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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2024, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 780 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Piero Leanza Giudice Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 25/10/2022 da
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti DAL BO Pt_1 P.IVA_1
DANIELA e FORZUTTI MAILA
- parte appellante – nei confronti di
( , rappresentati e difesi dagli CP_1 C.F._1 avv.ti TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCO
- parte appellata -
APPELLO
Avverso la sentenza n. 257/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Padova
In punto: Trattamento pensionistico – Principio del pro rata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza impugnata n. 257/2022, resa inter partes dal Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio recante
R.G. n. 2633/2020, pubblicata in data 28.04.2022 e non notificata e, per l'effetto: - in via principale: respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott. poiché CP_1
1 infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse illegittimo il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004 in merito al calcolo della quota A di pensione del Dott. accertare e dichiarare che tale quota di pensione vada CP_1 calcolata considerando un periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile non inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui all'art. 1, co. 17 e 18, L. n. 335/1995, così come previsto dall'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L. n. 335/1995, norme recepite altresì dalla Delibera del C.d.A. della dell'8- 9.5.1997 e, in ogni caso, considerando a tal fine gli CP_2 ultimi redditi anteriori al 31.12.2003. Pertanto, accertare e dichiarare che la quota A di pensione del Dott. vada calcolata, ai sensi della Delibera del CP_1 C.d.A. della dell'8-9.05.1997 e/o comunque del combinato disposto di CP_2 cui agli artt. 3, co. 12, e 1, co. 17 e 18, L. n. 335/1995, prendendo come reddito di riferimento la media degli ultimi 15 redditi dichiarati dal Dott. negli CP_1 anni anteriori al 31.12.2003. - sempre in via subordinata, limitare la decorrenza degli interessi, sulle somme eventualmente riconosciute come dovute al Dott. a far data dal 21.12.2021 ovvero, al più, dal CP_1
18.12.2020; - in ogni caso, con conseguente diritto della Parte_2
a ripetere le somme già corrisposte e quelle che verranno
[...] corrisposte al Dott. a titolo di differenze di ratei pensionistici, in CP_1 esecuzione provvisoria, con riserva di impugnazione, della sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e Pt_1 confermare la sentenza del Tribunale di Padova n.257/2022, pubblicata il
28.04.2022 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ai difensori quali antistatari. Salvis iuribus late.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Padova ha accolto il ricorso proposto dal dott. CP_1 accertando e dichiarando, in relazione alle anzianità già maturate rispetto alle modifiche introdotte con la legge di riforma, l'applicazione della legge n. 355/1995, art. 3 comma 12, con applicazione del principio del
'pro rata'.
Il Giudice, in particolare, ha osservato che gli enti di previdenza privatizzati non possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibro di bilancio, provvedimenti (come la delibera del 28.6.1997) che impongano un massimale al trattamento e siano pertanto in contrasto col principio del 'pro rata' in relazione alle anzianità già maturate.
2 Ha rilevato che la complessa normativa regolamentare prevede pensioni liquidate interamente col criterio retributivo se maturate in data anteriore al 31.12.2003, mentre per quelle successive, prevede una quota
A (retributiva) come base di calcolo per l'anzianità fino al 31.12.2003 e una quota B (contributiva) per l'anzianità maturata successivamente, ed ha ritenuto applicabile, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la prescrizione decennale.
1.1 Con provvedimento del 21.6.2022, il Giudice ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 257/2022 nel senso che, in dispositivo, ove è scritto “nei limiti della prescrizione decennale” deve correttamente leggersi ed intendersi “nei limiti della prescrizione quinquennale”.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la sulla Pt_1 scorta dei seguenti motivi.
2.1 Violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 legge n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello
Statuto della laddove la sentenza impugnata ha Parte_2 ritenuto illegittimo, per violazione del principio del 'pro rata', il calcolo della quota A di pensione di vecchiaia anticipata operato dalla
[...] in virtù del Regolamento di disciplina del regime Parte_2 previdenziale approvato con D.I. 14.7.2004.
L'appellante deduce, in particolare, la legittimità delle previsioni del Regolamento del 2004, volto ad assicurare l'equilibrio di bilancio di lungo periodo, sottolineando l'autonomia normativa attribuita alle Casse dall'art. 2 d.lgs. 508/1994 e dall'art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, confermata dall'art. 1, comma 763, legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, secondo cui i provvedimenti regolamentari assunti dalla casse prima del 1.1.2007 sono legittimi se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo.
2.2 Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto violato il principio del pro rata dal Regolamento del 2004 con riferimento al calcolo della quota A retributiva della pensione, senza tener conto della necessità di perseguire l'equilibrio di bilancio di lungo periodo.
3 2.3 Violazione dell'art. 38 Cost., laddove il Giudice non ha considerato che il professionista aveva maturato una pensione di vecchiaia anticipata.
2.4 In subordine, erroneità della sentenza appellata in quanto il
Giudice non ha valutato il rilievo formulato in via subordinata dalla cioè che la domanda del ricorrente non poteva trovare CP_2 accoglimento in quanto l'art. 2 della legge n. 21/1986 e l'art. 3 del
Regolamento del 1990 non erano più in vigore al momento della maturazione della pensione del professionista, essendo nelle more entrato in vigore l'art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, che ha sancito l'aumento da 10 a 15 anni della base reddituale di calcolo.
Richiama giurisprudenza di merito e ricorda che i redditi da considerare nella liquidazione della quota A della pensione ai fini della media reddituale sono quelli dichiarati fino al 31.12.2003 e quindi quelli prodotti nel 2002, come correttamente fatto dalla CP_2
2.5 Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha genericamente affermato l'illegittimità delle delibere della sul CP_2
massimale contributivo, nulla statuendo in dispositivo.
L'appellante evidenzia che nella specie non è stato applicato alcun massimale, come si evince dalla documentazione in atti e ribadisce che la domanda sul punto era comunque del tutto generica e carente di allegazioni.
3. L'appellato si è costituito in giudizio (tardivamente, con memoria depositata il 30.10.2023, a fronte della prima udienza fissata al
2.11.2023), deducendo la correttezza della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellato, in particolare, ribadisce che il trattamento pensionistico per cui è causa viene liquidato, ai sensi del nuovo
Regolamento di disciplina del regime previdenziale, in due quote delle quali la prima, relativa alle anzianità contributive maturate sino al
31.12.2003, è calcolata con il previgente sistema 'reddituale' e la seconda, relativa alle anzianità contributive maturate successivamente, con il nuovo sistema 'contributivo'.
4 Deduce che ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 15 della legge n. 21/1986 e dell'art. 3 del previgente Regolamento, alla data di entrata in vigore del Nuovo Regolamento la pensione si calcolava prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei
15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 21/1986.
Rileva che il nuovo Regolamento è quindi contrario al principio del pro rata.
Fa riferimento al principio del numerus clausus dei provvedimenti adottabili dalle Casse e richiama giurisprudenza di legittimità tra cui la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 17442/2015: “Nel regime previdenziale dettato dalla Legge 08.08.1995 n. 335, per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati, ai sensi del D.LGS. 30.06.94 n. 509 ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio
2007 trova applicazione l'art. 3 comma 12 della legge 335/95 nella formulazione originaria che prevedeva l'applicazione rigorosa del principio del pro-rata”.
Deduce la correttezza della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale e laddove ha disposto la disapplicazione del massimale pensionistico.
4. La causa è stata discussa all'udienza del 2.11.2023 e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e vada pertanto rigettato, per le seguenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
5.1 Si ritiene, in particolare, di dare continuità all'orientamento espresso da questa Corte in fattispecie analoghe alla presente (cfr., ex multis, sentenza n. 659/2023), non emergendo elementi che inducano a discostarsene.
6. I motivi di appello vanno esaminati unitariamente.
Occorre avere riguardo al quadro normativo dell'epoca di presentazione della domanda di pensione, fissato dall'art. 1 della legge
5 n. 414/1991 nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, quindi, alla data di perfezionamento dei requisiti pensionistici, consolidato prima della entrata in vigore della legge n.
296/2006 (cfr. Cass. 18920/2012 e Corte Appello Venezia sez. lavoro n.
772/2014, che valorizzano il principio della rilevanza della data di maturazione dei requisiti rispetto a quello di liquidazione;
mutatis mutandis, in termini, cfr. anche Cass. 2674/2019, punto 10, che identifica la data di maturazione del diritto alla pensione con quello di presentazione della domanda amministrativa in presenza dei requisiti contributivi ed anagrafici).
In tal senso, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. sez. un. 17742/2015) ha precisato che “nel regime previdenziale dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (tra cui rientra la
[...]
a favore di ragionieri e periti commerciali) ed Parte_3
in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturali prima del 1 gennaio 2007 trova applicazione la L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 12, nella formulazione originaria, che prevedeva
l'applicazione rigorosa del principio del pro rata”.
Nella specie, il trattamento pensionistico è maturato prima dei 1 ° gennaio 2007, quando non era ancora operante la modifica dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/95.
Le innovazioni introdotte dalla normativa del 2006, operando ex nunc, non possono quindi rilevare in questa causa, avente ad oggetto un trattamento pensionistico maturato prima del 1° gennaio 2007.
Solo per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione l'art. 3, c. 12, della L. n. 335 del 1995 nella formulazione introdotta dalla citata legge n. 296/2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” - e non più rispettando in modo assoluto - il
6 principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e, comunque, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 CP_3 del 2006.
Tenendo conto di tali principi, deve rilevarsi che nella fattispecie ora in esame l'assicurato ha maturato il diritto a pensione a decorrere dall'1 luglio 2005 e che, quindi, si applica la superiore previsione solo per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007.
In conformità al consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass.
18479/2012; v. anche Corte Appello Venezia sez. lav. n. 456/2020), in applicazione del principio del pro rata, la quota retributiva (A) del trattamento pensionistico spettante all'odierno appellato deve calcolarsi, dunque, nel rispetto dei precedenti e più favorevoli parametri di calcolo fissati dalla con il previgente regolamento di esecuzione sulla base CP_2
della media dei quindici redditi professionali annuali, sul presupposto del criterio contributivo distinguendo la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo. Rispetto a tale previsione risultano irrilevanti tanto la modifica apportata all'art. 3, comma 12, legge n. 335/1996 dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 e, più che mai, l'interpretazione data dall'art. 1, comma 488 della legge n. 147/2013. Con specifico riguardo alla quota A sono state prospettate differenti soluzioni interpretative avuto riguardo alla media reddituale da prendere in considerazione per il calcolo della pensione.
Rispetto all'orientamento che, secondo una interpretazione letterale individua quale periodo reddituale da prendere in considerazione per la base di calcolo del trattamento pensionistico, quello antecedente il pensionamento, questa Corte, in continuità con l'orientamento di legittimità espresso con la sentenza n. 19303/2016 della Corte di Cassazione (e con il precedente n. 24534/2013), i cui principi si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., ritiene
7 che il calcolo della quota A, ossia della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente all'entrata in vigore del sistema contributivo, sia rappresentata dai redditi percepiti negli anni coincidenti con dette anzianità.
In conclusione, il Collegio ribadisce, in conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, qui richiamata ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c., che “In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del
1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del "pro rata".” (Sez. Lav. - sentenza n.
31454/2021, Rv. 662874 - 01).
La parte pure consapevole di un diverso orientamento non ha preso argomentata e critica posizione rispetto ad esso, specie alla luce degli interventi del giudice di legittimità.
7. Nulla va invece disposto con riferimento al quinto motivo di gravame, in quanto la sentenza appellata nulla ha disposto, contrariamente a quanto ritenuto con l'atto di appello, in punto disapplicazione del tetto massimale pensionistico.
8. Va infine rilevato che non è stato formulato appello incidentale da parte del professionista in relazione al capo di sentenza che ha disposto l'applicazione nella specie del termine di prescrizione quinquennale.
8 9 Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in base al DM 55/2014 e successive modifiche, secondo il valore di causa (indeterminabile), applicate le aliquote minime in ragione della semplicità e della serialità delle questione trattate, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione a favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate in € 3.473,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Venezia, 02/11/2023
Il Consigliere estensore dott. Piero Leanza Il Presidente dott. Gianluca Alessio
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Piero Leanza Giudice Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 25/10/2022 da
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti DAL BO Pt_1 P.IVA_1
DANIELA e FORZUTTI MAILA
- parte appellante – nei confronti di
( , rappresentati e difesi dagli CP_1 C.F._1 avv.ti TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCO
- parte appellata -
APPELLO
Avverso la sentenza n. 257/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Padova
In punto: Trattamento pensionistico – Principio del pro rata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza impugnata n. 257/2022, resa inter partes dal Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio recante
R.G. n. 2633/2020, pubblicata in data 28.04.2022 e non notificata e, per l'effetto: - in via principale: respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott. poiché CP_1
1 infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse illegittimo il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004 in merito al calcolo della quota A di pensione del Dott. accertare e dichiarare che tale quota di pensione vada CP_1 calcolata considerando un periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile non inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui all'art. 1, co. 17 e 18, L. n. 335/1995, così come previsto dall'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L. n. 335/1995, norme recepite altresì dalla Delibera del C.d.A. della dell'8- 9.5.1997 e, in ogni caso, considerando a tal fine gli CP_2 ultimi redditi anteriori al 31.12.2003. Pertanto, accertare e dichiarare che la quota A di pensione del Dott. vada calcolata, ai sensi della Delibera del CP_1 C.d.A. della dell'8-9.05.1997 e/o comunque del combinato disposto di CP_2 cui agli artt. 3, co. 12, e 1, co. 17 e 18, L. n. 335/1995, prendendo come reddito di riferimento la media degli ultimi 15 redditi dichiarati dal Dott. negli CP_1 anni anteriori al 31.12.2003. - sempre in via subordinata, limitare la decorrenza degli interessi, sulle somme eventualmente riconosciute come dovute al Dott. a far data dal 21.12.2021 ovvero, al più, dal CP_1
18.12.2020; - in ogni caso, con conseguente diritto della Parte_2
a ripetere le somme già corrisposte e quelle che verranno
[...] corrisposte al Dott. a titolo di differenze di ratei pensionistici, in CP_1 esecuzione provvisoria, con riserva di impugnazione, della sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e Pt_1 confermare la sentenza del Tribunale di Padova n.257/2022, pubblicata il
28.04.2022 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ai difensori quali antistatari. Salvis iuribus late.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Padova ha accolto il ricorso proposto dal dott. CP_1 accertando e dichiarando, in relazione alle anzianità già maturate rispetto alle modifiche introdotte con la legge di riforma, l'applicazione della legge n. 355/1995, art. 3 comma 12, con applicazione del principio del
'pro rata'.
Il Giudice, in particolare, ha osservato che gli enti di previdenza privatizzati non possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibro di bilancio, provvedimenti (come la delibera del 28.6.1997) che impongano un massimale al trattamento e siano pertanto in contrasto col principio del 'pro rata' in relazione alle anzianità già maturate.
2 Ha rilevato che la complessa normativa regolamentare prevede pensioni liquidate interamente col criterio retributivo se maturate in data anteriore al 31.12.2003, mentre per quelle successive, prevede una quota
A (retributiva) come base di calcolo per l'anzianità fino al 31.12.2003 e una quota B (contributiva) per l'anzianità maturata successivamente, ed ha ritenuto applicabile, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la prescrizione decennale.
1.1 Con provvedimento del 21.6.2022, il Giudice ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 257/2022 nel senso che, in dispositivo, ove è scritto “nei limiti della prescrizione decennale” deve correttamente leggersi ed intendersi “nei limiti della prescrizione quinquennale”.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la sulla Pt_1 scorta dei seguenti motivi.
2.1 Violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 legge n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello
Statuto della laddove la sentenza impugnata ha Parte_2 ritenuto illegittimo, per violazione del principio del 'pro rata', il calcolo della quota A di pensione di vecchiaia anticipata operato dalla
[...] in virtù del Regolamento di disciplina del regime Parte_2 previdenziale approvato con D.I. 14.7.2004.
L'appellante deduce, in particolare, la legittimità delle previsioni del Regolamento del 2004, volto ad assicurare l'equilibrio di bilancio di lungo periodo, sottolineando l'autonomia normativa attribuita alle Casse dall'art. 2 d.lgs. 508/1994 e dall'art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, confermata dall'art. 1, comma 763, legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, secondo cui i provvedimenti regolamentari assunti dalla casse prima del 1.1.2007 sono legittimi se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo.
2.2 Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto violato il principio del pro rata dal Regolamento del 2004 con riferimento al calcolo della quota A retributiva della pensione, senza tener conto della necessità di perseguire l'equilibrio di bilancio di lungo periodo.
3 2.3 Violazione dell'art. 38 Cost., laddove il Giudice non ha considerato che il professionista aveva maturato una pensione di vecchiaia anticipata.
2.4 In subordine, erroneità della sentenza appellata in quanto il
Giudice non ha valutato il rilievo formulato in via subordinata dalla cioè che la domanda del ricorrente non poteva trovare CP_2 accoglimento in quanto l'art. 2 della legge n. 21/1986 e l'art. 3 del
Regolamento del 1990 non erano più in vigore al momento della maturazione della pensione del professionista, essendo nelle more entrato in vigore l'art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, che ha sancito l'aumento da 10 a 15 anni della base reddituale di calcolo.
Richiama giurisprudenza di merito e ricorda che i redditi da considerare nella liquidazione della quota A della pensione ai fini della media reddituale sono quelli dichiarati fino al 31.12.2003 e quindi quelli prodotti nel 2002, come correttamente fatto dalla CP_2
2.5 Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha genericamente affermato l'illegittimità delle delibere della sul CP_2
massimale contributivo, nulla statuendo in dispositivo.
L'appellante evidenzia che nella specie non è stato applicato alcun massimale, come si evince dalla documentazione in atti e ribadisce che la domanda sul punto era comunque del tutto generica e carente di allegazioni.
3. L'appellato si è costituito in giudizio (tardivamente, con memoria depositata il 30.10.2023, a fronte della prima udienza fissata al
2.11.2023), deducendo la correttezza della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellato, in particolare, ribadisce che il trattamento pensionistico per cui è causa viene liquidato, ai sensi del nuovo
Regolamento di disciplina del regime previdenziale, in due quote delle quali la prima, relativa alle anzianità contributive maturate sino al
31.12.2003, è calcolata con il previgente sistema 'reddituale' e la seconda, relativa alle anzianità contributive maturate successivamente, con il nuovo sistema 'contributivo'.
4 Deduce che ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 15 della legge n. 21/1986 e dell'art. 3 del previgente Regolamento, alla data di entrata in vigore del Nuovo Regolamento la pensione si calcolava prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei
15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 21/1986.
Rileva che il nuovo Regolamento è quindi contrario al principio del pro rata.
Fa riferimento al principio del numerus clausus dei provvedimenti adottabili dalle Casse e richiama giurisprudenza di legittimità tra cui la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 17442/2015: “Nel regime previdenziale dettato dalla Legge 08.08.1995 n. 335, per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati, ai sensi del D.LGS. 30.06.94 n. 509 ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio
2007 trova applicazione l'art. 3 comma 12 della legge 335/95 nella formulazione originaria che prevedeva l'applicazione rigorosa del principio del pro-rata”.
Deduce la correttezza della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale e laddove ha disposto la disapplicazione del massimale pensionistico.
4. La causa è stata discussa all'udienza del 2.11.2023 e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e vada pertanto rigettato, per le seguenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
5.1 Si ritiene, in particolare, di dare continuità all'orientamento espresso da questa Corte in fattispecie analoghe alla presente (cfr., ex multis, sentenza n. 659/2023), non emergendo elementi che inducano a discostarsene.
6. I motivi di appello vanno esaminati unitariamente.
Occorre avere riguardo al quadro normativo dell'epoca di presentazione della domanda di pensione, fissato dall'art. 1 della legge
5 n. 414/1991 nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, quindi, alla data di perfezionamento dei requisiti pensionistici, consolidato prima della entrata in vigore della legge n.
296/2006 (cfr. Cass. 18920/2012 e Corte Appello Venezia sez. lavoro n.
772/2014, che valorizzano il principio della rilevanza della data di maturazione dei requisiti rispetto a quello di liquidazione;
mutatis mutandis, in termini, cfr. anche Cass. 2674/2019, punto 10, che identifica la data di maturazione del diritto alla pensione con quello di presentazione della domanda amministrativa in presenza dei requisiti contributivi ed anagrafici).
In tal senso, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. sez. un. 17742/2015) ha precisato che “nel regime previdenziale dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (tra cui rientra la
[...]
a favore di ragionieri e periti commerciali) ed Parte_3
in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturali prima del 1 gennaio 2007 trova applicazione la L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 12, nella formulazione originaria, che prevedeva
l'applicazione rigorosa del principio del pro rata”.
Nella specie, il trattamento pensionistico è maturato prima dei 1 ° gennaio 2007, quando non era ancora operante la modifica dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/95.
Le innovazioni introdotte dalla normativa del 2006, operando ex nunc, non possono quindi rilevare in questa causa, avente ad oggetto un trattamento pensionistico maturato prima del 1° gennaio 2007.
Solo per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione l'art. 3, c. 12, della L. n. 335 del 1995 nella formulazione introdotta dalla citata legge n. 296/2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” - e non più rispettando in modo assoluto - il
6 principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e, comunque, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 CP_3 del 2006.
Tenendo conto di tali principi, deve rilevarsi che nella fattispecie ora in esame l'assicurato ha maturato il diritto a pensione a decorrere dall'1 luglio 2005 e che, quindi, si applica la superiore previsione solo per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007.
In conformità al consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass.
18479/2012; v. anche Corte Appello Venezia sez. lav. n. 456/2020), in applicazione del principio del pro rata, la quota retributiva (A) del trattamento pensionistico spettante all'odierno appellato deve calcolarsi, dunque, nel rispetto dei precedenti e più favorevoli parametri di calcolo fissati dalla con il previgente regolamento di esecuzione sulla base CP_2
della media dei quindici redditi professionali annuali, sul presupposto del criterio contributivo distinguendo la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo. Rispetto a tale previsione risultano irrilevanti tanto la modifica apportata all'art. 3, comma 12, legge n. 335/1996 dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 e, più che mai, l'interpretazione data dall'art. 1, comma 488 della legge n. 147/2013. Con specifico riguardo alla quota A sono state prospettate differenti soluzioni interpretative avuto riguardo alla media reddituale da prendere in considerazione per il calcolo della pensione.
Rispetto all'orientamento che, secondo una interpretazione letterale individua quale periodo reddituale da prendere in considerazione per la base di calcolo del trattamento pensionistico, quello antecedente il pensionamento, questa Corte, in continuità con l'orientamento di legittimità espresso con la sentenza n. 19303/2016 della Corte di Cassazione (e con il precedente n. 24534/2013), i cui principi si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., ritiene
7 che il calcolo della quota A, ossia della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente all'entrata in vigore del sistema contributivo, sia rappresentata dai redditi percepiti negli anni coincidenti con dette anzianità.
In conclusione, il Collegio ribadisce, in conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, qui richiamata ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c., che “In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del
1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del "pro rata".” (Sez. Lav. - sentenza n.
31454/2021, Rv. 662874 - 01).
La parte pure consapevole di un diverso orientamento non ha preso argomentata e critica posizione rispetto ad esso, specie alla luce degli interventi del giudice di legittimità.
7. Nulla va invece disposto con riferimento al quinto motivo di gravame, in quanto la sentenza appellata nulla ha disposto, contrariamente a quanto ritenuto con l'atto di appello, in punto disapplicazione del tetto massimale pensionistico.
8. Va infine rilevato che non è stato formulato appello incidentale da parte del professionista in relazione al capo di sentenza che ha disposto l'applicazione nella specie del termine di prescrizione quinquennale.
8 9 Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in base al DM 55/2014 e successive modifiche, secondo il valore di causa (indeterminabile), applicate le aliquote minime in ragione della semplicità e della serialità delle questione trattate, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione a favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate in € 3.473,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Venezia, 02/11/2023
Il Consigliere estensore dott. Piero Leanza Il Presidente dott. Gianluca Alessio
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