CASS
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2024, n. 29675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29675 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IO ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE. APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PI.STORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gaspare Sturzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29675 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 28/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di CA MA RO per i reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale in merito alla conferma dell'affermazione di responsabilità del CA anche per il reato di sequestro di persona. In particolare il ricorrente eccepisce che il suddetto reato dovrebbe ritenersi assorbito in quello di rapina, in quanto la relativa condotta, nello svolgersi dei fatti, è stata funzionale alla realizzazione di quest'ultimo reato e la privazione della libertà personale della vittima è durata per il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina. In tal senso osserva il ricorrente come dalle immagini registrate dalle telecamere del supermercato teatro della vicenda risulta che il CA, una volta salito a bordo della vettura della persona offesa, aveva costretto quest'ultima a partire e percorrere poche centinaia di metri, per poi scendere ed allontanarsi a piedi appena tre minuti dopo. Destituita di fondamento sarebbe poi l'affermazione della Corte per cui la vittima si sarebbe trattenuta nella propria vettura per un quarto d'ora in quanto intimorita dall'intimazione dell'imputato di attendere tale lasso temporale, atteso che la stessa dallo specchietto retrovisore ha avuto modo di vedere il CA darsi alla fuga, talchè quella di attendere sarebbe stata una sua autonoma decisione e non potrebbe, dunque, ritenersi conseguenza delle minacce dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve quindi essere rigettato. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata di cui all'art. 628, comma terzo, n. 2 c.p. solo quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo, anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione (ex multis Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022, Sgadari, Rv. 283182). 1 Di tale principio la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, atteso che, sulla base della ricostruzione dei fatti svolta dai giudici del merito, nel caso di specie la rapina ha preceduto la privazione della libertà personale della vittima, protrattasi successivamente all'impossessamento del bene oggetto della sottrazione. Ed infatti, secondo le dichiarazioni della persona offesa recepite dalla Corte territoriale e non contestate dal ricorrente, la rapina si è consumata all'interno del parcheggio del centro commerciale, immediatamente dopo che il Cottic:a era salito a bordo della vettura della Ferrante, dalla quale, sotto la minaccia di un giravite, si faceva consegnare la borsa. La successiva intimazione alla vittima di avviare il veicolo ed uscire dal suddetto parcheggio e di attendere, dopo che egli si fosse allontanato, prima di riprendere nuovamente la marcia è dunque condotta successiva alla consumazione della rapina e tutt'altro che strumentale alla sua esecuzione. Tale condotta ha determinato indubbiamente la privazione della libertà personale della persona offesa, rimanendo irrilevante che la stessa si sia protratta per pochi minuti, mentre con motivazione logica la Corte territoriale ha spiegato perché debba estendersi il tempo di consumazione del reato anche al periodo in cui la persona offesa ha eseguito gli ordini dell'imputato, nonostante questi si fosse già allontanato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/6/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PI.STORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gaspare Sturzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29675 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 28/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di CA MA RO per i reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale in merito alla conferma dell'affermazione di responsabilità del CA anche per il reato di sequestro di persona. In particolare il ricorrente eccepisce che il suddetto reato dovrebbe ritenersi assorbito in quello di rapina, in quanto la relativa condotta, nello svolgersi dei fatti, è stata funzionale alla realizzazione di quest'ultimo reato e la privazione della libertà personale della vittima è durata per il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina. In tal senso osserva il ricorrente come dalle immagini registrate dalle telecamere del supermercato teatro della vicenda risulta che il CA, una volta salito a bordo della vettura della persona offesa, aveva costretto quest'ultima a partire e percorrere poche centinaia di metri, per poi scendere ed allontanarsi a piedi appena tre minuti dopo. Destituita di fondamento sarebbe poi l'affermazione della Corte per cui la vittima si sarebbe trattenuta nella propria vettura per un quarto d'ora in quanto intimorita dall'intimazione dell'imputato di attendere tale lasso temporale, atteso che la stessa dallo specchietto retrovisore ha avuto modo di vedere il CA darsi alla fuga, talchè quella di attendere sarebbe stata una sua autonoma decisione e non potrebbe, dunque, ritenersi conseguenza delle minacce dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve quindi essere rigettato. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata di cui all'art. 628, comma terzo, n. 2 c.p. solo quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo, anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione (ex multis Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022, Sgadari, Rv. 283182). 1 Di tale principio la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, atteso che, sulla base della ricostruzione dei fatti svolta dai giudici del merito, nel caso di specie la rapina ha preceduto la privazione della libertà personale della vittima, protrattasi successivamente all'impossessamento del bene oggetto della sottrazione. Ed infatti, secondo le dichiarazioni della persona offesa recepite dalla Corte territoriale e non contestate dal ricorrente, la rapina si è consumata all'interno del parcheggio del centro commerciale, immediatamente dopo che il Cottic:a era salito a bordo della vettura della Ferrante, dalla quale, sotto la minaccia di un giravite, si faceva consegnare la borsa. La successiva intimazione alla vittima di avviare il veicolo ed uscire dal suddetto parcheggio e di attendere, dopo che egli si fosse allontanato, prima di riprendere nuovamente la marcia è dunque condotta successiva alla consumazione della rapina e tutt'altro che strumentale alla sua esecuzione. Tale condotta ha determinato indubbiamente la privazione della libertà personale della persona offesa, rimanendo irrilevante che la stessa si sia protratta per pochi minuti, mentre con motivazione logica la Corte territoriale ha spiegato perché debba estendersi il tempo di consumazione del reato anche al periodo in cui la persona offesa ha eseguito gli ordini dell'imputato, nonostante questi si fosse già allontanato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/6/2024