Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per presunta distribuzione di utili "in nero"

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio ha agito legittimamente, smontando le tesi difensive della contribuente. Si è affermato che anche i costi indeducibili aumentano l'utile fiscale, e questo maggior utile si presume distribuito ai soci nelle società a ristretta base. Non rileva il motivo dell'indeducibilità del costo, poiché l'aumento dell'utile fa presumere la distribuzione ai soci. L'accertamento è nato perché la società deduceva costi per svalutazione immobili ritenuti illegittimi ai sensi dell'art. 101 del TUIR, in quanto la svalutazione civilistica non ha rilevanza fiscale finché il bene non è venduto. L'Ufficio ha assolto l'onere della prova tramite presunzione legale, dato che nelle società a ristretta base l'esistenza di utili extracontabili porta alla presunzione di distribuzione, spettando al socio provare il contrario. La contestata doppia imposizione è stata ritenuta legittima in quanto si tratta di due imposte diverse (IRES e IRPEF) applicate su due soggetti giuridici distinti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 23
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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