CASS
Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2024, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE di D'APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: AN RL nato a [...] il [...] LO NN nato a [...] il [...] TA LO nato a [...] il [...] NA CO nato a [...] il [...] ZZ MM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori, avv. LO CATERINO, del foro di Santa Maria Capua Vetere, difensore di AR GI, avv. PASQUALE DAVIDE DE MARCO, del foro di Santa Maria Capua Vetere, difensore di RO AS, avv. PASQUALE DIANA, del foro di Napoli Nord, difensore di CO RL, avv. NICOLA LEONE, del foro di Santa Maria Capua Vetere, difensore di PE FR, i quali, dopo breve discussione, hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 9/9/2022 — in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2331 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 17/11/2023 6/5/2019, che aveva condannato RL CO, GI AR, OL TA, FR PE e AS RO per il reato di estorsione aggravata - riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 393 cod. pen., dichiarava non doversi procedere per difetto di querela. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla distinzione tra il reato di cui all'art. 629 cod. pen. e quello di cui all'art. 393 cod. pen. Osserva in proposito che la Corte territoriale ha fatto mal governo dei principi fissati da Sezioni Unite n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, atteso che nel caso di specie non ha considerato la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., che rende impossibile escludere che il concorrente agisca per finalità ulteriori - quelle proprie della consorteria di appartenenza e prima tra tutte quella di affermare il potere nel territorio in cui opera - rispetto a quelle del creditore, citando sul punto un arresto di questa Corte (Sezione 2, n. 5622 del 12/11/2021, Rv. 282594 - 01). 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine alle ragioni per cui gli imputati avrebbero agito con l'esclusivo fine di realizzare la pretesa creditoria, rivestendo il ruolo di concorrenti-creditori ed in relazione alla contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non ha indicato gli elementi dai quali desumere l'esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Evidenzia che la sentenza, pur descrivendo il contesto di stampo camorristico all'interno del quale si inseriscono le condotte criminose, non trae poi le dovute conseguenze. 3. Sono pervenute memorie difensive nell'interesse di FR PE e OL TA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto rigettato. 1.1 Invero, il primo motivo è infondato, in quanto risulta contestata agli imputati la circostanza aggravante dell'essersi avvalsi del metodo mafioso e non quella dell'aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa. Sul punto, giova evidenziare che l'utilizzo del metodo mafioso attiene alla modalità della condotta, atteso che la connota di maggiore carica intimidatoria in ragione dall'evocazione di un contesto operativo di criminalità organizzata (anche se inesistente nella realtà), per cui - per quel che qui interessa - l'essersi avvalsi gli imputati nella 2 commissione del reato delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. non ha comportato il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto a quella di riscossione del credito. Sotto questo profilo, si osserva che la ratio della circostanza aggravante in discorso è quella di «contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata» (Sezione 2, n. 32564 del 12/4/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02). Dunque, il metodo mafioso prescinde dal raggiungimento di un fine ulteriore, in quanto detta aggravante «è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso», per cui stigmatizza un metodo - che determina una maggiore intensità della minaccia - non un fatto (da ultimo, Sezione 2, n. 34786 del 31/5/2023, Gabriele, in motivazione). Peraltro, questa Corte nella sua più autorevole composizione ha avuto cura di affermare che «la formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. non consente di affermare che la circostanza aggravante in oggetto sia assolutamente incompatibile con il reato di cui all'art. 393 cod. pen.; residua al più la possibilità di valorizzare l'impiego del c.d. "metodo mafioso", unitamente ad altri elementi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione» (Sezioni Unite n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, in motivazione). In conclusione, deve affermarsi che l'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non rende per ciò solo configurabile l'estorsione, mancando in capo all'agente quella finalità ulteriore rispetto alle ragioni del creditore, che sola giustifica la configurabilità del reato di cui all'art. 629 cod. pen. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato: se è vero che la Corte territoriale non fa menzione della circostanza aggravante contestata dell'utilizzo del metodo mafioso, è altrettanto vero che tale omissione risulta del tutto irrilevante, per le ragioni sopra esposte, rispetto alla questione dedotta relativa alla qualificazione giuridica del fatto di reato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori, avv. LO CATERINO, del foro di Santa Maria Capua Vetere, difensore di AR GI, avv. PASQUALE DAVIDE DE MARCO, del foro di Santa Maria Capua Vetere, difensore di RO AS, avv. PASQUALE DIANA, del foro di Napoli Nord, difensore di CO RL, avv. NICOLA LEONE, del foro di Santa Maria Capua Vetere, difensore di PE FR, i quali, dopo breve discussione, hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 9/9/2022 — in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2331 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 17/11/2023 6/5/2019, che aveva condannato RL CO, GI AR, OL TA, FR PE e AS RO per il reato di estorsione aggravata - riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 393 cod. pen., dichiarava non doversi procedere per difetto di querela. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla distinzione tra il reato di cui all'art. 629 cod. pen. e quello di cui all'art. 393 cod. pen. Osserva in proposito che la Corte territoriale ha fatto mal governo dei principi fissati da Sezioni Unite n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, atteso che nel caso di specie non ha considerato la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., che rende impossibile escludere che il concorrente agisca per finalità ulteriori - quelle proprie della consorteria di appartenenza e prima tra tutte quella di affermare il potere nel territorio in cui opera - rispetto a quelle del creditore, citando sul punto un arresto di questa Corte (Sezione 2, n. 5622 del 12/11/2021, Rv. 282594 - 01). 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine alle ragioni per cui gli imputati avrebbero agito con l'esclusivo fine di realizzare la pretesa creditoria, rivestendo il ruolo di concorrenti-creditori ed in relazione alla contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non ha indicato gli elementi dai quali desumere l'esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Evidenzia che la sentenza, pur descrivendo il contesto di stampo camorristico all'interno del quale si inseriscono le condotte criminose, non trae poi le dovute conseguenze. 3. Sono pervenute memorie difensive nell'interesse di FR PE e OL TA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto rigettato. 1.1 Invero, il primo motivo è infondato, in quanto risulta contestata agli imputati la circostanza aggravante dell'essersi avvalsi del metodo mafioso e non quella dell'aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa. Sul punto, giova evidenziare che l'utilizzo del metodo mafioso attiene alla modalità della condotta, atteso che la connota di maggiore carica intimidatoria in ragione dall'evocazione di un contesto operativo di criminalità organizzata (anche se inesistente nella realtà), per cui - per quel che qui interessa - l'essersi avvalsi gli imputati nella 2 commissione del reato delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. non ha comportato il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto a quella di riscossione del credito. Sotto questo profilo, si osserva che la ratio della circostanza aggravante in discorso è quella di «contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata» (Sezione 2, n. 32564 del 12/4/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02). Dunque, il metodo mafioso prescinde dal raggiungimento di un fine ulteriore, in quanto detta aggravante «è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso», per cui stigmatizza un metodo - che determina una maggiore intensità della minaccia - non un fatto (da ultimo, Sezione 2, n. 34786 del 31/5/2023, Gabriele, in motivazione). Peraltro, questa Corte nella sua più autorevole composizione ha avuto cura di affermare che «la formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. non consente di affermare che la circostanza aggravante in oggetto sia assolutamente incompatibile con il reato di cui all'art. 393 cod. pen.; residua al più la possibilità di valorizzare l'impiego del c.d. "metodo mafioso", unitamente ad altri elementi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione» (Sezioni Unite n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, in motivazione). In conclusione, deve affermarsi che l'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non rende per ciò solo configurabile l'estorsione, mancando in capo all'agente quella finalità ulteriore rispetto alle ragioni del creditore, che sola giustifica la configurabilità del reato di cui all'art. 629 cod. pen. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato: se è vero che la Corte territoriale non fa menzione della circostanza aggravante contestata dell'utilizzo del metodo mafioso, è altrettanto vero che tale omissione risulta del tutto irrilevante, per le ragioni sopra esposte, rispetto alla questione dedotta relativa alla qualificazione giuridica del fatto di reato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2023.