CASS
Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2024, n. 24103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24103 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UP OS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per l'inammissibilità del ricorso. etcittskfgA5zwet E' presente l'avvocato SAVOIA ANTONIO del foro di LECCE in difesa di UP OS. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24103 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di PO OS, avverso l'ordinanza emessa il 16/10/2023, con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale ha disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti della stessa, perché indiziata del delitto di cui all'art. 74, commi 2, 3, 4 e 5, in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. All'indagata si contesta di aver partecipato all'associazione occupandosi della vendita al dettaglio della sostanza stupefacente del tipo hashish, nel territorio di Veglie, alle dipendenze di ET UC. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagata che solleva due motivi: 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. 309/90. La difesa sottolinea che PO OS è l'unica, rispetto ai numerosissimi capi di imputazione ex art. 73 d.P.R. 309/ 90, contestati agli altri partecipi dell'associazione, cui non è addebitato alcun reato fine, e che, in tutte le intercettazioni telefoniche intercorse tra altri sodali e il presunto capo dell'associazione, ER RN, richiamate dalla ordinanza impugnata, si fa sempre riferimento ad una "ragazza che fa il fumo", mentre l'indagata è una donna adulta di quasi 47 anni e la stessa non viene mai indicata per nome. Il ER e gli altri sodali non conoscono l'indagata. Il Tribunale non offre alcuna motivazione rispetto all'eccezione difensiva riguardante il contenuto dell'intercettazione (progr. 18366, all. 726) del 27/04/2022, intercorsa tra ER RN, AV IA e NA IZ, in cui l'unico richiamo alla PO sarebbe una frase pronunciata dal NA in cui si fa riferimento ad una piantagione asseritamente trovata a casa della stessa: si tratta di riferimento del tutto inconferente. L'ordinanza impugnata valorizza solo alcune conversazioni intercettate senza però individuare né una precisa condotta partecipativa attribuibile alla stessa né una consapevolezza della medesima di contribuire ad un sodalizio criminale, anche perché la PO non ha mai avuto contatti con alcuno degli altri ritenuti sodali;
2.2. Violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., rispetto ai ritenuto giudizio di attualità e persistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione. La motivazione sul punto è meramente apparente, perché basata su generiche affermazioni e mere formule di stile. 2 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando Giuseppe, Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso 3 l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). 3. Tanto premesso, il provvedimento impugnato risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità, con motivazione esente da vizi logici o giuridici. Quanto alla ritenuta partecipazione della ricorrente al sodalizio criminoso, contestata indipendentemente dalla contestazione di alcun reato fine, il Tribunale del riesame ha correttamente ricordato il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità - e che va qui ribadito - secondo cui, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati- fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr. ex multis: Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello Paolo, Rv. 280703 - 02; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 dep.2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, Sabella, Rv. 264826), considerato che la fattispecie incriminatrice dell'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, con la conseguenza, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, della irrilevanza della mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati-fine, e, per converso, del carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati- fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di "partecipazione" è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato-fine". Il Tribunale ha parimenti fatto corretta applicazione del principio a mente del quale per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa 4 strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, OU e altri, Rv. 252232). Tanto premesso, il Tribunale di Lecce ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza della prevenuta scaturiti dalla certa identificazione della ricorrente come "Mimina" o "Mimma", dalle captazioni telefoniche, dall'arresto in flagranza e sequestro di diversi tipi di sostanza e materiale per il confezionamento. t risultata accertata la partecipazione consapevole della PO alla associazione criminosa capeggiata dal ER, alla quale la donna versava parte dei proventi dello spaccio effettuato alle dipendenze di UC ET. In particolare, quanto ai passaggi che fondano l'identificazione della prevenuta, il Tribunale ha affermato che non può esservi alcun dubbio sul fatto che la stessa sia conosciuta e venga chiamata con il diminutivo di "Mimina" o "Mimma". Richiama all'uopo l'annotazione di p.g., prodotta in udienza dal Pubblico ministero, con allegati alcuni post comparsi sul profilo Facebook dell'indagata, indicata, in occasione del suo compleanno come "Mimma" e "Minnina"; il profilo Facebook, creato dall'indagata, con il suo cognome e il diminutivo "PO Mimma"; la conversazione di cui all'allegato 204, dalla quale emerge che la PO viene descritta con tratti maschili, descrizione coincidente, secondo la p.g., con quella dell'odierna ricorrente. Quanto alla piena consapevolezza in capo alla prevenuta della sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'ordinanza impugnata ricorda come la donna avesse fatto pervenire le sue lamentele al ER sul fatto che la sostanza stupefacente, che le era stata fornita, fosse di peso inferiore a quanto pattuito, facendo presente che i suoi guadagni sarebbero stati minori;
come la PO consegnasse al ET, ogni settimana, prima 600 euro, poi 1000, infine 1.500, segno evidente che la sua attività era diventata, di settimana in settimana, più proficua per lei e dunque per l'associazione; come dalle intercettazioni sia emerso che, dopo l'arresto del ET, la PO aveva consegnato i proventi dell'attività di spaccio a NA IZ (sodale), circostanza che dimostra la sua piena consapevolezza di far parte della contestata associazione. Il Tribunale evidenzia poi che LD LB (sodale) aveva informato dell'arresto della PO il capo del sodalizio, ER, detenuto degli agli arresti domiciliari: circostanza che ha congruamente ritenuto costituire un ulteriore riscontro della partecipazione dell'odierna indagata alla associazione. Si tratta di risultanze indiziarie che hanno consentito al Tribunale del riesame di desumere, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria sul pieno coinvolgimento dell'indagata nell'organizzazione criminosa. Quanto al secondo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, in tema di misure coercitive, ai fini della 5 configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 cod. pen. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato (Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Caterino e altri, Rv. 258070). Opportunamente premettendo la distinzione tra le "specifiche modalità e circostanze del fatto" e la gravità del titolo di reato in astratto considerato, il Tribunale di Lecce ha evidenziato che, dalle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, «è emersa una frenetica attività di spaccio da parte della PO, che riusciva a consegnare a ET UC fino a millecinquecento euro a settimana, come provento della cessione dello stupefacente», facendone pertanto discendere una valutazione di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione e di inadeguatezza di altre misure meno afflittive e non detentive (la PO è ristretta agli arresti domiciliari). Giova richiamare il principio per il quale, in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo(Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati Marsida, Rv. 285217). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per l'inammissibilità del ricorso. etcittskfgA5zwet E' presente l'avvocato SAVOIA ANTONIO del foro di LECCE in difesa di UP OS. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24103 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di PO OS, avverso l'ordinanza emessa il 16/10/2023, con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale ha disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti della stessa, perché indiziata del delitto di cui all'art. 74, commi 2, 3, 4 e 5, in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. All'indagata si contesta di aver partecipato all'associazione occupandosi della vendita al dettaglio della sostanza stupefacente del tipo hashish, nel territorio di Veglie, alle dipendenze di ET UC. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagata che solleva due motivi: 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. 309/90. La difesa sottolinea che PO OS è l'unica, rispetto ai numerosissimi capi di imputazione ex art. 73 d.P.R. 309/ 90, contestati agli altri partecipi dell'associazione, cui non è addebitato alcun reato fine, e che, in tutte le intercettazioni telefoniche intercorse tra altri sodali e il presunto capo dell'associazione, ER RN, richiamate dalla ordinanza impugnata, si fa sempre riferimento ad una "ragazza che fa il fumo", mentre l'indagata è una donna adulta di quasi 47 anni e la stessa non viene mai indicata per nome. Il ER e gli altri sodali non conoscono l'indagata. Il Tribunale non offre alcuna motivazione rispetto all'eccezione difensiva riguardante il contenuto dell'intercettazione (progr. 18366, all. 726) del 27/04/2022, intercorsa tra ER RN, AV IA e NA IZ, in cui l'unico richiamo alla PO sarebbe una frase pronunciata dal NA in cui si fa riferimento ad una piantagione asseritamente trovata a casa della stessa: si tratta di riferimento del tutto inconferente. L'ordinanza impugnata valorizza solo alcune conversazioni intercettate senza però individuare né una precisa condotta partecipativa attribuibile alla stessa né una consapevolezza della medesima di contribuire ad un sodalizio criminale, anche perché la PO non ha mai avuto contatti con alcuno degli altri ritenuti sodali;
2.2. Violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., rispetto ai ritenuto giudizio di attualità e persistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione. La motivazione sul punto è meramente apparente, perché basata su generiche affermazioni e mere formule di stile. 2 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando Giuseppe, Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso 3 l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). 3. Tanto premesso, il provvedimento impugnato risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità, con motivazione esente da vizi logici o giuridici. Quanto alla ritenuta partecipazione della ricorrente al sodalizio criminoso, contestata indipendentemente dalla contestazione di alcun reato fine, il Tribunale del riesame ha correttamente ricordato il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità - e che va qui ribadito - secondo cui, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati- fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr. ex multis: Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello Paolo, Rv. 280703 - 02; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 dep.2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, Sabella, Rv. 264826), considerato che la fattispecie incriminatrice dell'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, con la conseguenza, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, della irrilevanza della mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati-fine, e, per converso, del carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati- fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di "partecipazione" è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato-fine". Il Tribunale ha parimenti fatto corretta applicazione del principio a mente del quale per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa 4 strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, OU e altri, Rv. 252232). Tanto premesso, il Tribunale di Lecce ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza della prevenuta scaturiti dalla certa identificazione della ricorrente come "Mimina" o "Mimma", dalle captazioni telefoniche, dall'arresto in flagranza e sequestro di diversi tipi di sostanza e materiale per il confezionamento. t risultata accertata la partecipazione consapevole della PO alla associazione criminosa capeggiata dal ER, alla quale la donna versava parte dei proventi dello spaccio effettuato alle dipendenze di UC ET. In particolare, quanto ai passaggi che fondano l'identificazione della prevenuta, il Tribunale ha affermato che non può esservi alcun dubbio sul fatto che la stessa sia conosciuta e venga chiamata con il diminutivo di "Mimina" o "Mimma". Richiama all'uopo l'annotazione di p.g., prodotta in udienza dal Pubblico ministero, con allegati alcuni post comparsi sul profilo Facebook dell'indagata, indicata, in occasione del suo compleanno come "Mimma" e "Minnina"; il profilo Facebook, creato dall'indagata, con il suo cognome e il diminutivo "PO Mimma"; la conversazione di cui all'allegato 204, dalla quale emerge che la PO viene descritta con tratti maschili, descrizione coincidente, secondo la p.g., con quella dell'odierna ricorrente. Quanto alla piena consapevolezza in capo alla prevenuta della sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'ordinanza impugnata ricorda come la donna avesse fatto pervenire le sue lamentele al ER sul fatto che la sostanza stupefacente, che le era stata fornita, fosse di peso inferiore a quanto pattuito, facendo presente che i suoi guadagni sarebbero stati minori;
come la PO consegnasse al ET, ogni settimana, prima 600 euro, poi 1000, infine 1.500, segno evidente che la sua attività era diventata, di settimana in settimana, più proficua per lei e dunque per l'associazione; come dalle intercettazioni sia emerso che, dopo l'arresto del ET, la PO aveva consegnato i proventi dell'attività di spaccio a NA IZ (sodale), circostanza che dimostra la sua piena consapevolezza di far parte della contestata associazione. Il Tribunale evidenzia poi che LD LB (sodale) aveva informato dell'arresto della PO il capo del sodalizio, ER, detenuto degli agli arresti domiciliari: circostanza che ha congruamente ritenuto costituire un ulteriore riscontro della partecipazione dell'odierna indagata alla associazione. Si tratta di risultanze indiziarie che hanno consentito al Tribunale del riesame di desumere, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria sul pieno coinvolgimento dell'indagata nell'organizzazione criminosa. Quanto al secondo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, in tema di misure coercitive, ai fini della 5 configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 cod. pen. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato (Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Caterino e altri, Rv. 258070). Opportunamente premettendo la distinzione tra le "specifiche modalità e circostanze del fatto" e la gravità del titolo di reato in astratto considerato, il Tribunale di Lecce ha evidenziato che, dalle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, «è emersa una frenetica attività di spaccio da parte della PO, che riusciva a consegnare a ET UC fino a millecinquecento euro a settimana, come provento della cessione dello stupefacente», facendone pertanto discendere una valutazione di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione e di inadeguatezza di altre misure meno afflittive e non detentive (la PO è ristretta agli arresti domiciliari). Giova richiamare il principio per il quale, in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo(Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati Marsida, Rv. 285217). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore