CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AN nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 20/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi aggiunti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria già depositata;
udito l'avv. SANDRO FURFARO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 835 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 19/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la richiesta di riesame presentata da IO RO avverso il provvedimento in data 18 marzo 2025, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo Al della imputazione provvisoria) operante nei territori di Platì, Ardore, Portigliola, Locri, Gerace, Natile, Melicucco, Volpiano, Buccinasco e territori limitrofi, dedita alla consumazione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio, estorsioni, danneggiamenti anche mediante l'uso di armi ed esplosivi, ricettazione, riciclaggio (e reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche), delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, contro la persona, la vita e l'incolumità individuale, favoreggiamento di latitanti, intestazione fittizia di beni in violazione della disciplina della legge antimafia e delle misure di prevenzione, di delitti in materia di armi ed esplosivi (fatti accertati sino al maggio 2022) , nonché di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo B1). 1.1. Nello specifico gli addebiti mossi all'indagato riguardavano l'avere partecipato all'associazione mafiosa ‘ndranghetistica della cosca RO 'AS, quale collaboratore dello zio EP RO capo indiscusso dello stesso sodalizio, nonché di avere fatto parte di una associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti importate dalla Colombia. 1.2. Il Tribunale annullava l'ordinanza genetica quanto al capo B1 e confermava per il resto il provvedimento impugnato escludendo, comunque, l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen. oggetto della imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato, per mezzo degli avv.ti Luca Maio e RO UR, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento nella parte in cui ha confermato l'ordinanza genetica rispetto al delitto ex art. 416-bis cod. pen. 2 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 416-bis, primo comma, cod. pen., 273 e 309 del codice di rito ed il vizio di illogicità della motivazione rispetto alla ricostruzione dei fatti richiamati nell'ordinanza ed alla interpretazione dei dialoghi intercettati. Al riguardo osserva che l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto oggetto della imputazione provvisoria sub Al) sulla base di mere congetture fondate, essenzialmente, su di una errata interpretazione delle captazioni poiché i suoi contatti con lo zio EP andavano letti alla luce del solo legame parentale. 2.2. In data 19 novembre 2025 la difesa ha depositato motivi nuovi con i quali ha ulteriormente argomentato circa la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato associativo. 3. Il Sostituto Procuratore generale Assunta Coconnello ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Infine, alla udienza ex art. 127 cod. proc. pen., le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che non involge il profilo delle esigenze cautelari, è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2.1. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati 3 addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Deve poi ricordarsi che, come autorevolmente affermato dal più alto consesso di questa Corte (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 — 01), in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione). Inoltre, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). 3. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Reggio Calabria non è incorso nelle violazioni di legge e nei vizi motivazionali lamentati poiché, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a 4 carico dell'odierno ricorrente, per i fatti oggetto della imputazione provvisoria sub Al), con l'esclusione dell'aggravante riguardante il fatto di essere un promotore della stessa. 3.1. L'ordinanza impugnata, richiamando in parte il provvedimento genetico, ha anzitutto ricostruito le vicende relative alla presenza dell'associazione di stampo mafioso nota come 'ndrangheta nella provincia di Reggio Calabria e, in particolare, della cosca RO 'AS operante nel territorio di Platì e nelle aree limitrofe, la cui esistenza è stata accertata con varie sentenze anche passate in giudicato. A capo di detto sodalizio vi è EP RO, coadiuvato da vari soggetti, tra cui l'odierno ricorrente che è anche suo nipote. 3.2. Il materiale investigativo posto a fondamento dell'ordinanza genetica sopra richiamata è costituito dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (tra cui, in particolare, CO ST esponente della famiglia mafiosa di Platì ed elemento di vertice della locale di Volpiano), da numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, da attività di osservazione, controllo e pedinamento svolte dalle forze dell'ordine, dalle immagini tratte da videocamere di sorveglianza installate dalla polizia giudiziaria, nonché da attività di controllo e perquisizioni, nonché da sequestri di armi, stupefacenti e denaro. 4. Con riguardo alla posizione di IO RO il Tribunale del riesame, in forza di quanto emerso principalmente dalle intercettazioni, ha ritenuto di dover condividere le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla sussistenza di indizi circa la sua partecipazione al sodalizio criminale capeggiato dallo zio, sia pure escludendo che fosse uno dei promotori del gruppo. 4.1. Al riguardo deve ricordarsi che l'interpretazione delle conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto;
questione, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). La valenza dimostrativa delle captazioni è, invero, collegata al fatto che i colloquianti sono ignari dell'ascolto operato da terzi, il che svincola l'attività espressiva da ogni formalizzazione, rendendola tendenzialmente genuina e potenzialmente autosufficiente, quando sia rintracciabile chiarezza espressiva nella narrazione dei fatti vissuti e comunicati, 5 e possa essere esclusa la veicolazione di dati non rispondenti al vero, per imprecisione, millanteria o interesse specifico del locutore. 4.2. In particolare, i giudici del riesame hanno dato rilievo, in modo non contraddittorio, al ruolo svolto dall'odierno ricorrente in tre vicende riguardanti scontri con altri gruppi ‘ndranghetistici per il controllo delle attività economiche e di quelle estorsive tra cui lo scontro con il gruppo dei RO 'Nigri' per l'appalto di pulizia delle strade di Platì (pagg. 10 e ss. dell'ordinanza impugnata) nelle quali egli aveva garantito al sodalizio uno specifico contributo alla conservazione ed al predominio del gruppo sul territorio, occupandosi anche di comporre i contrasti insorti con gli altri sodalizi e tenendo sempre informato lo zio EP RO, capo del gruppo di appartenenza. 4.3. Da tali conversazioni, quindi, sono stati desunti — in modo non manifestamente illogico — elementi caratteristici dell'appartenenza dell'indagato al sodalizio mafioso poiché egli, come sopra esposto, aveva curato i contatti del sodalizio di appartenenza con altri clan non per proprio interesse, ma per conto dello zio e del gruppo medesimo;
tali condotte sono state quindi coerentemente ritenute come gravi indizi a conferma della sua appartenenza alla associazione. 4.4. In conclusione, il logico argomentare del Tribunale del riesame non viene scardinato dalle deduzioni difensive, peraltro in parte rivalutative. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria già depositata;
udito l'avv. SANDRO FURFARO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 835 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 19/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la richiesta di riesame presentata da IO RO avverso il provvedimento in data 18 marzo 2025, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo Al della imputazione provvisoria) operante nei territori di Platì, Ardore, Portigliola, Locri, Gerace, Natile, Melicucco, Volpiano, Buccinasco e territori limitrofi, dedita alla consumazione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio, estorsioni, danneggiamenti anche mediante l'uso di armi ed esplosivi, ricettazione, riciclaggio (e reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche), delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, contro la persona, la vita e l'incolumità individuale, favoreggiamento di latitanti, intestazione fittizia di beni in violazione della disciplina della legge antimafia e delle misure di prevenzione, di delitti in materia di armi ed esplosivi (fatti accertati sino al maggio 2022) , nonché di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo B1). 1.1. Nello specifico gli addebiti mossi all'indagato riguardavano l'avere partecipato all'associazione mafiosa ‘ndranghetistica della cosca RO 'AS, quale collaboratore dello zio EP RO capo indiscusso dello stesso sodalizio, nonché di avere fatto parte di una associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti importate dalla Colombia. 1.2. Il Tribunale annullava l'ordinanza genetica quanto al capo B1 e confermava per il resto il provvedimento impugnato escludendo, comunque, l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen. oggetto della imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato, per mezzo degli avv.ti Luca Maio e RO UR, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento nella parte in cui ha confermato l'ordinanza genetica rispetto al delitto ex art. 416-bis cod. pen. 2 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 416-bis, primo comma, cod. pen., 273 e 309 del codice di rito ed il vizio di illogicità della motivazione rispetto alla ricostruzione dei fatti richiamati nell'ordinanza ed alla interpretazione dei dialoghi intercettati. Al riguardo osserva che l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto oggetto della imputazione provvisoria sub Al) sulla base di mere congetture fondate, essenzialmente, su di una errata interpretazione delle captazioni poiché i suoi contatti con lo zio EP andavano letti alla luce del solo legame parentale. 2.2. In data 19 novembre 2025 la difesa ha depositato motivi nuovi con i quali ha ulteriormente argomentato circa la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato associativo. 3. Il Sostituto Procuratore generale Assunta Coconnello ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Infine, alla udienza ex art. 127 cod. proc. pen., le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che non involge il profilo delle esigenze cautelari, è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2.1. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati 3 addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Deve poi ricordarsi che, come autorevolmente affermato dal più alto consesso di questa Corte (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 — 01), in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione). Inoltre, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). 3. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Reggio Calabria non è incorso nelle violazioni di legge e nei vizi motivazionali lamentati poiché, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a 4 carico dell'odierno ricorrente, per i fatti oggetto della imputazione provvisoria sub Al), con l'esclusione dell'aggravante riguardante il fatto di essere un promotore della stessa. 3.1. L'ordinanza impugnata, richiamando in parte il provvedimento genetico, ha anzitutto ricostruito le vicende relative alla presenza dell'associazione di stampo mafioso nota come 'ndrangheta nella provincia di Reggio Calabria e, in particolare, della cosca RO 'AS operante nel territorio di Platì e nelle aree limitrofe, la cui esistenza è stata accertata con varie sentenze anche passate in giudicato. A capo di detto sodalizio vi è EP RO, coadiuvato da vari soggetti, tra cui l'odierno ricorrente che è anche suo nipote. 3.2. Il materiale investigativo posto a fondamento dell'ordinanza genetica sopra richiamata è costituito dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (tra cui, in particolare, CO ST esponente della famiglia mafiosa di Platì ed elemento di vertice della locale di Volpiano), da numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, da attività di osservazione, controllo e pedinamento svolte dalle forze dell'ordine, dalle immagini tratte da videocamere di sorveglianza installate dalla polizia giudiziaria, nonché da attività di controllo e perquisizioni, nonché da sequestri di armi, stupefacenti e denaro. 4. Con riguardo alla posizione di IO RO il Tribunale del riesame, in forza di quanto emerso principalmente dalle intercettazioni, ha ritenuto di dover condividere le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla sussistenza di indizi circa la sua partecipazione al sodalizio criminale capeggiato dallo zio, sia pure escludendo che fosse uno dei promotori del gruppo. 4.1. Al riguardo deve ricordarsi che l'interpretazione delle conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto;
questione, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). La valenza dimostrativa delle captazioni è, invero, collegata al fatto che i colloquianti sono ignari dell'ascolto operato da terzi, il che svincola l'attività espressiva da ogni formalizzazione, rendendola tendenzialmente genuina e potenzialmente autosufficiente, quando sia rintracciabile chiarezza espressiva nella narrazione dei fatti vissuti e comunicati, 5 e possa essere esclusa la veicolazione di dati non rispondenti al vero, per imprecisione, millanteria o interesse specifico del locutore. 4.2. In particolare, i giudici del riesame hanno dato rilievo, in modo non contraddittorio, al ruolo svolto dall'odierno ricorrente in tre vicende riguardanti scontri con altri gruppi ‘ndranghetistici per il controllo delle attività economiche e di quelle estorsive tra cui lo scontro con il gruppo dei RO 'Nigri' per l'appalto di pulizia delle strade di Platì (pagg. 10 e ss. dell'ordinanza impugnata) nelle quali egli aveva garantito al sodalizio uno specifico contributo alla conservazione ed al predominio del gruppo sul territorio, occupandosi anche di comporre i contrasti insorti con gli altri sodalizi e tenendo sempre informato lo zio EP RO, capo del gruppo di appartenenza. 4.3. Da tali conversazioni, quindi, sono stati desunti — in modo non manifestamente illogico — elementi caratteristici dell'appartenenza dell'indagato al sodalizio mafioso poiché egli, come sopra esposto, aveva curato i contatti del sodalizio di appartenenza con altri clan non per proprio interesse, ma per conto dello zio e del gruppo medesimo;
tali condotte sono state quindi coerentemente ritenute come gravi indizi a conferma della sua appartenenza alla associazione. 4.4. In conclusione, il logico argomentare del Tribunale del riesame non viene scardinato dalle deduzioni difensive, peraltro in parte rivalutative. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.