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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Specializzata Agraria - Collegio B -, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Laura Speranza Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice Relatore
Agr. Gennaro Amitrano Esperto
Agr. Catello Apuzzo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5338/2023 R.G., avente ad oggetto: occupazione sine titulo, passata in decisione all'udienza collegiale del 09.12.2025, e vertente
TRA
, nata a Roma, il [...], in [...] e nella qualità di procuratrice Parte_1 generale di , nato a [...], il [...], giusta procura generale repertorio Controparte_1
n. 1934 - raccolta n. 1373 del Notaio del 01/07/2021 - elettivamente domiciliata Persona_1 presso lo studio dell'Avv. Antonino Fiondo e dell'Avv. IG De IS, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_2
Napoli, alla Via G.L. Bernini, 28 - Galleria Vanvitelli, Pal. 2, presso lo studio dell'Avv. Pietro Embergher, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, , in proprio e quale procuratrice Parte_1 generale di , ha adito l'intestato Tribunale, nella qualità di nuda proprietaria, in virtù di Controparte_1 donazione del 13.02.1993, del fondo denominato “Pennetta”, “con entrostanti due fabbricati rurali”, sito in
Massa EN (NA), meglio individuato in atti, di cui è usufruttuario il padre, , già Controparte_1 coltivato, “fin dagli anni 70 circa, dal fu in base a contratto di mezzadria mai convertito tra le parti Persona_2 in contratto agricolo ai sensi della legge 3/05/1982 n. 203”, cui, alla morte del , sono poi subentrati CP_2
i figli, , e nonché gli eredi del de cuius Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
ossia e parte Persona_3 Controparte_5 Persona_2 Controparte_6 ricorrente, in particolare, ha dedotto che il succitato contratto di mezzadria, “non essendo… convertito dalle parti come per legge secondo le prescritte formalità ex art. 25 legge 230/82, peraltro non sussistendone neanche i presupposti… è cessato ex lege”, sicché, ha riferito di aver inviato “messa in mora del 08/07/2021” agli eredi del fu e che “tutti…, ad eccezione della sig.ra , concordavano e sottoscrivevano con la Persona_2 Controparte_2 ricorrente verbale di rilascio spontaneo degli appezzamenti di terreno denominati fondo Pennetta”; l'istante ha, ancora, allegato di aver inoltrato, a mezzo raccomandate a/r, a ulteriori richieste di rilascio del Controparte_2 fondo, in specie in data 13.08.2021 e in data 26.10.2021, rimaste inevase, sì impedendo alla ricorrente di dar seguito alle numerose proposte di acquisto della res frattanto pervenutele;
di talché, la parte istante ha evidenziato che la parte resistente, “ad oggi occupa senza alcun titolo e contro la volontà della Controparte_2 sig.ra ” il fondo per cui è lite. ha pure dedotto di aver esperito Parte_1 Parte_1 negativamente il tentativo di conciliazione con la controparte e, pertanto, ha agito in giudizio, chiedendo al Tribunale di “A) […] accertare e dichiarare senza titolo la detenzione del bene da parte della resistente CP_2
per i motivi sopra esposti e condannare la stessa resistente al rilascio degli appezzamenti di terreni e retrostanti
[...] fabbricati rurali denominati fondo Pennetta per cui è causa ed al risarcimento del danno patito in conseguenza del ritardo nella restituzione nella misura che verrà accertata in corso di causa. B) in subordine laddove fosse accertata la detenzione dei prefati terreni da parte della resistente in virtù di diverso titolo, dichiarare lo stesso ormai cessato o determinare la diversa data di cessazione dello stesso, condannando la resistente alla restituzione dei terreni e fabbricati rurali del fondo Pennetta;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, da attribuirsi ai… procuratori antistatari”.
La resistente, si è costituita in giudizio, contestando la prospettazione Controparte_2 avversa;
in dettaglio, ha contrastato la ricostruzione operata dalla ricorrente con riferimento alla sussistenza di un contratto di mezzadria, riguardo al fondo per cui è causa, con il padre, Persona_2 piuttosto rappresentando che “i terreni ed i fabbricati indicati in ricorso sono stati concessi in affitto all'inizio del secolo scorso, nei primi anni del 1900, dal proprietario dell'epoca ( ) al nonno della resistente Per_4 [...]
che ha sempre pagato un canone annuale per l'affitto agrario, ed ha occupato i fabbricati ed i terreni che ha Parte_2
Per_ coltivato, anche allevando animali, con l'aiuto della sua famiglia ed in particolare del figlio ; secondo la resistente, Per_ alla morte di , il 17.01.1936, “il figlio è succeduto nell'originario contratto di affitto”, Controparte_4 sicché “quando nel 1949… l'avv. ha acquistato i terreni e fabbricati è subentrato dal lato attivo nel Controparte_1 contratto di affitto preesistente perché il fondo era già condotto in affitto da , che nel 1936, alla morte del Persona_2 padre era succeduto nel contratto”; la resistente ha allegato di aver continuato, “sola”, dopo Controparte_4 la dipartita del padre, “la coltivazione del fondo e l'allevamento di animali, con l'aiuto dei figli…, Persona_2 pagando a titolo di corrispettivo dell'affitto un canone annuo, ammontante nell'ultimo periodo ad euro 500,00”; ha, poi, rappresentato di aver apportato nel tempo, “con il consenso della proprietà, notevoli Controparte_2 migliorie al “fondo””, meglio dettagliate nella comparsa di costituzione depositata;
la resistente ha contestato di aver ricevuto richieste di rilascio del fondo, “essendole pervenute solo due raccomandate… di contenuto incomprensibile”, ha dedotto “di non aver mai avuto notizia di presunte trattative di vendita del fondo, di cui pure, per il suo diritto di prelazione, avrebbe dovuto ricevere informativa”, nonché ha negato “la sussistenza di presunti danni, pretestuosamente reclamati dalla ricorrente”. Inoltre, la parte resistente ha eccepito l'improponibilità della domanda avversa per violazione dell'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, avendo la controparte introdotto la lite prima del decorso del termine dilatorio previsto dalla legge rispetto alla richiesta di attivazione della procedura mediatizia;
ha, poi, eccepito l'inesistenza ovvero la nullità della procura alle liti depositata;
ha precisato che la controparte non ha proposto domanda con riferimento ai terreni contrassegnati con le particelle 640 e 641, rispetto alle quali ha eccepito l'usucapione; Controparte_2 ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione della controparte alla proposizione della domanda di restituzione, in quanto nuda proprietaria e priva, dunque, del possesso dei terreni, peraltro oggetto di un rapporto di affittanza agraria (e non di mezzadria); ha contestato l'infondatezza dell'avversa domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo, eccependo l'“inesistenza/nullità del presunto contratto di mezzadria”, in subordine, la “violazione dei canoni di correttezza e buona fede, affidamento e abuso del diritto”. Controparte_2 ha, dunque, domandato: “a) In via preliminare, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 11, 3° comma, n°7 del
D.Lgs. 150/2011, e rigettare il ricorso. b) Sempre in via preliminare, ed in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza della procura alle liti di e di ed il difetto di rappresentanza, e conseguentemente Parte_1 Controparte_1 rigettare il ricorso;
c) Accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, ed anche in accoglimento della riconvenzionale spiegata, ove occorrente, senza che ciò costituisca ampliamento dell'ambito oggettivo della controversia, che: - I terreni riportati al
Catasto foglio 9 alle p.lle 640 641 non fanno parte del fondo “Pennetta”, e almeno dal 1992 sono occupati e coltivati da
che non consente ad alcuno di accedervi;
- occupa i fabbricati rurali (p.lle 584 e 586), Controparte_2 Controparte_2
e coltiva i terreni indicati dalla ricorrente con le particelle 46, 579, 580, 581, 582, 593 al foglio 9, su cui alleva animali, insieme ai figli e , ed i rispettivi nuclei familiari, con l'ausilio di mezzi meccanici sopra elencati, CP_7 CP_8 impiegando una forza lavoro superiore ad 1/3 di quella occorrente, in forza di contratto di affitto, originariamente stipulato nei primi anni del 1900 con cui è subentrato nel 1936 , e di cui è titolare oggi Controparte_4 Persona_2
che si è poi rinnovato tacitamente ed avrà scadenza nel 2037, per i motivi meglio sopra esposti;
- Non Controparte_2
è stato stipulato nel 1970 il contratto di mezzadria tra e;
e che ove risultasse stipulato Controparte_1 Persona_2 nel 1970 è nullo ai sensi dell'art. 3 della Legge 765 del 15.9.1964, e, siccome privo di effetti, non era in corso al momento di entrata in vigore della L. 203/1982; e comunque, ove risultasse stipulato, è stato convertito in contratto di affitto a coltivatore diretto, per tutti i motivi sopra esposti;
- In subordine, nel caso non creduto di accertamento dell'esistenza della presunta mezzadria, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. la costituzione del contratto di affitto con e l'abuso del diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
d) Anche per l'effetto di quanto accertato Controparte_2 sub c), accertare e dichiarare la carenza di legittimazione o della titolarità della ricorrente;
l'infondatezza della domanda principale;
in subordine la nullità per abuso del diritto;
e comunque rigettare le domande;
e) Vinte le spese ed i compensi, con attribuzione al… difensore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Rinnovata, tempestivamente, la procura alle liti rilasciata dal difensore di parte istante, disattesa l'eccezione d'improponibilità della domanda, sollevata dalla parte resistente, per mancato corretto previo esperimento del tentativo di conciliazione, rigettata l'istanza di riunione del presente giudizio a quello contrassegnato con R.G. n. 4425/2023, dichiarato estinto con la sentenza n. 1057/2024, depositata il
09.04.2024, riservata, all'esito della decisione della causa, la valutazione sull'improponibilità delle domande riconvenzionali avanzate da parte resistente e rigettate le istanze istruttorie formulate dai contendenti, la procedura è stata rinviata per la decisione all'udienza del 09.12.2025 ove, discussa la causa, il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ha deciso ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Preliminarmente, occorre disattendere l'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di ius postulandi, iterata dalla difesa di parte resistente;
in particolare, i precedenti resi dalla Suprema Corte,
a suffragio dell'eccezione predetta, non risultano conferenti, in quanto attinenti alle diverse fattispecie del difetto ovvero della nullità assoluta della procura.
Ancora in via pregiudiziale, dev'essere indagata l'eccezione di improcedibilità (rectius: improponibilità) delle domande riconvenzionali formulata da parte ricorrente per mancato preventivo esperimento di valido tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011.
L'eccezione è solo parzialmente fondata.
Occorre rammentare che la parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha richiesto, in via riconvenzionale, di “c) Accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, ed anche in accoglimento della riconvenzionale spiegata, ove occorrente, senza che ciò costituisca ampliamento dell'ambito oggettivo della controversia, che: - I terreni riportati al Catasto foglio 9 alle p.lle 640 641 non fanno parte del fondo “Pennetta”, e almeno dal 1992 sono occupati e coltivati da che non consente ad alcuno di accedervi;
- occupa i fabbricati rurali (p.lle 584 e Controparte_2 Controparte_2
586), e coltiva i terreni indicati dalla ricorrente con le particelle 46, 579, 580, 581, 582, 593 al foglio 9, su cui alleva animali, insieme ai figli e , ed i rispettivi nuclei familiari, con l'ausilio di mezzi meccanici sopra CP_7 CP_8 elencati, impiegando una forza lavoro superiore ad 1/3 di quella occorrente, in forza di contratto di affitto, originariamente stipulato nei primi anni del 1900 con cui è subentrato nel 1936 , e di cui è titolare Controparte_4 Persona_2 oggi che si è poi rinnovato tacitamente ed avrà scadenza nel 2037, per i motivi meglio sopra esposti;
- Controparte_2
Non è stato stipulato nel 1970 il contratto di mezzadria tra e;
e che ove risultasse Controparte_1 Persona_2 stipulato nel 1970 è nullo ai sensi dell'art. 3 della Legge 765 del 15.9.1964, e, siccome privo di effetti, non era in corso al momento di entrata in vigore della L. 203/1982; e comunque, ove risultasse stipulato, è stato convertito in contratto di affitto a coltivatore diretto, per tutti i motivi sopra esposti;
- In subordine, nel caso non creduto di accertamento dell'esistenza della presunta mezzadria, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. la costituzione del contratto di affitto con e l'abuso del diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
d) Anche per l'effetto di quanto Controparte_2 accertato sub c), accertare e dichiarare la carenza di legittimazione o della titolarità della ricorrente;
l'infondatezza della domanda principale;
in subordine la nullità per abuso del diritto;
e comunque rigettare le domande”.
Ebbene, la Corte del diritto, con precipuo riguardo alla materia che ora occupa, ha così statuito:
“Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della l. n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo)” (Cass. civ., sez. III, 18.06.2019, n. 16281); “la domanda riconvenzionale, al pari di quella proposta dall'attore, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 l. n. 203, cit. e, in mancanza, deve essere dichiarata improponibile;
tuttavia, non sussiste la necessità di tale preventivo tentativo qualora il convenuto abbia già dedotto le relative richieste nella procedura di conciliazione sperimentata dall'attore” (Cass. 16 novembre 2007 n. 23816); “in tema di controversie concernenti contratti agrari, anche la domanda riconvenzionale deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Tale regola, tuttavia, non si applica allorché ricorrano due presupposti, ovvero che le parti del giudizio coincidano con le parti del tentativo obbligatorio di conciliazione e che la formulazione della domanda riconvenzionale non comporti alcun ampliamento della controversia già oggetto della tentata conciliazione, perché fondata su questioni già esaminate in quella sede. Ove ricorrano tali presupposti, la domanda riconvenzionale sarà proponibile pur se non preceduta dal tentativo di conciliazione, a nulla rilevando che essa abbia l'effetto di ampliare il "petitum" rispetto alla fase conciliativa” (Cass. n. 27255/2008).
Nel caso di specie, è innegabile che l'accertamento dell'esistenza di un valido titolo di conduzione del fondo sia questione strettamente connessa all'oggetto della domanda di occupazione sine titulo, come tale inidonea ad ampliare l'oggetto del giudizio e, pertanto, non necessitante, per essere posta, di essere preceduta da un apposito e ulteriore tentativo di mediazione.
Per converso, non risultano connesse all'oggetto della domanda suddetta le ulteriori domande riconvenzionali spiegate dalla resistente, sicché, non avendo la difesa di documentato Controparte_2 di aver esperito il tentativo di conciliazione prima della proposizione delle domande riconvenzionali predette, alla luce di quanto precede e, in particolare, di quanto precisato dalla Corte Suprema, difetta, nella specie, la condizione per la loro proponibilità prevista ex lege. Nel merito, l'azione proposta da è fondata e dev'essere accolta nei limiti di Parte_1 seguito chiariti.
Valga ricordare che la Corte Suprema, con pronuncia resa a Sezioni Unite, ha statuito che “(a) le difese di carattere petitorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale;
(b) l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda
è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione” (Cass. Sez.
Un. n. 7305 del 28.03.2014). Nondimeno, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nel caso di azione di rivendica, il suddetto onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/10/2007, n. 21834;
Cass. civ., Sez. II, 17/07/2007, n. 15915; Cass. civ., Sez. I, 17/01/2007, n. 1044). In tale ultimo caso, si ritiene che l'attore assolva l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di aver acquistato il bene, di cui si tratta, in base ad un valido titolo d'acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n.
9303/09).
Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha provato per tabulas la nuda proprietà del fondo oggetto di causa in capo a e l'usufrutto sul medesimo in capo a Parte_1 Controparte_1
(cfr. produzione per ) e, in proposito, alcuna specifica contestazione è stata mossa Parte_1 dalla parte resistente.
Diversamente, non ha soddisfatto l'onere della prova sulla stessa incombente Controparte_2 in ordine all'effettiva sussistenza di un titolo legittimante la detenzione della res in questione, ossia della intervenuta stipula di un valido contratto di affitto agrario per il fondo oggetto di causa con l'originario proprietario e dante causa dell'odierna istante, avente oggetto, durata e canone corrispondenti a quelli allegati nella comparsa di costituzione. Per quanto, infatti, nella materia de qua viga il generale principio della libertà delle forme, di cui all'art. 41 l. n. 203 del 1982, è pur sempre necessario dimostrare l'accordo delle parti sulla circostanza che una di queste abbia, per fini agricoli, il godimento di un fondo di cui l'altra ha la disponibilità, verso un corrispettivo;
tuttavia, detta dimostrazione non è stata offerta dalla difesa di che non ha provato la stipula verbale di un contratto di affitto agrario. Controparte_2 Per vero, non è stata nemmeno dimostrata la sussistenza di un rapporto di mezzadria nei termini allegati dalla parte ricorrente, non avendo atteso questa al corrispondente onus.
Difatti, ha domandato al Tribunale di “accertare e dichiarare senza titolo la Parte_1 detenzione del bene da parte della resistente e condannare la stessa resistente al rilascio degli Controparte_9 appezzamenti di terreni e retrostanti fabbricati rurali denominati fondo Pennetta per cui è causa ed al risarcimento del danno patito in conseguenza del ritardo nella restituzione nella misura che verrà accertata in corso di causa”. L'istante, a sostegno della richiesta prefata, ha allegato l'avvenuta cessazione del rapporto di mezzadria già intercorrente con il padre della resistente, deducendo che il fondo ubicato in Massa Persona_2
EN (NA), denominato “Pennetta”, di cui è divenuta nuda proprietaria e del quale è usufruttuario il di lei padre, , dapprima è stato concesso in mezzadria, “fin dagli anni 70 circa”, dai danti Controparte_1 causa della ricorrente, al fu in virtù di contratto “mai convertito tra le parti in contratto Persona_2 agricolo ai sensi della legge 3/05/1982 n. 203”, rapporto poi proseguito con i figli del predetto , CP_2 ossia con , , gli eredi di , ossia con Controparte_3 Controparte_4 Persona_3 [...]
e nonché con l'odierna resistente costituita, Controparte_5 Persona_2 Controparte_6
Controparte_2
La ricorrente, sul rilievo che le modalità dello schema contrattuale in essere tra le parti sono rimaste inalterate rispetto a quelle stabilite nell'originario contratto di mezzadria, ha qualificato in termini di mezzadria il rapporto intercorrente con e, poiché la legge n. 203/1982 ha Controparte_2 espressamente sancito il divieto di stipulare tali contratti, prevedendo la conversione di quelli in corso o, in mancanza, la cessazione dei loro effetti, ha chiesto che fosse accertata la detenzione sine titulo del fondo suddetto ad opera della resistente.
Detta ricostruzione, però, ad avviso del Collegio, non coglie nel segno, per le ragioni che di seguito vengono evidenziate.
In primo luogo, si osserva che la mezzadria è un contratto in forza del quale il quale il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili;
la stessa norma, tuttavia, stabilisce che è valido altresì il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse. Elementi principali del contratto sono, pertanto, la ripartizione al 50% delle spese di conduzione tra concedente e , l'obbligo di residenza nel podere e di custodia del medesimo da parte del Pt_3
, il divieto di subconcessione del fondo, l'obbligo di manutenzione ordinaria del fondo a carico Pt_3 del , la successione nel contratto degli eredi del alla morte di quest'ultimo. La Pt_3 Pt_3 mezzadria può essere stipulata a tempo indeterminato o determinato;
quella a tempo indeterminato si intende convenuta per la durata di un anno agrario e tacitamente rinnovata di anno in anno, se non viene comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, nei modi fissati dalla convenzione o dagli usi. Per la mezzadria a tempo determinato, l'art. 2144 dispone che essa non cessa di diritto alla scadenza ma si rinnova di anno in anno a meno che non venga data disdetta con almeno sei mesi di anticipo.
Così ricostruita la disciplina del rapporto di mezzadria, osserva il Collegio che, nel caso di specie, alla luce delle allegazioni della stessa istante, non è possibile inquadrare il rapporto tra i danti causa della e il fu e, successivamente, fra i predetti e i figli del defunto Parte_1 Persona_2 Persona_2
tra cui l'odierna resistente, nell'ambito dello schema negoziale della mezzadria.
[...] Controparte_2
Invero, a fronte dell'espressa contestazione, operata dalla resistente, in merito alla dedotta sussistenza di un rapporto di mezzadria, non sono stati dimostrati, né, per vero, finanche, allegati la sussistenza, nella specie, degli elementi caratterizzanti il summenzionato contratto, in particolare la ripartizione al 50% tra concedente e mezzadro delle spese di conduzione del fondo, nonché l'assenza di direzione in capo al concedente.
Alla luce delle osservazioni che precedono, in definitiva, non avendo la resistente alcun titolo legittimante l'occupazione del fondo e dei fabbricati rurali sullo stesso insistenti, oggetto della presente controversia, dev'essere accolta la domanda di rilascio degli stessi. Pertanto, va Controparte_2 condannata all'immediato rilascio del fondo oggetto di lite libero da persone, animali e/o cose.
Alcun termine ex art. 56, comma 1, l. 392/1978 va fissato per l'esecuzione, trattandosi di occupazione sine titulo e, dunque, di materia sottratta all'ambito di operatività della richiamata disposizione.
Non è fondata ed è, pertanto, immeritevole di accoglimento l'ulteriore richiesta, avanzata da parte ricorrente, di condanna della controparte “al risarcimento del danno patito in conseguenza del ritardo nella restituzione nella misura che verrà accertata in corso di causa”.
Come ribadito dalla più recente giurisprudenza (Cass. civ. SS.UU. n. 33645/2022), la lesione del contenuto del diritto di proprietà (e cioè del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo) costituisce un evento di danno che, laddove ricollegabile alla condotta contra ius di terzi, può dar luogo al risarcimento, purché al danno evento predetto si ricolleghi un danno-conseguenza risarcibile, secondo i criteri di selezione di cui agli artt. 1223 e ss. cod. civ.: tale danno, nell'ipotesi della lesione del contenuto del diritto di proprietà, consiste nella concreta possibilità di godimento che è stata persa e può assumere le forme tanto del danno emergente, laddove l'attore alleghi la perdita del godimento, diretto o indiretto del bene (intendendosi per godimento indiretto anche quello effettuato mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri) quanto del lucro cessante, laddove l'attore alleghi le occasioni di guadagno perse (quali, ad es., le occasioni di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ovvero le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato). Sul piano del riparto dell'onere della prova, in capo all'attore incombe quello dell'allegazione del danno e, a fronte della specifica contestazione del convenuto, quello della prova, del medesimo, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma
2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. In entrambi i casi, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Secondo la Suprema Corte anche a non voler ritenere che si sia in presenza di un danno in re ipsa, tale locuzione va sostituita con quella di 'danno presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (v. Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
Ricorre, in altri termini, una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20/11/2018, n. 29990). La contestazione del convenuto dell'esistenza di tale danno deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ..
In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha allegato alcuno specifico danno subito in conseguenza della mancata disponibilità dell'immobile, talché non è in alcun modo ipotizzabile, neppure in via presuntiva, la perdita di occasioni di guadagno per effetto dell'attività sine titulo svolta dalla resistente sui fondi della parte ricorrente.
Ogni altra questione prospettata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, stante la parziale soccombenza di parte ricorrente in relazione alla richiesta di risarcimento per occupazione sine titulo, il Collegio ritiene equa la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo (1/3), dovendosi, quindi, condannare parte resistente alla corresponsione dei restanti due terzi (2/3) come liquidati in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal
D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile - complessità bassa), ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per la quale si reputa di applicare i parametri minimi, in considerazione dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
La Sezione, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
15.11.2023, da in proprio e nella qualità di procuratrice generale di Parte_1 CP_1
, nei confronti di che ha avanzato domande riconvenzionali, ogni altra
[...] Controparte_2 domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna a rilasciare immediatamente il Controparte_2 fondo e i fabbricati sullo stesso insistenti oggetto di causa, insistenti in agro del Comune di Massa
EN (NA) e distinti al CT partita 5287 fol. 9 p.lla 46, p.lla 579, p.lla 580, p.lla 581, p.lla 582, p.lla 584, p.lla 586, p.lla 593, liberi da persone, animali e/o cose;
b) dichiara improponibile la domanda riconvenzionale, avanzata da volta ad Controparte_2
“Accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, ed anche in accoglimento della riconvenzionale spiegata, ove occorrente, senza che ciò costituisca ampliamento dell'ambito oggettivo della controversia, che: - I terreni riportati al
Catasto foglio 9 alle p.lle 640 641 non fanno parte del fondo “Pennetta”, e almeno dal 1992 sono occupati e coltivati da che non consente ad alcuno di accedervi”; Controparte_2
c) condanna parte resistente a rifondere alla parte ricorrente i due terzi (2/3) delle spese di lite, che si liquidano - già compensate per un terzo (1/3) - in Euro 4.475,00 per competenze, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Antonino Fiondo e
IG De IS, antistatari.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 09 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Specializzata Agraria - Collegio B -, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Laura Speranza Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice Relatore
Agr. Gennaro Amitrano Esperto
Agr. Catello Apuzzo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5338/2023 R.G., avente ad oggetto: occupazione sine titulo, passata in decisione all'udienza collegiale del 09.12.2025, e vertente
TRA
, nata a Roma, il [...], in [...] e nella qualità di procuratrice Parte_1 generale di , nato a [...], il [...], giusta procura generale repertorio Controparte_1
n. 1934 - raccolta n. 1373 del Notaio del 01/07/2021 - elettivamente domiciliata Persona_1 presso lo studio dell'Avv. Antonino Fiondo e dell'Avv. IG De IS, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_2
Napoli, alla Via G.L. Bernini, 28 - Galleria Vanvitelli, Pal. 2, presso lo studio dell'Avv. Pietro Embergher, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, , in proprio e quale procuratrice Parte_1 generale di , ha adito l'intestato Tribunale, nella qualità di nuda proprietaria, in virtù di Controparte_1 donazione del 13.02.1993, del fondo denominato “Pennetta”, “con entrostanti due fabbricati rurali”, sito in
Massa EN (NA), meglio individuato in atti, di cui è usufruttuario il padre, , già Controparte_1 coltivato, “fin dagli anni 70 circa, dal fu in base a contratto di mezzadria mai convertito tra le parti Persona_2 in contratto agricolo ai sensi della legge 3/05/1982 n. 203”, cui, alla morte del , sono poi subentrati CP_2
i figli, , e nonché gli eredi del de cuius Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
ossia e parte Persona_3 Controparte_5 Persona_2 Controparte_6 ricorrente, in particolare, ha dedotto che il succitato contratto di mezzadria, “non essendo… convertito dalle parti come per legge secondo le prescritte formalità ex art. 25 legge 230/82, peraltro non sussistendone neanche i presupposti… è cessato ex lege”, sicché, ha riferito di aver inviato “messa in mora del 08/07/2021” agli eredi del fu e che “tutti…, ad eccezione della sig.ra , concordavano e sottoscrivevano con la Persona_2 Controparte_2 ricorrente verbale di rilascio spontaneo degli appezzamenti di terreno denominati fondo Pennetta”; l'istante ha, ancora, allegato di aver inoltrato, a mezzo raccomandate a/r, a ulteriori richieste di rilascio del Controparte_2 fondo, in specie in data 13.08.2021 e in data 26.10.2021, rimaste inevase, sì impedendo alla ricorrente di dar seguito alle numerose proposte di acquisto della res frattanto pervenutele;
di talché, la parte istante ha evidenziato che la parte resistente, “ad oggi occupa senza alcun titolo e contro la volontà della Controparte_2 sig.ra ” il fondo per cui è lite. ha pure dedotto di aver esperito Parte_1 Parte_1 negativamente il tentativo di conciliazione con la controparte e, pertanto, ha agito in giudizio, chiedendo al Tribunale di “A) […] accertare e dichiarare senza titolo la detenzione del bene da parte della resistente CP_2
per i motivi sopra esposti e condannare la stessa resistente al rilascio degli appezzamenti di terreni e retrostanti
[...] fabbricati rurali denominati fondo Pennetta per cui è causa ed al risarcimento del danno patito in conseguenza del ritardo nella restituzione nella misura che verrà accertata in corso di causa. B) in subordine laddove fosse accertata la detenzione dei prefati terreni da parte della resistente in virtù di diverso titolo, dichiarare lo stesso ormai cessato o determinare la diversa data di cessazione dello stesso, condannando la resistente alla restituzione dei terreni e fabbricati rurali del fondo Pennetta;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, da attribuirsi ai… procuratori antistatari”.
La resistente, si è costituita in giudizio, contestando la prospettazione Controparte_2 avversa;
in dettaglio, ha contrastato la ricostruzione operata dalla ricorrente con riferimento alla sussistenza di un contratto di mezzadria, riguardo al fondo per cui è causa, con il padre, Persona_2 piuttosto rappresentando che “i terreni ed i fabbricati indicati in ricorso sono stati concessi in affitto all'inizio del secolo scorso, nei primi anni del 1900, dal proprietario dell'epoca ( ) al nonno della resistente Per_4 [...]
che ha sempre pagato un canone annuale per l'affitto agrario, ed ha occupato i fabbricati ed i terreni che ha Parte_2
Per_ coltivato, anche allevando animali, con l'aiuto della sua famiglia ed in particolare del figlio ; secondo la resistente, Per_ alla morte di , il 17.01.1936, “il figlio è succeduto nell'originario contratto di affitto”, Controparte_4 sicché “quando nel 1949… l'avv. ha acquistato i terreni e fabbricati è subentrato dal lato attivo nel Controparte_1 contratto di affitto preesistente perché il fondo era già condotto in affitto da , che nel 1936, alla morte del Persona_2 padre era succeduto nel contratto”; la resistente ha allegato di aver continuato, “sola”, dopo Controparte_4 la dipartita del padre, “la coltivazione del fondo e l'allevamento di animali, con l'aiuto dei figli…, Persona_2 pagando a titolo di corrispettivo dell'affitto un canone annuo, ammontante nell'ultimo periodo ad euro 500,00”; ha, poi, rappresentato di aver apportato nel tempo, “con il consenso della proprietà, notevoli Controparte_2 migliorie al “fondo””, meglio dettagliate nella comparsa di costituzione depositata;
la resistente ha contestato di aver ricevuto richieste di rilascio del fondo, “essendole pervenute solo due raccomandate… di contenuto incomprensibile”, ha dedotto “di non aver mai avuto notizia di presunte trattative di vendita del fondo, di cui pure, per il suo diritto di prelazione, avrebbe dovuto ricevere informativa”, nonché ha negato “la sussistenza di presunti danni, pretestuosamente reclamati dalla ricorrente”. Inoltre, la parte resistente ha eccepito l'improponibilità della domanda avversa per violazione dell'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, avendo la controparte introdotto la lite prima del decorso del termine dilatorio previsto dalla legge rispetto alla richiesta di attivazione della procedura mediatizia;
ha, poi, eccepito l'inesistenza ovvero la nullità della procura alle liti depositata;
ha precisato che la controparte non ha proposto domanda con riferimento ai terreni contrassegnati con le particelle 640 e 641, rispetto alle quali ha eccepito l'usucapione; Controparte_2 ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione della controparte alla proposizione della domanda di restituzione, in quanto nuda proprietaria e priva, dunque, del possesso dei terreni, peraltro oggetto di un rapporto di affittanza agraria (e non di mezzadria); ha contestato l'infondatezza dell'avversa domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo, eccependo l'“inesistenza/nullità del presunto contratto di mezzadria”, in subordine, la “violazione dei canoni di correttezza e buona fede, affidamento e abuso del diritto”. Controparte_2 ha, dunque, domandato: “a) In via preliminare, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 11, 3° comma, n°7 del
D.Lgs. 150/2011, e rigettare il ricorso. b) Sempre in via preliminare, ed in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza della procura alle liti di e di ed il difetto di rappresentanza, e conseguentemente Parte_1 Controparte_1 rigettare il ricorso;
c) Accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, ed anche in accoglimento della riconvenzionale spiegata, ove occorrente, senza che ciò costituisca ampliamento dell'ambito oggettivo della controversia, che: - I terreni riportati al
Catasto foglio 9 alle p.lle 640 641 non fanno parte del fondo “Pennetta”, e almeno dal 1992 sono occupati e coltivati da
che non consente ad alcuno di accedervi;
- occupa i fabbricati rurali (p.lle 584 e 586), Controparte_2 Controparte_2
e coltiva i terreni indicati dalla ricorrente con le particelle 46, 579, 580, 581, 582, 593 al foglio 9, su cui alleva animali, insieme ai figli e , ed i rispettivi nuclei familiari, con l'ausilio di mezzi meccanici sopra elencati, CP_7 CP_8 impiegando una forza lavoro superiore ad 1/3 di quella occorrente, in forza di contratto di affitto, originariamente stipulato nei primi anni del 1900 con cui è subentrato nel 1936 , e di cui è titolare oggi Controparte_4 Persona_2
che si è poi rinnovato tacitamente ed avrà scadenza nel 2037, per i motivi meglio sopra esposti;
- Non Controparte_2
è stato stipulato nel 1970 il contratto di mezzadria tra e;
e che ove risultasse stipulato Controparte_1 Persona_2 nel 1970 è nullo ai sensi dell'art. 3 della Legge 765 del 15.9.1964, e, siccome privo di effetti, non era in corso al momento di entrata in vigore della L. 203/1982; e comunque, ove risultasse stipulato, è stato convertito in contratto di affitto a coltivatore diretto, per tutti i motivi sopra esposti;
- In subordine, nel caso non creduto di accertamento dell'esistenza della presunta mezzadria, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. la costituzione del contratto di affitto con e l'abuso del diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
d) Anche per l'effetto di quanto accertato Controparte_2 sub c), accertare e dichiarare la carenza di legittimazione o della titolarità della ricorrente;
l'infondatezza della domanda principale;
in subordine la nullità per abuso del diritto;
e comunque rigettare le domande;
e) Vinte le spese ed i compensi, con attribuzione al… difensore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Rinnovata, tempestivamente, la procura alle liti rilasciata dal difensore di parte istante, disattesa l'eccezione d'improponibilità della domanda, sollevata dalla parte resistente, per mancato corretto previo esperimento del tentativo di conciliazione, rigettata l'istanza di riunione del presente giudizio a quello contrassegnato con R.G. n. 4425/2023, dichiarato estinto con la sentenza n. 1057/2024, depositata il
09.04.2024, riservata, all'esito della decisione della causa, la valutazione sull'improponibilità delle domande riconvenzionali avanzate da parte resistente e rigettate le istanze istruttorie formulate dai contendenti, la procedura è stata rinviata per la decisione all'udienza del 09.12.2025 ove, discussa la causa, il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ha deciso ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Preliminarmente, occorre disattendere l'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di ius postulandi, iterata dalla difesa di parte resistente;
in particolare, i precedenti resi dalla Suprema Corte,
a suffragio dell'eccezione predetta, non risultano conferenti, in quanto attinenti alle diverse fattispecie del difetto ovvero della nullità assoluta della procura.
Ancora in via pregiudiziale, dev'essere indagata l'eccezione di improcedibilità (rectius: improponibilità) delle domande riconvenzionali formulata da parte ricorrente per mancato preventivo esperimento di valido tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011.
L'eccezione è solo parzialmente fondata.
Occorre rammentare che la parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha richiesto, in via riconvenzionale, di “c) Accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, ed anche in accoglimento della riconvenzionale spiegata, ove occorrente, senza che ciò costituisca ampliamento dell'ambito oggettivo della controversia, che: - I terreni riportati al Catasto foglio 9 alle p.lle 640 641 non fanno parte del fondo “Pennetta”, e almeno dal 1992 sono occupati e coltivati da che non consente ad alcuno di accedervi;
- occupa i fabbricati rurali (p.lle 584 e Controparte_2 Controparte_2
586), e coltiva i terreni indicati dalla ricorrente con le particelle 46, 579, 580, 581, 582, 593 al foglio 9, su cui alleva animali, insieme ai figli e , ed i rispettivi nuclei familiari, con l'ausilio di mezzi meccanici sopra CP_7 CP_8 elencati, impiegando una forza lavoro superiore ad 1/3 di quella occorrente, in forza di contratto di affitto, originariamente stipulato nei primi anni del 1900 con cui è subentrato nel 1936 , e di cui è titolare Controparte_4 Persona_2 oggi che si è poi rinnovato tacitamente ed avrà scadenza nel 2037, per i motivi meglio sopra esposti;
- Controparte_2
Non è stato stipulato nel 1970 il contratto di mezzadria tra e;
e che ove risultasse Controparte_1 Persona_2 stipulato nel 1970 è nullo ai sensi dell'art. 3 della Legge 765 del 15.9.1964, e, siccome privo di effetti, non era in corso al momento di entrata in vigore della L. 203/1982; e comunque, ove risultasse stipulato, è stato convertito in contratto di affitto a coltivatore diretto, per tutti i motivi sopra esposti;
- In subordine, nel caso non creduto di accertamento dell'esistenza della presunta mezzadria, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. la costituzione del contratto di affitto con e l'abuso del diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
d) Anche per l'effetto di quanto Controparte_2 accertato sub c), accertare e dichiarare la carenza di legittimazione o della titolarità della ricorrente;
l'infondatezza della domanda principale;
in subordine la nullità per abuso del diritto;
e comunque rigettare le domande”.
Ebbene, la Corte del diritto, con precipuo riguardo alla materia che ora occupa, ha così statuito:
“Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della l. n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo)” (Cass. civ., sez. III, 18.06.2019, n. 16281); “la domanda riconvenzionale, al pari di quella proposta dall'attore, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 l. n. 203, cit. e, in mancanza, deve essere dichiarata improponibile;
tuttavia, non sussiste la necessità di tale preventivo tentativo qualora il convenuto abbia già dedotto le relative richieste nella procedura di conciliazione sperimentata dall'attore” (Cass. 16 novembre 2007 n. 23816); “in tema di controversie concernenti contratti agrari, anche la domanda riconvenzionale deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Tale regola, tuttavia, non si applica allorché ricorrano due presupposti, ovvero che le parti del giudizio coincidano con le parti del tentativo obbligatorio di conciliazione e che la formulazione della domanda riconvenzionale non comporti alcun ampliamento della controversia già oggetto della tentata conciliazione, perché fondata su questioni già esaminate in quella sede. Ove ricorrano tali presupposti, la domanda riconvenzionale sarà proponibile pur se non preceduta dal tentativo di conciliazione, a nulla rilevando che essa abbia l'effetto di ampliare il "petitum" rispetto alla fase conciliativa” (Cass. n. 27255/2008).
Nel caso di specie, è innegabile che l'accertamento dell'esistenza di un valido titolo di conduzione del fondo sia questione strettamente connessa all'oggetto della domanda di occupazione sine titulo, come tale inidonea ad ampliare l'oggetto del giudizio e, pertanto, non necessitante, per essere posta, di essere preceduta da un apposito e ulteriore tentativo di mediazione.
Per converso, non risultano connesse all'oggetto della domanda suddetta le ulteriori domande riconvenzionali spiegate dalla resistente, sicché, non avendo la difesa di documentato Controparte_2 di aver esperito il tentativo di conciliazione prima della proposizione delle domande riconvenzionali predette, alla luce di quanto precede e, in particolare, di quanto precisato dalla Corte Suprema, difetta, nella specie, la condizione per la loro proponibilità prevista ex lege. Nel merito, l'azione proposta da è fondata e dev'essere accolta nei limiti di Parte_1 seguito chiariti.
Valga ricordare che la Corte Suprema, con pronuncia resa a Sezioni Unite, ha statuito che “(a) le difese di carattere petitorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale;
(b) l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda
è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione” (Cass. Sez.
Un. n. 7305 del 28.03.2014). Nondimeno, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nel caso di azione di rivendica, il suddetto onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/10/2007, n. 21834;
Cass. civ., Sez. II, 17/07/2007, n. 15915; Cass. civ., Sez. I, 17/01/2007, n. 1044). In tale ultimo caso, si ritiene che l'attore assolva l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di aver acquistato il bene, di cui si tratta, in base ad un valido titolo d'acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n.
9303/09).
Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha provato per tabulas la nuda proprietà del fondo oggetto di causa in capo a e l'usufrutto sul medesimo in capo a Parte_1 Controparte_1
(cfr. produzione per ) e, in proposito, alcuna specifica contestazione è stata mossa Parte_1 dalla parte resistente.
Diversamente, non ha soddisfatto l'onere della prova sulla stessa incombente Controparte_2 in ordine all'effettiva sussistenza di un titolo legittimante la detenzione della res in questione, ossia della intervenuta stipula di un valido contratto di affitto agrario per il fondo oggetto di causa con l'originario proprietario e dante causa dell'odierna istante, avente oggetto, durata e canone corrispondenti a quelli allegati nella comparsa di costituzione. Per quanto, infatti, nella materia de qua viga il generale principio della libertà delle forme, di cui all'art. 41 l. n. 203 del 1982, è pur sempre necessario dimostrare l'accordo delle parti sulla circostanza che una di queste abbia, per fini agricoli, il godimento di un fondo di cui l'altra ha la disponibilità, verso un corrispettivo;
tuttavia, detta dimostrazione non è stata offerta dalla difesa di che non ha provato la stipula verbale di un contratto di affitto agrario. Controparte_2 Per vero, non è stata nemmeno dimostrata la sussistenza di un rapporto di mezzadria nei termini allegati dalla parte ricorrente, non avendo atteso questa al corrispondente onus.
Difatti, ha domandato al Tribunale di “accertare e dichiarare senza titolo la Parte_1 detenzione del bene da parte della resistente e condannare la stessa resistente al rilascio degli Controparte_9 appezzamenti di terreni e retrostanti fabbricati rurali denominati fondo Pennetta per cui è causa ed al risarcimento del danno patito in conseguenza del ritardo nella restituzione nella misura che verrà accertata in corso di causa”. L'istante, a sostegno della richiesta prefata, ha allegato l'avvenuta cessazione del rapporto di mezzadria già intercorrente con il padre della resistente, deducendo che il fondo ubicato in Massa Persona_2
EN (NA), denominato “Pennetta”, di cui è divenuta nuda proprietaria e del quale è usufruttuario il di lei padre, , dapprima è stato concesso in mezzadria, “fin dagli anni 70 circa”, dai danti Controparte_1 causa della ricorrente, al fu in virtù di contratto “mai convertito tra le parti in contratto Persona_2 agricolo ai sensi della legge 3/05/1982 n. 203”, rapporto poi proseguito con i figli del predetto , CP_2 ossia con , , gli eredi di , ossia con Controparte_3 Controparte_4 Persona_3 [...]
e nonché con l'odierna resistente costituita, Controparte_5 Persona_2 Controparte_6
Controparte_2
La ricorrente, sul rilievo che le modalità dello schema contrattuale in essere tra le parti sono rimaste inalterate rispetto a quelle stabilite nell'originario contratto di mezzadria, ha qualificato in termini di mezzadria il rapporto intercorrente con e, poiché la legge n. 203/1982 ha Controparte_2 espressamente sancito il divieto di stipulare tali contratti, prevedendo la conversione di quelli in corso o, in mancanza, la cessazione dei loro effetti, ha chiesto che fosse accertata la detenzione sine titulo del fondo suddetto ad opera della resistente.
Detta ricostruzione, però, ad avviso del Collegio, non coglie nel segno, per le ragioni che di seguito vengono evidenziate.
In primo luogo, si osserva che la mezzadria è un contratto in forza del quale il quale il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili;
la stessa norma, tuttavia, stabilisce che è valido altresì il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse. Elementi principali del contratto sono, pertanto, la ripartizione al 50% delle spese di conduzione tra concedente e , l'obbligo di residenza nel podere e di custodia del medesimo da parte del Pt_3
, il divieto di subconcessione del fondo, l'obbligo di manutenzione ordinaria del fondo a carico Pt_3 del , la successione nel contratto degli eredi del alla morte di quest'ultimo. La Pt_3 Pt_3 mezzadria può essere stipulata a tempo indeterminato o determinato;
quella a tempo indeterminato si intende convenuta per la durata di un anno agrario e tacitamente rinnovata di anno in anno, se non viene comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, nei modi fissati dalla convenzione o dagli usi. Per la mezzadria a tempo determinato, l'art. 2144 dispone che essa non cessa di diritto alla scadenza ma si rinnova di anno in anno a meno che non venga data disdetta con almeno sei mesi di anticipo.
Così ricostruita la disciplina del rapporto di mezzadria, osserva il Collegio che, nel caso di specie, alla luce delle allegazioni della stessa istante, non è possibile inquadrare il rapporto tra i danti causa della e il fu e, successivamente, fra i predetti e i figli del defunto Parte_1 Persona_2 Persona_2
tra cui l'odierna resistente, nell'ambito dello schema negoziale della mezzadria.
[...] Controparte_2
Invero, a fronte dell'espressa contestazione, operata dalla resistente, in merito alla dedotta sussistenza di un rapporto di mezzadria, non sono stati dimostrati, né, per vero, finanche, allegati la sussistenza, nella specie, degli elementi caratterizzanti il summenzionato contratto, in particolare la ripartizione al 50% tra concedente e mezzadro delle spese di conduzione del fondo, nonché l'assenza di direzione in capo al concedente.
Alla luce delle osservazioni che precedono, in definitiva, non avendo la resistente alcun titolo legittimante l'occupazione del fondo e dei fabbricati rurali sullo stesso insistenti, oggetto della presente controversia, dev'essere accolta la domanda di rilascio degli stessi. Pertanto, va Controparte_2 condannata all'immediato rilascio del fondo oggetto di lite libero da persone, animali e/o cose.
Alcun termine ex art. 56, comma 1, l. 392/1978 va fissato per l'esecuzione, trattandosi di occupazione sine titulo e, dunque, di materia sottratta all'ambito di operatività della richiamata disposizione.
Non è fondata ed è, pertanto, immeritevole di accoglimento l'ulteriore richiesta, avanzata da parte ricorrente, di condanna della controparte “al risarcimento del danno patito in conseguenza del ritardo nella restituzione nella misura che verrà accertata in corso di causa”.
Come ribadito dalla più recente giurisprudenza (Cass. civ. SS.UU. n. 33645/2022), la lesione del contenuto del diritto di proprietà (e cioè del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo) costituisce un evento di danno che, laddove ricollegabile alla condotta contra ius di terzi, può dar luogo al risarcimento, purché al danno evento predetto si ricolleghi un danno-conseguenza risarcibile, secondo i criteri di selezione di cui agli artt. 1223 e ss. cod. civ.: tale danno, nell'ipotesi della lesione del contenuto del diritto di proprietà, consiste nella concreta possibilità di godimento che è stata persa e può assumere le forme tanto del danno emergente, laddove l'attore alleghi la perdita del godimento, diretto o indiretto del bene (intendendosi per godimento indiretto anche quello effettuato mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri) quanto del lucro cessante, laddove l'attore alleghi le occasioni di guadagno perse (quali, ad es., le occasioni di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ovvero le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato). Sul piano del riparto dell'onere della prova, in capo all'attore incombe quello dell'allegazione del danno e, a fronte della specifica contestazione del convenuto, quello della prova, del medesimo, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma
2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. In entrambi i casi, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Secondo la Suprema Corte anche a non voler ritenere che si sia in presenza di un danno in re ipsa, tale locuzione va sostituita con quella di 'danno presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (v. Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
Ricorre, in altri termini, una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20/11/2018, n. 29990). La contestazione del convenuto dell'esistenza di tale danno deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ..
In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha allegato alcuno specifico danno subito in conseguenza della mancata disponibilità dell'immobile, talché non è in alcun modo ipotizzabile, neppure in via presuntiva, la perdita di occasioni di guadagno per effetto dell'attività sine titulo svolta dalla resistente sui fondi della parte ricorrente.
Ogni altra questione prospettata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, stante la parziale soccombenza di parte ricorrente in relazione alla richiesta di risarcimento per occupazione sine titulo, il Collegio ritiene equa la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo (1/3), dovendosi, quindi, condannare parte resistente alla corresponsione dei restanti due terzi (2/3) come liquidati in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal
D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile - complessità bassa), ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per la quale si reputa di applicare i parametri minimi, in considerazione dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
La Sezione, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
15.11.2023, da in proprio e nella qualità di procuratrice generale di Parte_1 CP_1
, nei confronti di che ha avanzato domande riconvenzionali, ogni altra
[...] Controparte_2 domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna a rilasciare immediatamente il Controparte_2 fondo e i fabbricati sullo stesso insistenti oggetto di causa, insistenti in agro del Comune di Massa
EN (NA) e distinti al CT partita 5287 fol. 9 p.lla 46, p.lla 579, p.lla 580, p.lla 581, p.lla 582, p.lla 584, p.lla 586, p.lla 593, liberi da persone, animali e/o cose;
b) dichiara improponibile la domanda riconvenzionale, avanzata da volta ad Controparte_2
“Accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, ed anche in accoglimento della riconvenzionale spiegata, ove occorrente, senza che ciò costituisca ampliamento dell'ambito oggettivo della controversia, che: - I terreni riportati al
Catasto foglio 9 alle p.lle 640 641 non fanno parte del fondo “Pennetta”, e almeno dal 1992 sono occupati e coltivati da che non consente ad alcuno di accedervi”; Controparte_2
c) condanna parte resistente a rifondere alla parte ricorrente i due terzi (2/3) delle spese di lite, che si liquidano - già compensate per un terzo (1/3) - in Euro 4.475,00 per competenze, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Antonino Fiondo e
IG De IS, antistatari.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 09 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Maria Rosaria Barbato