Art. 3.
Nelle zone classificate a comprensorio di bonifica di cui al precedente articolo, ove non esistano Consorzi fra proprietari, l'Ente assume tutte le iniziative e i compiti previsti dal citato regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive modifiche ed integrazioni.
Nelle zone classificate a comprensorio di bonifica di cui al precedente articolo, ove non esistano Consorzi fra proprietari, l'Ente assume tutte le iniziative e i compiti previsti dal citato regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive modifiche ed integrazioni.