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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 28/08/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 8/2024 R.G.
promossa
da
c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
39020 Marlengo (BZ), Via dei Campi n. 5, ed elettivamente domiciliato in 39100 Bolzano (BZ), Via L. da Vinci n. 1/E,
presso lo studio dell'Avv. Christian Perathoner (
[...]
pec: - telefax: C.F._2 Email_1
0471/971080, dal quale è rappresentato e difeso, come da delega allegata all'atto di citazione dd. 22.11.2022.
- appellante -
contro
, c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1
1 sede legale in Bolzano, Via del Macello n. 55, in persona del
Procuratore speciale Dott. rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Fabio
Civale (C.F. - CodiceFiscale_3
e dall'Avv. Stefan Pittracher Email_2
(C.F. - , ed C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in
Bressanone (BZ), Via Ponte Aquila, n. 10,
- appellata/appellante incidentale -
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario)
Causa trattenuta in decisione al'udienza del 25/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Bolzano,
1) in via principale: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i contratti per l'acquisto di azioni della
[...]
risultano essere nulli, Controparte_3
rispettivamente annullabili o risolti, e quindi ordinare alla di restituire all'attore Controparte_3
l'importo di Euro 95.518,64.-, o quella diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di
2 giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, la è Controparte_3
risultata gravemente inadempiente, rispettivamente non ha adempiuto correttamente la prestazione dovuta, e quindi condannarla al risarcimento dei danni sofferti dall'attore quantificati nell'importo di Euro 95.518,64.-, o quella diverso,
maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà
ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a
CAP ed IVA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove come già
formulate in primo grado nella seconda e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
APPELLO INCIDENTALE Controparte_3
- riformare parzialmente la sentenza di primo grado per quanto attiene ai capi impugnati con il presente appello e rigettare le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'odierno appellato alla
3 restituzione in favore della delle somme riconosciute al CP_3
medesimo da parte della in forza della sentenza di primo CP_3
grado, pari ad Euro 35.137,19, oltre interessi dalla data del pagamento;
- gradatamente a quanto sopra e nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di appello incidentale formulati dalla accertare e dichiarare l'intervenuta CP_3
prescrizione delle somme pretese in primo grado dal sig. Pt_1
a titolo di interesse fino alla data del 17 novembre 2017 e conseguentemente condannare il sig. a restituire alla Pt_1
le somme incassata a tale titolo e con ricalcolo delle CP_3
relative somme oggetto di condanna;
APPELLO PRINCIPALE
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c. dell'appello proposto dal sig. per tutti i motivi Pt_1
esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n. 892/2023 rinunciate dal sig. e non Pt_1
espressamente impugnate le quali non potranno in alcun modo essere esaminate, impugnate e riformate nel presente giudizio;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, in ogni caso, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 329 c.p.c., l'acquiescenza parziale da parte del sig. e, quindi, il passaggio in giudicato delle parti della Pt_1
4 sentenza n. 892/2023 non espressamente impugnate, come meglio individuate in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare le domande tutte formulate dall'odierno appellante nel presente giudizio di appello e confermare la sentenza di primo grado salvo i capi oggetto di gravame da parte della in via di appello incidentale;
CP_3
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal sig. accogliere le domande già Pt_1
proposte da nel giudizio di primo Controparte_3
grado e di seguito riproposte:
“IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta dal sig. Pt_1
per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c.
per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione di responsabilità contrattuale proposta
da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex art
2946 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione di ripetizione conseguente alla
domanda di risoluzione proposta dal sig. per intervenuta Pt_1
prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi
5 esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte
attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e
2935 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a
titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta
prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in
narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice
relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per
intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza
dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché
infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in
narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità,
annullamento, risoluzione proposte da parte attrice in relazione
6 alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di
alla restituzione delle somme Controparte_3
versate dal sig. in relazione alle operazioni di Pt_1
investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo del
sig. e, per l'effetto, condannare il medesimo alla Pt_1
restituzione a dei titoli oggetto di Controparte_3
causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo,
plusvalenza o utile incassato dal sig. in ragione delle Pt_1
operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per
l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le
parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di
risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la
condanna di alla minor somma Controparte_3
possibile in ragione del determinante concorso di colpa del sig.
per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto Pt_1
previsto dall'art. 1225 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i
motivi illustrati in narrativa.
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova
testimoniale domandata da controparte, ammettere la a CP_3
prova contraria indiretta sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.059 azioni ordinarie
sottoscritto in data 21 dicembre 2009, Controparte_3
7 sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
2) Vero che in relazione all'acquisto di nn. 759 azioni ordinarie
sottoscritto in data 16 agosto 2010, Controparte_3
sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
3) Vero che in relazione all'acquisto di nn. 550 azioni ordinarie
sottoscritto in data 10 agosto 2011, Controparte_3
sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
4) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.200 azioni ordinarie
sottoscritto in data 10 gennaio 2012, Controparte_3
sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
5) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di
adesione ad aumento di capitale del 16 dicembre 2015, sono
state fornite al sig. avvertenze in merito alla circostanza Pt_1
che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate
su mercati regolamentati.
Si indicano quali testi sui predetti capitoli di prova il sig.
, il sig. e la sig.ra Testimone_1 Tes_2 Tes_3
8
[...] .”; Pt_2
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.059 azioni ordinarie sottoscritto in data 21 Controparte_3
dicembre 2009, sono state fornite al sig. avvertenze in Pt_1
merito alla circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
2) Vero che in relazione all'acquisto di nn. 759 azioni ordinarie sottoscritto in data 16 agosto 2010, Controparte_3
sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
3) Vero che in relazione all'acquisto di nn. 550 azioni ordinarie sottoscritto in data 10 agosto 2011, Controparte_3
sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
4) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.200 azioni ordinarie sottoscritto in data 10 Controparte_3
gennaio 2012, sono state fornite al sig. avvertenze in Pt_1
merito alla circostanza che le azioni BPAA oggetto di
9 sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
5) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 16 dicembre 2015, sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla circostanza Pt_1
che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati.
Si indicano quali testi sui predetti capitoli di prova il sig.
, il sig. e la sig.ra Testimone_1 Tes_2 Parte_3
.
[...]
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri accessori come per legge.
Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Il 13.11.2007 e Parte_1 [...]
hanno sottoscritto un “contratto servizi di Controparte_3
investimento” (doc. n. 1 della banca).
La banca ha somministrato al cliente il questionario Mifid
per la profilatura in data rispettivamente 13.11.2007,
05.08.2009 e 29.08.2014 e lo ha qualificato piccolo investitore:
dinamico all'esito delle prime due rilevazioni e investitore
conservativo all'esito della terza (doc. n. 4, 4 a) dell'investitore e n. 2 della banca).
In conflitto d'interessi la banca ha concluso con l'investitore i seguenti contratti di vendita in contropartita
10 diretta di azioni proprie:
in data 21 dicembre 2009 n. 1059 azioni al prezzo unitario di € 18,43, per un investimento complessivo di €
19.517,37 (doc. n. 3 della banca);
in data 16 agosto 2010 n. 759 azioni al prezzo unitario di
€ 19,40, per un investimento complessivo di € 14.724,00 (doc.
n. 4 della banca);
in data 10 agosto 2011 n. 550 azioni al prezzo unitario di
€ 18,37, per un investimento complessivo di € 10.103,50 (doc.
n. 5 della banca);
in data 1 gennaio 2012 n. 1200 azioni al prezzo unitario di € 18,35, per un investimento complessivo di € 22.020,00
(doc. n. 6 della banca);
in data 16 dicembre 2015 l'investitore ha esercitato il diritto di opzione relativamente a 394 azioni di nuova emissione che la banca ha offerto ai propri soci in sede di aumento di capitale al prezzo unitario di € 19,20 ed in più ha esercitato il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate da parte degli altri soci ed ha così acquistato altre 1170 azioni di nuova emissione per un investimento complessivo pari ad € 30.028,80
(doc. n. 7 della banca).
Mediante il Centro Tutela Consumatori Utenti, il
19.12.2019 l'investitore ha recapitato via pec alla banca un reclamo con il quale le ha addebitato, in relazione a tutte le descritte operatività, l'inadempimento degli obblighi informativi
11 attivi e passivi, nonché l'erroneità delle valutazioni di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti e,
conseguentemente, richiesto il rimborso dell'intero capitale investito previa restituzione dei titoli azionari acquistati (doc. 6
dell'investitore).
2. Con citazione d.d. 22.11.2022 l'investitore ha, quindi,
convenuto la banca davanti al Tribunale di Bolzano.
Richiamati i doveri comportamentali ai quali sono tenuti gli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento,
l'attore ha lamentato l'inadempimento da parte della banca degli obblighi informativi sulle caratteristiche e i rischi delle azioni da lei stessa emesse e vendute.
In particolare, l'investitore ha circostanziato nei seguenti termini l'inadempimento ascritto alla banca.
Nella conduzione delle operatività contestate la banca aveva operato in doppio conflitto d'interessi avendo venduto in contropartita diretta azioni da lei stessa emesse. Queste erano già di per sé rischiose trattandosi di titoli rappresentativi della partecipazione del socio al capitale di rischio dell'emittente.
All'investitore, peraltro, non veniva somministrata alcuna trasparente informazione circa la procedura di pricing del titolo,
il valore del quale era discrezionalmente autodeterminato dall'emittente/venditrice. Questa, oltretutto, ne stabiliva anche il prezzo di negoziazione sulla prescelta piattaforma di scambio.
L'assenza di trasparenza nel comportamento della banca
12 connotava un'evidente asimmetria delle rispettive posizioni contrattuali a scapito dell'investitore (la banca “non ha
correttamente comunicato al sig. né le qualità del Parte_1
prodotto vendutogli, una propria azione, un prodotto non quotato
su un mercato pubblico, il cui valore dipende esclusivamente
dalle dichiarazione della stessa controparte e che, quindi, deve
essere considerato rischiosissimo, né il fatto che il medesimo non
fosse liberamente commerciabile e quindi rivendibile in ogni
momento e ciò nonostante dallo stesso profilo di rischio risultasse
che l'odierno attore non possedesse alcuna esperienza in campo
finanziario e di non avere alcuna conoscenza dei rischi connessi
all'acquisto proprio delle azioni della e fosse CP_3
stato classificato come “Cliente al dettaglio”, con profilo prima
“Dinamico” e poi “Conservativo” p. 6 della citazione in primo grado cit.; “Va poi sottolineato che il comportamento di
controparte viola palesemente pure il dettato dell'art. 27 TUF,
non solo perché l'evidente conflitto di interessi
dell'intermediario/emittente non è stato adeguatamente
segnalato al signor (rectius Platzer n.d.e.), ma pure perché Pt_4
nelle obbligazioni contrattuali vi era un'evidente alea contrattuale
asimmetrica a favore della banca non comunicata (basti pensare
all'impossibilità di rivendere il prodotto acquistato liberamente)”
p. 9 della citazione cit.; “Se il signor avesse, Parte_1
infatti, compreso che ciò che stava acquistando non era un
prodotto sicuro in cui investire i propri risparmi, senza rischio e
13 rivendibile in ogni momento, ma una vera e propria trappola da
cui non sarebbe riuscito ad uscire, ed il valore della quale
sarebbe dipeso dal comportamento della banca stessa, mai
avrebbe acquistato le azioni di controparte, che sul punto è
espressamente invitata a provare il contrario” cfr. p. 11 della citazione cit.).
Trattandosi dell'intermediazione di titoli illiquidi, dunque soggetta alla più stringente disciplina in proposito stabilita dalla comunicazione Consob n. 9019104 d.d. 02.03.2009, ad avviso dell'investitore, la trasgressione degli obblighi informativi risultava ancor più evidente.
L'investitore ha, altresì, contestato le valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza delle operatività effettuate dalla banca perché incoerenti: a) con il proprio profilo di rischio;
b)
con il difetto di conoscenza/esperienza da parte sua nel settore d'investimento dei titoli illiquidi, in particolare quelli emessi proprio dalla banca.
Con particolare riferimento all'adesione all'aumento di capitale del 16 dicembre 2015, l'attore ha poi contestato l'inadeguatezza per dimensione dell'operazione e ciò in ragione dell'eccedenza del pacchetto azionario, che a quel punto egli deteneva, rispetto al limite massimo del 7,5% del suo portafoglio complessivo, limite il cui superamento la stessa banca sconsigliava nelle proprie linee guida.
Conclusivamente l'attore ha chiesto che venissero
14 dichiarati nulli o annullabili o risolti gli acquisti in contestazione, stante la violazione da parte della banca di norme imperative e degli obblighi su di essa gravanti con rimborso dei capitali investiti nell'acquisto delle azioni.
In via subordinata ha chiesto che la banca convenuta venisse condannata al risarcimento del danno dato dalla consistente minusvalenza nel frattempo registrata dalla quotazione del titolo.
3. La banca si è costituita resistendo alle domande attoree.
In premessa ha eccepito l'estinzione per prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) della domanda risolutoria/restitutoria e di quella risarcitoria relativamente alle operatività anteriori al
28.11.2012, vale a dire quelle di un decennio antecedenti alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Tanto ha sostenuto la convenuta sul duplice assunto che il dies
a quo di decorrenza della prescrizione coincidesse con la data delle singole operazioni d'investimento e che medio tempore
l'investitore non avesse efficacemente posto in essere alcun atto interruttivo.
Ha, altresì, eccepito l'estinzione per prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.) delle avversarie azioni rispettivamente di annullamento e di responsabilità
precontrattuale nonché extracontrattuale.
Infine, ha eccepito l'estinzione per prescrizione
15 quinquennale (art. 2948 c.c.) del credito dall'attore fatto valere per interessi maturati sulle somme asseritamente dovutegli a titolo restitutorio/risarcitorio.
Nel merito ha contestato gli addebiti a lei mossi dall'attore.
Ha affermato di avere correttamente e compiutamente sottoposto il cliente alla prevista attività di profilatura previa acquisizione delle informazioni relative alle sue conoscenze ed esperienze in tema di strumenti finanziari, alla sua situazione economica e ai suoi obiettivi d'investimento.
Quanto alle informazioni somministrate all'investitore in ordine alle operatività in contestazione ha affermato di aver assolto documentalmente al proprio obbligo. Ed infatti, già nel contratto quadro del 13.11.2007 all'art. 54 si dava atto “con
riguardo agli strumenti finanziari non negoziati nei mercati
regolamentati (…) che tali investimenti possono comportare il
rischio di non essere facilmente liquidabili”. Con riguardo ad ogni singola operazione d'investimento al cliente essa aveva consegnato la scheda prodotto relativa alle azioni vendute ove venivano chiariti sia le caratteristiche del titolo, sia i connessi fattori di rischio, tra cui quello relativo all'illiquidità ed alla determinazione del prezzo. In occasione dell'aumento di capitale del 2015 era stato poi reso disponibile il prospetto già
depositato presso la Consob recante le informazioni sulle caratteristiche e i rischi del titolo di nuova emissione.
16 Ha, quindi, osservato che con riguardo alle prime quattro operatività in contestazione gli ordini d'investimento non erano mai stati intermediati in regime di consulenza ma erano stati inoltrati dall'investitore di sua autonoma iniziativa ed erano,
pertanto, soggetti unicamente alla valutazione di appropriatezza, nella specie correttamente eseguita tenuto conto che il cliente aveva dichiarato di avere conoscenza ed esperienza della particolare tipologia di titoli acquistati.
In ordine alla sottoscrizione delle azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale del 2015 ha, invece, dedotto di aver correttamente condotto la valutazione di adeguatezza/appropriatezza dell'operazione in rapporto al profilo assegnato all'investitore ed in particolare in rapporto al suo obiettivo d'investimento.
La convenuta ha negato, inoltre, di aver trascurato di informare l'investitore sulle caratteristiche e sulla potenziale rischiosità delle azioni acquistate dipendente dal fatto che si trattava di titoli non quotati. Quanto in particolare alle difficoltà
di smobilizzo degli investimenti e alla conseguente applicabilità
alla fattispecie dei rafforzati obblighi informativi previsti dalla comunicazione Consob n. 9019104/2009, ad avviso della banca, era l'investitore a dover dimostrare l'illiquidità del titolo con specifico riguardo al periodo nel quale erano avvenuti gli acquisti in contestazione, potendo essa di contro documentare che, in ragione dei volumi trattati sulla piattaforma prescelta
17 per le negoziazioni, il prodotto era agevolmente commerciabile.
Quanto alla denunciata gestione del conflitto d'interessi la convenuta ha dedotto di aver avvisato il cliente della policy da lei seguita.
Muovendo da queste premesse, con riguardo all'avversaria domanda di nullità la banca ha richiamato il consolidato orientamento della S.C. in base al quale dall'ascrittale violazione delle regole di condotta nel condurre le operazioni d'investimento non poteva comunque derivare un'invalidità negoziale.
Assunto di aver correttamente ed esaustivamente informato il cliente circa la natura, le caratteristiche ed i rischi connessi agli investimenti, la banca ha respinto l'addebito di aver fornito un'ingannevole rappresentazione della realtà
sottesa alle operazioni, tale, quindi, da renderla annullabile,
ovvero di aver serbato una condotta a tal punto antidoverosa da giustificare l'accoglimento della chiesta pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento.
Per la denegata ipotesi di ablazione degli investimenti, la banca ha chiesto il ritrasferimento dei titoli ceduti all'investitore ed ha precisato di avere corrisposto sulle azioni vendute dei dividendi che dovevano essere scomputati dall'eventuale somma riconosciuta in restituzione alla controparte.
In ordine all'alternativa pretesa risarcitoria dell'investitore la banca ha dedotto che spettava all'attore dimostrare il danno
18 asseritamente sofferto e la relativa derivazione causale dall'inadempimento contrattuale ascrittole. Nella specie era, in particolare, indimostrato il pregiudizio patrimoniale subito dall'investitore. Ed infatti, a seguito della negoziazione sulla nuova piattaforma scelta per lo scambio dei titoli (Vorvel), lo smobilizzo delle azioni non era più difficoltoso poiché queste venivano quotate ad un valore di mercato, oltretutto in ripresa e costantemente aggiornato. Poiché la minusvalenza lamentata dall'investitore non si era cristallizzata, il danno non poteva dirsi stabilizzato sicché era irrisarcibile.
Ha proseguito la banca affermando che il cliente, una volta resosi conto della rischiosità dei titoli acquistati, li aveva nondimeno conservati nel proprio patrimonio, sicché
nell'accertamento del danno doveva tenersi conto,
eventualmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., della sua concausale determinazione di non disinvestirli.
4. Istruita la causa unicamente con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale di Bolzano
l'ha definita con la sentenza n. 892 d.d. 27.10.2023.
Quanto alla prescrizione delle azioni contrattuali rispettivamente di risoluzione e di risarcimento del danno il
Tribunale ha osservato quanto segue.
In tema di azione di risoluzione del contratto per inadempimento l'effetto interruttivo della prescrizione segue unicamente all'esercizio della relativa domanda giudiziale,
19 risultando inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora come, nella specie, quello esercitato con la nota del
Centro Tutela Consumatori Utenti d.d. 19.12.2019. Muovendo
da questa premessa ed assunto quale dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale il momento in cui era stato erogato l'inadempiente servizio d'intermediazione dei titoli, il Tribunale
ha concluso che, rispetto all'azione promossa nel presente giudizio, introdotto nel mese di novembre 2022, fosse estinto per prescrizione il diritto potestativo del risparmiatore di chiedere la risoluzione delle quattro operatività condotte negli anni 2009, 2010 2011 e nel mese di gennaio 2012 e,
conseguentemente, quello restitutorio volto ad ottenere il rimborso dei capitali investiti previa restituzione dei titoli azionari acquistati. Non era, invece, estinta per prescrizione decennale l'azione di risoluzione ed il relativo diritto restitutorio che il cliente aveva fatto valere con riguardo all'operazione di aumento di capitale dalla banca condotta nel 2015.
Ai fini della prescrizione dell'autonoma azione risarcitoria per inadempimento del servizio d'investimento da parte della banca il Tribunale ha, invece, ritenuto dirimente il momento in cui si era manifestata la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta dall'investitore. Nella specie ciò era avvenuto nel 2016 quando la quotazione del titolo era scesa ad € 12,10. Non era pertanto estinto per prescrizione il diritto risarcitorio dell'attore tenuto conto oltretutto della messa
20 in mora del dicembre del 2019 effettuata per il tramite del
Centro Tutela Consumatori Utenti.
Il Tribunale ha, quindi, valutato le singole operazioni d'investimento alla luce della disciplina recata dagli artt. 21 e
27 Tuf e dal Regolamento Intermediari n. 16190 del 29 ottobre
2007 ed ha escluso l'inadempimento della banca con riguardo alle prime quattro mentre l'ha riscontrato con riguardo al servizio reso in occasione dell'aumento di capitale condotto nel
2015.
Con riguardo ai primi quattro investimenti ha osservato come fosse stato il cliente ad assumere l'iniziativa sicché la banca era tenuta alla sola valutazione di appropriatezza dell'operazione, che l'aveva impegnata unicamente a verificare la coerenza dell'operazione rispetto alla conoscenza e all'esperienza che l'investitore aveva nella negoziazione del titolo. Secondo il Tribunale, l'intermediario l'aveva di volta in volta eseguita correttamente e ciò in ragione delle informazioni fornite dall'investitore, il quale, in particolare, aveva riferito in sede di profilatura di conoscere e di aver già negoziato lo stesso titolo emesso dalla banca.
Con riguardo alla sottoscrizione delle azioni dalla banca offerte in opzione con l'aumento di capitale deliberato nel 2015,
il Tribunale ha accertato che la banca aveva operato una valutazione di adeguatezza. Ciò implicava il dovere dell'intermediaria di riscontrare la coerenza dell'operazione non
21 solo rispetto al livello di esperienza e di conoscenza dell'investitore ma anche rispetto al suo profilo di rischio, agli obiettivi d'investimento e alla sua capacità finanziaria. Nella
specie tale coerenza non era riscontrabile in ragione sia della dimensione dell'investimento a rischio di illiquidità, che lo rendeva incongruente con il profilo conservativo assegnato al cliente nella rilevazione Mifid d.d. 29.08.2014, sia della composizione del suo portafoglio, a quel punto eccessivamente sbilanciato sul titolo emesso dalla banca.
Pertanto, benché non fosse rimproverabile alla banca la violazione degli obblighi informativi, nondimeno a lei andava ascritta l'inesatta valutazione di adeguatezza dell'operazione, il che adduceva alla risoluzione per grave inadempimento della compravendita dei titoli con conseguente obbligo per il cliente di restituire n. 1564 azioni e per la banca di restituire il prezzo di acquisto pari ad € 30.028,80, già detratti i dividendi medio
tempore pagati sui titoli dovuti in restituzione.
In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande dell'attore il Tribunale lo ha favorito soltanto della metà delle spese di lite, liquidandole sulla base del criterio del decisum,
assumendo cioè come valore di causa il credito restitutorio nella misura accertata.
5. Avverso questa pronuncia, formulando tre motivi d'impugnazione, ha interposto appello con Parte_1
citazione depositata il 19.01.2024.
22 Si è costituita l'appellata Controparte_3
resistendo al gravame avversario e svolgendo appello
[...]
incidentale sorretto da tre motivi d'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
25.06.2024.
6. In premessa è necessaria la seguente precisazione.
Nel rassegnare le conclusioni nel presente grado d'appello l'investitore, in relazione alle operatività in contestazione,
reitera le domande di nullità e di annullamento contrattuale sulle quali la sentenza impugnata non reca alcuna pronuncia.
A sostegno di tali domande l'investitore per la verità non ha svolto alcuna argomentazione.
In ordina all'azione di nullità va richiamata C. n.
15099/2021: “In tema di nullità del contratto per contrarietà a
norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili
concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non
altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non
già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti
il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di
responsabilità. Ne consegue che, in tema
di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di
informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni
che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione
dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del
1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con
23 conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella
fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto
di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le
parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di
responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla
risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni
di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del
"contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere
assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di
un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei
menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma
dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto
quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad
esso”.
Nella specie l'investitore non ha mai lamentato, tanto meno in appello, la violazione di norme inderogabili concernenti la validità dei contratti d'investimento da lui conclusi avendo piuttosto addebitato alla banca la violazione di norme comportamentali nel condurre le operatività contestate.
Deriva l'infondatezza della relativa domanda di nullità.
Quanto all'azione di annullamento va richiamata C. n.
13446/2023: “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi
informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti
prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano
direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi
24 utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono
quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per
errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto
di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata
nell'irrilevante sfera dei motivi”.
Deriva che l'inadempimento agli obblighi informativi nella specie dall'investitore addebitato alla banca non vale a sostanziare l'azione di annullamento che, pertanto, si rivela infondata.
7. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato “Sulla
prescrizione delle domande attoree”.
L'appellante critica il capo decisorio della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dell'azione di risoluzione per inadempimento con riguardo alle quattro operatività condotte negli anni 2009, 2010, 2011 e nel mese di gennaio 2012.
Richiamato il reclamo d.d. 19.12.2019 da lui inviato alla banca per il tramite del Centro Tutela Consumatori Utenti,
l'appellante deduce testualmente di aver preso “posizione su
tutti gli ordini di acquisto effettuati e richiesto la restituzione degli
importi investiti” e conclude affermando che il reclamo “era
evidentemente idoneo ad interrompere qualsivoglia tipo di
prescrizione per cui a parere dello scrivente, nessuna delle azioni
proposte poteva considerarsi prescritta e avrebbe dovuto venire
esaminata nel merito” (p. 5 della citazione in appello).
25 Connesso al primo motivo veicolato dall'appello principale
è il primo motivo dell'impugnazione incidentale interposta dalla banca e rubricato “Sull'erronea valutazione circa la prescrizione:
falsa applicazione dell'ar. 2946 c.c. e dell'art. 2935 c.c.”.
La doglianza si incentra sulla statuizione di primo grado secondo la quale, con riguardo all'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dall'investitore promossa autonomamente rispetto a quella di risoluzione, il dies a quo del termine prescrizionale decorre non dal dato oggettivo della data di esecuzione degli ordini di investimento ma da quello soggettivo in cui il contraente ha avuto contezza della perdita patrimoniale sofferta a causa dell'inadempimento dell'intermediario. Lamenta la banca che disancorare il termine prescrizionale dell'azione risarcitoria dal momento storico in cui si verifica l'inadempimento contrattuale comporta una situazione d'incertezza, il superamento della quale dipenderebbe unicamente dalla determinazione discrezionale dell'investitore, che sarebbe libero di agire giudizialmente quando ritenesse l'investimento non più conveniente a causa dell'andamento negativo della relativa quotazione.
Entrambe le doglianze vanno disattese per le seguenti considerazioni.
8. La statuizione di estinzione per prescrizione emessa dal Tribunale attinge l'azione di risoluzione con la quale l'investitore ha impugnato per inadempimento contrattuale le
26 operazioni d'investimento concluse negli anni 2009, 2010, 2011
e nel mese di gennaio 2012.
Il Tribunale non ha, in vertà, esplicitamente motivato la pronuncia di rigetto, in particolare argomentando sulla questione del dies a quo del termine prescrizionale dell'azione di risoluzione.
Nondimeno la statuizione appare corretta.
Afferma, infatti, C. n. 14019/2025: “In tema di
intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale
per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad
ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di
investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito,
per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti
sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta
esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui
si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale,
dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere”.
Ciò posto, va poi tenuto conto del fatto che l'azione risolutoria è espressione di un diritto potestativo il cui efficacie esercizio postula l'iniziativa giudiziaria non altrimenti surrogabile da un atto stragiudiziale di messa in mora (cfr. a titolo esemplificativo C. n. 8417/2016), come nella specie il reclamo d.d. 19.12.2019 invocato dall'investitore.
Di conseguenza l'atto di citazione datato 22.11.2022 non ha impedito l'estinzione per prescrizione dell'azione di
27 risoluzione con riguardo ai predetti quattro investimenti conclusi dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio.
Con riguardo alla prescrizione dell'autonoma domanda risarcitoria è, invece, oramai consolidato il seguente orientamento della S.C.: “In tema di "danni lungo latenti",
identificati inizialmente con riferimento ai danni da trasfusioni di
emoderivati e progressivamente estesi ad interessare anche il
campo dell'intermediazione finanziaria, e di risarcimento degli
stessi, l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo
della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. è solo quella
che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non
comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e
conoscibile da parte del danneggiato, gli impedimenti soggettivi o
gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del
titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo
sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità
del suo accertamento. L'esistenza di uno iato temporale
significativo tra il fatto generatore del danno ed il danno
medesimo giustifica l'ancoraggio del momento iniziale di
decorrenza del termine di prescrizione al definitivo palesarsi delle
conseguenze dannose solo nei casi nei quali queste, pur
adottando la diligenza ex art. 1176 c.c., non risultino
anteriormente percepibili, in virtù di fattori oggettivi e non di mere
circostanze soggettive riferibili al danneggiato” (in continuità
28 rispetto a C. n. 32226/2024 e n. 2066/2023).
Nella specie il Tribunale ha così motivato l'accertamento circa il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria.
“Nel presente caso, il danno lamentato dall'attore consiste,
in sostanza nella perdita di valore eclatante delle azioni
acquistate, le quali hanno dimezzato il loro valore di quotazione
sulla piattaforma di scambio Vorvel, ex Hi-MTF (cfr. doc. 14
dell'attore, pag. 61). Può ritenersi effettivamente ragionevole, alla
luce della giurisprudenza appena citata, collocare la data di
decorrenza della (sola) prescrizione in ordine al risarcimento
danni richiesto, non prima del 2016, non potendo l'attore aver
acquisito prima la contezza del reale valore delle azioni (ovvero
della diminuzione rilevante dello stesso valore); in realtà la
circostanza che il valore delle azioni stava costantemente
diminuendo e non sarebbe più aumentato, non poteva che essere
percepita prima di qualche anno dall'investimento” (cfr. p. 10
della sentenza).
La motivazione trascritta, oltre a non essere censurata in alcun modo dalla banca, è del tutto condivisibile.
La banca, infatti, come si dirà meglio in seguito, non ha provato di aver reso noto al pubblico degli investitori la procedura ed i criteri di determinazione del prezzo di emissione,
di collocamento e di negoziazione delle proprie azioni. Pertanto,
già solo per questa ragione i suoi clienti, e tra loro anche
29 l'odierno appellante, anche con l'uso della diligenza ex art. 1176
c.c., non avrebbero mai potuto rendersi conto di quale fosse l'effettivo valore dei titoli, dei quali la banca intermediatrice determinava unilateralmente non solo il valore di emissione ma anche quello di scambio sulla piattaforma utilizzata prima di passare a Vorvel, vale a dire prima di consentire che il prezzo dei titoli venisse definito, non senza delle limitazioni, dal libero incrocio di domanda ed offerta.
D'altra parte, il dimezzamento del valore registrato dal titolo nel momento in cui è stato trattato a condizioni di (quasi)
libero mercato, è senz'altro dimostrativo del fatto che il deprezzamento è andato ben oltre l'oscillazione che ordinariamente dipende dall'alea propria di un investimento in prodotti finanziari.
È in conclusione corretta la decisione del Tribunale
laddove ha affermato che nell'azione di danni, nella specie promossa dal risparmiatore, la prescrizione decennale ha iniziato a decorrere solo quando si è manifestato il pregiudizio patrimoniale in concreto, e cioè quando si è oggettivamente manifestata la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita economica sofferta dall'investitore per aver incolpevolmente confidato che fosse veritiero il prezzo autoassegnato dalla banca ai propri titoli.
9. Il secondo motivo d'impugnazione veicolato dall'appello principale è rubricato “Sugli obblighi di controparte ai sensi del
30 Reg. Consob n. 16190/2007 e del TUF e sulle motivazioni del
Tribunale”.
Tenuto conto dell'estinzione per prescrizione dell'azione di risoluzione, per la parte che ancora è d'interesse, il mezzo s'incentra sul capo decisorio che ha disatteso l'autonoma domanda risarcitoria dopo aver ritenuto che la banca avesse correttamente prestato il servizio d'investimento con riguardo alle operatività condotte negli anni negli anni 2009, 2010, 2011
e 2012.
Lamenta, in particolare, l'appellante che il Tribunale
abbia giudicato l'operato della banca limitando il proprio sindacato alla sola valutazione di appropriatezza delle operazioni rispetto alla conoscenza e all'esperienza del risparmiatore nella negoziazione del titolo, senza anche tenere conto del mancato assolvimento agli obblighi informativi circa le caratteristiche e la rischiosità delle azioni, inadempimento che era desumibile già solo dall'evidenza documentale che il servizio d'investimento era stato reso, peraltro al di fuori dei casi consentiti dalla legge, in modalità meramente esecutiva
(execution only), in elusione pertanto della protezione offerta al cliente dalle norme generali sui doveri comportamentali dell'intermediario.
Ribadisce, pertanto, l'appellante il rischio di illiquidità del prodotto finanziario, dipendente dall'assenza di un valore di mercato a causa delle condizioni di scarsa commerciabilità
31 determinate dal fatto che la banca, emittente, collocatrice e venditrice del titolo, discrezionalmente ne determinava tanto il prezzo di emissione quanto le condizioni di scambio sulla piattaforma di negoziazione da lei stessa prescelta. Tanto
avrebbe richiesto l'adempimento dei più stringenti doveri informativi come declinati dall'art. 21, co. 1, lett. a) del Tuf e dalla comunicazione Consob n. 9019104 d.d. 17.11.2009.
In particolare, specifica l'appellante, il Tribunale
erroneamente non ha tenuto conto che gli obblighi informativi a carico della banca la impegnavano tra l'altro a indicare il “valore
di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente
successivo all'operazione di acquisto”, le “condizioni di
smobilizzo evidenziando maggiori difficoltà, tempi e costi
connessi al livello di illiquidità” nonché “un set informativo che
confronti il prodotto illiquido con altri prodotti semplici, noti,
liquidi ed a basso rischio di analoga durata e larga diffusione”.
Conclude l'appellante osservando che il Tribunale non aveva, infine, nemmeno tenuto conto della concentrazione dei propri investimenti nelle azioni emesse e negoziate dalla banca,
sicché il proprio portafoglio all'esito delle operazioni in contestazione era evidentemente sbilanciato su un titolo rischioso ed illiquido, il che confliggeva apertamente con il proprio profilo di risparmiatore conservativo.
Le doglianze dell'appellante sono fondate nei termini di seguito precisati.
32 10. Preliminarmente occorre tenere presente che l'informativa riguardante lo strumento finanziario ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza ed adeguatezza dell'investimento.
Tanto si desume con chiarezza ad es. da C. n.
7288/2023: “In tema di intermediazione finanziaria, l'onere
probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli
obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste
indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza
dell'operazione; la carenza di prova di avere
dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione
in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del
cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte
dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento
dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento”.
L'informativa sullo strumento finanziario deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo alle caratteristiche del prodotto da negoziare.
Le valutazioni di appropriatezza/adeguatezza si basano,
invece, sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente.
11. Orbene, muovendo dagli obblighi informativi,
l'adempimento dei quali l'intermediario è obbligato a dimostrare
33 ai sensi dell'art. 23 Tuf, nella specie la banca ha dedotto testualmente quanto segue in relazione agli specifici addebiti che le ha mosso il suo cliente.
“Il sig. ha concluso per iscritto con la banca il Pt_1
“contratto servizi di investimento …” in cui all'art. 54 è
espressamente evidenziato che “con riguardo agli ordini relativi a
strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati (…) il
cliente prende atto che tali investimenti possono comportare il
rischio di non essere facilmente liquidabili”;
la banca (…) ha consegnato al cliente tutta la
documentazione volta a fornire allo stesso informazioni sulla
banca, sui servizi prestati e sui rischi connessi agli investimenti
in strumenti finanziari;
la banca ha, altresì, richiesto al sig. e ottenuto dallo Pt_1
stesso le informazioni riferite a situazione finanziaria, obiettivi di
investimento, conoscenza ed esperienza in materia di
investimenti;
per le operazioni di cui è causa la banca (…) ha fornito al
sig. la scheda prodotto relativa alle azioni della banca Pt_1
(doc. 7). In tale documento la banca ha correttamente
evidenziato, a mero titolo esemplificativo, le informazioni riferite
alla banca, le caratteristiche delle azioni e i principali fattori di
rischio (connessi all'investimento in azioni e all'investimento in
titolo non quotati, al rischio di liquidità, alla determinazione del
prezzo d'offerta ecc.);
34 la banca ha raccolto le schede di adesione e gli ordini di
acquisto sottoscritti dal sig. provvedendo a fornire idonea Pt_1
attestazione e conferma delle operazioni” (cfr. pp. 11, 12 e 13
della comparsa di costituzione e risposta in appello).
12. Già le trascritte deduzioni depongono nel senso che,
nella conduzione delle operatività contestate, la banca non ha assunto una condotta attiva, diretta specificamente a dare al suo cliente le informazioni personalizzate idonee a descrivere in modo per lui comprensibile la natura e la qualità dei prodotti finanziari negoziati ed a rappresentarne concretamente la rischiosità. Essa riconosce, piuttosto, di aver adempiuto in via meramente cartolare i propri obblighi e così ammette di non essersi curata di accertare se, contenutisticamente, tali informazioni da lei veicolate per iscritto fossero state davvero comprese dall'investitore suo cliente.
Non dimostra il contrario nemmeno la prova testimoniale che la banca ha offerto sul punto. Con la capitolazione,
oltretutto genericamente formulata, l'intermediario ha inteso,
infatti, dimostrare unicamente la circostanza di aver informato il risparmiatore che le proprie azioni non venivano scambiate su un mercato regolamentato (cfr. i capitoli di prova trascritti nell'epigrafe della presente sentenza).
13. Proseguendo ed analizzando le quattro operatività
attinte dalla domanda risarcitoria dell'investitore va rilevato quanto segue.
35 In ordine all'adempimento dell'obbligo attivo d'informazione a carico dell'intermediario, nella specie,
l'investitore, invocando in particolare la Comunicazione della
Consob DIN/9019104 del 2.3.2009, ha denunciato di non essere stato edotto del rischio inerente all'investimento, rischio dovuto essenzialmente al fatto che era ignoto quale fosse l'effettivo valore intrinseco e di scambio del titolo, precisamente quale fosse il prezzo che effettivamente si sarebbe potuto realizzare rivendendolo (“valore di smobilizzo dell'investimento
nell'istante immediatamente successivo all'operazione di
acquisto”). Ha proseguito affermando che tutto ciò si rifletteva sulla liquidità dell'investimento, dunque sulla possibilità di smobilizzarlo in tempi ragionevoli senza subire la consistente perdita del capitale.
14. Tali rilievi sono sostanzialmente condivisibili.
Con particolare riguardo alla tipologia del titolo oggetto dell'investimento occorre anzitutto osservare come esso fosse costituito da azioni della banca, dunque, da titoli rappresentativi del capitale di rischio del medesimo soggetto economico che al tempo stesso operava come emittente,
collocatore e venditore del prodotto finanziario.
Questo, perciò, già di per sé più rischioso rispetto ad es.
ai titoli obbligazionari dal momento che, in caso d'insolvenza dell'emittente, espone il risparmiatore alla perdita anche integrale dell'investimento, sommava la particolarità di essere
36 non solo emesso, ma anche negoziato in contropartita diretta dal medesimo operatore in una situazione, perciò, di doppio conflitto d'interesse.
In ordine a questa specifica condizione dell'operatore emittente/collocatore va richiamata C. n. 1740/2022 che ha stabilito: “La vendita di azioni proprie della banca in
contropartita diretta con la clientela rientra nella nozione di
servizi ed attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del
d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.); conseguentemente, tale attività è
sottoposta ai doveri previsti dall'art. 21, comma 1, lett. d) dello
stesso decreto e dall'art. 15 del Regolamento congiunto Banca
d'Italia-Consob attuativo dell'art. 6, comma 2 bis, del t.u.f., ai fini
dell'istituzione di procedure interne idonee a garantire gli obblighi
di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi, fra i
quali rientra anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di
fissazione del prezzo dello strumento finanziario (c.d. fair value
del titolo), in quanto trattasi di operazione priva di mera valenza
interna” (cfr. in motivazione anche C. n. 17518/2022 non massimata).
Deriva nella specie che la caratteristica delle azioni come prodotti finanziari illiquidi (o anche solo a rischio di illiquidità)
nonché la relativa collocazione presso la clientela della banca escludeva che la determinazione del prezzo potesse considerarsi un'operazione con valenza meramente interna ed induce piuttosto ad affermare la sua chiara correlazione alla
37 prestazione dei servizi di investimento, con la conseguente necessità per l'emittente/collocatrice/venditrice di determinare il fair value del titolo mediante una procedura il più possibile oggettiva, precisa, esaustiva e soprattutto trasparente.
Come affermato dalla S.C. l'adempimento agli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo del prodotto finanziario e ciò
in applicazione della normazione primaria (dall'art. 21, comma
1, lett. d) del Tuf).
È stato, inoltre, convincentemente sostenuto che la
Comunicazione della Consob DIN/9019104 del 2.3.2009, nella specie appunto invocata dall'investitore - nella parte in cui stabilisce che la determinazione del fair value mediante l'impiego di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto,
è applicabile anche ai prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari chiamati ad operare in contropartita diretta con la clientela - ha valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola non esistente.
15. Così specificate le caratteristiche del titolo negoziato,
in relazione alle stesse la banca assume di aver somministrato un'adeguata informazione attiva, contenutisticamente tale da soddisfare le esigenze dei singoli rapporti d'investimento in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione
38 finanziaria del proprio cliente, e di essere pertanto contrattualmente adempiente avendolo avvertito, mediante la sottoscrizione del contratto quadro in data 13.11.2007, che gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili, nonché avendogli di volta in volta consegnato la scheda prodotto.
Quanto alle informazioni recate dal contratto quadro, è di tutta evidenza come esse siano generali e nessuna attinenza abbiano con le specifiche operazioni d'investimento in disamina.
Quanto poi alla scheda prodotto, occorre osservare come la banca richiami al riguardo il proprio documento n. 7 che in verità è un foglio informativo datato 16.12.2015 e che, dunque,
non può in alcun modo riferirsi alle quattro operatività condotte negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
La banca, pertanto, non ha affatto dimostrato di aver fornito, con riguardo ai quattro investimenti qui in disamina,
alcuna specifica e personalizzata informazione al proprio cliente né in forma scritta, né oralmente.
Né a suo discarico varrebbe osservare che nessuna particolare informazione nella specie necessitava il cliente posto che questi, quanto meno dopo l'investimento del 2009, aveva piena conoscenza ed esperienza del titolo azionario emesso dalla banca posto che egli già lo deteneva nel proprio portafoglio.
39 Sul punto vale replicare che, come già osservato, la banca non ha mai dimostrato di aver reso noto al pubblico dei risparmiatori e, quindi, ai propri clienti, in base a quali procedure ed a quali criteri essa stabiliva unilateralmente il prezzo di emissione e di scambio delle proprie azioni.
Pertanto, con riguardo alla congruità del prezzo del titolo,
vale a dire con riguardo al più importante dei fattori che rilevano nella valutazione di convenienza e di rischiosità di un prodotto finanziario in rapporto al capitale investito,
l'inadempimento dell'obbligo informativo resta confermato con riguardo a tutte le operatività in contestazione. È, infatti,
indimostrato che il cliente, detenendo nel proprio portafoglio le azioni emesse dalla banca, sia stato in grado di apprendere
aliunde su quali basi economiche l'emittente autodichiarava il valore delle proprie azioni.
Va, conclusivamente, ribadito che, se del titolo non era conoscibile né il realistico valore intrinseco, né quello di scambio, attesa, come detto, la sua quotazione sulla piattaforma di scambio per così dire regimentata dalla banca, è
autoevidente anche l'impossibilità per il risparmiatore di apprezzare correttamente il rischio dell'operazione in rapporto all'entità dell'investimento effettuato.
Si rivela, pertanto, dimostrato l'addebito dell'investitore che specificamente rimprovera alla banca di non averlo messo nella condizione di apprezzare quale fosse il “valore di
40 smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente
successivo all'operazione di acquisto”.
Non palesando la procedura e i criteri di determinazione del valore di emissione e di scambio delle proprie azioni la banca di fatto ha impedito ai propri clienti di apprezzare correttamente la rischiosità degli investimenti da loro effettuati.
16. Dalle precisate conclusioni si trae l'ulteriore rilievo che nella specie l'intermediario non ha nemmeno correttamente assolto all'onere di valutare l'appropriatezza degli investimenti operati dal proprio cliente.
Dalla constatazione che la banca non ha reso conoscibile al pubblico dei risparmiatori le procedure e i criteri di pricing
delle proprie azioni deriva, infatti, che essi, e tra questi,
dunque, anche l'odierno appellante, non potevano avere una effettiva conoscenza del titolo, in particolare, del suo reale valore e, di conseguenza, non potevano nemmeno rendersi effettivamente conto se fossero corrette le relative procedure di negoziazione e veritiere le condizioni economiche di scambio.
Dà una precisa idea di quale poteva essere la discrasia tra il valore reale del titolo ignoto al risparmiatore e quello autodichiarato dall'intermediario al momento delle operazioni in contestazione, pari cioè rispettivamente ad € 18,43, € 19,40 €
18,37 e € 18,25, l'affermazione della banca a p. 21 della sua comparsa di costituzione nel presente grado d'appello che tale valore “alla data odierna si assesta in circa € 8,94 per azione
41 (dato desumibile dal sito Vorvel)”.
Una volta che il titolo è migrato su una diversa piattaforma di scambio dove la quotazione viene effettivamente determinata dall'incrocio di domanda ed offerta il relativo valore ha conosciuto un sensibile deprezzamento a conferma che erano sovrastimate le autovalutazioni della banca.
È di tutta evidenza, pertanto, come abbia assunto la valenza di una mera clausola di stile, priva cioè di reale sostanza, il giudizio di appropriatezza dalla banca annotato sugli ordini d'investimento sottoscritti dal cliente in rapporto all'effettiva conoscenza ed esperienza che egli poteva concretamente avere in ordine ai titoli che acquistava.
17. Passando all'esame della domanda risarcitoria avanzata dall'investitore, non può trovare consenso l'assunto della banca, ad avviso della quale, nella specie non ricorrerebbero, comunque, tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contrattuale e, dunque, non sarebbe compiutamente integrata la fattispecie di responsabilità dall'investitore addotta a sostegno della sua pretesa riparatoria.
Effettivamente in tema di prestazione di servizi d'investimento l'illecito contrattuale imputabile all'intermediario non può essere costituito, esclusivamente, dalla violazione degli obblighi informativi. Esso comprende anche lo stato di
“inconsapevolezza” che quella violazione deve aver generato nel risparmiatore al momento dell'assunzione delle proprie scelte
42 d'investimento.
Sennonché afferma ad es. C. 7288/2023 già sopra citata:
“In tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a
carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi
informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente
dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di
prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina
una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile
a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri
informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di
disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di
investimento”.
Deriva che quando, come nella specie, risulta assodato il mancato assolvimento da parte dell'intermediario agli obblighi informativi, deve presumersi il danno quale derivazione causale dell'inadempimento. L'evento dannoso, d'altra parte, consiste nell'essere stato posto a carico del risparmiatore un rischio inconsapevole, che, cioè, egli presumibilmente non si sarebbe accollato se fosse stato correttamente informato.
E sul punto, nemmeno nel presente giudizio, la banca ha allegato e tanto meno dimostrato su quali basi essa ha determinato il prezzo di emissione e di scambio delle proprie azioni, così da potersi affermare che, se avesse effettivamente conosciuto le procedure e i criteri di pricing del titolo, il suo cliente lo avrebbe comunque acquistato.
43 18. Con riguardo al c.d. danno conseguenza, vale a dire alla perdita economica, dall'investitore subita per avere inconsapevolmente assunto un rischio economico all'esito di una disinformata operazione d'investimento imputabile alla banca, questa tematizza la questione del regime di over
protection, del quale il suo cliente beneficerebbe nel caso di specie, ove la tutela risarcitoria viene a sommarsi al mantenimento dei prodotti finanziari da lui acquistati e tuttora detenuti nel proprio portafoglio.
Essa rimarca, infatti, la circostanza che, quando promuove l'azione di danni senza svolgere anche l'azione di risoluzione del contratto d'investimento, il risparmiatore conserva il possesso dei titoli, il valore residuo dei quali si somma al credito risarcitorio riconosciutogli giudizialmente con il conseguente rischio d'indebita locupletazione da parte del danneggiato.
Sul punto vale richiamare C. n. 17948/2020: “In tema di
intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a
risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un
ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli
obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata
anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere
conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in
applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum
damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli
44 acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel
frattempo riscosse”.
L'interrogativo posto dalla banca trova, pertanto, risposta nell'istituto della “compensatio lucri cum damno” che,
nell'ambito della struttura dell'illecito (anche) contrattuale,
opera sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile.
Occorre poi tenere presente che “l'eccezione di
"compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare
se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza
dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti
crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è
soggetta a preclusioni” (così C. n. 33900/2023). Inoltre, essa legittima il giudice persino all'esercizio di poteri istruttori officiosi al fine di determinare l'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato (tanto si desume da C. n. 16808/2023 e n. 18243/2024).
19. Ciò posto, nella specie è sufficiente osservare la fluttuazione registrata dal titolo azionario della banca nel periodo successivo alle disinformate operatività in disamina,
che cioè il risparmiatore ha concluso all'esito dello scorretto
45 servizio d'investimento reso dall'intermediaria. Il titolo da un prezzo medio d'acquisto di oltre € 18,00 è, infatti, sceso, per stessa ammissione della veditrice, sino a quanto meno € 8,94.
Tanto induce a concludere che non si è trattato di una minusvalenza dipesa dalla semplice alea dell'operazione di acquisto di strumenti finanziari. In ragione della considerevole misura della perdita deve ritenersi piuttosto dimostrato che l'investimento indotto dalla disinformazione addebitabile alla banca abbia cagionato un'irreversibile differenza tra l'entità del patrimonio attuale dell'investitore e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito.
Che al momento delle negoziazioni in disamina la sopravalutazione del titolo dipendesse non dall'alea dell'investimento ma dalle sue caratteristiche strutturali celate al momento dell'intermediazione trova conferma nelle allegazioni dalla banca dedotte nelle sue memorie conclusive depositate nel presente giudizio d'appello, ove si afferma che il prezzo di scambio del titolo si attesti intorno a € 13,00 – €
14,00 per azione, ora che la negoziazione dello stesso è migrata sulla piattaforma Vorvel.
Tanto è dimostrativo del fatto che dopo oltre dieci anni dalla conclusione delle disinformate operazioni di investimento il titolo, pur con le modalità con le quali viene ora negoziato,
non è ancora in grado di raggiungere il livello di prezzo d'acquisto pagato dall'investitore. E, d'altra parte, la banca non
46 ha nemmeno fornito elementi credibili per poter concludere che quel valore possa essere recuperato in tempi ragionevoli.
Per tali motivi deve concludersi che sia ormai definitivamente attuale ed in quanto tale debba essere riparata senza ulteriori ritardi la perdita patrimoniale cagionata all'investitore.
20. La banca sostiene che nella specie la derivazione del danno al patrimonio dell'investitore sia dipesa anche dalla sua stessa concausale condotta colposa, non avendo egli ritenuto di smobilizzare l'investimento quando, sulla base della periodica rendicontazione fornitagli per informarlo dell'andamento della quotazione del titolo, aveva potuto rendersi conto del suo andamento negativo.
L'assunto confligge anzitutto con C. n. 9892/2016: “Nella
prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora
l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio
senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del
cliente, e quest'ultimo non rientri in alcuna delle categorie di
investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di
settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo
cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo
stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati”.
Ma al di là di questa considerazione la tesi della banca non merita comunque consenso per la sua contraddittorietà.
Essa, infatti, non si giustifica alla luce del dato di realtà
47 che nella rendicontazione da lei stessa evocata i suoi titoli azionari, a far tempo dal 2016, vengono qualificati come illiquidi e la banca non ha in alcun modo spiegato quando ed a quali condizioni di prezzo il suo cliente avrebbe potuto concretamente ed utilmente effettuare il disinvestimento. Dal che deriva, quale ulteriore conseguenza, l'impossibilità di stabilire in che misura l'asserita concausale condotta colposa dell'investitore possa avere, in tesi, inciso sull'entità della perdita patrimoniale da lui sofferta (cfr. sul punto il doc. n. 10 della banca dove a p. 29 alla data del 31.12.2016 viene indicato un fair value di € 19,65 ed il titolo viene però definito illiquido, dunque non negoziabile).
21. Quanto alla stima ed alla liquidazione del danno vanno svolte le seguenti considerazioni.
Come detto, la regola operativa va desunta dall'istituto della compensatio lucri cum damno. Da ciò deriva che nella quantificazione del danno da inadempimento del servizio d'investimento vanno conteggiati il valore residuo dei titoli acquistati, così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse dall'investitore.
La banca ha dedotto di avere gratuitamente assegnato all'investitore nel mese di novembre 2023 e nel mese di dicembre 2024 un certo quantitativo di azioni rapportato al numero di quelle che egli già deteneva nel proprio portafoglio ed ha chiesto che nella liquidazione del danno si tenga conto
48 anche di queste utilità patrimoniali conseguite dal cliente.
All'interrogativo se tale beneficio collaterale debba essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento si deve rispondere sempre alla luce del principio della compensatio lucri
cum damno.
Come detto, questo trova il proprio fondamento nell'idea che il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Trova, inoltre, la propria giustificazione giuridica nell'art. 1223 c.c., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
L'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli deve, pertanto, tenere conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica.
L'applicazione della compensatio implica, cioé, che le conseguenze vantaggiose, come quelle dannose, possono computarsi solo finché rientrino nella serie causale dell'illecito,
da determinarsi secondo un criterio adeguato di causalità.
Nella specie il pregiudizio dato dalla perdita di valore del titolo e l'incremento costituto dall'assegnazione gratuita di azioni all'investitore non discendono entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto. Il pregiudizio è, invero,
49 una diretta ed immediata derivazione causale della disinformata operazione d'acquisto dipesa dall'inadempiente servizio d'investimento erogato dalla banca. L'incremento, invece, si è
negozialmente concretato con una nuova ed autonoma operazione di assegnazione gratuita ed è stato semplicemente occasionato dal possesso dei titoli che l'investitore aveva acquistato all'esito del precedente illecito contrattuale ascritto alla banca.
L'assegnazione gratuita di azioni è, dunque, un vantaggio che trae origine da un titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito generatore del danno, sicché di tale beneficio collaterale non può tenersi conto nella liquidazione del danno.
Alla medesima conclusione si perviene anche volendo valorizzare il profilo funzionale dell'assegnazione gratuita di azioni, assumendo, cioè, che della stessa la banca si sia servita per corrispondere agli azionisti gli utili conseguiti nell'esercizio della propria attività d'impresa e volendo, pertanto, ritenere che si sia trattato del mezzo indiretto per pagare i dividendi ai soci.
In verità, il qui ipotizzato profilo funzionale dell'assegnazione gratuita dei titoli non è stato neppure tematizzato dalla banca e, in ogni caso, non vi è prova che la liberalità in favore dei soci sia stata finanziata con gli utili generati dalla sua attività d'impresa.
Resta pertanto confermato che dei titoli assegnati gratuitamente e dei relativi dividendi non si deve tenere conto
50 nella liquidazione del danno.
22. Sempre sul piano della tecnica liquidatoria desumibile dall'istituto della compensatio lucri cum damno va richiamata C. n. 12926/2018 (citata nella motivazione di C. n.
17948/2020): “occorre fare applicazione del criterio che questa
Corte ha individuato con riferimento all'ipotesi di adempimento
parziale dell'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano: in
quest'ultima ipotesi, come in quella in esame, si tratta infatti di
comparare grandezze economiche espresse facendo uso di
parametri monetari non coincidenti”.
Ciò significa che l'omogeneizzazione dei valori assunti nel calcolo liquidatorio può essere attuata riconducendo il valore residuo dei titoli e delle cedole a quello che, in termini di espressione monetaria, avrebbero avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, vale a dire al momento in cui l'investitore ha condotto le singole operatività disinformate a causa dell'inadempimento della banca.
Dalla data dei singoli eventi di danno le somme liquidate vanno poi rivalutate all'attualità e maggiorate mediante il cumulo degli interessi secondo i criteri di computo stabiliti da
C. n. 1712/1995.
Il credito per interessi compensativi nella specie va riconosciuto all'investitore posto che egli ha al riguardo svolto specifica domanda (in conformità a C. n. 10376/2024).
In ordine agli interessi compensativi la banca ha,
51 peraltro, ribadito ai sensi dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4), c.c.. Il tema è,
altresì, posto con il terzo motivo articolato nell'impugnazione incidentale con riferimento alla maggiorazione per interessi dal
Tribunale riconosciuta sul credito restitutorio derivato dalla risoluzione del contratto d'investimento d.d. 16.12.2015.
L'infondatezza dell'eccezione con riguardo alla prescrizione quinquennale degli interessi sul credito risarcitorio si desume da C. n. 1909/1968: “Il criterio informatore a cui si
ispira la norma dell'art. 2948 n.4 cod.civ. e quello di liberare il
debitore dalle prestazioni scadute e non richieste
tempestivamente, quando esse siano periodiche e dipendano da
una causa debendi continuativa. Quando, invece, la domanda
di interessi fa parte della domanda di risarcimento (il quale non
sarebbe completo se il danneggiato dovesse perdere l'utilita che
l'equivalente economico del danno gli avrebbe procurato medio
tempore) non vi è inerzia del creditore, alla quale possa
riconnettersi l'effetto estintivo della prescrizione, prevista dalla
citata norma”.
Quanto alla misura del saggio d'interesse applicabile alla fattispecie occorre muovere da C. n. 19063/2023:
“L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un
debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi"
valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata
disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo
52 intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa
determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et
de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via
presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato
pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno
dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi"
non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223
c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo
riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art.
1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4,
c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione
impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del
saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro,
in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)”.
Pur afferendo la pronuncia cit. ad un credito risarcitorio da illecito extracontrattuale, deve nondimeno ritenersi estensibile il principio ivi affermato anche all'obbligazione risarcitoria generata da un illecito contrattuale trattandosi in entrambi i casi di crediti di valore.
Deriva che l'individuazione del tasso sulla base del quale quantificare il credito per interessi compensativi non è
automatica ma deva avvenire in applicazione di uno dei criteri liquidatori previsti dalla legge e tenuto conto delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato.
Tale questione, nella specie, non è stata nemmeno
53 tematizzata dall'investitore sicché il saggio d'interesse non può
essergli riconosciuto in misura superiore a quella stabilita dall'art. 1284, 1 comma, c.c..
23. La liquidazione del danno cagionato dai singoli investimenti postula anzitutto la ricerca del valore residuo dei titoli.
Nel presente grado di giudizio la banca, unitamente alle proprie scritture conclusionali, ha depositato gli estratti dalla piattaforma Vorvel, dai quali si desume che le azioni da lei emesse hanno attualmente una quotazione ufficiale.
Allo stato sulla piattaforma di scambio il titolo è
valorizzato in € 13,2 quale prezzo di riferimento, con la precisazione, tuttavia, che il limite minimo e quello massimo di inserimento degli ordini di acquisto o di vendita sono rispettivamente di € 12,2 e di € 14,3. Tanto conferma che il prezzo di scambio del titolo è ora determinato sulla base della dinamica di domanda ed offerta, la quale però non è del tutto libera in ragione dei limiti minimi e massimi di prezzo che vengono prefissati per la negoziazione sulla piattaforma.
Dalle acquisite evidenze documentali emerge, inoltre, che ad es. alla data del 30.09.2022, quando era già negoziato sulla piattaforma Vorvel, il titolo veniva quotato € 9,00 e nondimeno definito illiquido malgrado la consistente riduzione di prezzo rispetto al controvalore di acquisto di oltre € 18,00 nella specie pagato dall'investitore (cfr. p. 28 del doc. n. 10b) della banca).
54 Come detto, la banca stessa costituendosi nel presente grado, vale a dire il 19.04.2024, ha attribuito al titolo una quotazione di € 8,94.
Tenuto conto, dunque, delle fluttuazioni manifestate dalle quotazioni del titolo e delle incognite relativamente alle condizioni di smobilizzo dell'investimento, anche in un'ottica equitativa (art. 1226 c.c.) della liquidazione del danno appare congruo assumere il parametro prudenziale di € 12,00 al fine di stabilire il valore residuale dei titoli attualmente posseduti dall'investitore.
Quanto ai dividendi dalla banca di tempo in tempo corrisposti ai soci sulle azioni da loro detenute è evidente che degli stessi si deve tenere conto secondo il loro valore netto,
detratto cioè il prelievo fiscale.
Come sopra spiegato, le somme ricavate dal calcolo eseguito applicando i precisati criteri andranno attualizzate al momento della conclusione dei singoli investimenti, per poi essere rivalutate (secondo gli indici Istat) alla data odierna e,
quindi maggiorate degli interessi legali ex art. 1284, 1 comma,
c.c..
a) Con la prima operazione d.d. 21.12.2009 il risparmiatore ha acquistato 1059 azioni al prezzo unitario di €
18,43 per un investimento complessivo di € 19.517,37.
Il controvalore attuale dei titoli va equitativamente stimato in (€ 12,00 x 1059 =) € 12.708,00, importo che,
55 devalutato alla data del 21.12.2009, corrisponde alla somma di
€ 9.678,60.
A titolo di dividendi netti sulle ridette azioni la banca ha pagato complessivamente € 4.277,44. Devalutate alla data del
21.12.2009 e con decorrenza dal giorno del relativo accredito sul c/c del cliente, le somme corrisposte a questo titolo corrispondono ad un importo complessivo di € 3.678,59.
Alla data del 21.12.2009 il credito risarcitorio spettante all'investitore va, pertanto, stimato in (€ 19.517,37 - € 9.678,60
- € 3.678,59 =) € 6.160,18.
Maggiorato di rivalutazione ed interessi, secondo i criteri di cumulo stabiliti da C. n. 1712/1995, questo ascende alla data odierna all'importo di € 9.562,50.
b) Con la seconda operazione d.d. 16.08.2010 il risparmiatore ha acquistato 759 azioni al prezzo unitario di €
19,40 per un investimento complessivo di € 14.724,60.
Il controvalore attuale dei titoli va equitativamente stimato in (€ 12,00 x 759 =) € 9.108,00, importo che, devalutato alla data del 16.08.2010, corrisponde alla somma di €
7.044,08.
A titolo di dividendi netti sulle ridette azioni la banca ha pagato complessivamente € 2.852,52. Devalutate alla data del
16.08.2010 e con decorrenza dal giorno del relativo accredito sul c/c del cliente, le somme corrisposte a questo titolo corrispondono ad un importo complessivo di € 2.513,72.
56 Alla data del 16.08.2010 il credito risarcitorio spettante all'investitore va, pertanto, stimato in (€ 14.724,60 - € 7.044,08
- € 2.513,72 =) € 5.166,80.
Maggiorato di rivalutazione ed interessi, secondo i criteri di cumulo stabiliti da C. n. 1712/1995, questo ascende alla data odierna all'importo di € 7.864,05.
c) Con la terza operazione d.d. 21.08.2011 il risparmiatore ha acquistato 550 azioni al prezzo unitario di €
18,37 per un investimento complessivo di € 10.103,50.
Il controvalore attuale dei titoli va equitativamente stimato in (€ 12,00 x 550 =) € 6.600,00, importo che, devalutato alla data del 21.08.2011, corrisponde alla somma di €
5.242,26.
A titolo di dividendi netti sulle ridette azioni la banca ha pagato complessivamente € 1.925,00. Devalutate alla data del
21.08.2011 e con decorrenza dal giorno del relativo accredito sul c/c del cliente, le somme corrisposte a questo titolo corrispondono ad un importo complessivo di € 1.728,25.
Alla data del 21.08.2011 il credito risarcitorio spettante all'investitore va, pertanto, stimato in (€ 10.103,50 - € 5.242,26
- € 1.728,25 =) € 3.132,99.
Maggiorato di rivalutazione ed interessi, secondo i criteri di cumulo stabiliti da C. n. 1712/1995, questo ascende alla data odierna all'importo di € 4.601,02.
d) Con la quarta operazione d.d. 10.01.2012 il
57 risparmiatore ha acquistato 1200 azioni al prezzo unitario di €
18,35 per un investimento complessivo di € 22.020,00.
Il controvalore attuale dei titoli va equitativamente stimato in (€ 12,00 x 1200 =) € 14.400,00, importo che,
devalutato alla data del 10.01.2012, corrisponde alla somma di
€ 11.576,56.
A titolo di dividendi netti sulle ridette azioni la banca ha pagato complessivamente € 4.200,00. Devalutate alla data del
10.01.2012 e con decorrenza dal giorno del relativo accredito sul c/c del cliente, le somme corrisposte a questo titolo corrispondono ad un importo complessivo di € 3.735,17.
Alla data del 10.01.2012 il credito risarcitorio spettante all'investitore va, pertanto, stimato in (€ 22.020,00 - €
11.576,56 - € 3.753,17 =) € 6.690,27.
Maggiorato di rivalutazione ed interessi, secondo i criteri di cumulo stabiliti da C. n. 1712/1995, questo ascende alla data odierna all'importo di € 9.667,38.
e) Complessivamente il credito risarcitorio spettante all'investitore ascende alla data odierna alla somma di (€
9.562,50 + € 7.864,05 + € 4.601,02 + € 9.667,38 =) €
31.694,95.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, sulla somma così liquidata, sono dovuti gli interessi legali (art. 1284, 1 comma c.c.).
24. Il secondo motivo d'impugnazione articolato
58 nell'appello incidentale è rubricato “Sull'errata statuizione circa
la valutazione di adeguatezza: falsa applicazione degli artt. 40 e
42 del Regolamento Intermediari (adottato con delibera n. 16190
del 29 ottobre 2007 e vigente ratione temporis)”.
La banca censura il capo della sentenza impugnata con il quale il Tribunale, in accoglimento della relativa domanda svolta dall'investitore, ha pronunciato la risoluzione per grave inadempimento contrattuale dell'intermediaria in relazione all'operatività d.d. 16.12.2015 disponendo la reciproca restituzione dei titoli e delle somme investite, da queste detratti,
peraltro, i dividendi di tempo in tempo pagati al risparmiatore sulle azioni da lui detenute e gli interessi su questi maturati.
Il Tribunale ha ritenuto che avesse carattere unitario l'operatività conclusa mediante la sottoscrizione delle azioni emessa in occasione dell'aumento di capitale deliberato dalla banca e che essa fosse stata condotta in regime di consulenza.
Muovendo da questa premessa ha, quindi, concluso che la banca aveva errato la valutazione di adeguatezza dell'investimento in ragione del fatto che il titolo intermediato era a rischio di illiquidità e non era, perciò, coerente con il profilo di risparmiatore conservativo del cliente con un orizzonte temporale di 3-6 anni attribuitogli in occasione dell'ultima rilevazione d.d. 29.08.2014 ed, inoltre in ragione del fatto che per la dimensione dell'acquisto il suo portafoglio realizzava un'eccessiva concentrazione di azioni della banca.
59 Contesta la banca la premessa dalla quale ha preso le mosse il Tribunale ed ha opposto al riguardo che l'investimento contestato era in realtà duplice riferendosi, da un lato, a 394
azioni di nuova emissione direttamente optate dall'investitore e,
dall'altro, ad altre 1170 nuove azioni rimaste inoptate dagli altri soci, rispetto alle quali l'investitore aveva esercitato il diritto di prelazione. Tanto precisato, prosegue la banca sostenendo di essere stata tenuta alla valutazione di adeguatezza solo con riguardo alla prima delle due operatività, dovendo in relazione alla seconda valutare unicamente l'appropriatezza dell'investimento. Conclude, quindi, affermando che il primo dei due acquisti, quello cioè relativo alle a 394 azioni optate, era adeguato al profilo del risparmiatore, al suo obiettivo d'investimento ed al suo orizzonte temporale posto “che
quest'ultimo aveva affermato di conoscere gli strumenti finanziari
quali le azioni della oggi oggetto Controparte_3
di causa, nonché i rischi alle stesse connessi, e che lo stesso
aveva già posto in essere diverse operazioni sempre su titoli della
stessa banca negli anni precedenti” e che per la sua esiguità
l'operazione era finanziariamente sostenibile dal cliente e non incideva significativamente sulla composizione del suo portafoglio (cfr. p. 42 e 43 della comparsa di costituzione in appello). Infine, era corretto, ad avviso della banca, anche il giudizio di appropriatezza relativo all'acquisto di 1170 azioni oggetto di prelazione, posto che il cliente “aveva espressamente
60 dichiarato in sede di profilatura di conoscere le azioni BPAA ed i
rischi alle medesime connessi” (cfr. p. 42 della comparsa di costituzione in appello).
La doglianza va disattesa. Queste le ragioni.
25. La duplice circostanza che la banca abbia collocato presso l'investitore azioni di propria emissione e che questo le abbia sottoscritte esercitando il diritto di opzione ovvero di prelazione, essendo all'epoca già azionista dell'emittente, non esclude certamente che la condotta dell'intermediaria vada sindacata alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal Tuf e regolamenti attuativi.
Infatti, da una parte, l'art. 84, comma 1°, del
Regolamento Intermediari, rubricato “Distribuzione di prodotti
finanziari emessi da banche”, chiarisce che queste ultime
“anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di
propri prodotti finanziari” sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento;
dall'altra parte gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei loro clienti, contemperando però tale diritto con i principi di tutela dell'investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento.
In questo senso si è condivisibilmente orientato ACF n.
179/2018.
Occorre, quindi, muovere dall'osservazione già svolta in precedenza circa l'autonomia degli obblighi informativi a carico
61 dell'intermediario rispetto al giudizio di appropriatezza/adeguatezza dell'investimento.
Tanto precisato, con riguardo alla sottoscrizione delle azioni emesse nel 2015, la relativa produzione documentale
(doc. n. 7 della evidenzia che, oltre a raccogliere CP_3
l'attestazione del cliente di aver visionato il prospetto informativo messo a disposizione della clientela dopo che la
Consob lo aveva approvato il 26.11.2015, e di aver valutato i rischi in esso illustrati, la banca ha dimostrato di aver consegnato alla propria controparte contrattuale la scheda prodotto e di averle somministrato il test di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento.
26. Quanto al metodo di determinazione del prezzo dell'offerta del titolo e di quello di scambio sulla piattaforma di commercializzazione è significativo trascrivere quanto stabilito al punto 5.3.1. del prospetto (p. 416 e 417 del documento n. 8
della banca).
“Ai fini della determinazione del prezzo di offerta, il
consiglio di amministrazione non si è avvalso del supporto di
alcuna società di advisory o di esperti terzi indipendenti per la
stima del valore equo di emissione, né ha applicato modelli
interni di attualizzazione della capacità di remunerazione del
capitale attesa dal piano industriale. Per contro, il consiglio di
amministrazione ha fissato il prezzo di offerta tenuto conto sia
dell'obiettivo di pieno collocamento dell'aumento di capitale che
62 del vincolo di salvaguardia del valore della partecipazione
detenuta in portafoglio dagli azionisti”.
Il prezzo di scambio delle azioni sulla piattaforma ICBPI
“è determinato, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale di BPAA,
dall'assemblea dei soci ogni anno, su proposta del consiglio di
amministrazione, in base all'andamento dell'esercizio economico
dell'anno precedente e, pertanto, potrebbe essere diverso, anche
inferiore, negli esercizi successivi. Nel proporre all'assemblea dei
soci la determinazione del prezzo di emissione, il consiglio di
amministrazione non si è avvalso del supporto di alcuna società
di advisory o di perizie rilasciate da esperti terzi indipendenti per
la stima del valore equi di emissione”.
Nel suo prospetto informativo del 2015, peraltro approvato dalla Consob, la banca riconosce a chiare lettere di non essersi dotata di una trasparente procedura di pricing nella determinazione tanto dell'equo valore intrinseco delle proprie azioni quanto del loro valore di scambio per gli anni successivi al momento dell'emissione.
Già, dunque, la conclamata assenza di una policy di determinazione del fair value dei propri titoli azionari, per le ragioni già in precedenza spiegate, esclude di per sé che la banca abbia potuto erogare correttamente, vale a dire in ossequio alle previsioni del Tuf e dei regolamenti attuativi, il servizio d'investimento con riguardo alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avvenuta con l'aumento di capitale
63 deliberato nel 2015.
27. Quanto alle informazioni somministrate in ordine alla possibilità di smobilizzare l'investimento il prospetto informativo cit., dopo aver spiegato che il titolo non viene quotato in borsa ma sulla piattaforma prescelta dalla banca per commercializzarlo prevede quanto segue.
“ non interviene in alcun CP_3 Controparte_3
modo sulla formazione del prezzo sulla piattaforma ICBPI, se non
nei limiti previsti dal “Regolamento della negoziazione delle
azioni, dei diritti di opzione, delle obbligazioni convertibili e cum
warrant di BPAA” deliberato dal Consiglio di amministrazione del
19 settembre 2014. Tale regolamento prevede le seguenti
limitazioni nella formazione del prezzo d'asta sulla piattaforma di
negoziazione ICBPI: (i) il prezzo limite degli ordini non può essere
inferiore o superiore del 10% rispetto al prezzo concluso nella
precedente asta e (i) il prezzo limite di negoziazione non può
essere inferiore al prezzo di emissione determinato
dall'Assemblea dei soci”.
L'affermazione che il valore di emissione delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo di mercato del titolo è ambigua e tale, dunque, da disorientare l'investitore medio ed ancor più quello, come nella specie, conservativo perché ingenera l'idea che la negoziazione del titolo sulla piattaforma prescelta, a compensazione della sua ridotta commerciabilità, avrebbe comunque assicurato la
64 relativa vendita ad un prezzo non inferiore a quello di emissione stabilito dall'assemblea di soci non si sa in base a quali parametri, quasi a voler garantire che il valore di scambio delle azioni, anche se non d'immediata realizzazione, si sarebbe comunque mantenuto nel tempo perché immune ai cambiamenti di valutazione circa l'affidabilità patrimoniale della banca emittente.
Il che, come prevedibile, non è avvenuto, tant'è che la stessa banca, come si è già osservato, ha riconosciuto che i propri titoli venivano trattati a € 8,94 per azione nel 2024,
dopo, cioè, che la relativa quotazione era migrata sulla piattaforma Vorvel ove il prezzo viene stabilito, anche se con delle limitazioni, dall'incrocio di domanda ed offerta.
Tanto conferma che l'investimento perfezionato dal cliente per il tramite della propria banca era contraddistinto dal duplice, intrinseco fattore di rischio, dato dal fatto che si trattava di uno strumento finanziario azionario non quotato su un mercato regolamentato e per di più privo di un trasparente e, dunque, credibile valore intrinseco e di scambio.
Nel negoziare il titolo ed in particolare nell'illustrarne lo specifico rischio associato alla limitata commerciabilità, la banca ha fornito informazioni ambigue in particolare con riguardo al processo di pricing del titolo sulla prescelta piattaforma di negoziazione, capaci di ingenerare il convincimento che questo avrebbe conservato il valore
65 autodeterminato e autodichiarato dall'emittente indipendentemente dalla dinamica della domanda e dell'offerta.
Da tanto deriva che la banca nel somministrare le informazioni dovute ai propri soci in occasione della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione offerte rispettivamente in opzione ed in prelazione, ha agito in violazione dell'art. 28 reg. Consob n. 16190/2007, il quale prescrive che gli intermediari finanziari debbano fornire agli investitori informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e,
prima ancora, ha agito in violazione dell'art. 21 d.lgs. 58/1998,
il quale prevede che nella prestazione dei servizi d'investimento i soggetti abilitati si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati.
28. Va, poi, verificata la correttezza del test di adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio dalla stessa banca assegnato al cliente.
Rispetto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avvenuta il 30.11.2015 la profilatura più prossima è
quella condotta dalla banca il 29.08.2014 che classifica il cliente come un risparmiatore conservativo (p. 22 del doc. n. 10
della banca).
Con riguardo alle interrogazioni sottopostegli relativamente alle sue conoscenze è significativo osservare come il cliente non abbia attestato di conoscere ed avere esperienza nella negoziazione dei titoli emessi dalla banca.
66 Egli ha, inoltre, dichiarato di avere un orizzonte temporale d'investimento da 3 sino a 6 anni.
Come correttamente rilevato dal Tribunale ed anche dall'appellante, la sua classificazione quale risparmiatore prudente con un orizzonte d'investimento sino ad un massimo di 6 anni non sono coerenti con l'acquisto di titoli azionari che la stessa banca ha definito nella scheda prodotto consegnata al cliente come un investimento altamente rischioso e a lungo termine (cfr. doc. n. 7 della banca).
Deriva che la banca, nell'espletamento del servizio d'investimento non ha correttamente condotto il test di adeguatezza prima di concludere con il proprio cliente la compravendita delle azioni di propria emissione.
29. Identica conclusione vale per quanto riguarda il test di appropriatezza.
Si è detto che la banca non ha provato di aver erogato il servizio di investimento in favore del risparmiatore spiegandogli in modo chiaro e trasparente in base a quale criterio oggettivo essa aveva fissato il prezzo delle proprie azioni di nuova emissione a lui offerte, rispettivamente, in opzione ed in prelazione ed avrebbe, successivamente, determinato il relativo valore di scambio sulla prescelta piattaforma di commercializzazione.
È, pertanto, consequenziale l'affermazione che, a fronte delle sostanzialmente celate caratteristiche essenziali delle
67 proprie azioni al fine di poterne apprezzare correttamente la rischiosità, del tutto inveritiero è il giudizio di coerenza dell'operazione con il grado di conoscenza e di esperienza che del titolo l'investitore poteva avere.
Si deve, pertanto, concludere che egli si sia risolto del tutto inconsapevolmente ad assumere il rischio inerente all'investimento.
30. Tanto depone evidentemente per la conferma dell'addebito di grave inadempimento dal Tribunale ascritto alla banca nell'erogazione del servizio d'investimento con riguardo all'operatività qui in disamina.
Tale giudizio è, altresì, suffragato dal rilievo che, nel conflitto tra la propria esigenza di patrimonializzazione,
perseguita mediante l'operazione di aumento di capitale, e il suo obbligo di proteggere il proprio cliente mediante la miglior possibile gestione del di lui interesse, la banca emittente e collocatrice dei propri titoli, omettendo di spiegare quale fosse la
policy da lei adottata nella determinazione del relativo fair
value, ha dimostrato di aver abdicato al proprio dovere di protezione nei confronti del risparmiatore privilegiando unidirezionalmente il perseguimento del proprio interesse.
31. A fronte dell'inadempimento della banca è senz'altro corretta l'applicazione nella fattispecie del rimedio della risoluzione del contratto e ciò in coerenza con la specifica domanda svolta dall'investitore.
68 Sulla generale applicazione del rimedio della risoluzione ai singoli ordini d'investimento vale, peraltro, richiamare (a titolo esemplificativo e di recente) C. n. 24648/2023: “In tema di
intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi
informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto
la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli
ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare
un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che
l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale
di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal
contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente
espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di
trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente
viene ad assicurare all'investitore” (cfr. anche C. n. 8997/2021).
Ai fini del giudizio sulla gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. vanno considerate prioritariamente le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale che ne hanno alterato significativamente l'equilibrio potendosi definire grave solo l'inadempimento incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico.
Nell'ambito del servizio d'investimento, come quello per cui è causa, la vendita del prodotto finanziario non esaurisce la prestazione a carico dell'intermediario che include, anzi, il prioritario obbligo di proteggere il proprio cliente mediante la miglior possibile gestione del di lui interesse.
69 Nella specie poi la protezione del cliente connotava in modo particolarmente intenso il rapporto negoziale. Ciò in ragione del fatto che lo scambio contrattuale avveniva in contropartita diretta, vale a dire in una situazione in cui la banca alienante collocava azioni da lei stessa emesse ed agiva,
pertanto, in aperto conflitto di interessi con il proprio cliente.
Le sopra descritte trasgressioni consumate dalla banca,
riguardanti tanto l'inadempimento dell'obbligo d'informazione attiva quanto la scorretta conduzione della valutazione circa l'adeguatezza/appropriatezza degli investimenti, hanno inciso sensibilmente sull'equilibrio contrattuale.
È autoevidente che l'inosservanza dei prioritari doveri informativi da parte dell'intermediario è idonea a disorientare il risparmiatore e a condizionarne le scelte d'investimento.
Nella specie la banca, gravata del relativo onere probatorio (art. 23, comma 6, Tuf), non ha dimostrato che il suo cliente, malgrado l'assenza di informativa trasparente sull'equo valore intrinseco e di scambio dei titoli azionari negoziati, si sia ugualmente reso conto al momento di perfezionare l'investimento di quale fosse il fair value del prodotto finanziario acquistato.
In più è del tutto ragionevole concludere che la libertà del cliente di autodeterminarsi negozialmente, in difetto di prova contraria, sia stata, nella specie, significativamente menomata
70 dall'erroneo convincimento indotto dalla banca che il prodotto finanziario da lui acquistato, benché limitatamente commerciabile, nel tempo avrebbe comunque conservato inalterato il proprio valore di scambio.
Ancora più marcata è l'incidenza negativa sull'equilibrio contrattuale spiegata dall'errato giudizio di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti rispetto agli esiti della profilatura del cliente.
Contraddittoriamente la banca ha formulato il giudizio di adeguatezza con riguardo all'operazione del 2015 malgrado si trattasse di un investimento ad alto rischio e di lungo termine,
all'evidenza incoerente con la classificazione del cliente da lei stessa operata come investitore prudente ed orientato ad impegni di breve termine (massimo 6 anni).
Altrettanto contraddittorio è il giudizio di appropriatezza dell'operazione in rapporto al livello di conoscenza e di esperienza del cliente rispetto ad un titolo, del quale la banca ha deliberatamente celato le caratteristiche essenziali per consentire all'investitore di apprezzarne correttamente la rischiosità.
È, perciò, possibile concludere affermando che nella specie il disequilibrio contrattuale si palesa come la diretta conseguenza della propria esigenza di patrimonializzazione unilateralmente perseguita dalla banca. Questa, infatti,
alienando in contropartita diretta i titoli di propria emissione,
71 ha consentito al proprio cliente di effettuare inconsapevolmente un investimento altamente rischioso sacrificandone la posizione contrattuale quando, invece, per disposizione di legge avrebbe dovuto proteggerla.
32. Il terzo motivo articolato con l'appello incidentale è
rubricato “Sull'errata statuizione in ordine agli interessi: falsa
applicazione degli artt. 2935 e 2948”.
La banca si duole perché il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul tema della prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.
condannandola a restituire, maggiorato degli interessi legali, il prezzo dell'investimento concluso il 16.12.2015, del quale ha pronunciato la risoluzione.
Ribadisce la banca nel caso di specie devono trovare applicazione i principi e le norme che disciplinano la prescrizione breve relativa agli interessi (art. 2948 n. 4, c.c.) e che considerano il relativo credito autonomo, appunto sotto il profilo della prescrizione, rispetto al credito per capitale.
33. Il motivo è infondato per le ragioni spiegate da C. n.
22978/2015 che si è espressamente pronunciata sul tema della applicazione della prescrizione breve al credito per interessi conseguente all'utile esercizio della condictio indebiti.
“Rileva il Collegio in linea generale che è principio
consolidato quello secondo cui "La prescrizione quinquennale
prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, anche per quanto concerne gli
interessi, è applicabile soltanto a condizione che la relativa
72 obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie
genericamente indicata dalla norma con l'espressione "e, in
genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi", la quale si riferisce alle obbligazioni periodiche
e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è
suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne
consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere
essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato
della periodicità" (Cass. (ord.) n. 14080 del 2005, seguita da
numerose conformi;
da ultimo Cass. n. 17197 del 2012).
Tale giurisprudenza giustificherebbe di per sè, in relazione
alla previsione legislativa della debenza degli interessi contenuta
sia nell'art. 2033 c.c. (norma che viene qui in rilievo), sia nell'art.
2036 c.c. (per l'indebito soggettivo), la conclusione che, non
essendo le previsioni dell'obbligazione degli interessi di cui a tali
norme relative ad interessi che debbano pagarsi con periodicità,
essendo invece ricollegata o al momento del pagamento o alla
domanda, nel caso di buona fede, deve escludersi decisamente
che possa venire in rilievo la norma dell'art. 2948 c.c., n. 4 c.c., n.
4.
E ciò tanto più se si considera che l'obbligazione degli
interessi deriva direttamente dalla legge ed è prevista da essa
perchè partecipa della natura stessa della condictio indebiti
quale particolare fonte di obbligazioni.
Nè può assumere rilievo alcuno che, invece, l'obbligazione
73 principale risultata fonte del pagamento indebito fosse essa
periodica, perchè tale natura non si riverbera sull'obbligazione da
indebito, che ha diversa natura essendo prevista dalla legge.
Il principio di diritto che viene in rilievo è, dunque, quello
per cui gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una
prestazione indebita sono soggetti alla stessa prescrizione
ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di cui all'art.
2948 c.c., n. 4”.
34. Le spese del doppio grado di giudizio vanno per intero a carico dell'appellata integralmente soccombente.
Non giustifica alcuna compensazione il rigetto delle domande di nullità e di annullamento svolte dall'attore/appellante dal momento che esse sono state versate in causa alternativamente rispetto alla domanda di risoluzione ed a quella di risarcimento danni, pienamente accolte.
Alla luce di questi rilievi deve intendersi assorbito il terzo motivo veicolato dall'impugnazione principale con il quale l'appellante si è doluto per la compensazione (in ragione di un mezzo) delle spese del grado statuita dal Tribunale.
Le spese sono liquidate, avuto riguardo ad un valore di causa di primo e di secondo grado compreso nello scaglione tra
€ 52.001,00 e € 260.000,00, secondo i parametri tabellari medi ritenuti nella specie congrui, ad eccezione della fase di trattazione e/o istruttoria in primo grado, da liquidarsi al minimo in ragione dell'esigua attività svolta, e con integrale
74 esclusione della ridetta fase nel grado d'appello, posto che alla prima udienza di trattazione la causa è stata rinviata unicamente per essere rimessa in decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
appellante incidentale, avverso la sentenza n. 892/2023 del
27.10.2023 del Tribunale di Bolzano, così provvede:
accolto per quanto di ragione l'appello principale e disatteso quello incidentale,
1. dichiara che per il titolo Controparte_3
dedotto in motivazione, è debitrice nei confronti di Pt_1
della somma di € 31.694,95 oltre agli interessi legali
[...]
(art. 1284, 1 comma, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e per l'effetto la condanna al relativo pagamento;
2. conferma la pronuncia risolutoria e gli ordini restitutori come statuiti dall'impugnata sentenza;
3. condanna a rifondere a Controparte_3
per intero le spese di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di € 12.958,20 oltre CPA
IVA come per legge ed anticipazioni (C.U.) e, quanto al presente grado, nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di €
75 11.489,65 oltre CPA, IVA ed anticipazioni (C.U.) e spese necessarie successive;
4. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale Controparte_3
ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
[...]
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 23.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
76
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 8/2024 R.G.
promossa
da
c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
39020 Marlengo (BZ), Via dei Campi n. 5, ed elettivamente domiciliato in 39100 Bolzano (BZ), Via L. da Vinci n. 1/E,
presso lo studio dell'Avv. Christian Perathoner (
[...]
pec: - telefax: C.F._2 Email_1
0471/971080, dal quale è rappresentato e difeso, come da delega allegata all'atto di citazione dd. 22.11.2022.
- appellante -
contro
, c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1
1 sede legale in Bolzano, Via del Macello n. 55, in persona del
Procuratore speciale Dott. rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Fabio
Civale (C.F. - CodiceFiscale_3
e dall'Avv. Stefan Pittracher Email_2
(C.F. - , ed C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in
Bressanone (BZ), Via Ponte Aquila, n. 10,
- appellata/appellante incidentale -
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario)
Causa trattenuta in decisione al'udienza del 25/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Bolzano,
1) in via principale: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i contratti per l'acquisto di azioni della
[...]
risultano essere nulli, Controparte_3
rispettivamente annullabili o risolti, e quindi ordinare alla di restituire all'attore Controparte_3
l'importo di Euro 95.518,64.-, o quella diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di
2 giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, la è Controparte_3
risultata gravemente inadempiente, rispettivamente non ha adempiuto correttamente la prestazione dovuta, e quindi condannarla al risarcimento dei danni sofferti dall'attore quantificati nell'importo di Euro 95.518,64.-, o quella diverso,
maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà
ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a
CAP ed IVA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove come già
formulate in primo grado nella seconda e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
APPELLO INCIDENTALE Controparte_3
- riformare parzialmente la sentenza di primo grado per quanto attiene ai capi impugnati con il presente appello e rigettare le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'odierno appellato alla
3 restituzione in favore della delle somme riconosciute al CP_3
medesimo da parte della in forza della sentenza di primo CP_3
grado, pari ad Euro 35.137,19, oltre interessi dalla data del pagamento;
- gradatamente a quanto sopra e nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di appello incidentale formulati dalla accertare e dichiarare l'intervenuta CP_3
prescrizione delle somme pretese in primo grado dal sig. Pt_1
a titolo di interesse fino alla data del 17 novembre 2017 e conseguentemente condannare il sig. a restituire alla Pt_1
le somme incassata a tale titolo e con ricalcolo delle CP_3
relative somme oggetto di condanna;
APPELLO PRINCIPALE
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c. dell'appello proposto dal sig. per tutti i motivi Pt_1
esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato delle parti della sentenza n. 892/2023 rinunciate dal sig. e non Pt_1
espressamente impugnate le quali non potranno in alcun modo essere esaminate, impugnate e riformate nel presente giudizio;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, in ogni caso, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 329 c.p.c., l'acquiescenza parziale da parte del sig. e, quindi, il passaggio in giudicato delle parti della Pt_1
4 sentenza n. 892/2023 non espressamente impugnate, come meglio individuate in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare le domande tutte formulate dall'odierno appellante nel presente giudizio di appello e confermare la sentenza di primo grado salvo i capi oggetto di gravame da parte della in via di appello incidentale;
CP_3
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal sig. accogliere le domande già Pt_1
proposte da nel giudizio di primo Controparte_3
grado e di seguito riproposte:
“IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta dal sig. Pt_1
per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c.
per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione di responsabilità contrattuale proposta
da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex art
2946 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione di ripetizione conseguente alla
domanda di risoluzione proposta dal sig. per intervenuta Pt_1
prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi
5 esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte
attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e
2935 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a
titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta
prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in
narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice
relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per
intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza
dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché
infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in
narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità,
annullamento, risoluzione proposte da parte attrice in relazione
6 alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di
alla restituzione delle somme Controparte_3
versate dal sig. in relazione alle operazioni di Pt_1
investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo del
sig. e, per l'effetto, condannare il medesimo alla Pt_1
restituzione a dei titoli oggetto di Controparte_3
causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo,
plusvalenza o utile incassato dal sig. in ragione delle Pt_1
operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per
l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le
parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di
risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la
condanna di alla minor somma Controparte_3
possibile in ragione del determinante concorso di colpa del sig.
per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto Pt_1
previsto dall'art. 1225 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i
motivi illustrati in narrativa.
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova
testimoniale domandata da controparte, ammettere la a CP_3
prova contraria indiretta sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.059 azioni ordinarie
sottoscritto in data 21 dicembre 2009, Controparte_3
7 sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
2) Vero che in relazione all'acquisto di nn. 759 azioni ordinarie
sottoscritto in data 16 agosto 2010, Controparte_3
sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
3) Vero che in relazione all'acquisto di nn. 550 azioni ordinarie
sottoscritto in data 10 agosto 2011, Controparte_3
sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
4) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.200 azioni ordinarie
sottoscritto in data 10 gennaio 2012, Controparte_3
sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non
fossero trattate su mercati regolamentati;
5) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di
adesione ad aumento di capitale del 16 dicembre 2015, sono
state fornite al sig. avvertenze in merito alla circostanza Pt_1
che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate
su mercati regolamentati.
Si indicano quali testi sui predetti capitoli di prova il sig.
, il sig. e la sig.ra Testimone_1 Tes_2 Tes_3
8
[...] .”; Pt_2
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.059 azioni ordinarie sottoscritto in data 21 Controparte_3
dicembre 2009, sono state fornite al sig. avvertenze in Pt_1
merito alla circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
2) Vero che in relazione all'acquisto di nn. 759 azioni ordinarie sottoscritto in data 16 agosto 2010, Controparte_3
sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
3) Vero che in relazione all'acquisto di nn. 550 azioni ordinarie sottoscritto in data 10 agosto 2011, Controparte_3
sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla Pt_1
circostanza che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
4) Vero che in relazione all'acquisto di nn.
1.200 azioni ordinarie sottoscritto in data 10 Controparte_3
gennaio 2012, sono state fornite al sig. avvertenze in Pt_1
merito alla circostanza che le azioni BPAA oggetto di
9 sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
5) Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 16 dicembre 2015, sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla circostanza Pt_1
che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati.
Si indicano quali testi sui predetti capitoli di prova il sig.
, il sig. e la sig.ra Testimone_1 Tes_2 Parte_3
.
[...]
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri accessori come per legge.
Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Il 13.11.2007 e Parte_1 [...]
hanno sottoscritto un “contratto servizi di Controparte_3
investimento” (doc. n. 1 della banca).
La banca ha somministrato al cliente il questionario Mifid
per la profilatura in data rispettivamente 13.11.2007,
05.08.2009 e 29.08.2014 e lo ha qualificato piccolo investitore:
dinamico all'esito delle prime due rilevazioni e investitore
conservativo all'esito della terza (doc. n. 4, 4 a) dell'investitore e n. 2 della banca).
In conflitto d'interessi la banca ha concluso con l'investitore i seguenti contratti di vendita in contropartita
10 diretta di azioni proprie:
in data 21 dicembre 2009 n. 1059 azioni al prezzo unitario di € 18,43, per un investimento complessivo di €
19.517,37 (doc. n. 3 della banca);
in data 16 agosto 2010 n. 759 azioni al prezzo unitario di
€ 19,40, per un investimento complessivo di € 14.724,00 (doc.
n. 4 della banca);
in data 10 agosto 2011 n. 550 azioni al prezzo unitario di
€ 18,37, per un investimento complessivo di € 10.103,50 (doc.
n. 5 della banca);
in data 1 gennaio 2012 n. 1200 azioni al prezzo unitario di € 18,35, per un investimento complessivo di € 22.020,00
(doc. n. 6 della banca);
in data 16 dicembre 2015 l'investitore ha esercitato il diritto di opzione relativamente a 394 azioni di nuova emissione che la banca ha offerto ai propri soci in sede di aumento di capitale al prezzo unitario di € 19,20 ed in più ha esercitato il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate da parte degli altri soci ed ha così acquistato altre 1170 azioni di nuova emissione per un investimento complessivo pari ad € 30.028,80
(doc. n. 7 della banca).
Mediante il Centro Tutela Consumatori Utenti, il
19.12.2019 l'investitore ha recapitato via pec alla banca un reclamo con il quale le ha addebitato, in relazione a tutte le descritte operatività, l'inadempimento degli obblighi informativi
11 attivi e passivi, nonché l'erroneità delle valutazioni di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti e,
conseguentemente, richiesto il rimborso dell'intero capitale investito previa restituzione dei titoli azionari acquistati (doc. 6
dell'investitore).
2. Con citazione d.d. 22.11.2022 l'investitore ha, quindi,
convenuto la banca davanti al Tribunale di Bolzano.
Richiamati i doveri comportamentali ai quali sono tenuti gli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento,
l'attore ha lamentato l'inadempimento da parte della banca degli obblighi informativi sulle caratteristiche e i rischi delle azioni da lei stessa emesse e vendute.
In particolare, l'investitore ha circostanziato nei seguenti termini l'inadempimento ascritto alla banca.
Nella conduzione delle operatività contestate la banca aveva operato in doppio conflitto d'interessi avendo venduto in contropartita diretta azioni da lei stessa emesse. Queste erano già di per sé rischiose trattandosi di titoli rappresentativi della partecipazione del socio al capitale di rischio dell'emittente.
All'investitore, peraltro, non veniva somministrata alcuna trasparente informazione circa la procedura di pricing del titolo,
il valore del quale era discrezionalmente autodeterminato dall'emittente/venditrice. Questa, oltretutto, ne stabiliva anche il prezzo di negoziazione sulla prescelta piattaforma di scambio.
L'assenza di trasparenza nel comportamento della banca
12 connotava un'evidente asimmetria delle rispettive posizioni contrattuali a scapito dell'investitore (la banca “non ha
correttamente comunicato al sig. né le qualità del Parte_1
prodotto vendutogli, una propria azione, un prodotto non quotato
su un mercato pubblico, il cui valore dipende esclusivamente
dalle dichiarazione della stessa controparte e che, quindi, deve
essere considerato rischiosissimo, né il fatto che il medesimo non
fosse liberamente commerciabile e quindi rivendibile in ogni
momento e ciò nonostante dallo stesso profilo di rischio risultasse
che l'odierno attore non possedesse alcuna esperienza in campo
finanziario e di non avere alcuna conoscenza dei rischi connessi
all'acquisto proprio delle azioni della e fosse CP_3
stato classificato come “Cliente al dettaglio”, con profilo prima
“Dinamico” e poi “Conservativo” p. 6 della citazione in primo grado cit.; “Va poi sottolineato che il comportamento di
controparte viola palesemente pure il dettato dell'art. 27 TUF,
non solo perché l'evidente conflitto di interessi
dell'intermediario/emittente non è stato adeguatamente
segnalato al signor (rectius Platzer n.d.e.), ma pure perché Pt_4
nelle obbligazioni contrattuali vi era un'evidente alea contrattuale
asimmetrica a favore della banca non comunicata (basti pensare
all'impossibilità di rivendere il prodotto acquistato liberamente)”
p. 9 della citazione cit.; “Se il signor avesse, Parte_1
infatti, compreso che ciò che stava acquistando non era un
prodotto sicuro in cui investire i propri risparmi, senza rischio e
13 rivendibile in ogni momento, ma una vera e propria trappola da
cui non sarebbe riuscito ad uscire, ed il valore della quale
sarebbe dipeso dal comportamento della banca stessa, mai
avrebbe acquistato le azioni di controparte, che sul punto è
espressamente invitata a provare il contrario” cfr. p. 11 della citazione cit.).
Trattandosi dell'intermediazione di titoli illiquidi, dunque soggetta alla più stringente disciplina in proposito stabilita dalla comunicazione Consob n. 9019104 d.d. 02.03.2009, ad avviso dell'investitore, la trasgressione degli obblighi informativi risultava ancor più evidente.
L'investitore ha, altresì, contestato le valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza delle operatività effettuate dalla banca perché incoerenti: a) con il proprio profilo di rischio;
b)
con il difetto di conoscenza/esperienza da parte sua nel settore d'investimento dei titoli illiquidi, in particolare quelli emessi proprio dalla banca.
Con particolare riferimento all'adesione all'aumento di capitale del 16 dicembre 2015, l'attore ha poi contestato l'inadeguatezza per dimensione dell'operazione e ciò in ragione dell'eccedenza del pacchetto azionario, che a quel punto egli deteneva, rispetto al limite massimo del 7,5% del suo portafoglio complessivo, limite il cui superamento la stessa banca sconsigliava nelle proprie linee guida.
Conclusivamente l'attore ha chiesto che venissero
14 dichiarati nulli o annullabili o risolti gli acquisti in contestazione, stante la violazione da parte della banca di norme imperative e degli obblighi su di essa gravanti con rimborso dei capitali investiti nell'acquisto delle azioni.
In via subordinata ha chiesto che la banca convenuta venisse condannata al risarcimento del danno dato dalla consistente minusvalenza nel frattempo registrata dalla quotazione del titolo.
3. La banca si è costituita resistendo alle domande attoree.
In premessa ha eccepito l'estinzione per prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) della domanda risolutoria/restitutoria e di quella risarcitoria relativamente alle operatività anteriori al
28.11.2012, vale a dire quelle di un decennio antecedenti alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Tanto ha sostenuto la convenuta sul duplice assunto che il dies
a quo di decorrenza della prescrizione coincidesse con la data delle singole operazioni d'investimento e che medio tempore
l'investitore non avesse efficacemente posto in essere alcun atto interruttivo.
Ha, altresì, eccepito l'estinzione per prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.) delle avversarie azioni rispettivamente di annullamento e di responsabilità
precontrattuale nonché extracontrattuale.
Infine, ha eccepito l'estinzione per prescrizione
15 quinquennale (art. 2948 c.c.) del credito dall'attore fatto valere per interessi maturati sulle somme asseritamente dovutegli a titolo restitutorio/risarcitorio.
Nel merito ha contestato gli addebiti a lei mossi dall'attore.
Ha affermato di avere correttamente e compiutamente sottoposto il cliente alla prevista attività di profilatura previa acquisizione delle informazioni relative alle sue conoscenze ed esperienze in tema di strumenti finanziari, alla sua situazione economica e ai suoi obiettivi d'investimento.
Quanto alle informazioni somministrate all'investitore in ordine alle operatività in contestazione ha affermato di aver assolto documentalmente al proprio obbligo. Ed infatti, già nel contratto quadro del 13.11.2007 all'art. 54 si dava atto “con
riguardo agli strumenti finanziari non negoziati nei mercati
regolamentati (…) che tali investimenti possono comportare il
rischio di non essere facilmente liquidabili”. Con riguardo ad ogni singola operazione d'investimento al cliente essa aveva consegnato la scheda prodotto relativa alle azioni vendute ove venivano chiariti sia le caratteristiche del titolo, sia i connessi fattori di rischio, tra cui quello relativo all'illiquidità ed alla determinazione del prezzo. In occasione dell'aumento di capitale del 2015 era stato poi reso disponibile il prospetto già
depositato presso la Consob recante le informazioni sulle caratteristiche e i rischi del titolo di nuova emissione.
16 Ha, quindi, osservato che con riguardo alle prime quattro operatività in contestazione gli ordini d'investimento non erano mai stati intermediati in regime di consulenza ma erano stati inoltrati dall'investitore di sua autonoma iniziativa ed erano,
pertanto, soggetti unicamente alla valutazione di appropriatezza, nella specie correttamente eseguita tenuto conto che il cliente aveva dichiarato di avere conoscenza ed esperienza della particolare tipologia di titoli acquistati.
In ordine alla sottoscrizione delle azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale del 2015 ha, invece, dedotto di aver correttamente condotto la valutazione di adeguatezza/appropriatezza dell'operazione in rapporto al profilo assegnato all'investitore ed in particolare in rapporto al suo obiettivo d'investimento.
La convenuta ha negato, inoltre, di aver trascurato di informare l'investitore sulle caratteristiche e sulla potenziale rischiosità delle azioni acquistate dipendente dal fatto che si trattava di titoli non quotati. Quanto in particolare alle difficoltà
di smobilizzo degli investimenti e alla conseguente applicabilità
alla fattispecie dei rafforzati obblighi informativi previsti dalla comunicazione Consob n. 9019104/2009, ad avviso della banca, era l'investitore a dover dimostrare l'illiquidità del titolo con specifico riguardo al periodo nel quale erano avvenuti gli acquisti in contestazione, potendo essa di contro documentare che, in ragione dei volumi trattati sulla piattaforma prescelta
17 per le negoziazioni, il prodotto era agevolmente commerciabile.
Quanto alla denunciata gestione del conflitto d'interessi la convenuta ha dedotto di aver avvisato il cliente della policy da lei seguita.
Muovendo da queste premesse, con riguardo all'avversaria domanda di nullità la banca ha richiamato il consolidato orientamento della S.C. in base al quale dall'ascrittale violazione delle regole di condotta nel condurre le operazioni d'investimento non poteva comunque derivare un'invalidità negoziale.
Assunto di aver correttamente ed esaustivamente informato il cliente circa la natura, le caratteristiche ed i rischi connessi agli investimenti, la banca ha respinto l'addebito di aver fornito un'ingannevole rappresentazione della realtà
sottesa alle operazioni, tale, quindi, da renderla annullabile,
ovvero di aver serbato una condotta a tal punto antidoverosa da giustificare l'accoglimento della chiesta pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento.
Per la denegata ipotesi di ablazione degli investimenti, la banca ha chiesto il ritrasferimento dei titoli ceduti all'investitore ed ha precisato di avere corrisposto sulle azioni vendute dei dividendi che dovevano essere scomputati dall'eventuale somma riconosciuta in restituzione alla controparte.
In ordine all'alternativa pretesa risarcitoria dell'investitore la banca ha dedotto che spettava all'attore dimostrare il danno
18 asseritamente sofferto e la relativa derivazione causale dall'inadempimento contrattuale ascrittole. Nella specie era, in particolare, indimostrato il pregiudizio patrimoniale subito dall'investitore. Ed infatti, a seguito della negoziazione sulla nuova piattaforma scelta per lo scambio dei titoli (Vorvel), lo smobilizzo delle azioni non era più difficoltoso poiché queste venivano quotate ad un valore di mercato, oltretutto in ripresa e costantemente aggiornato. Poiché la minusvalenza lamentata dall'investitore non si era cristallizzata, il danno non poteva dirsi stabilizzato sicché era irrisarcibile.
Ha proseguito la banca affermando che il cliente, una volta resosi conto della rischiosità dei titoli acquistati, li aveva nondimeno conservati nel proprio patrimonio, sicché
nell'accertamento del danno doveva tenersi conto,
eventualmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., della sua concausale determinazione di non disinvestirli.
4. Istruita la causa unicamente con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale di Bolzano
l'ha definita con la sentenza n. 892 d.d. 27.10.2023.
Quanto alla prescrizione delle azioni contrattuali rispettivamente di risoluzione e di risarcimento del danno il
Tribunale ha osservato quanto segue.
In tema di azione di risoluzione del contratto per inadempimento l'effetto interruttivo della prescrizione segue unicamente all'esercizio della relativa domanda giudiziale,
19 risultando inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora come, nella specie, quello esercitato con la nota del
Centro Tutela Consumatori Utenti d.d. 19.12.2019. Muovendo
da questa premessa ed assunto quale dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale il momento in cui era stato erogato l'inadempiente servizio d'intermediazione dei titoli, il Tribunale
ha concluso che, rispetto all'azione promossa nel presente giudizio, introdotto nel mese di novembre 2022, fosse estinto per prescrizione il diritto potestativo del risparmiatore di chiedere la risoluzione delle quattro operatività condotte negli anni 2009, 2010 2011 e nel mese di gennaio 2012 e,
conseguentemente, quello restitutorio volto ad ottenere il rimborso dei capitali investiti previa restituzione dei titoli azionari acquistati. Non era, invece, estinta per prescrizione decennale l'azione di risoluzione ed il relativo diritto restitutorio che il cliente aveva fatto valere con riguardo all'operazione di aumento di capitale dalla banca condotta nel 2015.
Ai fini della prescrizione dell'autonoma azione risarcitoria per inadempimento del servizio d'investimento da parte della banca il Tribunale ha, invece, ritenuto dirimente il momento in cui si era manifestata la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta dall'investitore. Nella specie ciò era avvenuto nel 2016 quando la quotazione del titolo era scesa ad € 12,10. Non era pertanto estinto per prescrizione il diritto risarcitorio dell'attore tenuto conto oltretutto della messa
20 in mora del dicembre del 2019 effettuata per il tramite del
Centro Tutela Consumatori Utenti.
Il Tribunale ha, quindi, valutato le singole operazioni d'investimento alla luce della disciplina recata dagli artt. 21 e
27 Tuf e dal Regolamento Intermediari n. 16190 del 29 ottobre
2007 ed ha escluso l'inadempimento della banca con riguardo alle prime quattro mentre l'ha riscontrato con riguardo al servizio reso in occasione dell'aumento di capitale condotto nel
2015.
Con riguardo ai primi quattro investimenti ha osservato come fosse stato il cliente ad assumere l'iniziativa sicché la banca era tenuta alla sola valutazione di appropriatezza dell'operazione, che l'aveva impegnata unicamente a verificare la coerenza dell'operazione rispetto alla conoscenza e all'esperienza che l'investitore aveva nella negoziazione del titolo. Secondo il Tribunale, l'intermediario l'aveva di volta in volta eseguita correttamente e ciò in ragione delle informazioni fornite dall'investitore, il quale, in particolare, aveva riferito in sede di profilatura di conoscere e di aver già negoziato lo stesso titolo emesso dalla banca.
Con riguardo alla sottoscrizione delle azioni dalla banca offerte in opzione con l'aumento di capitale deliberato nel 2015,
il Tribunale ha accertato che la banca aveva operato una valutazione di adeguatezza. Ciò implicava il dovere dell'intermediaria di riscontrare la coerenza dell'operazione non
21 solo rispetto al livello di esperienza e di conoscenza dell'investitore ma anche rispetto al suo profilo di rischio, agli obiettivi d'investimento e alla sua capacità finanziaria. Nella
specie tale coerenza non era riscontrabile in ragione sia della dimensione dell'investimento a rischio di illiquidità, che lo rendeva incongruente con il profilo conservativo assegnato al cliente nella rilevazione Mifid d.d. 29.08.2014, sia della composizione del suo portafoglio, a quel punto eccessivamente sbilanciato sul titolo emesso dalla banca.
Pertanto, benché non fosse rimproverabile alla banca la violazione degli obblighi informativi, nondimeno a lei andava ascritta l'inesatta valutazione di adeguatezza dell'operazione, il che adduceva alla risoluzione per grave inadempimento della compravendita dei titoli con conseguente obbligo per il cliente di restituire n. 1564 azioni e per la banca di restituire il prezzo di acquisto pari ad € 30.028,80, già detratti i dividendi medio
tempore pagati sui titoli dovuti in restituzione.
In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande dell'attore il Tribunale lo ha favorito soltanto della metà delle spese di lite, liquidandole sulla base del criterio del decisum,
assumendo cioè come valore di causa il credito restitutorio nella misura accertata.
5. Avverso questa pronuncia, formulando tre motivi d'impugnazione, ha interposto appello con Parte_1
citazione depositata il 19.01.2024.
22 Si è costituita l'appellata Controparte_3
resistendo al gravame avversario e svolgendo appello
[...]
incidentale sorretto da tre motivi d'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
25.06.2024.
6. In premessa è necessaria la seguente precisazione.
Nel rassegnare le conclusioni nel presente grado d'appello l'investitore, in relazione alle operatività in contestazione,
reitera le domande di nullità e di annullamento contrattuale sulle quali la sentenza impugnata non reca alcuna pronuncia.
A sostegno di tali domande l'investitore per la verità non ha svolto alcuna argomentazione.
In ordina all'azione di nullità va richiamata C. n.
15099/2021: “In tema di nullità del contratto per contrarietà a
norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili
concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non
altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non
già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti
il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di
responsabilità. Ne consegue che, in tema
di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di
informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni
che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione
dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del
1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con
23 conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella
fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto
di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le
parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di
responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla
risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni
di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del
"contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere
assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di
un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei
menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma
dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto
quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad
esso”.
Nella specie l'investitore non ha mai lamentato, tanto meno in appello, la violazione di norme inderogabili concernenti la validità dei contratti d'investimento da lui conclusi avendo piuttosto addebitato alla banca la violazione di norme comportamentali nel condurre le operatività contestate.
Deriva l'infondatezza della relativa domanda di nullità.
Quanto all'azione di annullamento va richiamata C. n.
13446/2023: “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi
informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti
prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano
direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi
24 utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono
quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per
errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto
di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata
nell'irrilevante sfera dei motivi”.
Deriva che l'inadempimento agli obblighi informativi nella specie dall'investitore addebitato alla banca non vale a sostanziare l'azione di annullamento che, pertanto, si rivela infondata.
7. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato “Sulla
prescrizione delle domande attoree”.
L'appellante critica il capo decisorio della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dell'azione di risoluzione per inadempimento con riguardo alle quattro operatività condotte negli anni 2009, 2010, 2011 e nel mese di gennaio 2012.
Richiamato il reclamo d.d. 19.12.2019 da lui inviato alla banca per il tramite del Centro Tutela Consumatori Utenti,
l'appellante deduce testualmente di aver preso “posizione su
tutti gli ordini di acquisto effettuati e richiesto la restituzione degli
importi investiti” e conclude affermando che il reclamo “era
evidentemente idoneo ad interrompere qualsivoglia tipo di
prescrizione per cui a parere dello scrivente, nessuna delle azioni
proposte poteva considerarsi prescritta e avrebbe dovuto venire
esaminata nel merito” (p. 5 della citazione in appello).
25 Connesso al primo motivo veicolato dall'appello principale
è il primo motivo dell'impugnazione incidentale interposta dalla banca e rubricato “Sull'erronea valutazione circa la prescrizione:
falsa applicazione dell'ar. 2946 c.c. e dell'art. 2935 c.c.”.
La doglianza si incentra sulla statuizione di primo grado secondo la quale, con riguardo all'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dall'investitore promossa autonomamente rispetto a quella di risoluzione, il dies a quo del termine prescrizionale decorre non dal dato oggettivo della data di esecuzione degli ordini di investimento ma da quello soggettivo in cui il contraente ha avuto contezza della perdita patrimoniale sofferta a causa dell'inadempimento dell'intermediario. Lamenta la banca che disancorare il termine prescrizionale dell'azione risarcitoria dal momento storico in cui si verifica l'inadempimento contrattuale comporta una situazione d'incertezza, il superamento della quale dipenderebbe unicamente dalla determinazione discrezionale dell'investitore, che sarebbe libero di agire giudizialmente quando ritenesse l'investimento non più conveniente a causa dell'andamento negativo della relativa quotazione.
Entrambe le doglianze vanno disattese per le seguenti considerazioni.
8. La statuizione di estinzione per prescrizione emessa dal Tribunale attinge l'azione di risoluzione con la quale l'investitore ha impugnato per inadempimento contrattuale le
26 operazioni d'investimento concluse negli anni 2009, 2010, 2011
e nel mese di gennaio 2012.
Il Tribunale non ha, in vertà, esplicitamente motivato la pronuncia di rigetto, in particolare argomentando sulla questione del dies a quo del termine prescrizionale dell'azione di risoluzione.
Nondimeno la statuizione appare corretta.
Afferma, infatti, C. n. 14019/2025: “In tema di
intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale
per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad
ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di
investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito,
per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti
sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta
esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui
si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale,
dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere”.
Ciò posto, va poi tenuto conto del fatto che l'azione risolutoria è espressione di un diritto potestativo il cui efficacie esercizio postula l'iniziativa giudiziaria non altrimenti surrogabile da un atto stragiudiziale di messa in mora (cfr. a titolo esemplificativo C. n. 8417/2016), come nella specie il reclamo d.d. 19.12.2019 invocato dall'investitore.
Di conseguenza l'atto di citazione datato 22.11.2022 non ha impedito l'estinzione per prescrizione dell'azione di
27 risoluzione con riguardo ai predetti quattro investimenti conclusi dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio.
Con riguardo alla prescrizione dell'autonoma domanda risarcitoria è, invece, oramai consolidato il seguente orientamento della S.C.: “In tema di "danni lungo latenti",
identificati inizialmente con riferimento ai danni da trasfusioni di
emoderivati e progressivamente estesi ad interessare anche il
campo dell'intermediazione finanziaria, e di risarcimento degli
stessi, l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo
della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. è solo quella
che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non
comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e
conoscibile da parte del danneggiato, gli impedimenti soggettivi o
gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del
titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo
sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità
del suo accertamento. L'esistenza di uno iato temporale
significativo tra il fatto generatore del danno ed il danno
medesimo giustifica l'ancoraggio del momento iniziale di
decorrenza del termine di prescrizione al definitivo palesarsi delle
conseguenze dannose solo nei casi nei quali queste, pur
adottando la diligenza ex art. 1176 c.c., non risultino
anteriormente percepibili, in virtù di fattori oggettivi e non di mere
circostanze soggettive riferibili al danneggiato” (in continuità
28 rispetto a C. n. 32226/2024 e n. 2066/2023).
Nella specie il Tribunale ha così motivato l'accertamento circa il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria.
“Nel presente caso, il danno lamentato dall'attore consiste,
in sostanza nella perdita di valore eclatante delle azioni
acquistate, le quali hanno dimezzato il loro valore di quotazione
sulla piattaforma di scambio Vorvel, ex Hi-MTF (cfr. doc. 14
dell'attore, pag. 61). Può ritenersi effettivamente ragionevole, alla
luce della giurisprudenza appena citata, collocare la data di
decorrenza della (sola) prescrizione in ordine al risarcimento
danni richiesto, non prima del 2016, non potendo l'attore aver
acquisito prima la contezza del reale valore delle azioni (ovvero
della diminuzione rilevante dello stesso valore); in realtà la
circostanza che il valore delle azioni stava costantemente
diminuendo e non sarebbe più aumentato, non poteva che essere
percepita prima di qualche anno dall'investimento” (cfr. p. 10
della sentenza).
La motivazione trascritta, oltre a non essere censurata in alcun modo dalla banca, è del tutto condivisibile.
La banca, infatti, come si dirà meglio in seguito, non ha provato di aver reso noto al pubblico degli investitori la procedura ed i criteri di determinazione del prezzo di emissione,
di collocamento e di negoziazione delle proprie azioni. Pertanto,
già solo per questa ragione i suoi clienti, e tra loro anche
29 l'odierno appellante, anche con l'uso della diligenza ex art. 1176
c.c., non avrebbero mai potuto rendersi conto di quale fosse l'effettivo valore dei titoli, dei quali la banca intermediatrice determinava unilateralmente non solo il valore di emissione ma anche quello di scambio sulla piattaforma utilizzata prima di passare a Vorvel, vale a dire prima di consentire che il prezzo dei titoli venisse definito, non senza delle limitazioni, dal libero incrocio di domanda ed offerta.
D'altra parte, il dimezzamento del valore registrato dal titolo nel momento in cui è stato trattato a condizioni di (quasi)
libero mercato, è senz'altro dimostrativo del fatto che il deprezzamento è andato ben oltre l'oscillazione che ordinariamente dipende dall'alea propria di un investimento in prodotti finanziari.
È in conclusione corretta la decisione del Tribunale
laddove ha affermato che nell'azione di danni, nella specie promossa dal risparmiatore, la prescrizione decennale ha iniziato a decorrere solo quando si è manifestato il pregiudizio patrimoniale in concreto, e cioè quando si è oggettivamente manifestata la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita economica sofferta dall'investitore per aver incolpevolmente confidato che fosse veritiero il prezzo autoassegnato dalla banca ai propri titoli.
9. Il secondo motivo d'impugnazione veicolato dall'appello principale è rubricato “Sugli obblighi di controparte ai sensi del
30 Reg. Consob n. 16190/2007 e del TUF e sulle motivazioni del
Tribunale”.
Tenuto conto dell'estinzione per prescrizione dell'azione di risoluzione, per la parte che ancora è d'interesse, il mezzo s'incentra sul capo decisorio che ha disatteso l'autonoma domanda risarcitoria dopo aver ritenuto che la banca avesse correttamente prestato il servizio d'investimento con riguardo alle operatività condotte negli anni negli anni 2009, 2010, 2011
e 2012.
Lamenta, in particolare, l'appellante che il Tribunale
abbia giudicato l'operato della banca limitando il proprio sindacato alla sola valutazione di appropriatezza delle operazioni rispetto alla conoscenza e all'esperienza del risparmiatore nella negoziazione del titolo, senza anche tenere conto del mancato assolvimento agli obblighi informativi circa le caratteristiche e la rischiosità delle azioni, inadempimento che era desumibile già solo dall'evidenza documentale che il servizio d'investimento era stato reso, peraltro al di fuori dei casi consentiti dalla legge, in modalità meramente esecutiva
(execution only), in elusione pertanto della protezione offerta al cliente dalle norme generali sui doveri comportamentali dell'intermediario.
Ribadisce, pertanto, l'appellante il rischio di illiquidità del prodotto finanziario, dipendente dall'assenza di un valore di mercato a causa delle condizioni di scarsa commerciabilità
31 determinate dal fatto che la banca, emittente, collocatrice e venditrice del titolo, discrezionalmente ne determinava tanto il prezzo di emissione quanto le condizioni di scambio sulla piattaforma di negoziazione da lei stessa prescelta. Tanto
avrebbe richiesto l'adempimento dei più stringenti doveri informativi come declinati dall'art. 21, co. 1, lett. a) del Tuf e dalla comunicazione Consob n. 9019104 d.d. 17.11.2009.
In particolare, specifica l'appellante, il Tribunale
erroneamente non ha tenuto conto che gli obblighi informativi a carico della banca la impegnavano tra l'altro a indicare il “valore
di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente
successivo all'operazione di acquisto”, le “condizioni di
smobilizzo evidenziando maggiori difficoltà, tempi e costi
connessi al livello di illiquidità” nonché “un set informativo che
confronti il prodotto illiquido con altri prodotti semplici, noti,
liquidi ed a basso rischio di analoga durata e larga diffusione”.
Conclude l'appellante osservando che il Tribunale non aveva, infine, nemmeno tenuto conto della concentrazione dei propri investimenti nelle azioni emesse e negoziate dalla banca,
sicché il proprio portafoglio all'esito delle operazioni in contestazione era evidentemente sbilanciato su un titolo rischioso ed illiquido, il che confliggeva apertamente con il proprio profilo di risparmiatore conservativo.
Le doglianze dell'appellante sono fondate nei termini di seguito precisati.
32 10. Preliminarmente occorre tenere presente che l'informativa riguardante lo strumento finanziario ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza ed adeguatezza dell'investimento.
Tanto si desume con chiarezza ad es. da C. n.
7288/2023: “In tema di intermediazione finanziaria, l'onere
probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli
obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste
indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza
dell'operazione; la carenza di prova di avere
dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione
in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del
cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte
dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento
dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento”.
L'informativa sullo strumento finanziario deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo alle caratteristiche del prodotto da negoziare.
Le valutazioni di appropriatezza/adeguatezza si basano,
invece, sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente.
11. Orbene, muovendo dagli obblighi informativi,
l'adempimento dei quali l'intermediario è obbligato a dimostrare
33 ai sensi dell'art. 23 Tuf, nella specie la banca ha dedotto testualmente quanto segue in relazione agli specifici addebiti che le ha mosso il suo cliente.
“Il sig. ha concluso per iscritto con la banca il Pt_1
“contratto servizi di investimento …” in cui all'art. 54 è
espressamente evidenziato che “con riguardo agli ordini relativi a
strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati (…) il
cliente prende atto che tali investimenti possono comportare il
rischio di non essere facilmente liquidabili”;
la banca (…) ha consegnato al cliente tutta la
documentazione volta a fornire allo stesso informazioni sulla
banca, sui servizi prestati e sui rischi connessi agli investimenti
in strumenti finanziari;
la banca ha, altresì, richiesto al sig. e ottenuto dallo Pt_1
stesso le informazioni riferite a situazione finanziaria, obiettivi di
investimento, conoscenza ed esperienza in materia di
investimenti;
per le operazioni di cui è causa la banca (…) ha fornito al
sig. la scheda prodotto relativa alle azioni della banca Pt_1
(doc. 7). In tale documento la banca ha correttamente
evidenziato, a mero titolo esemplificativo, le informazioni riferite
alla banca, le caratteristiche delle azioni e i principali fattori di
rischio (connessi all'investimento in azioni e all'investimento in
titolo non quotati, al rischio di liquidità, alla determinazione del
prezzo d'offerta ecc.);
34 la banca ha raccolto le schede di adesione e gli ordini di
acquisto sottoscritti dal sig. provvedendo a fornire idonea Pt_1
attestazione e conferma delle operazioni” (cfr. pp. 11, 12 e 13
della comparsa di costituzione e risposta in appello).
12. Già le trascritte deduzioni depongono nel senso che,
nella conduzione delle operatività contestate, la banca non ha assunto una condotta attiva, diretta specificamente a dare al suo cliente le informazioni personalizzate idonee a descrivere in modo per lui comprensibile la natura e la qualità dei prodotti finanziari negoziati ed a rappresentarne concretamente la rischiosità. Essa riconosce, piuttosto, di aver adempiuto in via meramente cartolare i propri obblighi e così ammette di non essersi curata di accertare se, contenutisticamente, tali informazioni da lei veicolate per iscritto fossero state davvero comprese dall'investitore suo cliente.
Non dimostra il contrario nemmeno la prova testimoniale che la banca ha offerto sul punto. Con la capitolazione,
oltretutto genericamente formulata, l'intermediario ha inteso,
infatti, dimostrare unicamente la circostanza di aver informato il risparmiatore che le proprie azioni non venivano scambiate su un mercato regolamentato (cfr. i capitoli di prova trascritti nell'epigrafe della presente sentenza).
13. Proseguendo ed analizzando le quattro operatività
attinte dalla domanda risarcitoria dell'investitore va rilevato quanto segue.
35 In ordine all'adempimento dell'obbligo attivo d'informazione a carico dell'intermediario, nella specie,
l'investitore, invocando in particolare la Comunicazione della
Consob DIN/9019104 del 2.3.2009, ha denunciato di non essere stato edotto del rischio inerente all'investimento, rischio dovuto essenzialmente al fatto che era ignoto quale fosse l'effettivo valore intrinseco e di scambio del titolo, precisamente quale fosse il prezzo che effettivamente si sarebbe potuto realizzare rivendendolo (“valore di smobilizzo dell'investimento
nell'istante immediatamente successivo all'operazione di
acquisto”). Ha proseguito affermando che tutto ciò si rifletteva sulla liquidità dell'investimento, dunque sulla possibilità di smobilizzarlo in tempi ragionevoli senza subire la consistente perdita del capitale.
14. Tali rilievi sono sostanzialmente condivisibili.
Con particolare riguardo alla tipologia del titolo oggetto dell'investimento occorre anzitutto osservare come esso fosse costituito da azioni della banca, dunque, da titoli rappresentativi del capitale di rischio del medesimo soggetto economico che al tempo stesso operava come emittente,
collocatore e venditore del prodotto finanziario.
Questo, perciò, già di per sé più rischioso rispetto ad es.
ai titoli obbligazionari dal momento che, in caso d'insolvenza dell'emittente, espone il risparmiatore alla perdita anche integrale dell'investimento, sommava la particolarità di essere
36 non solo emesso, ma anche negoziato in contropartita diretta dal medesimo operatore in una situazione, perciò, di doppio conflitto d'interesse.
In ordine a questa specifica condizione dell'operatore emittente/collocatore va richiamata C. n. 1740/2022 che ha stabilito: “La vendita di azioni proprie della banca in
contropartita diretta con la clientela rientra nella nozione di
servizi ed attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del
d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.); conseguentemente, tale attività è
sottoposta ai doveri previsti dall'art. 21, comma 1, lett. d) dello
stesso decreto e dall'art. 15 del Regolamento congiunto Banca
d'Italia-Consob attuativo dell'art. 6, comma 2 bis, del t.u.f., ai fini
dell'istituzione di procedure interne idonee a garantire gli obblighi
di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi, fra i
quali rientra anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di
fissazione del prezzo dello strumento finanziario (c.d. fair value
del titolo), in quanto trattasi di operazione priva di mera valenza
interna” (cfr. in motivazione anche C. n. 17518/2022 non massimata).
Deriva nella specie che la caratteristica delle azioni come prodotti finanziari illiquidi (o anche solo a rischio di illiquidità)
nonché la relativa collocazione presso la clientela della banca escludeva che la determinazione del prezzo potesse considerarsi un'operazione con valenza meramente interna ed induce piuttosto ad affermare la sua chiara correlazione alla
37 prestazione dei servizi di investimento, con la conseguente necessità per l'emittente/collocatrice/venditrice di determinare il fair value del titolo mediante una procedura il più possibile oggettiva, precisa, esaustiva e soprattutto trasparente.
Come affermato dalla S.C. l'adempimento agli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo del prodotto finanziario e ciò
in applicazione della normazione primaria (dall'art. 21, comma
1, lett. d) del Tuf).
È stato, inoltre, convincentemente sostenuto che la
Comunicazione della Consob DIN/9019104 del 2.3.2009, nella specie appunto invocata dall'investitore - nella parte in cui stabilisce che la determinazione del fair value mediante l'impiego di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto,
è applicabile anche ai prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari chiamati ad operare in contropartita diretta con la clientela - ha valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola non esistente.
15. Così specificate le caratteristiche del titolo negoziato,
in relazione alle stesse la banca assume di aver somministrato un'adeguata informazione attiva, contenutisticamente tale da soddisfare le esigenze dei singoli rapporti d'investimento in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione
38 finanziaria del proprio cliente, e di essere pertanto contrattualmente adempiente avendolo avvertito, mediante la sottoscrizione del contratto quadro in data 13.11.2007, che gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili, nonché avendogli di volta in volta consegnato la scheda prodotto.
Quanto alle informazioni recate dal contratto quadro, è di tutta evidenza come esse siano generali e nessuna attinenza abbiano con le specifiche operazioni d'investimento in disamina.
Quanto poi alla scheda prodotto, occorre osservare come la banca richiami al riguardo il proprio documento n. 7 che in verità è un foglio informativo datato 16.12.2015 e che, dunque,
non può in alcun modo riferirsi alle quattro operatività condotte negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
La banca, pertanto, non ha affatto dimostrato di aver fornito, con riguardo ai quattro investimenti qui in disamina,
alcuna specifica e personalizzata informazione al proprio cliente né in forma scritta, né oralmente.
Né a suo discarico varrebbe osservare che nessuna particolare informazione nella specie necessitava il cliente posto che questi, quanto meno dopo l'investimento del 2009, aveva piena conoscenza ed esperienza del titolo azionario emesso dalla banca posto che egli già lo deteneva nel proprio portafoglio.
39 Sul punto vale replicare che, come già osservato, la banca non ha mai dimostrato di aver reso noto al pubblico dei risparmiatori e, quindi, ai propri clienti, in base a quali procedure ed a quali criteri essa stabiliva unilateralmente il prezzo di emissione e di scambio delle proprie azioni.
Pertanto, con riguardo alla congruità del prezzo del titolo,
vale a dire con riguardo al più importante dei fattori che rilevano nella valutazione di convenienza e di rischiosità di un prodotto finanziario in rapporto al capitale investito,
l'inadempimento dell'obbligo informativo resta confermato con riguardo a tutte le operatività in contestazione. È, infatti,
indimostrato che il cliente, detenendo nel proprio portafoglio le azioni emesse dalla banca, sia stato in grado di apprendere
aliunde su quali basi economiche l'emittente autodichiarava il valore delle proprie azioni.
Va, conclusivamente, ribadito che, se del titolo non era conoscibile né il realistico valore intrinseco, né quello di scambio, attesa, come detto, la sua quotazione sulla piattaforma di scambio per così dire regimentata dalla banca, è
autoevidente anche l'impossibilità per il risparmiatore di apprezzare correttamente il rischio dell'operazione in rapporto all'entità dell'investimento effettuato.
Si rivela, pertanto, dimostrato l'addebito dell'investitore che specificamente rimprovera alla banca di non averlo messo nella condizione di apprezzare quale fosse il “valore di
40 smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente
successivo all'operazione di acquisto”.
Non palesando la procedura e i criteri di determinazione del valore di emissione e di scambio delle proprie azioni la banca di fatto ha impedito ai propri clienti di apprezzare correttamente la rischiosità degli investimenti da loro effettuati.
16. Dalle precisate conclusioni si trae l'ulteriore rilievo che nella specie l'intermediario non ha nemmeno correttamente assolto all'onere di valutare l'appropriatezza degli investimenti operati dal proprio cliente.
Dalla constatazione che la banca non ha reso conoscibile al pubblico dei risparmiatori le procedure e i criteri di pricing
delle proprie azioni deriva, infatti, che essi, e tra questi,
dunque, anche l'odierno appellante, non potevano avere una effettiva conoscenza del titolo, in particolare, del suo reale valore e, di conseguenza, non potevano nemmeno rendersi effettivamente conto se fossero corrette le relative procedure di negoziazione e veritiere le condizioni economiche di scambio.
Dà una precisa idea di quale poteva essere la discrasia tra il valore reale del titolo ignoto al risparmiatore e quello autodichiarato dall'intermediario al momento delle operazioni in contestazione, pari cioè rispettivamente ad € 18,43, € 19,40 €
18,37 e € 18,25, l'affermazione della banca a p. 21 della sua comparsa di costituzione nel presente grado d'appello che tale valore “alla data odierna si assesta in circa € 8,94 per azione
41 (dato desumibile dal sito Vorvel)”.
Una volta che il titolo è migrato su una diversa piattaforma di scambio dove la quotazione viene effettivamente determinata dall'incrocio di domanda ed offerta il relativo valore ha conosciuto un sensibile deprezzamento a conferma che erano sovrastimate le autovalutazioni della banca.
È di tutta evidenza, pertanto, come abbia assunto la valenza di una mera clausola di stile, priva cioè di reale sostanza, il giudizio di appropriatezza dalla banca annotato sugli ordini d'investimento sottoscritti dal cliente in rapporto all'effettiva conoscenza ed esperienza che egli poteva concretamente avere in ordine ai titoli che acquistava.
17. Passando all'esame della domanda risarcitoria avanzata dall'investitore, non può trovare consenso l'assunto della banca, ad avviso della quale, nella specie non ricorrerebbero, comunque, tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contrattuale e, dunque, non sarebbe compiutamente integrata la fattispecie di responsabilità dall'investitore addotta a sostegno della sua pretesa riparatoria.
Effettivamente in tema di prestazione di servizi d'investimento l'illecito contrattuale imputabile all'intermediario non può essere costituito, esclusivamente, dalla violazione degli obblighi informativi. Esso comprende anche lo stato di
“inconsapevolezza” che quella violazione deve aver generato nel risparmiatore al momento dell'assunzione delle proprie scelte
42 d'investimento.
Sennonché afferma ad es. C. 7288/2023 già sopra citata:
“In tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a
carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi
informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente
dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di
prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina
una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile
a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri
informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di
disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di
investimento”.
Deriva che quando, come nella specie, risulta assodato il mancato assolvimento da parte dell'intermediario agli obblighi informativi, deve presumersi il danno quale derivazione causale dell'inadempimento. L'evento dannoso, d'altra parte, consiste nell'essere stato posto a carico del risparmiatore un rischio inconsapevole, che, cioè, egli presumibilmente non si sarebbe accollato se fosse stato correttamente informato.
E sul punto, nemmeno nel presente giudizio, la banca ha allegato e tanto meno dimostrato su quali basi essa ha determinato il prezzo di emissione e di scambio delle proprie azioni, così da potersi affermare che, se avesse effettivamente conosciuto le procedure e i criteri di pricing del titolo, il suo cliente lo avrebbe comunque acquistato.
43 18. Con riguardo al c.d. danno conseguenza, vale a dire alla perdita economica, dall'investitore subita per avere inconsapevolmente assunto un rischio economico all'esito di una disinformata operazione d'investimento imputabile alla banca, questa tematizza la questione del regime di over
protection, del quale il suo cliente beneficerebbe nel caso di specie, ove la tutela risarcitoria viene a sommarsi al mantenimento dei prodotti finanziari da lui acquistati e tuttora detenuti nel proprio portafoglio.
Essa rimarca, infatti, la circostanza che, quando promuove l'azione di danni senza svolgere anche l'azione di risoluzione del contratto d'investimento, il risparmiatore conserva il possesso dei titoli, il valore residuo dei quali si somma al credito risarcitorio riconosciutogli giudizialmente con il conseguente rischio d'indebita locupletazione da parte del danneggiato.
Sul punto vale richiamare C. n. 17948/2020: “In tema di
intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a
risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un
ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli
obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata
anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere
conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in
applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum
damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli
44 acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel
frattempo riscosse”.
L'interrogativo posto dalla banca trova, pertanto, risposta nell'istituto della “compensatio lucri cum damno” che,
nell'ambito della struttura dell'illecito (anche) contrattuale,
opera sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile.
Occorre poi tenere presente che “l'eccezione di
"compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare
se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza
dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti
crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è
soggetta a preclusioni” (così C. n. 33900/2023). Inoltre, essa legittima il giudice persino all'esercizio di poteri istruttori officiosi al fine di determinare l'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato (tanto si desume da C. n. 16808/2023 e n. 18243/2024).
19. Ciò posto, nella specie è sufficiente osservare la fluttuazione registrata dal titolo azionario della banca nel periodo successivo alle disinformate operatività in disamina,
che cioè il risparmiatore ha concluso all'esito dello scorretto
45 servizio d'investimento reso dall'intermediaria. Il titolo da un prezzo medio d'acquisto di oltre € 18,00 è, infatti, sceso, per stessa ammissione della veditrice, sino a quanto meno € 8,94.
Tanto induce a concludere che non si è trattato di una minusvalenza dipesa dalla semplice alea dell'operazione di acquisto di strumenti finanziari. In ragione della considerevole misura della perdita deve ritenersi piuttosto dimostrato che l'investimento indotto dalla disinformazione addebitabile alla banca abbia cagionato un'irreversibile differenza tra l'entità del patrimonio attuale dell'investitore e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito.
Che al momento delle negoziazioni in disamina la sopravalutazione del titolo dipendesse non dall'alea dell'investimento ma dalle sue caratteristiche strutturali celate al momento dell'intermediazione trova conferma nelle allegazioni dalla banca dedotte nelle sue memorie conclusive depositate nel presente giudizio d'appello, ove si afferma che il prezzo di scambio del titolo si attesti intorno a € 13,00 – €
14,00 per azione, ora che la negoziazione dello stesso è migrata sulla piattaforma Vorvel.
Tanto è dimostrativo del fatto che dopo oltre dieci anni dalla conclusione delle disinformate operazioni di investimento il titolo, pur con le modalità con le quali viene ora negoziato,
non è ancora in grado di raggiungere il livello di prezzo d'acquisto pagato dall'investitore. E, d'altra parte, la banca non
46 ha nemmeno fornito elementi credibili per poter concludere che quel valore possa essere recuperato in tempi ragionevoli.
Per tali motivi deve concludersi che sia ormai definitivamente attuale ed in quanto tale debba essere riparata senza ulteriori ritardi la perdita patrimoniale cagionata all'investitore.
20. La banca sostiene che nella specie la derivazione del danno al patrimonio dell'investitore sia dipesa anche dalla sua stessa concausale condotta colposa, non avendo egli ritenuto di smobilizzare l'investimento quando, sulla base della periodica rendicontazione fornitagli per informarlo dell'andamento della quotazione del titolo, aveva potuto rendersi conto del suo andamento negativo.
L'assunto confligge anzitutto con C. n. 9892/2016: “Nella
prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora
l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio
senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del
cliente, e quest'ultimo non rientri in alcuna delle categorie di
investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di
settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo
cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo
stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati”.
Ma al di là di questa considerazione la tesi della banca non merita comunque consenso per la sua contraddittorietà.
Essa, infatti, non si giustifica alla luce del dato di realtà
47 che nella rendicontazione da lei stessa evocata i suoi titoli azionari, a far tempo dal 2016, vengono qualificati come illiquidi e la banca non ha in alcun modo spiegato quando ed a quali condizioni di prezzo il suo cliente avrebbe potuto concretamente ed utilmente effettuare il disinvestimento. Dal che deriva, quale ulteriore conseguenza, l'impossibilità di stabilire in che misura l'asserita concausale condotta colposa dell'investitore possa avere, in tesi, inciso sull'entità della perdita patrimoniale da lui sofferta (cfr. sul punto il doc. n. 10 della banca dove a p. 29 alla data del 31.12.2016 viene indicato un fair value di € 19,65 ed il titolo viene però definito illiquido, dunque non negoziabile).
21. Quanto alla stima ed alla liquidazione del danno vanno svolte le seguenti considerazioni.
Come detto, la regola operativa va desunta dall'istituto della compensatio lucri cum damno. Da ciò deriva che nella quantificazione del danno da inadempimento del servizio d'investimento vanno conteggiati il valore residuo dei titoli acquistati, così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse dall'investitore.
La banca ha dedotto di avere gratuitamente assegnato all'investitore nel mese di novembre 2023 e nel mese di dicembre 2024 un certo quantitativo di azioni rapportato al numero di quelle che egli già deteneva nel proprio portafoglio ed ha chiesto che nella liquidazione del danno si tenga conto
48 anche di queste utilità patrimoniali conseguite dal cliente.
All'interrogativo se tale beneficio collaterale debba essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento si deve rispondere sempre alla luce del principio della compensatio lucri
cum damno.
Come detto, questo trova il proprio fondamento nell'idea che il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Trova, inoltre, la propria giustificazione giuridica nell'art. 1223 c.c., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
L'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli deve, pertanto, tenere conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica.
L'applicazione della compensatio implica, cioé, che le conseguenze vantaggiose, come quelle dannose, possono computarsi solo finché rientrino nella serie causale dell'illecito,
da determinarsi secondo un criterio adeguato di causalità.
Nella specie il pregiudizio dato dalla perdita di valore del titolo e l'incremento costituto dall'assegnazione gratuita di azioni all'investitore non discendono entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto. Il pregiudizio è, invero,
49 una diretta ed immediata derivazione causale della disinformata operazione d'acquisto dipesa dall'inadempiente servizio d'investimento erogato dalla banca. L'incremento, invece, si è
negozialmente concretato con una nuova ed autonoma operazione di assegnazione gratuita ed è stato semplicemente occasionato dal possesso dei titoli che l'investitore aveva acquistato all'esito del precedente illecito contrattuale ascritto alla banca.
L'assegnazione gratuita di azioni è, dunque, un vantaggio che trae origine da un titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito generatore del danno, sicché di tale beneficio collaterale non può tenersi conto nella liquidazione del danno.
Alla medesima conclusione si perviene anche volendo valorizzare il profilo funzionale dell'assegnazione gratuita di azioni, assumendo, cioè, che della stessa la banca si sia servita per corrispondere agli azionisti gli utili conseguiti nell'esercizio della propria attività d'impresa e volendo, pertanto, ritenere che si sia trattato del mezzo indiretto per pagare i dividendi ai soci.
In verità, il qui ipotizzato profilo funzionale dell'assegnazione gratuita dei titoli non è stato neppure tematizzato dalla banca e, in ogni caso, non vi è prova che la liberalità in favore dei soci sia stata finanziata con gli utili generati dalla sua attività d'impresa.
Resta pertanto confermato che dei titoli assegnati gratuitamente e dei relativi dividendi non si deve tenere conto
50 nella liquidazione del danno.
22. Sempre sul piano della tecnica liquidatoria desumibile dall'istituto della compensatio lucri cum damno va richiamata C. n. 12926/2018 (citata nella motivazione di C. n.
17948/2020): “occorre fare applicazione del criterio che questa
Corte ha individuato con riferimento all'ipotesi di adempimento
parziale dell'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano: in
quest'ultima ipotesi, come in quella in esame, si tratta infatti di
comparare grandezze economiche espresse facendo uso di
parametri monetari non coincidenti”.
Ciò significa che l'omogeneizzazione dei valori assunti nel calcolo liquidatorio può essere attuata riconducendo il valore residuo dei titoli e delle cedole a quello che, in termini di espressione monetaria, avrebbero avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, vale a dire al momento in cui l'investitore ha condotto le singole operatività disinformate a causa dell'inadempimento della banca.
Dalla data dei singoli eventi di danno le somme liquidate vanno poi rivalutate all'attualità e maggiorate mediante il cumulo degli interessi secondo i criteri di computo stabiliti da
C. n. 1712/1995.
Il credito per interessi compensativi nella specie va riconosciuto all'investitore posto che egli ha al riguardo svolto specifica domanda (in conformità a C. n. 10376/2024).
In ordine agli interessi compensativi la banca ha,
51 peraltro, ribadito ai sensi dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4), c.c.. Il tema è,
altresì, posto con il terzo motivo articolato nell'impugnazione incidentale con riferimento alla maggiorazione per interessi dal
Tribunale riconosciuta sul credito restitutorio derivato dalla risoluzione del contratto d'investimento d.d. 16.12.2015.
L'infondatezza dell'eccezione con riguardo alla prescrizione quinquennale degli interessi sul credito risarcitorio si desume da C. n. 1909/1968: “Il criterio informatore a cui si
ispira la norma dell'art. 2948 n.4 cod.civ. e quello di liberare il
debitore dalle prestazioni scadute e non richieste
tempestivamente, quando esse siano periodiche e dipendano da
una causa debendi continuativa. Quando, invece, la domanda
di interessi fa parte della domanda di risarcimento (il quale non
sarebbe completo se il danneggiato dovesse perdere l'utilita che
l'equivalente economico del danno gli avrebbe procurato medio
tempore) non vi è inerzia del creditore, alla quale possa
riconnettersi l'effetto estintivo della prescrizione, prevista dalla
citata norma”.
Quanto alla misura del saggio d'interesse applicabile alla fattispecie occorre muovere da C. n. 19063/2023:
“L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un
debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi"
valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata
disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo
52 intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa
determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et
de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via
presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato
pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno
dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi"
non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223
c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo
riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art.
1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4,
c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione
impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del
saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro,
in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)”.
Pur afferendo la pronuncia cit. ad un credito risarcitorio da illecito extracontrattuale, deve nondimeno ritenersi estensibile il principio ivi affermato anche all'obbligazione risarcitoria generata da un illecito contrattuale trattandosi in entrambi i casi di crediti di valore.
Deriva che l'individuazione del tasso sulla base del quale quantificare il credito per interessi compensativi non è
automatica ma deva avvenire in applicazione di uno dei criteri liquidatori previsti dalla legge e tenuto conto delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato.
Tale questione, nella specie, non è stata nemmeno
53 tematizzata dall'investitore sicché il saggio d'interesse non può
essergli riconosciuto in misura superiore a quella stabilita dall'art. 1284, 1 comma, c.c..
23. La liquidazione del danno cagionato dai singoli investimenti postula anzitutto la ricerca del valore residuo dei titoli.
Nel presente grado di giudizio la banca, unitamente alle proprie scritture conclusionali, ha depositato gli estratti dalla piattaforma Vorvel, dai quali si desume che le azioni da lei emesse hanno attualmente una quotazione ufficiale.
Allo stato sulla piattaforma di scambio il titolo è
valorizzato in € 13,2 quale prezzo di riferimento, con la precisazione, tuttavia, che il limite minimo e quello massimo di inserimento degli ordini di acquisto o di vendita sono rispettivamente di € 12,2 e di € 14,3. Tanto conferma che il prezzo di scambio del titolo è ora determinato sulla base della dinamica di domanda ed offerta, la quale però non è del tutto libera in ragione dei limiti minimi e massimi di prezzo che vengono prefissati per la negoziazione sulla piattaforma.
Dalle acquisite evidenze documentali emerge, inoltre, che ad es. alla data del 30.09.2022, quando era già negoziato sulla piattaforma Vorvel, il titolo veniva quotato € 9,00 e nondimeno definito illiquido malgrado la consistente riduzione di prezzo rispetto al controvalore di acquisto di oltre € 18,00 nella specie pagato dall'investitore (cfr. p. 28 del doc. n. 10b) della banca).
54 Come detto, la banca stessa costituendosi nel presente grado, vale a dire il 19.04.2024, ha attribuito al titolo una quotazione di € 8,94.
Tenuto conto, dunque, delle fluttuazioni manifestate dalle quotazioni del titolo e delle incognite relativamente alle condizioni di smobilizzo dell'investimento, anche in un'ottica equitativa (art. 1226 c.c.) della liquidazione del danno appare congruo assumere il parametro prudenziale di € 12,00 al fine di stabilire il valore residuale dei titoli attualmente posseduti dall'investitore.
Quanto ai dividendi dalla banca di tempo in tempo corrisposti ai soci sulle azioni da loro detenute è evidente che degli stessi si deve tenere conto secondo il loro valore netto,
detratto cioè il prelievo fiscale.
Come sopra spiegato, le somme ricavate dal calcolo eseguito applicando i precisati criteri andranno attualizzate al momento della conclusione dei singoli investimenti, per poi essere rivalutate (secondo gli indici Istat) alla data odierna e,
quindi maggiorate degli interessi legali ex art. 1284, 1 comma,
c.c..
a) Con la prima operazione d.d. 21.12.2009 il risparmiatore ha acquistato 1059 azioni al prezzo unitario di €
18,43 per un investimento complessivo di € 19.517,37.
Il controvalore attuale dei titoli va equitativamente stimato in (€ 12,00 x 1059 =) € 12.708,00, importo che,
55 devalutato alla data del 21.12.2009, corrisponde alla somma di
€ 9.678,60.
A titolo di dividendi netti sulle ridette azioni la banca ha pagato complessivamente € 4.277,44. Devalutate alla data del
21.12.2009 e con decorrenza dal giorno del relativo accredito sul c/c del cliente, le somme corrisposte a questo titolo corrispondono ad un importo complessivo di € 3.678,59.
Alla data del 21.12.2009 il credito risarcitorio spettante all'investitore va, pertanto, stimato in (€ 19.517,37 - € 9.678,60
- € 3.678,59 =) € 6.160,18.
Maggiorato di rivalutazione ed interessi, secondo i criteri di cumulo stabiliti da C. n. 1712/1995, questo ascende alla data odierna all'importo di € 9.562,50.
b) Con la seconda operazione d.d. 16.08.2010 il risparmiatore ha acquistato 759 azioni al prezzo unitario di €
19,40 per un investimento complessivo di € 14.724,60.
Il controvalore attuale dei titoli va equitativamente stimato in (€ 12,00 x 759 =) € 9.108,00, importo che, devalutato alla data del 16.08.2010, corrisponde alla somma di €
7.044,08.
A titolo di dividendi netti sulle ridette azioni la banca ha pagato complessivamente € 2.852,52. Devalutate alla data del
16.08.2010 e con decorrenza dal giorno del relativo accredito sul c/c del cliente, le somme corrisposte a questo titolo corrispondono ad un importo complessivo di € 2.513,72.
56 Alla data del 16.08.2010 il credito risarcitorio spettante all'investitore va, pertanto, stimato in (€ 14.724,60 - € 7.044,08
- € 2.513,72 =) € 5.166,80.
Maggiorato di rivalutazione ed interessi, secondo i criteri di cumulo stabiliti da C. n. 1712/1995, questo ascende alla data odierna all'importo di € 7.864,05.
c) Con la terza operazione d.d. 21.08.2011 il risparmiatore ha acquistato 550 azioni al prezzo unitario di €
18,37 per un investimento complessivo di € 10.103,50.
Il controvalore attuale dei titoli va equitativamente stimato in (€ 12,00 x 550 =) € 6.600,00, importo che, devalutato alla data del 21.08.2011, corrisponde alla somma di €
5.242,26.
A titolo di dividendi netti sulle ridette azioni la banca ha pagato complessivamente € 1.925,00. Devalutate alla data del
21.08.2011 e con decorrenza dal giorno del relativo accredito sul c/c del cliente, le somme corrisposte a questo titolo corrispondono ad un importo complessivo di € 1.728,25.
Alla data del 21.08.2011 il credito risarcitorio spettante all'investitore va, pertanto, stimato in (€ 10.103,50 - € 5.242,26
- € 1.728,25 =) € 3.132,99.
Maggiorato di rivalutazione ed interessi, secondo i criteri di cumulo stabiliti da C. n. 1712/1995, questo ascende alla data odierna all'importo di € 4.601,02.
d) Con la quarta operazione d.d. 10.01.2012 il
57 risparmiatore ha acquistato 1200 azioni al prezzo unitario di €
18,35 per un investimento complessivo di € 22.020,00.
Il controvalore attuale dei titoli va equitativamente stimato in (€ 12,00 x 1200 =) € 14.400,00, importo che,
devalutato alla data del 10.01.2012, corrisponde alla somma di
€ 11.576,56.
A titolo di dividendi netti sulle ridette azioni la banca ha pagato complessivamente € 4.200,00. Devalutate alla data del
10.01.2012 e con decorrenza dal giorno del relativo accredito sul c/c del cliente, le somme corrisposte a questo titolo corrispondono ad un importo complessivo di € 3.735,17.
Alla data del 10.01.2012 il credito risarcitorio spettante all'investitore va, pertanto, stimato in (€ 22.020,00 - €
11.576,56 - € 3.753,17 =) € 6.690,27.
Maggiorato di rivalutazione ed interessi, secondo i criteri di cumulo stabiliti da C. n. 1712/1995, questo ascende alla data odierna all'importo di € 9.667,38.
e) Complessivamente il credito risarcitorio spettante all'investitore ascende alla data odierna alla somma di (€
9.562,50 + € 7.864,05 + € 4.601,02 + € 9.667,38 =) €
31.694,95.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, sulla somma così liquidata, sono dovuti gli interessi legali (art. 1284, 1 comma c.c.).
24. Il secondo motivo d'impugnazione articolato
58 nell'appello incidentale è rubricato “Sull'errata statuizione circa
la valutazione di adeguatezza: falsa applicazione degli artt. 40 e
42 del Regolamento Intermediari (adottato con delibera n. 16190
del 29 ottobre 2007 e vigente ratione temporis)”.
La banca censura il capo della sentenza impugnata con il quale il Tribunale, in accoglimento della relativa domanda svolta dall'investitore, ha pronunciato la risoluzione per grave inadempimento contrattuale dell'intermediaria in relazione all'operatività d.d. 16.12.2015 disponendo la reciproca restituzione dei titoli e delle somme investite, da queste detratti,
peraltro, i dividendi di tempo in tempo pagati al risparmiatore sulle azioni da lui detenute e gli interessi su questi maturati.
Il Tribunale ha ritenuto che avesse carattere unitario l'operatività conclusa mediante la sottoscrizione delle azioni emessa in occasione dell'aumento di capitale deliberato dalla banca e che essa fosse stata condotta in regime di consulenza.
Muovendo da questa premessa ha, quindi, concluso che la banca aveva errato la valutazione di adeguatezza dell'investimento in ragione del fatto che il titolo intermediato era a rischio di illiquidità e non era, perciò, coerente con il profilo di risparmiatore conservativo del cliente con un orizzonte temporale di 3-6 anni attribuitogli in occasione dell'ultima rilevazione d.d. 29.08.2014 ed, inoltre in ragione del fatto che per la dimensione dell'acquisto il suo portafoglio realizzava un'eccessiva concentrazione di azioni della banca.
59 Contesta la banca la premessa dalla quale ha preso le mosse il Tribunale ed ha opposto al riguardo che l'investimento contestato era in realtà duplice riferendosi, da un lato, a 394
azioni di nuova emissione direttamente optate dall'investitore e,
dall'altro, ad altre 1170 nuove azioni rimaste inoptate dagli altri soci, rispetto alle quali l'investitore aveva esercitato il diritto di prelazione. Tanto precisato, prosegue la banca sostenendo di essere stata tenuta alla valutazione di adeguatezza solo con riguardo alla prima delle due operatività, dovendo in relazione alla seconda valutare unicamente l'appropriatezza dell'investimento. Conclude, quindi, affermando che il primo dei due acquisti, quello cioè relativo alle a 394 azioni optate, era adeguato al profilo del risparmiatore, al suo obiettivo d'investimento ed al suo orizzonte temporale posto “che
quest'ultimo aveva affermato di conoscere gli strumenti finanziari
quali le azioni della oggi oggetto Controparte_3
di causa, nonché i rischi alle stesse connessi, e che lo stesso
aveva già posto in essere diverse operazioni sempre su titoli della
stessa banca negli anni precedenti” e che per la sua esiguità
l'operazione era finanziariamente sostenibile dal cliente e non incideva significativamente sulla composizione del suo portafoglio (cfr. p. 42 e 43 della comparsa di costituzione in appello). Infine, era corretto, ad avviso della banca, anche il giudizio di appropriatezza relativo all'acquisto di 1170 azioni oggetto di prelazione, posto che il cliente “aveva espressamente
60 dichiarato in sede di profilatura di conoscere le azioni BPAA ed i
rischi alle medesime connessi” (cfr. p. 42 della comparsa di costituzione in appello).
La doglianza va disattesa. Queste le ragioni.
25. La duplice circostanza che la banca abbia collocato presso l'investitore azioni di propria emissione e che questo le abbia sottoscritte esercitando il diritto di opzione ovvero di prelazione, essendo all'epoca già azionista dell'emittente, non esclude certamente che la condotta dell'intermediaria vada sindacata alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal Tuf e regolamenti attuativi.
Infatti, da una parte, l'art. 84, comma 1°, del
Regolamento Intermediari, rubricato “Distribuzione di prodotti
finanziari emessi da banche”, chiarisce che queste ultime
“anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di
propri prodotti finanziari” sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento;
dall'altra parte gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei loro clienti, contemperando però tale diritto con i principi di tutela dell'investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento.
In questo senso si è condivisibilmente orientato ACF n.
179/2018.
Occorre, quindi, muovere dall'osservazione già svolta in precedenza circa l'autonomia degli obblighi informativi a carico
61 dell'intermediario rispetto al giudizio di appropriatezza/adeguatezza dell'investimento.
Tanto precisato, con riguardo alla sottoscrizione delle azioni emesse nel 2015, la relativa produzione documentale
(doc. n. 7 della evidenzia che, oltre a raccogliere CP_3
l'attestazione del cliente di aver visionato il prospetto informativo messo a disposizione della clientela dopo che la
Consob lo aveva approvato il 26.11.2015, e di aver valutato i rischi in esso illustrati, la banca ha dimostrato di aver consegnato alla propria controparte contrattuale la scheda prodotto e di averle somministrato il test di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento.
26. Quanto al metodo di determinazione del prezzo dell'offerta del titolo e di quello di scambio sulla piattaforma di commercializzazione è significativo trascrivere quanto stabilito al punto 5.3.1. del prospetto (p. 416 e 417 del documento n. 8
della banca).
“Ai fini della determinazione del prezzo di offerta, il
consiglio di amministrazione non si è avvalso del supporto di
alcuna società di advisory o di esperti terzi indipendenti per la
stima del valore equo di emissione, né ha applicato modelli
interni di attualizzazione della capacità di remunerazione del
capitale attesa dal piano industriale. Per contro, il consiglio di
amministrazione ha fissato il prezzo di offerta tenuto conto sia
dell'obiettivo di pieno collocamento dell'aumento di capitale che
62 del vincolo di salvaguardia del valore della partecipazione
detenuta in portafoglio dagli azionisti”.
Il prezzo di scambio delle azioni sulla piattaforma ICBPI
“è determinato, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale di BPAA,
dall'assemblea dei soci ogni anno, su proposta del consiglio di
amministrazione, in base all'andamento dell'esercizio economico
dell'anno precedente e, pertanto, potrebbe essere diverso, anche
inferiore, negli esercizi successivi. Nel proporre all'assemblea dei
soci la determinazione del prezzo di emissione, il consiglio di
amministrazione non si è avvalso del supporto di alcuna società
di advisory o di perizie rilasciate da esperti terzi indipendenti per
la stima del valore equi di emissione”.
Nel suo prospetto informativo del 2015, peraltro approvato dalla Consob, la banca riconosce a chiare lettere di non essersi dotata di una trasparente procedura di pricing nella determinazione tanto dell'equo valore intrinseco delle proprie azioni quanto del loro valore di scambio per gli anni successivi al momento dell'emissione.
Già, dunque, la conclamata assenza di una policy di determinazione del fair value dei propri titoli azionari, per le ragioni già in precedenza spiegate, esclude di per sé che la banca abbia potuto erogare correttamente, vale a dire in ossequio alle previsioni del Tuf e dei regolamenti attuativi, il servizio d'investimento con riguardo alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avvenuta con l'aumento di capitale
63 deliberato nel 2015.
27. Quanto alle informazioni somministrate in ordine alla possibilità di smobilizzare l'investimento il prospetto informativo cit., dopo aver spiegato che il titolo non viene quotato in borsa ma sulla piattaforma prescelta dalla banca per commercializzarlo prevede quanto segue.
“ non interviene in alcun CP_3 Controparte_3
modo sulla formazione del prezzo sulla piattaforma ICBPI, se non
nei limiti previsti dal “Regolamento della negoziazione delle
azioni, dei diritti di opzione, delle obbligazioni convertibili e cum
warrant di BPAA” deliberato dal Consiglio di amministrazione del
19 settembre 2014. Tale regolamento prevede le seguenti
limitazioni nella formazione del prezzo d'asta sulla piattaforma di
negoziazione ICBPI: (i) il prezzo limite degli ordini non può essere
inferiore o superiore del 10% rispetto al prezzo concluso nella
precedente asta e (i) il prezzo limite di negoziazione non può
essere inferiore al prezzo di emissione determinato
dall'Assemblea dei soci”.
L'affermazione che il valore di emissione delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo di mercato del titolo è ambigua e tale, dunque, da disorientare l'investitore medio ed ancor più quello, come nella specie, conservativo perché ingenera l'idea che la negoziazione del titolo sulla piattaforma prescelta, a compensazione della sua ridotta commerciabilità, avrebbe comunque assicurato la
64 relativa vendita ad un prezzo non inferiore a quello di emissione stabilito dall'assemblea di soci non si sa in base a quali parametri, quasi a voler garantire che il valore di scambio delle azioni, anche se non d'immediata realizzazione, si sarebbe comunque mantenuto nel tempo perché immune ai cambiamenti di valutazione circa l'affidabilità patrimoniale della banca emittente.
Il che, come prevedibile, non è avvenuto, tant'è che la stessa banca, come si è già osservato, ha riconosciuto che i propri titoli venivano trattati a € 8,94 per azione nel 2024,
dopo, cioè, che la relativa quotazione era migrata sulla piattaforma Vorvel ove il prezzo viene stabilito, anche se con delle limitazioni, dall'incrocio di domanda ed offerta.
Tanto conferma che l'investimento perfezionato dal cliente per il tramite della propria banca era contraddistinto dal duplice, intrinseco fattore di rischio, dato dal fatto che si trattava di uno strumento finanziario azionario non quotato su un mercato regolamentato e per di più privo di un trasparente e, dunque, credibile valore intrinseco e di scambio.
Nel negoziare il titolo ed in particolare nell'illustrarne lo specifico rischio associato alla limitata commerciabilità, la banca ha fornito informazioni ambigue in particolare con riguardo al processo di pricing del titolo sulla prescelta piattaforma di negoziazione, capaci di ingenerare il convincimento che questo avrebbe conservato il valore
65 autodeterminato e autodichiarato dall'emittente indipendentemente dalla dinamica della domanda e dell'offerta.
Da tanto deriva che la banca nel somministrare le informazioni dovute ai propri soci in occasione della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione offerte rispettivamente in opzione ed in prelazione, ha agito in violazione dell'art. 28 reg. Consob n. 16190/2007, il quale prescrive che gli intermediari finanziari debbano fornire agli investitori informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e,
prima ancora, ha agito in violazione dell'art. 21 d.lgs. 58/1998,
il quale prevede che nella prestazione dei servizi d'investimento i soggetti abilitati si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati.
28. Va, poi, verificata la correttezza del test di adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio dalla stessa banca assegnato al cliente.
Rispetto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avvenuta il 30.11.2015 la profilatura più prossima è
quella condotta dalla banca il 29.08.2014 che classifica il cliente come un risparmiatore conservativo (p. 22 del doc. n. 10
della banca).
Con riguardo alle interrogazioni sottopostegli relativamente alle sue conoscenze è significativo osservare come il cliente non abbia attestato di conoscere ed avere esperienza nella negoziazione dei titoli emessi dalla banca.
66 Egli ha, inoltre, dichiarato di avere un orizzonte temporale d'investimento da 3 sino a 6 anni.
Come correttamente rilevato dal Tribunale ed anche dall'appellante, la sua classificazione quale risparmiatore prudente con un orizzonte d'investimento sino ad un massimo di 6 anni non sono coerenti con l'acquisto di titoli azionari che la stessa banca ha definito nella scheda prodotto consegnata al cliente come un investimento altamente rischioso e a lungo termine (cfr. doc. n. 7 della banca).
Deriva che la banca, nell'espletamento del servizio d'investimento non ha correttamente condotto il test di adeguatezza prima di concludere con il proprio cliente la compravendita delle azioni di propria emissione.
29. Identica conclusione vale per quanto riguarda il test di appropriatezza.
Si è detto che la banca non ha provato di aver erogato il servizio di investimento in favore del risparmiatore spiegandogli in modo chiaro e trasparente in base a quale criterio oggettivo essa aveva fissato il prezzo delle proprie azioni di nuova emissione a lui offerte, rispettivamente, in opzione ed in prelazione ed avrebbe, successivamente, determinato il relativo valore di scambio sulla prescelta piattaforma di commercializzazione.
È, pertanto, consequenziale l'affermazione che, a fronte delle sostanzialmente celate caratteristiche essenziali delle
67 proprie azioni al fine di poterne apprezzare correttamente la rischiosità, del tutto inveritiero è il giudizio di coerenza dell'operazione con il grado di conoscenza e di esperienza che del titolo l'investitore poteva avere.
Si deve, pertanto, concludere che egli si sia risolto del tutto inconsapevolmente ad assumere il rischio inerente all'investimento.
30. Tanto depone evidentemente per la conferma dell'addebito di grave inadempimento dal Tribunale ascritto alla banca nell'erogazione del servizio d'investimento con riguardo all'operatività qui in disamina.
Tale giudizio è, altresì, suffragato dal rilievo che, nel conflitto tra la propria esigenza di patrimonializzazione,
perseguita mediante l'operazione di aumento di capitale, e il suo obbligo di proteggere il proprio cliente mediante la miglior possibile gestione del di lui interesse, la banca emittente e collocatrice dei propri titoli, omettendo di spiegare quale fosse la
policy da lei adottata nella determinazione del relativo fair
value, ha dimostrato di aver abdicato al proprio dovere di protezione nei confronti del risparmiatore privilegiando unidirezionalmente il perseguimento del proprio interesse.
31. A fronte dell'inadempimento della banca è senz'altro corretta l'applicazione nella fattispecie del rimedio della risoluzione del contratto e ciò in coerenza con la specifica domanda svolta dall'investitore.
68 Sulla generale applicazione del rimedio della risoluzione ai singoli ordini d'investimento vale, peraltro, richiamare (a titolo esemplificativo e di recente) C. n. 24648/2023: “In tema di
intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi
informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto
la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli
ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare
un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che
l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale
di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal
contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente
espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di
trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente
viene ad assicurare all'investitore” (cfr. anche C. n. 8997/2021).
Ai fini del giudizio sulla gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. vanno considerate prioritariamente le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale che ne hanno alterato significativamente l'equilibrio potendosi definire grave solo l'inadempimento incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico.
Nell'ambito del servizio d'investimento, come quello per cui è causa, la vendita del prodotto finanziario non esaurisce la prestazione a carico dell'intermediario che include, anzi, il prioritario obbligo di proteggere il proprio cliente mediante la miglior possibile gestione del di lui interesse.
69 Nella specie poi la protezione del cliente connotava in modo particolarmente intenso il rapporto negoziale. Ciò in ragione del fatto che lo scambio contrattuale avveniva in contropartita diretta, vale a dire in una situazione in cui la banca alienante collocava azioni da lei stessa emesse ed agiva,
pertanto, in aperto conflitto di interessi con il proprio cliente.
Le sopra descritte trasgressioni consumate dalla banca,
riguardanti tanto l'inadempimento dell'obbligo d'informazione attiva quanto la scorretta conduzione della valutazione circa l'adeguatezza/appropriatezza degli investimenti, hanno inciso sensibilmente sull'equilibrio contrattuale.
È autoevidente che l'inosservanza dei prioritari doveri informativi da parte dell'intermediario è idonea a disorientare il risparmiatore e a condizionarne le scelte d'investimento.
Nella specie la banca, gravata del relativo onere probatorio (art. 23, comma 6, Tuf), non ha dimostrato che il suo cliente, malgrado l'assenza di informativa trasparente sull'equo valore intrinseco e di scambio dei titoli azionari negoziati, si sia ugualmente reso conto al momento di perfezionare l'investimento di quale fosse il fair value del prodotto finanziario acquistato.
In più è del tutto ragionevole concludere che la libertà del cliente di autodeterminarsi negozialmente, in difetto di prova contraria, sia stata, nella specie, significativamente menomata
70 dall'erroneo convincimento indotto dalla banca che il prodotto finanziario da lui acquistato, benché limitatamente commerciabile, nel tempo avrebbe comunque conservato inalterato il proprio valore di scambio.
Ancora più marcata è l'incidenza negativa sull'equilibrio contrattuale spiegata dall'errato giudizio di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti rispetto agli esiti della profilatura del cliente.
Contraddittoriamente la banca ha formulato il giudizio di adeguatezza con riguardo all'operazione del 2015 malgrado si trattasse di un investimento ad alto rischio e di lungo termine,
all'evidenza incoerente con la classificazione del cliente da lei stessa operata come investitore prudente ed orientato ad impegni di breve termine (massimo 6 anni).
Altrettanto contraddittorio è il giudizio di appropriatezza dell'operazione in rapporto al livello di conoscenza e di esperienza del cliente rispetto ad un titolo, del quale la banca ha deliberatamente celato le caratteristiche essenziali per consentire all'investitore di apprezzarne correttamente la rischiosità.
È, perciò, possibile concludere affermando che nella specie il disequilibrio contrattuale si palesa come la diretta conseguenza della propria esigenza di patrimonializzazione unilateralmente perseguita dalla banca. Questa, infatti,
alienando in contropartita diretta i titoli di propria emissione,
71 ha consentito al proprio cliente di effettuare inconsapevolmente un investimento altamente rischioso sacrificandone la posizione contrattuale quando, invece, per disposizione di legge avrebbe dovuto proteggerla.
32. Il terzo motivo articolato con l'appello incidentale è
rubricato “Sull'errata statuizione in ordine agli interessi: falsa
applicazione degli artt. 2935 e 2948”.
La banca si duole perché il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul tema della prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.
condannandola a restituire, maggiorato degli interessi legali, il prezzo dell'investimento concluso il 16.12.2015, del quale ha pronunciato la risoluzione.
Ribadisce la banca nel caso di specie devono trovare applicazione i principi e le norme che disciplinano la prescrizione breve relativa agli interessi (art. 2948 n. 4, c.c.) e che considerano il relativo credito autonomo, appunto sotto il profilo della prescrizione, rispetto al credito per capitale.
33. Il motivo è infondato per le ragioni spiegate da C. n.
22978/2015 che si è espressamente pronunciata sul tema della applicazione della prescrizione breve al credito per interessi conseguente all'utile esercizio della condictio indebiti.
“Rileva il Collegio in linea generale che è principio
consolidato quello secondo cui "La prescrizione quinquennale
prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, anche per quanto concerne gli
interessi, è applicabile soltanto a condizione che la relativa
72 obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie
genericamente indicata dalla norma con l'espressione "e, in
genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi", la quale si riferisce alle obbligazioni periodiche
e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è
suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne
consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere
essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato
della periodicità" (Cass. (ord.) n. 14080 del 2005, seguita da
numerose conformi;
da ultimo Cass. n. 17197 del 2012).
Tale giurisprudenza giustificherebbe di per sè, in relazione
alla previsione legislativa della debenza degli interessi contenuta
sia nell'art. 2033 c.c. (norma che viene qui in rilievo), sia nell'art.
2036 c.c. (per l'indebito soggettivo), la conclusione che, non
essendo le previsioni dell'obbligazione degli interessi di cui a tali
norme relative ad interessi che debbano pagarsi con periodicità,
essendo invece ricollegata o al momento del pagamento o alla
domanda, nel caso di buona fede, deve escludersi decisamente
che possa venire in rilievo la norma dell'art. 2948 c.c., n. 4 c.c., n.
4.
E ciò tanto più se si considera che l'obbligazione degli
interessi deriva direttamente dalla legge ed è prevista da essa
perchè partecipa della natura stessa della condictio indebiti
quale particolare fonte di obbligazioni.
Nè può assumere rilievo alcuno che, invece, l'obbligazione
73 principale risultata fonte del pagamento indebito fosse essa
periodica, perchè tale natura non si riverbera sull'obbligazione da
indebito, che ha diversa natura essendo prevista dalla legge.
Il principio di diritto che viene in rilievo è, dunque, quello
per cui gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una
prestazione indebita sono soggetti alla stessa prescrizione
ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di cui all'art.
2948 c.c., n. 4”.
34. Le spese del doppio grado di giudizio vanno per intero a carico dell'appellata integralmente soccombente.
Non giustifica alcuna compensazione il rigetto delle domande di nullità e di annullamento svolte dall'attore/appellante dal momento che esse sono state versate in causa alternativamente rispetto alla domanda di risoluzione ed a quella di risarcimento danni, pienamente accolte.
Alla luce di questi rilievi deve intendersi assorbito il terzo motivo veicolato dall'impugnazione principale con il quale l'appellante si è doluto per la compensazione (in ragione di un mezzo) delle spese del grado statuita dal Tribunale.
Le spese sono liquidate, avuto riguardo ad un valore di causa di primo e di secondo grado compreso nello scaglione tra
€ 52.001,00 e € 260.000,00, secondo i parametri tabellari medi ritenuti nella specie congrui, ad eccezione della fase di trattazione e/o istruttoria in primo grado, da liquidarsi al minimo in ragione dell'esigua attività svolta, e con integrale
74 esclusione della ridetta fase nel grado d'appello, posto che alla prima udienza di trattazione la causa è stata rinviata unicamente per essere rimessa in decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
appellante incidentale, avverso la sentenza n. 892/2023 del
27.10.2023 del Tribunale di Bolzano, così provvede:
accolto per quanto di ragione l'appello principale e disatteso quello incidentale,
1. dichiara che per il titolo Controparte_3
dedotto in motivazione, è debitrice nei confronti di Pt_1
della somma di € 31.694,95 oltre agli interessi legali
[...]
(art. 1284, 1 comma, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e per l'effetto la condanna al relativo pagamento;
2. conferma la pronuncia risolutoria e gli ordini restitutori come statuiti dall'impugnata sentenza;
3. condanna a rifondere a Controparte_3
per intero le spese di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di € 12.958,20 oltre CPA
IVA come per legge ed anticipazioni (C.U.) e, quanto al presente grado, nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di €
75 11.489,65 oltre CPA, IVA ed anticipazioni (C.U.) e spese necessarie successive;
4. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale Controparte_3
ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
[...]
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 23.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
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