Articolo 5 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 novembre 1970
Art. 5. (Requisiti per l'ammissione all'incarico)

Per l'ammissione all'incarico e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;
b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) eta' non superiore ad anni 45, salve le elevazioni dei limiti di eta' previste dalle vigenti disposizioni. Per i medici chirurghi, i quali in qualita' di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio, o di medico di guardia, abbiano gia' prestato senza demerito la loro opera presso un istituto o servizio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno, detto limite massimo di eta' e' elevato del periodo di tempo corrispondente al servizio prestato;
d) idoneita' fisica all'incarico;
e) godimento del diritto di elettorato attivo politico;
f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
g) iscrizione all'ordine dei medici.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Per i medici ammessi all'incarico mediante scelta diretta, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del decreto di conferimento dell'incarico. I documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalle precedenti lettere b), d), e), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto predetto.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970
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