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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/11/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
In persona del Giudice dott. IO EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 406/2025 R.G. promossa da
(p. iva ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Solesino (PD), via IV Novembre, 924, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Fortuna e Andrea Baldisserotto presso i quali ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
(c.f. , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede in Rovigo, Viale Tre Martiri, 89, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Busetto presso la quale ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
-resistente-
Oggetto: Fornitura di servizi
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1) In via principale: voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertare
l'inadempimento contrattuale della convenuta e condannare la stessa Controparte_1 al risarcimento del danno causato alla Società consistente Parte_1 nella somma di € 43.125,00 calcolata nel mancato guadagno subito dalla ricorrente come conseguenza dell'arbitraria ed ingiustificata interruzione del rapporto contrattuale sorto tra le parti con la delibera n. 554 del 09/09/2022 per il periodo da settembre 2023 a settembre 2024 ; 2) in via subordinata voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione ed
1 espletata CTU atta a determinare il prezzo di realizzo e/o rivendita dei materiali ferrosi che
[...] asportava dall' , accertare l'inadempimento contrattuale della Pt_1 Controparte_1 convenuta e condannare la stessa al risarcimento dei danni che saranno ritenuti di giustizia all'esito della CTU, danni comunque non inferiori nel minimo quantomeno al costo del materiale ferroso che avrebbe dovuto ritirare per l'anno da settembre 2023 a settembre 2024 e Parte_1 quantificato in € 3.473,00 (prezzo del costo concordato in € 0,302 al Kg. X 11.500 Kg annui preventivati nel contratto); 3) in ogni caso respingersi la domanda riconvenzionale svolta dalla resistente in quanto infondata in fatto ed in diritto 4) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. Controparte_1
n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori)”.
Parte resistente:
In via principale: - rigettarsi ogni e qualsiasi domanda proposta da nei Parte_1 confronti della , siccome inammissibile ed infondata. In via riconvenzionale: Controparte_1
- accertato e dichiarato l'inadempimento di al contratto concluso con la Parte_1
(di ritiro e cessione dei materiali ferrosi per il biennio 2022-2024) Controparte_1 condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire alla Parte_1
il danno alla stessa cagionato, quantificato in misura pari ad € 3.395,52 Controparte_1
(oltre ad interessi dal dovuto al saldo) sulla scorta dei conteggi di cui al paragrafo C, pag. 12 della comparsa di costituzione dell'8 maggio 2025. In via istruttoria ammettersi prova testimoniale sui capitoli formulati nella prima memoria ex art. 281, duodecies, co. 4 cod. proc. civ. del 26/06/2025, che qui si riportano: 1) vero che, in esecuzione del servizio affidato dalla con Controparte_1
Determina Dirigenziale della 11/06/2024 la ditta nei giorni 19 giugno 2024, CP_1 Controparte_2
21 giugno 2024, 27 giugno 2024, 12 luglio 2024, 17 luglio 2024, 5 settembre 2024, 6 settembre 2024,
11 settembre 2024, 12 settembre 2024 e 13 settembre 2024 ha provveduto all'asporto del materiale ferroso derivante dallo smontaggio dell'ex castello librario presente nella Cittadella SS di Rovigo?;
2) vero che il materiale complessivamente asportato in esecuzione del predetto servizio è quello che risulta dal prospetto, prodotto quale doc. 15 della che si rammmostra al teste in copia (pari a CP_1
47,16 tonnellate) e che le quantità asportate nelle singole giornate di intervento sono quelle che pure risultano dal predetto prospetto?; 3) vero che, l'importo corrisposto dalla Controparte_3 all' per l'asporto del suddetto materiale ferroso è stato di € 230/tonnellata Controparte_1
e, quindi, complessivamente pari a 10.846,80 euro - rigettarsi le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per i motivi indicati nella seconda memoria ex art. 281 duodecies, co. 4 cod. proc. civ. del 4/07/2025; - nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie abilitarsi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta. Vittoria di spese”.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto-
Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. depositato in data 11.03.2025 conveniva Parte_1 in giudizio l'azienda affinché questo Tribunale accertasse l'inadempimento Controparte_1 contrattuale della resistente e condannasse la stessa al risarcimento in favore di della Parte_1 somma di 43.125,00 euro, nonché al pagamento delle spese processuali. A tal fine la società ricorrente deduceva che:
- il 3.08.2022 la riceveva dall' richiesta di preventivo per Parte_1 Controparte_1
l'affidamento del servizio di ritiro e cessione materiale metallico quantificato in circa 11.500 Kg/anno Cont da effettuarsi in più tranche a seguito segnalazione degli uffici competenti nelle varie sedi dell'
per un periodo di 24 mesi, come da Prot. N. 71553/C70; Controparte_1
- il 4.08.2022 inviava all' offerta per l'affidamento del Parte_1 Controparte_1 servizio cessione materiale metallico per il periodo di due anni al costo di 0,302 €/Kg e veniva altresì specificato che i materiali metallici da recuperare sarebbero stati prelevati dal personale dell'azienda con automezzi di proprietà, sicché il 19.09.2022 la comunicava Parte_1 Controparte_1 con lettera di prot. n. 85480 che con determinazione n. 554 del 9.09.2022 veniva affidato il servizio di prelievo e asporto rottami ferrosi per il biennio come da offerta di del 4.08.2022; Parte_1
- dal mese di settembre 2023 il servizio veniva arbitrariamente interrotto dall' Controparte_1 senza fornire al riguardo alcuna spiegazione nonostante le varie richieste svolte direttamente dalla che di fatto veniva estromessa dal servizio senza ulteriori comunicazioni;
Controparte_5
- i solleciti effettuati dalla ricorrente anche al fine di acquisire la documentazione giustificante l'interruzione del servizio, non sortivano alcun esito sicché conclusasi la procedura di negoziazione assistita con la mancata adesione della resistente, la si determinava a promuovere il Parte_1 presente giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta depositata il 9.05.2025 la resistente, la quale chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo, che la si Parte_1 era resa inadempiente, a giugno 2024, rifiutandosi di procedere allo smaltimento dei materiali ferrosi della c.d. Cittadella Libraria durante la vigenza del contratto stipulato tra le parti.
La resistente rappresentava inoltre che l'offerta di poi accettata dalla Parte_1 [...] non solo non aveva indicato o previsto che la disponibilità alla assunzione del servizio fosse CP_1 condizionata alla richiesta di smaltimento (e conseguente cessione) da parte della Controparte_1 di quantitativi minimi di materiali metallici, ma neppure ha specificato che il corrispettivo offerto per la cessione dei materiali (di 0.302 al KG) sarebbe variato a seconda del quantitativo di materiale da smaltire.
3 Infine, in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento dell'inadempimento posto in essere da e la condanna del ricorrente a risarcire in favore della il danno alla Parte_1 Controparte_1 stessa cagionato, quantificato in misura pari ad € 3.395,52 (oltre ad interessi dal dovuto al saldo).
Le parti sono comparse all'udienza del 4.06.2025 all'esito della quale, con ordinanza del
6.06.2025, il Giudice ha assegnato termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies comma 4
c.p.c.
Con ordinanza del 21.08.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti e delle memorie depositate, ha fissato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 17.09.2025, assegnando termine per il deposito di note conclusive fino al
15.09.2025. Viste le note depositate il 17.09.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
In diritto-
La domanda è fondata e va accolta.
La presente causa ha ad oggetto azione per inadempimento contrattuale (biennio 2022-2024) relativamente al "Servizio cessione materiale metallico", come da determina 09.09.2022, a seguito di procedura di evidenza pubblica, nell'ambito della quale risultava vincente l'offerta della ricorrente.
L' lamenta l'interruzione arbitraria e unilaterale del servizio da parte di Parte_1 CP_1
a partire dal settembre 2023. L' 5 eccepisce il legittimo rifiuto a proseguire il rapporto, a causa CP_1 di un precedente inadempimento della Parte_1
Per l'effetto, chiede accertamento dell'inadempimento di 5 e ordine di ripristino Pt_1 CP_1 del servizio residuo (fino a settembre 2024). In subordine, condanna di 5 al risarcimento del CP_1 danno (quantificato in via minima in € 3.473,00) per il mancato ritiro dei quantitativi preventivati, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale di 5. CP_1
CP_ A sua volta l' 5 chiede rigetto di tutte le domande della ricorrente, poiché il contratto non prevedeva esclusiva o minimi garantiti. In via riconvenzionale chiede accertamento dell'inadempimento di per essersi rifiutata di ritirare i rottami ferrosi presso l'ex Parte_1
Castello Librario, con condanna di al risarcimento del danno in favore di 5, Parte_1 CP_1 pari a € 3.395,52.
Ebbene, tanto doverosamente premesso, può osservarsi quanto segue.
E' pacifico che, giusta determina dirigenziale del 09.09.2022, a seguito di procedura ristretta, a CP_
era affidato il servizio di cessione/smaltimento materiali ferrosi dell' 5. Parte_1
Nella lettera di invito l' richiedeva la migliore offerta per il circa 11.500 kg all'anno, da CP_1 effettuarsi in più tranches…nelle varie sedi dell' , di materiale metallico per 24 mesi”. CP_1
4 si aggiudicava il servizio, offrendo un prezzo di euro 0,302 al kg, così che nella Parte_1
CP_ determina del 09.09.2022 l' 5 metteva a bilancio un ricavo previsto di euro 7.180,00.
Da settembre 2022 a settembre 2023 il servizio era svolto regolarmente, poi, da tale momento,
l' non richiedeva più prelievi, malgrado le richieste e i solleciti della ricorrente, circostanza CP_1 pacifica e non smentita, tanto da indurre a sospettare che l' si stesse rivolgendo a terzi. Pt_1 CP_1
Solo a giugno del 2024 l' richiedeva a l'asporto di materiali ferrosi presso la CP_1 Pt_1 struttura ex Castello Librario (doc. 24), richiesta che però era respinta dalla ricorrente, che riteneva tale asporto non compreso nel servizio affidato con determina 09.09.2022 (doc. 25).
L'interruzione del servizio è in effetti inspiegabile e si ritiene del tutto contraria a buona fede.
L'Ulss 5 si difende evidenziando come l'affidamento del servizio non prevedesse un quantitativo minimo garantito, né un diritto di esclusiva.
Che non ci fosse un quantitativo minimo garantito è senza dubbio vero, ma è un dato di fatto che l'invito a presentare offerte faceva espressamente riferimento a circa 11.500 kg di materiale ferroso all'anno.
Ebbene, se è vero che il servizio affidato non era tale da offrire garanzie in ordine al fatto che quel quantitativo dovesse essere rispettato, deve tuttavia ritenersi che il quantitativo indicato fosse stato determinato non a caso, ma in base alle previsioni dell'Ulss 5, a loro volta basate o sull'andamento degli anni precedenti, oppure sulle previsioni di dismissione di materiali. CP_ Diversamente, dovrebbe ritenersi che l' 5 abbia indicato una cifra a casaccio, il che naturalmente non è pensabile, anche perché ovviamente le ditte offerenti non possono che aver calibrato l'offerta proprio su quell'indicazione di quantità.
Certo, accettando il rischio che il materiale dismesso fosse poi superiore o inferiore, ma non certo che il servizio fosse del tutto interrotto e senza neppure una reale ed effettiva spiegazione.
E' interessante osservare come abbia allegato i quantitativi asportati negli anni dal 2021 Pt_1 in avanti, con le relative fatture, riportando ad esempio 11.000 kg da settembre 2022 a settembre
2023, oltre 15.000 kg da gennaio ad agosto 2022, più di 6.000 kg da settembre a dicembre 2021, il che dimostra che c'è sempre stata una regolarità nelle richieste di asporto e un sostanziale allineamento ai quantitativi previsti, sicchè l'interruzione del servizio per mesi e mesi, senza che sia allegata una qualche effettiva giustificazione, integra senza dubbio un comportamento non conforme a buona fede.
D'altro canto, atteso che nei mesi/anni passati, dal settembre 2021 al settembre 2023, il servizio era sempre stato richiesto dall' in modo regolare, non è neppure in alcun modo credibile che la CP_1 convenuta per mesi e mesi, da settembre 2023 a giugno 2024, non abbia avuto materiale da asportare.
Una spiegazione avrebbe pur dovuto essere data.
5 CP_ L 5 eccepisce anche che non vi sarebbe alcuna esclusiva garantita all'affidatario del servizio, con ciò implicitamente ammettendo di aver affidato il servizio anche ad altre ditte, il che vieppiù integra violazione di buona fede.
Infatti, per quanto la determina non preveda l'affidamento del servizio in esclusiva, integra comunque un comportamento contrario a buona fede il fatto di rivolgersi a ditte terze, mentre si ha già un rapporto in essere con altra ditta, quanto meno fin tanto che non si sia assicurato alla ditta già affidataria il raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta.
Quindi, riassumendo, da un lato si ritiene che potesse legittimamente fare Parte_1 affidamento, quanto meno, su di una tendenziale regolarità nella richiesta di asporto e su un certo quantitativo di materiale da prelevare, anche se inferiore agli 11.500 kg annui stimati, mentre il servizio era totalmente interrotto per mesi e mesi, senza spiegazioni, con violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Inoltre, nello stesso periodo, come si ricava indirettamente dalle stesse difese della convenuta, quello stesso servizio era probabilmente affidato ad altra ditta, il che ulteriormente integra violazione del dovere di buona fede, in quanto, se è vero che la determina di affidamento non prevedeva esclusiva, è sicuramente scorretto rivolgersi ad altri fornitori, quando non sia stato assicurato al vecchio un quantitativo di materiale da asportare pari almeno a quello stimato nell'invito.
In altre parole, quel quantitativo non era vincolante, ma, a non voler ritenere sussistente un'esclusiva, lo diventava per dovere di correttezza nel momento in cui l' riteneva di rivolgersi CP_1
a terzi.
La questione dell'asporto dall'ex Castello librario non ha rilievo, in quanto si colloca a maggio
2024, quando da mesi ormai l'Ulss 5 era inadempiente.
In ogni caso, l'asporto materiali dall'ex Castello Librario non era ricompreso nel servizio affidato con determina 09.09.2022. Infatti, il servizio aveva sempre riguardato i siti dell' e in CP_1 ogni caso era la stessa , ad aprile del 2022, a richiedere una nuova offerta specifica con CP_1 riferimento al servizio di asporto dall'ex Castello Librario (doc. 22-23). Ciò è coerente col fatto che il servizio richiesto era più ampio, comprendendo smontaggio, movimentazione a terra, trasporto e smaltimento del ferro, mentre il servizio oggetto della determina 09.09.2022 era unicamente ritiro e trasporto.
6 Per effetto di tutto quanto sopra, si ritiene che sussistano i presupposti per accordare a
[...] il risarcimento dei danni subiti, a causa dell'ingiustificata (ai sensi dell'art. 1375 c.c.) Pt_1 interruzione del servizio da parte dell' , da settembre 2023 a settembre 2024. CP_1
Circa il danno, esso può calcolarsi sul mancato utile per un anno di mancato asporto.
In base alle quantità riportate a pag. 2 della memoria ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c., emerge come per 25 mesi (da settembre 2021 a settembre 2023) l'Ulss 5 abbia affidato a l'asporto di Pt_1 una media mensile di materiale ferroso di 1.300 kg, che moltiplicati per 12 mesi fa 15.600 kg.
Al fine di calcolare il danno, ha allegato un listino prezzi, ma nessuna delle Parte_1 voci ivi riportate contempla il codice CER 200140 che si legge nell'invito ad offrire e, in ogni caso, la ricorrente avrebbe dovuto provare in modo più dettagliato che tipo di materiali era solita asportare, le relative fatture di rivendita o comunque fornire prova più specifica del danno subito, inteso come mancato utile e non come mancato guadagno.
Se si dovesse avere riguardo alle fatture emesse dall'Ulss 5 verso , sulle quali la ricorrente Pt_1 ha chiesto di svolgere CTU, vi si parla genericamente di cessione ferro, ma il prezzo del ferro era nel
2023 ed è tutt'ora modesto e in diminuzione nell'ultimo decennio, mentre diverso e più elevato è il prezzo di altri metalli, quali rame, alluminio, nichel, mentre al contrario è basso il prezzo dell'acciaio.
Le fatture di Ulss 5 recano quindi la dicitura generica di “ferro”, ma è ragionevole che si trattasse in realtà di materiali metallici di vario tipo, come del resto risulta dalla determina di affidamento del servizio, che appunto parla di “materiale metallico”.
In un tale contesto non può che procedersi ad una valutazione equitativa, essendo ovvio che la ricorrente non svolgeva certo il servizio in perdita, per cui, tenendo conto che avrebbe pagato Pt_1
i 15.600 kg euro 4.711,20 euro (15.600 kg per euro 0,302 al kg), può ipotizzarsi un mancato utile pari ad una cifra almeno analoga, arrotondabile ad euro 5.000,00. CP_ Per tale importo viene quindi emessa condanna a carico di 5, con condanna altresì della stessa alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00 (valore indeterminato, complessità bassa;
valori medi fasi 1-2, minimo fase 3-4), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre spese esenti (contributo unificato e notifiche).
7 Sul capitale sono dovuti gli interessi, nella misura degli interessi legali semplici dal 01.10.2023 alla data di introduzione del presente giudizio, nella misura degli interessi di mora ex art. 1284 co. 4
c.c. da tale data al saldo.
Infatti, la presente causa si colloca nell'ambito delle relazioni commerciali e il mancato utile costituisce un pregiudizio per un'impresa più grave che per il comune cittadino, atteso che l'impresa utilizza il cash flow per i propri scambi e, in sua assenza, è costretta a ricorrere al debito bancario, con maggiori oneri a proprio carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e CP_ conclusione disattesi: condanna l' 5 per i fatti di cui in motivazione al risarcimento in favore di della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali semplici dal Controparte_6
01.10.2023 alla data di notifica del ricorso e interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. da tale data al saldo. CP_ Condanna l' 5 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, come da motivazione.
Rovigo, 22/11/2025
Il Giudice
IO EL
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
In persona del Giudice dott. IO EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 406/2025 R.G. promossa da
(p. iva ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Solesino (PD), via IV Novembre, 924, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Fortuna e Andrea Baldisserotto presso i quali ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
(c.f. , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede in Rovigo, Viale Tre Martiri, 89, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Busetto presso la quale ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
-resistente-
Oggetto: Fornitura di servizi
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1) In via principale: voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertare
l'inadempimento contrattuale della convenuta e condannare la stessa Controparte_1 al risarcimento del danno causato alla Società consistente Parte_1 nella somma di € 43.125,00 calcolata nel mancato guadagno subito dalla ricorrente come conseguenza dell'arbitraria ed ingiustificata interruzione del rapporto contrattuale sorto tra le parti con la delibera n. 554 del 09/09/2022 per il periodo da settembre 2023 a settembre 2024 ; 2) in via subordinata voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione ed
1 espletata CTU atta a determinare il prezzo di realizzo e/o rivendita dei materiali ferrosi che
[...] asportava dall' , accertare l'inadempimento contrattuale della Pt_1 Controparte_1 convenuta e condannare la stessa al risarcimento dei danni che saranno ritenuti di giustizia all'esito della CTU, danni comunque non inferiori nel minimo quantomeno al costo del materiale ferroso che avrebbe dovuto ritirare per l'anno da settembre 2023 a settembre 2024 e Parte_1 quantificato in € 3.473,00 (prezzo del costo concordato in € 0,302 al Kg. X 11.500 Kg annui preventivati nel contratto); 3) in ogni caso respingersi la domanda riconvenzionale svolta dalla resistente in quanto infondata in fatto ed in diritto 4) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. Controparte_1
n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori)”.
Parte resistente:
In via principale: - rigettarsi ogni e qualsiasi domanda proposta da nei Parte_1 confronti della , siccome inammissibile ed infondata. In via riconvenzionale: Controparte_1
- accertato e dichiarato l'inadempimento di al contratto concluso con la Parte_1
(di ritiro e cessione dei materiali ferrosi per il biennio 2022-2024) Controparte_1 condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire alla Parte_1
il danno alla stessa cagionato, quantificato in misura pari ad € 3.395,52 Controparte_1
(oltre ad interessi dal dovuto al saldo) sulla scorta dei conteggi di cui al paragrafo C, pag. 12 della comparsa di costituzione dell'8 maggio 2025. In via istruttoria ammettersi prova testimoniale sui capitoli formulati nella prima memoria ex art. 281, duodecies, co. 4 cod. proc. civ. del 26/06/2025, che qui si riportano: 1) vero che, in esecuzione del servizio affidato dalla con Controparte_1
Determina Dirigenziale della 11/06/2024 la ditta nei giorni 19 giugno 2024, CP_1 Controparte_2
21 giugno 2024, 27 giugno 2024, 12 luglio 2024, 17 luglio 2024, 5 settembre 2024, 6 settembre 2024,
11 settembre 2024, 12 settembre 2024 e 13 settembre 2024 ha provveduto all'asporto del materiale ferroso derivante dallo smontaggio dell'ex castello librario presente nella Cittadella SS di Rovigo?;
2) vero che il materiale complessivamente asportato in esecuzione del predetto servizio è quello che risulta dal prospetto, prodotto quale doc. 15 della che si rammmostra al teste in copia (pari a CP_1
47,16 tonnellate) e che le quantità asportate nelle singole giornate di intervento sono quelle che pure risultano dal predetto prospetto?; 3) vero che, l'importo corrisposto dalla Controparte_3 all' per l'asporto del suddetto materiale ferroso è stato di € 230/tonnellata Controparte_1
e, quindi, complessivamente pari a 10.846,80 euro - rigettarsi le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per i motivi indicati nella seconda memoria ex art. 281 duodecies, co. 4 cod. proc. civ. del 4/07/2025; - nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie abilitarsi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta. Vittoria di spese”.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto-
Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. depositato in data 11.03.2025 conveniva Parte_1 in giudizio l'azienda affinché questo Tribunale accertasse l'inadempimento Controparte_1 contrattuale della resistente e condannasse la stessa al risarcimento in favore di della Parte_1 somma di 43.125,00 euro, nonché al pagamento delle spese processuali. A tal fine la società ricorrente deduceva che:
- il 3.08.2022 la riceveva dall' richiesta di preventivo per Parte_1 Controparte_1
l'affidamento del servizio di ritiro e cessione materiale metallico quantificato in circa 11.500 Kg/anno Cont da effettuarsi in più tranche a seguito segnalazione degli uffici competenti nelle varie sedi dell'
per un periodo di 24 mesi, come da Prot. N. 71553/C70; Controparte_1
- il 4.08.2022 inviava all' offerta per l'affidamento del Parte_1 Controparte_1 servizio cessione materiale metallico per il periodo di due anni al costo di 0,302 €/Kg e veniva altresì specificato che i materiali metallici da recuperare sarebbero stati prelevati dal personale dell'azienda con automezzi di proprietà, sicché il 19.09.2022 la comunicava Parte_1 Controparte_1 con lettera di prot. n. 85480 che con determinazione n. 554 del 9.09.2022 veniva affidato il servizio di prelievo e asporto rottami ferrosi per il biennio come da offerta di del 4.08.2022; Parte_1
- dal mese di settembre 2023 il servizio veniva arbitrariamente interrotto dall' Controparte_1 senza fornire al riguardo alcuna spiegazione nonostante le varie richieste svolte direttamente dalla che di fatto veniva estromessa dal servizio senza ulteriori comunicazioni;
Controparte_5
- i solleciti effettuati dalla ricorrente anche al fine di acquisire la documentazione giustificante l'interruzione del servizio, non sortivano alcun esito sicché conclusasi la procedura di negoziazione assistita con la mancata adesione della resistente, la si determinava a promuovere il Parte_1 presente giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta depositata il 9.05.2025 la resistente, la quale chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo, che la si Parte_1 era resa inadempiente, a giugno 2024, rifiutandosi di procedere allo smaltimento dei materiali ferrosi della c.d. Cittadella Libraria durante la vigenza del contratto stipulato tra le parti.
La resistente rappresentava inoltre che l'offerta di poi accettata dalla Parte_1 [...] non solo non aveva indicato o previsto che la disponibilità alla assunzione del servizio fosse CP_1 condizionata alla richiesta di smaltimento (e conseguente cessione) da parte della Controparte_1 di quantitativi minimi di materiali metallici, ma neppure ha specificato che il corrispettivo offerto per la cessione dei materiali (di 0.302 al KG) sarebbe variato a seconda del quantitativo di materiale da smaltire.
3 Infine, in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento dell'inadempimento posto in essere da e la condanna del ricorrente a risarcire in favore della il danno alla Parte_1 Controparte_1 stessa cagionato, quantificato in misura pari ad € 3.395,52 (oltre ad interessi dal dovuto al saldo).
Le parti sono comparse all'udienza del 4.06.2025 all'esito della quale, con ordinanza del
6.06.2025, il Giudice ha assegnato termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies comma 4
c.p.c.
Con ordinanza del 21.08.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti e delle memorie depositate, ha fissato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 17.09.2025, assegnando termine per il deposito di note conclusive fino al
15.09.2025. Viste le note depositate il 17.09.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
In diritto-
La domanda è fondata e va accolta.
La presente causa ha ad oggetto azione per inadempimento contrattuale (biennio 2022-2024) relativamente al "Servizio cessione materiale metallico", come da determina 09.09.2022, a seguito di procedura di evidenza pubblica, nell'ambito della quale risultava vincente l'offerta della ricorrente.
L' lamenta l'interruzione arbitraria e unilaterale del servizio da parte di Parte_1 CP_1
a partire dal settembre 2023. L' 5 eccepisce il legittimo rifiuto a proseguire il rapporto, a causa CP_1 di un precedente inadempimento della Parte_1
Per l'effetto, chiede accertamento dell'inadempimento di 5 e ordine di ripristino Pt_1 CP_1 del servizio residuo (fino a settembre 2024). In subordine, condanna di 5 al risarcimento del CP_1 danno (quantificato in via minima in € 3.473,00) per il mancato ritiro dei quantitativi preventivati, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale di 5. CP_1
CP_ A sua volta l' 5 chiede rigetto di tutte le domande della ricorrente, poiché il contratto non prevedeva esclusiva o minimi garantiti. In via riconvenzionale chiede accertamento dell'inadempimento di per essersi rifiutata di ritirare i rottami ferrosi presso l'ex Parte_1
Castello Librario, con condanna di al risarcimento del danno in favore di 5, Parte_1 CP_1 pari a € 3.395,52.
Ebbene, tanto doverosamente premesso, può osservarsi quanto segue.
E' pacifico che, giusta determina dirigenziale del 09.09.2022, a seguito di procedura ristretta, a CP_
era affidato il servizio di cessione/smaltimento materiali ferrosi dell' 5. Parte_1
Nella lettera di invito l' richiedeva la migliore offerta per il circa 11.500 kg all'anno, da CP_1 effettuarsi in più tranches…nelle varie sedi dell' , di materiale metallico per 24 mesi”. CP_1
4 si aggiudicava il servizio, offrendo un prezzo di euro 0,302 al kg, così che nella Parte_1
CP_ determina del 09.09.2022 l' 5 metteva a bilancio un ricavo previsto di euro 7.180,00.
Da settembre 2022 a settembre 2023 il servizio era svolto regolarmente, poi, da tale momento,
l' non richiedeva più prelievi, malgrado le richieste e i solleciti della ricorrente, circostanza CP_1 pacifica e non smentita, tanto da indurre a sospettare che l' si stesse rivolgendo a terzi. Pt_1 CP_1
Solo a giugno del 2024 l' richiedeva a l'asporto di materiali ferrosi presso la CP_1 Pt_1 struttura ex Castello Librario (doc. 24), richiesta che però era respinta dalla ricorrente, che riteneva tale asporto non compreso nel servizio affidato con determina 09.09.2022 (doc. 25).
L'interruzione del servizio è in effetti inspiegabile e si ritiene del tutto contraria a buona fede.
L'Ulss 5 si difende evidenziando come l'affidamento del servizio non prevedesse un quantitativo minimo garantito, né un diritto di esclusiva.
Che non ci fosse un quantitativo minimo garantito è senza dubbio vero, ma è un dato di fatto che l'invito a presentare offerte faceva espressamente riferimento a circa 11.500 kg di materiale ferroso all'anno.
Ebbene, se è vero che il servizio affidato non era tale da offrire garanzie in ordine al fatto che quel quantitativo dovesse essere rispettato, deve tuttavia ritenersi che il quantitativo indicato fosse stato determinato non a caso, ma in base alle previsioni dell'Ulss 5, a loro volta basate o sull'andamento degli anni precedenti, oppure sulle previsioni di dismissione di materiali. CP_ Diversamente, dovrebbe ritenersi che l' 5 abbia indicato una cifra a casaccio, il che naturalmente non è pensabile, anche perché ovviamente le ditte offerenti non possono che aver calibrato l'offerta proprio su quell'indicazione di quantità.
Certo, accettando il rischio che il materiale dismesso fosse poi superiore o inferiore, ma non certo che il servizio fosse del tutto interrotto e senza neppure una reale ed effettiva spiegazione.
E' interessante osservare come abbia allegato i quantitativi asportati negli anni dal 2021 Pt_1 in avanti, con le relative fatture, riportando ad esempio 11.000 kg da settembre 2022 a settembre
2023, oltre 15.000 kg da gennaio ad agosto 2022, più di 6.000 kg da settembre a dicembre 2021, il che dimostra che c'è sempre stata una regolarità nelle richieste di asporto e un sostanziale allineamento ai quantitativi previsti, sicchè l'interruzione del servizio per mesi e mesi, senza che sia allegata una qualche effettiva giustificazione, integra senza dubbio un comportamento non conforme a buona fede.
D'altro canto, atteso che nei mesi/anni passati, dal settembre 2021 al settembre 2023, il servizio era sempre stato richiesto dall' in modo regolare, non è neppure in alcun modo credibile che la CP_1 convenuta per mesi e mesi, da settembre 2023 a giugno 2024, non abbia avuto materiale da asportare.
Una spiegazione avrebbe pur dovuto essere data.
5 CP_ L 5 eccepisce anche che non vi sarebbe alcuna esclusiva garantita all'affidatario del servizio, con ciò implicitamente ammettendo di aver affidato il servizio anche ad altre ditte, il che vieppiù integra violazione di buona fede.
Infatti, per quanto la determina non preveda l'affidamento del servizio in esclusiva, integra comunque un comportamento contrario a buona fede il fatto di rivolgersi a ditte terze, mentre si ha già un rapporto in essere con altra ditta, quanto meno fin tanto che non si sia assicurato alla ditta già affidataria il raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta.
Quindi, riassumendo, da un lato si ritiene che potesse legittimamente fare Parte_1 affidamento, quanto meno, su di una tendenziale regolarità nella richiesta di asporto e su un certo quantitativo di materiale da prelevare, anche se inferiore agli 11.500 kg annui stimati, mentre il servizio era totalmente interrotto per mesi e mesi, senza spiegazioni, con violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Inoltre, nello stesso periodo, come si ricava indirettamente dalle stesse difese della convenuta, quello stesso servizio era probabilmente affidato ad altra ditta, il che ulteriormente integra violazione del dovere di buona fede, in quanto, se è vero che la determina di affidamento non prevedeva esclusiva, è sicuramente scorretto rivolgersi ad altri fornitori, quando non sia stato assicurato al vecchio un quantitativo di materiale da asportare pari almeno a quello stimato nell'invito.
In altre parole, quel quantitativo non era vincolante, ma, a non voler ritenere sussistente un'esclusiva, lo diventava per dovere di correttezza nel momento in cui l' riteneva di rivolgersi CP_1
a terzi.
La questione dell'asporto dall'ex Castello librario non ha rilievo, in quanto si colloca a maggio
2024, quando da mesi ormai l'Ulss 5 era inadempiente.
In ogni caso, l'asporto materiali dall'ex Castello Librario non era ricompreso nel servizio affidato con determina 09.09.2022. Infatti, il servizio aveva sempre riguardato i siti dell' e in CP_1 ogni caso era la stessa , ad aprile del 2022, a richiedere una nuova offerta specifica con CP_1 riferimento al servizio di asporto dall'ex Castello Librario (doc. 22-23). Ciò è coerente col fatto che il servizio richiesto era più ampio, comprendendo smontaggio, movimentazione a terra, trasporto e smaltimento del ferro, mentre il servizio oggetto della determina 09.09.2022 era unicamente ritiro e trasporto.
6 Per effetto di tutto quanto sopra, si ritiene che sussistano i presupposti per accordare a
[...] il risarcimento dei danni subiti, a causa dell'ingiustificata (ai sensi dell'art. 1375 c.c.) Pt_1 interruzione del servizio da parte dell' , da settembre 2023 a settembre 2024. CP_1
Circa il danno, esso può calcolarsi sul mancato utile per un anno di mancato asporto.
In base alle quantità riportate a pag. 2 della memoria ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c., emerge come per 25 mesi (da settembre 2021 a settembre 2023) l'Ulss 5 abbia affidato a l'asporto di Pt_1 una media mensile di materiale ferroso di 1.300 kg, che moltiplicati per 12 mesi fa 15.600 kg.
Al fine di calcolare il danno, ha allegato un listino prezzi, ma nessuna delle Parte_1 voci ivi riportate contempla il codice CER 200140 che si legge nell'invito ad offrire e, in ogni caso, la ricorrente avrebbe dovuto provare in modo più dettagliato che tipo di materiali era solita asportare, le relative fatture di rivendita o comunque fornire prova più specifica del danno subito, inteso come mancato utile e non come mancato guadagno.
Se si dovesse avere riguardo alle fatture emesse dall'Ulss 5 verso , sulle quali la ricorrente Pt_1 ha chiesto di svolgere CTU, vi si parla genericamente di cessione ferro, ma il prezzo del ferro era nel
2023 ed è tutt'ora modesto e in diminuzione nell'ultimo decennio, mentre diverso e più elevato è il prezzo di altri metalli, quali rame, alluminio, nichel, mentre al contrario è basso il prezzo dell'acciaio.
Le fatture di Ulss 5 recano quindi la dicitura generica di “ferro”, ma è ragionevole che si trattasse in realtà di materiali metallici di vario tipo, come del resto risulta dalla determina di affidamento del servizio, che appunto parla di “materiale metallico”.
In un tale contesto non può che procedersi ad una valutazione equitativa, essendo ovvio che la ricorrente non svolgeva certo il servizio in perdita, per cui, tenendo conto che avrebbe pagato Pt_1
i 15.600 kg euro 4.711,20 euro (15.600 kg per euro 0,302 al kg), può ipotizzarsi un mancato utile pari ad una cifra almeno analoga, arrotondabile ad euro 5.000,00. CP_ Per tale importo viene quindi emessa condanna a carico di 5, con condanna altresì della stessa alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00 (valore indeterminato, complessità bassa;
valori medi fasi 1-2, minimo fase 3-4), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre spese esenti (contributo unificato e notifiche).
7 Sul capitale sono dovuti gli interessi, nella misura degli interessi legali semplici dal 01.10.2023 alla data di introduzione del presente giudizio, nella misura degli interessi di mora ex art. 1284 co. 4
c.c. da tale data al saldo.
Infatti, la presente causa si colloca nell'ambito delle relazioni commerciali e il mancato utile costituisce un pregiudizio per un'impresa più grave che per il comune cittadino, atteso che l'impresa utilizza il cash flow per i propri scambi e, in sua assenza, è costretta a ricorrere al debito bancario, con maggiori oneri a proprio carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e CP_ conclusione disattesi: condanna l' 5 per i fatti di cui in motivazione al risarcimento in favore di della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali semplici dal Controparte_6
01.10.2023 alla data di notifica del ricorso e interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. da tale data al saldo. CP_ Condanna l' 5 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, come da motivazione.
Rovigo, 22/11/2025
Il Giudice
IO EL
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