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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n.1277/2023 del 13.7.2023 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia /previdenziale, in grado di appello, iscritta al RG 505/2023 tra
, rappresentata e difesa dall'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CARACUTA ROSALBA CP_1 CP_2
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato 14/07/2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Brindisi -adito per l'accertamento della malattia professionale della patologia da cui era affetto essa ricorrente, dichiarava cessata la materia del contendere condannando al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800. Lamentava l'erronea CP_1 quantificazione delle spese di lite a carico dell' giacchè inferiori ai minimi previsti dal DM CP_1
147/22. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese processuali del primo grado da quantificarsi, considerato il valore della causa pari a € 7814,83 (arretrati riconosciuti da , nell'importo medio di € 3727,00, ovvero nella CP_1 misura minima di € 1863,50; ha altresì chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese del CP_1 presente grado, con distrazione. L' si è costituito in giudizio evidenziando la congruità della decisione del Tribunale;
ha chiesto CP_1 il rigetto dell'appello.
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa con dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55/2014, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura" (cfr. tra le tante, Cass.
n. 28325/2022, n. 89/2021, n. 12537/2019, n. 2386/2017 n. 26608/2017, 22991/2017, n. 29606/2017).
Pertanto “in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37 del 2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
Tanto premesso l'appello è fondato e deve essere accolto.
Deve darsi atto che il Tribunale ha regolato le spese processuali, ponendole in capo all' , CP_1 secondo il principio della soccombenza, e liquidandole in misura di € 800,00, senza addurre l'esistenza di specifici motivi che abbiano eventualmente concorso alla quantificazione dell'importo nella misura suddetta, inferiore ai parametri di legge, considerato che -come documentato anche nel presente giudizio- il valore della causa è pari a € 7814,83 (cfr. provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo riconosciuto nella sentenza gravata, prodotto da parte appellante nel presente giudizio).
La decisione sulle spese adottata dal giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di cui al DM
55/2014, ai sensi del quale, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
In considerazione di tanto, le spese del primo grado di giudizio vanno quantificate -avuto riguardo al terzo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014 (da € 5.2000 a € 26.000)- nella misura minima di cui in dispositivo (corrispondente alla domanda subordinata formulata nell'atto di appello), tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa, tra cui quello della semplicità delle questioni e dell'attività processuale svolta dalla difesa del ricorrente e l'assenza di attività istruttoria.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 14/07/2023 da nei confronti di avverso la sentenza del n. 1277/2023 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado, qui liquidate in € 1.865,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott. Gennaro Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia /previdenziale, in grado di appello, iscritta al RG 505/2023 tra
, rappresentata e difesa dall'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CARACUTA ROSALBA CP_1 CP_2
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato 14/07/2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Brindisi -adito per l'accertamento della malattia professionale della patologia da cui era affetto essa ricorrente, dichiarava cessata la materia del contendere condannando al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800. Lamentava l'erronea CP_1 quantificazione delle spese di lite a carico dell' giacchè inferiori ai minimi previsti dal DM CP_1
147/22. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese processuali del primo grado da quantificarsi, considerato il valore della causa pari a € 7814,83 (arretrati riconosciuti da , nell'importo medio di € 3727,00, ovvero nella CP_1 misura minima di € 1863,50; ha altresì chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese del CP_1 presente grado, con distrazione. L' si è costituito in giudizio evidenziando la congruità della decisione del Tribunale;
ha chiesto CP_1 il rigetto dell'appello.
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa con dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55/2014, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura" (cfr. tra le tante, Cass.
n. 28325/2022, n. 89/2021, n. 12537/2019, n. 2386/2017 n. 26608/2017, 22991/2017, n. 29606/2017).
Pertanto “in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37 del 2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
Tanto premesso l'appello è fondato e deve essere accolto.
Deve darsi atto che il Tribunale ha regolato le spese processuali, ponendole in capo all' , CP_1 secondo il principio della soccombenza, e liquidandole in misura di € 800,00, senza addurre l'esistenza di specifici motivi che abbiano eventualmente concorso alla quantificazione dell'importo nella misura suddetta, inferiore ai parametri di legge, considerato che -come documentato anche nel presente giudizio- il valore della causa è pari a € 7814,83 (cfr. provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo riconosciuto nella sentenza gravata, prodotto da parte appellante nel presente giudizio).
La decisione sulle spese adottata dal giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di cui al DM
55/2014, ai sensi del quale, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
In considerazione di tanto, le spese del primo grado di giudizio vanno quantificate -avuto riguardo al terzo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014 (da € 5.2000 a € 26.000)- nella misura minima di cui in dispositivo (corrispondente alla domanda subordinata formulata nell'atto di appello), tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa, tra cui quello della semplicità delle questioni e dell'attività processuale svolta dalla difesa del ricorrente e l'assenza di attività istruttoria.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 14/07/2023 da nei confronti di avverso la sentenza del n. 1277/2023 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado, qui liquidate in € 1.865,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott. Gennaro Lombardi