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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
DI LE ER NUNZIO, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Guida - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5072D00995 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 217/2025 FATTO
La sig.ra Ricorrente_1, socia al 33,33% della “Società_1 Srl" nell'anno 2018, presentava ricorso avverso avviso di accertamento II.DD.anno 2018, notificato dall'AG. delle Entr. Direz
Prov. di Matera.
Precisato che questo trae origine da precedente avviso di accertamento notificato alla succitata società alla quale veniva disconosciuta la deducibilità di componenti negativi per un valore di € 103.695,58( art. 101, comma 4 del TUIR7), la parte specificava che questa concerneva due immobili, uno crollato e l'altro oggetto di una sentenza del TAR e relativo risarcimento e, aggiungendo che l'ufficio nel presumere che data la ristretta base societaria, il maggior reddito accertato in capo alla società sia stato distribuito "in nero" ai soci pro-quota, sosteneva l'illegittimità dell'atto qui impugnato puntualizzando che la rettifica societaria deriva da costi ritenuti indeducibili e non da ricavi inesistenti e, quindi, non si sarebbe generata alcuna liquidità occulta da distribuire ecc. fra i soci.
Ribadendo infine che, secondo la recente normativa (L. 130/2022 e L. 111/2023), spetterebbe all'Ufficio provare l'effettiva percezione di somme da parte del socio, non bastando la mera presunzione basata sulla compagine sociale si aggiungeva che, comunque, le ritenute si sarebbero dovute operare direttamente alla fonte, ricadendo quindi le stesse sulla società e, pertanto,nel concludere in ultimo di non aver mai ad ogni modo ricoperto ruoli gestionali né percepito somme extra-contabili, ecc., l'accertamento de quo si palesava infondato in fatto e in diritto. Venivano inoltrate le proprie richieste. Cotrodeduceva
l'Amministrazione Finanziaria, circa l'art. 17 della L. 111/2023, richiamato dalla ricorrente per limitare le presunzioni, che questa è una norma di delega non ancora attuata da decreti legislativi e quindi non direttamente applicabile ai singoli casi. Nel sostenere altresì che la presunzione di distribuzione operi non solo per i ricavi occulti, ma anche in caso di costi indeducibili o inesistenti, veniva citata giurisprudenza della Cassazione e sottolineata la legittimità del proprio operato poiché l'indeducibilità di costi comporta naturalmente un incremento dell'imponibile che genera un maggior utile in "nero".
Seguivano ultime considerazioni e la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, visto l'atto che precede ed esaminata la documentazione allegata rigetta il ricorso per i motivi in seguito esposti.
Sostenendo, innanzitutto, che quanto controdedotto dal resistente Ufficio, si appalesa legittimo e interamente fondato essendo state diligentemente smontate le tesi difensive della contribuente punto per punto, facendo leva su giurisprudenza recente (Cassazione 2024) e su una rigorosa applicazione del
TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si può addivenire alle ragioni dello stesso che, in riferimento alla eccepita distribuzione degli utili, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente circa la non possibile presunzione di distribuzione di questi ai soci perché il maggior reddito deriverebbe da costi indeducibili
(svalutazioni) e non da "nero" o ricavi occulti;
giustamente contestava la Nominativo_2 della invocata Legge Delega ( art. 17 della L. 111/2023 ), citata dalla ricorrente per limitare la presunzione, non essendo ancora attuata questa dai c.d. decreti legislativi e, quindi, inidonea a regolare il caso specifico.
Aggiungendo,poi, che il resistente Ufficio cita la recentissima Ordinanza n. 25559 del 24/09/2024 con la quale la Corte ha chiarito che anche i costi effettivamente sostenuti ma indeducibili aumentano l'utile fiscale, si può addivenire che questo maggior utile, nelle società a ristretta base (come la Società_1, composta da madre e figli), si presume distribuito ai soci e, pertanto, non rileva il motivo dell'indeducibilità: se il costo viene tolto dal bilancio fiscale, l'utile aumenta e quel denaro si presume finito nelle tasche dei soci. Sottolineato inoltre, circa l'infondatezza nel merito dei costi dedotti, che l'accertamento nasce perché la società deduceva circa € 103.000 , come "sopravvenienze passive" per svalutazione immobili e che l'AdE dimostrava, invece, che queste deduzioni sono illegittime(svalutazioni stimate) ai sensi dell'art. 101 del TUIR, in quanto finché il bene resta in azienda e non realmente venduto
( a un prezzo inferiore), la verificatasi svalutazione civilistica dello stesso non trova rilevanza ai fini fiscali così come per i danni da tromba d'aria ove l'Amministrazioe Finanziaria giustamente ribadiva che non trattavasi di una "insussistenza di attività" perché l'immobile, in questione, risultava ancora esistente e che il calcolo effettuato, era ad ogni modo errato poiché si sarebbe dovuto considerare il costo fiscale residuo (al netto degli ammortamenti). Osservato, in ultimo, che il convenuto ufficio ha assolto anche l'onere della prova con la c.d. presunzione legale e cioè, che nelle società a ristretta base(come nel caso de quo), il "fatto noto" è la ristrettezza della base sociale nonché l'esistenza di utili extracontabili e che, quindi, ciò porterebbe automaticamente alla presunzione (grave, precisa e concordante) della avvenuta distribuzione degli stessi, toccando al socio provare che invece i soldi non sono stati mai distribuiti
( Inversione dell'onere della prova), si può concludere circa la poi lamentata doppia imposizione, sostenendo che l'AdE ha diligentemente liquidato quanto argomentato dalla ricorrente ( contestante la tassazione sia sulla società che sul socio) spiegando che trattasi di due imposte diverse (IRES per la società, IRPEF per il socio)applicate su due soggetti giuridici ben diversi e che questo è il normale funzionamento della tassazione dei dividendi per cui, addivenendo che l'avviso impugnato è stato correttamente notificato alla parte, come coobbligata, non può che essere riconosciuta la legittimità dell'operato dell'AG. Delle Entr. Direz. Prov. Di Matera e ribadito il presente decisum al quale segue condanna alle spese di giudizio da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ADE, delle spese di giudizio nell'importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
DI LE ER NUNZIO, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Guida - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5072D00995 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 217/2025 FATTO
La sig.ra Ricorrente_1, socia al 33,33% della “Società_1 Srl" nell'anno 2018, presentava ricorso avverso avviso di accertamento II.DD.anno 2018, notificato dall'AG. delle Entr. Direz
Prov. di Matera.
Precisato che questo trae origine da precedente avviso di accertamento notificato alla succitata società alla quale veniva disconosciuta la deducibilità di componenti negativi per un valore di € 103.695,58( art. 101, comma 4 del TUIR7), la parte specificava che questa concerneva due immobili, uno crollato e l'altro oggetto di una sentenza del TAR e relativo risarcimento e, aggiungendo che l'ufficio nel presumere che data la ristretta base societaria, il maggior reddito accertato in capo alla società sia stato distribuito "in nero" ai soci pro-quota, sosteneva l'illegittimità dell'atto qui impugnato puntualizzando che la rettifica societaria deriva da costi ritenuti indeducibili e non da ricavi inesistenti e, quindi, non si sarebbe generata alcuna liquidità occulta da distribuire ecc. fra i soci.
Ribadendo infine che, secondo la recente normativa (L. 130/2022 e L. 111/2023), spetterebbe all'Ufficio provare l'effettiva percezione di somme da parte del socio, non bastando la mera presunzione basata sulla compagine sociale si aggiungeva che, comunque, le ritenute si sarebbero dovute operare direttamente alla fonte, ricadendo quindi le stesse sulla società e, pertanto,nel concludere in ultimo di non aver mai ad ogni modo ricoperto ruoli gestionali né percepito somme extra-contabili, ecc., l'accertamento de quo si palesava infondato in fatto e in diritto. Venivano inoltrate le proprie richieste. Cotrodeduceva
l'Amministrazione Finanziaria, circa l'art. 17 della L. 111/2023, richiamato dalla ricorrente per limitare le presunzioni, che questa è una norma di delega non ancora attuata da decreti legislativi e quindi non direttamente applicabile ai singoli casi. Nel sostenere altresì che la presunzione di distribuzione operi non solo per i ricavi occulti, ma anche in caso di costi indeducibili o inesistenti, veniva citata giurisprudenza della Cassazione e sottolineata la legittimità del proprio operato poiché l'indeducibilità di costi comporta naturalmente un incremento dell'imponibile che genera un maggior utile in "nero".
Seguivano ultime considerazioni e la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, visto l'atto che precede ed esaminata la documentazione allegata rigetta il ricorso per i motivi in seguito esposti.
Sostenendo, innanzitutto, che quanto controdedotto dal resistente Ufficio, si appalesa legittimo e interamente fondato essendo state diligentemente smontate le tesi difensive della contribuente punto per punto, facendo leva su giurisprudenza recente (Cassazione 2024) e su una rigorosa applicazione del
TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si può addivenire alle ragioni dello stesso che, in riferimento alla eccepita distribuzione degli utili, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente circa la non possibile presunzione di distribuzione di questi ai soci perché il maggior reddito deriverebbe da costi indeducibili
(svalutazioni) e non da "nero" o ricavi occulti;
giustamente contestava la Nominativo_2 della invocata Legge Delega ( art. 17 della L. 111/2023 ), citata dalla ricorrente per limitare la presunzione, non essendo ancora attuata questa dai c.d. decreti legislativi e, quindi, inidonea a regolare il caso specifico.
Aggiungendo,poi, che il resistente Ufficio cita la recentissima Ordinanza n. 25559 del 24/09/2024 con la quale la Corte ha chiarito che anche i costi effettivamente sostenuti ma indeducibili aumentano l'utile fiscale, si può addivenire che questo maggior utile, nelle società a ristretta base (come la Società_1, composta da madre e figli), si presume distribuito ai soci e, pertanto, non rileva il motivo dell'indeducibilità: se il costo viene tolto dal bilancio fiscale, l'utile aumenta e quel denaro si presume finito nelle tasche dei soci. Sottolineato inoltre, circa l'infondatezza nel merito dei costi dedotti, che l'accertamento nasce perché la società deduceva circa € 103.000 , come "sopravvenienze passive" per svalutazione immobili e che l'AdE dimostrava, invece, che queste deduzioni sono illegittime(svalutazioni stimate) ai sensi dell'art. 101 del TUIR, in quanto finché il bene resta in azienda e non realmente venduto
( a un prezzo inferiore), la verificatasi svalutazione civilistica dello stesso non trova rilevanza ai fini fiscali così come per i danni da tromba d'aria ove l'Amministrazioe Finanziaria giustamente ribadiva che non trattavasi di una "insussistenza di attività" perché l'immobile, in questione, risultava ancora esistente e che il calcolo effettuato, era ad ogni modo errato poiché si sarebbe dovuto considerare il costo fiscale residuo (al netto degli ammortamenti). Osservato, in ultimo, che il convenuto ufficio ha assolto anche l'onere della prova con la c.d. presunzione legale e cioè, che nelle società a ristretta base(come nel caso de quo), il "fatto noto" è la ristrettezza della base sociale nonché l'esistenza di utili extracontabili e che, quindi, ciò porterebbe automaticamente alla presunzione (grave, precisa e concordante) della avvenuta distribuzione degli stessi, toccando al socio provare che invece i soldi non sono stati mai distribuiti
( Inversione dell'onere della prova), si può concludere circa la poi lamentata doppia imposizione, sostenendo che l'AdE ha diligentemente liquidato quanto argomentato dalla ricorrente ( contestante la tassazione sia sulla società che sul socio) spiegando che trattasi di due imposte diverse (IRES per la società, IRPEF per il socio)applicate su due soggetti giuridici ben diversi e che questo è il normale funzionamento della tassazione dei dividendi per cui, addivenendo che l'avviso impugnato è stato correttamente notificato alla parte, come coobbligata, non può che essere riconosciuta la legittimità dell'operato dell'AG. Delle Entr. Direz. Prov. Di Matera e ribadito il presente decisum al quale segue condanna alle spese di giudizio da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ADE, delle spese di giudizio nell'importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti.