazione - non trascurabile - al capitale sociale di tale società).
Nello specifico, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità:
a) ai fini della qualificazione del consumatore come fideiussore, è rilevante verificare se la prestazione della garanzia sia connessa o meno all'attività imprenditoriale svolta dal garante stesso, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento;
per essere considerato un consumatore, il fideiussore deve, cioè, agire per scopi di natura privata (v. anche Cass. Civ. nr. 5868/2023);
b) in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - anche all'entità della partecipazione al capitale sociale (cfr. Cass. Civ. nr. 1666/2020).
Nel caso di specie, la partecipazione degli odierni opponenti al capitale sociale di
[...] nella misura di oltre il 30% (e, dunque, in una percentuale tutt'altro che marginale, Controparte_4
v. visura depositata da parte opposta) e la prestazione della fideiussione a garanzia del conto corrente intestato alla società consente di concludere che le garanzie prestate dai soci odierni opponenti siano funzionali allo svolgimento della loro attività professionale.
Conseguentemente, è da escludersi che gli opponenti possano essere qualificati come consumatori e, pertanto, l'opposizione proposta in questa sede è inammissibile e va rigettata.
In considerazione della preliminare pronuncia di inammissibilità, è superfluo l'esame di ogni ulteriore questione di merito sollevata dalle parti.
Si precisa che non può neppure essere presa in considerazione l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione, perché, al di là di ogni ulteriore possibile valutazione, la stessa è comunque stata tardivamente formulata soltanto con le note conclusionali.
Il decreto ingiuntivo nr. 4/2004 del Tribunale di Cinquefrondi deve, quindi, essere confermato con rigetto e/o assorbimento di ogni ulteriore domanda, eccezione o questione sollevata dalle parti.
3. In virtù del principio di soccombenza, le spese sono poste a carico di e Parte_1
, che devono, quindi, essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_2 da he, in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, si liquidano nel Controparte_1 valore minimo di € 7.052,00 (valore della causa compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e dell'assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
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1) rigetta la d'opposizione proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 4/2004 del Tribunale Controparte_1 di Cinquefrondi;
2) condanna e , in solido fra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di giudizio sostenute da , che liquida in complessivi € 7.052,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Palmi, il 14 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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