Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 66/2023 del 13/03/2023 oggetto: condanna spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. TOMMASI ANTONIO Parte_1
Appellante
e
, e Controparte_1 CP_2 CP_3 rappresentati e difesi dall' AVVOCATURA DELLO STATO -LECCE
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 26.3.2021, - premesso di essere dipendente del area Parte_1 CP_4
personale amministrativo (ATA) dal 1.9.2016; di aver proposto ricorso davanti al Tribunale di Lecce per il riconoscimento integrale del servizio preruolo come ATA svolto presso il;
che con CP_5
sentenza n 474/21 il Tribunale di Lecce accoglieva il ricorso dichiarando il diritto al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo con condanna del al pagamento delle differenze CP_1
economiche dal 7.1.2015; che pertanto ha maturato il diritto a differenze retributive da ottobre 2016
a gennaio 2018 pari a € 2531.78. Cont Si costituiva il che dava atto di aver provveduto a liquidare l'importo scaturente dalla citata sentenza 474/21 concludendo per la cessata materia del contendere e per l'inammissibilità di ogni altra domanda preclusa dal divieto di ne bis in idem.
Con il presente ricorso ha censurato la sentenza n 66/23 limitatamente alla statuizione Parte_1 sulle spese di lite non sussistendo nessuna delle ipotesi previste dal comma 2 dell'art 92 cpc legittimante la compensazione (“assoluta novità della questione trattata”, o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” o per “altre gravi ed eccezionali ragioni”) e contestando la motivazione laddove aveva disposto la compensazione in ragione del pagamento intervenuto in corso di giudizio, evidenziando che il decreto di ricostruzione carriera ed il pagamento delle somme era avvenuto a distanza di un anno dalla pubblicazione della sentenza n 474/21.
Ha concluso, in parziale riforma della sentenza impugnata, per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Il si costituiva nel presente giudizio eccependo, per la prima volta, la temerarietà della lite CP_4
avendo il ricorrente proposto il ricorso giudiziario a distanza di 50 giorni dal deposito della sentenza n 474/21, in violazione della norma che assegna all'Amministrazione il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (art. 14 del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito in legge 28.2.1997,
n. 30, così come modificato dall'art. 147 della legge 23.12.2000, n. 388, il quale dispone che "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi").
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il ricorso proposto da in data 26.3.2021 è un giudizio di quantificazione del dovuto a Parte_1
fronte della sentenza di condanna generica n 474/21 del Tribunale di Lecce che ha riconosciuto il suo diritto al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo svolto come Ata con condanna del CP_4
al pagamento degli incrementi stipendiali.
Non si è pertanto in presenza di un giudizio di esecuzione forzata nei confronti della P.A., motivo per cui non è applicabile l'art 14 del D.L. 31.12.1996, n. 669 (convertito in legge 28.2.1997, n. 30, così come modificato dall'art. 147 della legge 23.12.2000, n. 388) che prevede il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per adempiere ai provvedimenti giudiziali.
Ciò premesso è noto che in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n 77/2018 è stato ampliato l'ambito delle previsioni che consentono, ex art 92 comma 2 cpc, la compensazione delle spese di lite.
Pertanto in tema di spese giudiziali civili, il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto
a questioni dirimenti", ma anche quando sussistono "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
In particolare le "altre gravi ed eccezionali ragioni" che possono giustificare la compensazione delle spese di lite “integrano una nozione elastica e comprendono situazioni come l'obiettiva incertezza sul diritto controverso, la novità delle questioni di fatto o di diritto, la mancanza di un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato, modifiche normative, pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE” (in tal senso Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/08/2024, n. 23134).
In ogni caso nella motivazione delle anzidette ipotesi di compensazione il giudice non può limitarsi a clausole di stile ma è tenuto a fornire una motivazione dettagliata e concreta delle stesse (in tal senso ex multis Cass 23051/24).
Costituisce poi un consolidato principio della Suprema Corte (ex multis Cass. 20889/24) che
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.”
Pertanto "in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di
Cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. n. 19613/2017). Nella specie il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione del pagamento
Cont effettuato dal in corso di giudizio.
Tuttavia deve rilevarsi che il decreto di ricostruzione carriera conseguente alla sentenza n 474/21 è stato emesso dall'amministrazione scolastica (IISS Moro di Santa Cesarea Terme) il 22.11.2021, a distanza di 9 mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa, mentre l'effettivo pagamento degli arretrati (come da nota RTS del 1.2.2022) è avvenuto con la rata di marzo 2022, dunque a distanza di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Da tale tempistica emerge che non sussisteva nessuna delle ragioni che, ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., tale da giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), e non ricorrendo neppure "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" idonee -per come statuito dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018- a giustificare la compensazione delle spese.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al terzo scaglione di valore (sino ad € 5200) di cui al D.M. n. 55/2014- nella misura minima di cui in dispositivo, in considerazione della natura seriale della controversia.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e sono quantificate come da dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 8.6.2023 da nei confronti di ( + altri avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_4 sentenza del 13.3.2023 n 66 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in € 1.030,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. A. Tommasi.
- Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. A. Tommasi.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 16.4.2025
Il consigliere relatore il Presidente
Dott. Donatella de Giorgi dott Gennaro Lombardi