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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANDREA AT, Presidente
RICCOBENE SE AT, Relatore
PETIX EMANUELA MARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1060/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela - Piazza San Francesco 93012 Gela CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13080 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 12.08.2024 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avvocati Difensore_1 e Nominativo_1, proponeva ricorso contro il Comune di Gela avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, avente n. 13080 del 12/12/2023, notificato il 28.06.2024, mediante il quale il Comune di Gela gli contestava l'omesso versamento dell'imposta, traente origine dal possesso dei fabbricati catastalmente distinti nel foglio 177, particella 257 sub 1; foglio 250, particella 461; foglio 179, particella
242 sub 2; foglio 253, particella 295 sub 1; foglio 103, particella 378; foglio 177, particella 254 sub 1; foglio 177, particella 254 sub 2; foglio 145, particella 1344 sub 7; accertando l'imposta dovuta in
€ 5.508,00, oltre interessi, sanzioni e spese, per il complessivo importo di € 7.996,48.
In pari data la ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) L'inesistenza dell'avviso di accertamento impugnato, per violazione dell'art.23 del D.Lgs. N°
82/2005, non essendo l'atto formato in modalità digitale.
2) La nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.7 della Legge N°212/2000, dell'art.1, comma 162 della Legge N°296/2006 e dell'art.13 del D.L. N°201/2011, comma 4 , convertito in
Legge N°214/2011, per difetto di motivazione.
3) La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.1, comma 792 della Legge N°160/2019, essendo privo dell'indicazione che trattavasi di atto esecutivo ed era privo dell'indicazione del soggetto che avrebbe proceduto alla riscossione della somma richiesta.
4) L'estinzione del diritto del Comune a riscuotere l'imposta accertata per l'anno 2018, per intervenuta decadenza e prescrizione.
5) La nullità dell'avviso di accertamento impugnato, per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alle spese.
In data 29.01.2026 la ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso.
Il Comune di Gela non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che, da un lato, comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e, d'altro lato, sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 del codice di procedura civile (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo,
Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata nella doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento ed il mancato avvio del contraddittorio endoprocedimentale.
Ai sensi dell'art.1, comma 161 della Legge N°296/2006, a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
Rilevato che la pretesa è relativa all'anno d'imposta 2018 e che il versamento andava effettuato nel corso dello stesso anno, il naturale termine di decadenza dal potere di accertamento andava a scadere il
31.12.2023. Tuttavia, l'art.67 del D.L. 17.3.2020 N°18 ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 compreso i termini di prescrizione e di decadenza;
ragione per cui i termini di prescrizione e di decadenza relativi alla pretesa impugnata, che ordinariamente scadevano il 31.12.2023, in conseguenza della predetta sospensione dei termini, andavano a scadere il 26 marzo 2024.
L'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data 28.06.2024, oltre il termine decadenziale.
Per le sopra esposte argomentazioni l'avviso di accertamento impugnato è nullo e, per effetto della soccombenza, il Comune di Gela va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Gela al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Caltanissetta, 09.02.2026
L'ESTENSORE: PP LV CC (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Andrea Catalano (firmato digitalmente)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANDREA AT, Presidente
RICCOBENE SE AT, Relatore
PETIX EMANUELA MARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1060/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela - Piazza San Francesco 93012 Gela CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13080 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 12.08.2024 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avvocati Difensore_1 e Nominativo_1, proponeva ricorso contro il Comune di Gela avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, avente n. 13080 del 12/12/2023, notificato il 28.06.2024, mediante il quale il Comune di Gela gli contestava l'omesso versamento dell'imposta, traente origine dal possesso dei fabbricati catastalmente distinti nel foglio 177, particella 257 sub 1; foglio 250, particella 461; foglio 179, particella
242 sub 2; foglio 253, particella 295 sub 1; foglio 103, particella 378; foglio 177, particella 254 sub 1; foglio 177, particella 254 sub 2; foglio 145, particella 1344 sub 7; accertando l'imposta dovuta in
€ 5.508,00, oltre interessi, sanzioni e spese, per il complessivo importo di € 7.996,48.
In pari data la ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) L'inesistenza dell'avviso di accertamento impugnato, per violazione dell'art.23 del D.Lgs. N°
82/2005, non essendo l'atto formato in modalità digitale.
2) La nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.7 della Legge N°212/2000, dell'art.1, comma 162 della Legge N°296/2006 e dell'art.13 del D.L. N°201/2011, comma 4 , convertito in
Legge N°214/2011, per difetto di motivazione.
3) La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.1, comma 792 della Legge N°160/2019, essendo privo dell'indicazione che trattavasi di atto esecutivo ed era privo dell'indicazione del soggetto che avrebbe proceduto alla riscossione della somma richiesta.
4) L'estinzione del diritto del Comune a riscuotere l'imposta accertata per l'anno 2018, per intervenuta decadenza e prescrizione.
5) La nullità dell'avviso di accertamento impugnato, per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alle spese.
In data 29.01.2026 la ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso.
Il Comune di Gela non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che, da un lato, comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e, d'altro lato, sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 del codice di procedura civile (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo,
Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata nella doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento ed il mancato avvio del contraddittorio endoprocedimentale.
Ai sensi dell'art.1, comma 161 della Legge N°296/2006, a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
Rilevato che la pretesa è relativa all'anno d'imposta 2018 e che il versamento andava effettuato nel corso dello stesso anno, il naturale termine di decadenza dal potere di accertamento andava a scadere il
31.12.2023. Tuttavia, l'art.67 del D.L. 17.3.2020 N°18 ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 compreso i termini di prescrizione e di decadenza;
ragione per cui i termini di prescrizione e di decadenza relativi alla pretesa impugnata, che ordinariamente scadevano il 31.12.2023, in conseguenza della predetta sospensione dei termini, andavano a scadere il 26 marzo 2024.
L'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data 28.06.2024, oltre il termine decadenziale.
Per le sopra esposte argomentazioni l'avviso di accertamento impugnato è nullo e, per effetto della soccombenza, il Comune di Gela va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Gela al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Caltanissetta, 09.02.2026
L'ESTENSORE: PP LV CC (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Andrea Catalano (firmato digitalmente)