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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1682/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
QUATTRONE ANTONINO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MANGANARO DENISE
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO impugnava l'intimazione di pagamento n° 09420239001880637, Parte_1 notificata dall' per il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
213.002,34, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento sottese, relative a spese di giustizia, numeri: 09420090031137182000, 09420110007648984000,
09420110021674705000, 09420120014101450003, 09420120014101551003,
09420120014101753001, 09420120014101955003, 0942018001479833500, per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ 1) Accogliere la domanda e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo l'atto impugnato, per le violazioni di legge dedotte;
2) Accogliere l'opposizione e, conseguentemente, dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima la pretesa per maturata prescrizione e/o intervenuta decadenza;
3) In via
pagina 1 di 6 ulteriormente gradata rideterminare le somme dovute;
4) dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell' per come motivata al punto 6 del Controparte_1 presente atto;
5) Condannare l' al pagamento delle spese e delle Controparte_1 competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore distrattario;”.
si costituiva con comparsa di costituzione del Controparte_2
30.6.2023 e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni. “Ritenere e dichiarare improcedibile, inammissibile e/o tardiva l'opposizione proposta dal Sig. , per i motivi Pt_1 sopra spiegati;
2) Successivamente, nel merito, ritenere e dichiarare legittima la procedura di riscossione posta in essere dalla . nei confronti del Sig. Controparte_2
e, pertanto, rigettare l'opposizione dalla stessa promossa nei confronti della Pt_1 [...]
; 3) Per l'effetto, confermare l'atto opposto;
4) Per i superiori Controparte_2 motivi, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese giudiziali in favore della
; 5) In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di Controparte_2 rigetto delle superiori richieste, condannare l'Ente impositore (nell'ipotesi in cui venisse accertata l'inesistenza dei presupposti per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a corrispondere alla le somme di cui la stessa potrebbe Controparte_2 essere gravata a seguito del presente giudizio;
”.
All'udienza del 22.11.2023, l'attore dichiarava la pendenza di procedimento volto alla definizione agevolata della lite e chiedeva un rinvio nelle more della definizione dell'iter avviato. Il GI rinviava pertanto all'udienza del 24.01.24 per la verifica, poi differita alla data del 18.9.24.
All'udienza del 18.9.2024, l'attore depositava documentazione attestante l'avvenuta definizione agevolata delle cartelle n°09420120014101450003, 09420120014101551003,
09420120014101955 003 e chiedeva la decisione della causa.
Il GI rinviava la causa al 15.01.2025 per la precisazione delle conclusioni con termini ex art. 189 cpc, n.1, 2 ex art. 281 quinquies , comma 2, cpc per il deposito di memorie conclusionali.
Con note ex art. 189 cpc n.1, l'attore precisava le seguenti conclusioni: “In relazione alle cartelle nn°09420120014101450003,09420120014101551003,09420120014101955003 dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuta definizione agevolata”, confermando, per le cartelle nn. 09420090031137182000, 09420110007648984000,
09420110021674705000, 09420120014101753001, 0942018001479833500 le medesime conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
All'udienza del 15.01.2024 il GI tratteneva la causa in decisione.
pagina 2 di 6 In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.
Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere rigettata.
Preliminarmente, occorre rilevare che la documentazione depositata in merito alla definizione agevolata riguarda altre cartelle di pagamento (con numeri differenti) riferite ad altro soggetto
( ) il quale viene qualificato come coobbligato dalla parte opponente, quindi Persona_1 dovrebbe trovare applicazione l'art. 1, comma 202, l. 197/2002 (il quale recita: “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.”), ma manca del tutto la prova che il sig. sia effettivamente il Per_1 coobbligato del sig. pertanto la predetta documentazione è insufficiente per Parte_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle impugnate.
Né può essere sufficiente il fatto che per una delle cartelle oggetto dell'impugnazione il numero di cartella sia quasi identico, si fa riferimento nel caso di specie alla cartella n.
09420120014101955003. Infatti, il presupposto per l'applicazione della disposizione sopra citata è che vi sia la prova che il soggetto che ha avuto accesso alla definizione agevolata sia effettivamente il coobbligato, altrimenti non potrebbero valere gli effetti della definizione agevolata dell'uno in favore dell'altro.
Conseguentemente, poiché in relazione alle cartelle n.n°09420120014101450003,
09420120014101551003, 09420120014101955003, non vi è prova della dichiarata definizione agevolata, la relativa domanda di cessazione della materia del contendere non può essere accolta.
Esaminando i singoli motivi di opposizione si rileva quanto segue.
L'attore ha contestato la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, nonché per mancata notifica degli atti prodromici, da cui discenderebbe- altresì- la prescrizione del credito esatto.
pagina 3 di 6 La convenuta ha -quindi-depositato documentazione al fine di dare prova della regolare notifica sia delle singole cartelle che degli atti interruttivi della prescrizione.
Premesso che la prova del perfezionamento della notifica è assolta con la produzione dell'avviso di ricevimento e non è necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (Cass. N. 9246 del 7/5/2015); dall'esame della documentazione si evince che, in relazione alle cartelle n. 09420090031137182000, 09420110007648984000, la prova della notifica della cartella viene fornita mediante produzione avviso di ricevimento di raccomandata, sebbene occorra rilevare che dalla stessa non si evince il riferimento al numero della cartella. Tuttavia, sul punto “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).” C. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17841 del 21/06/2023; pertanto, tenuto conto anche del fatto che la documentazione prodotta non è stata contestata nello specifico dall'opponente, la regolarità della notifica può ritenersi accertata con la produzione dell'avviso di ricevimento;
analogamente può concludersi per la notifica delle restanti cartelle di pagamento, in relazione alle quali le relative ricevute prodotte in atti contengono anche il riferimento specifico al numero della cartella esattoriale.
Parimenti l' ha dato prova della notifica degli atti prodromici, Controparte_3 interruttivi della prescrizione producendo gli avvisi di ricevimento di cui agli allegati alla comparsa di costituzione;
pertanto, il motivo di nullità dell'intimazione di pagamento deve ritenersi infondato sia per quanto riguarda la regolarità della notifica che per quanto riguarda, conseguentemente, la prescrizione del credito.
Non può essere accolto il motivo di nullità relativo all'inadempimento dell'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento;
infatti, poiché nella sequenza propria della procedura esattoriale, l'intimazione giunge successivamente alla notifica della cartella pagina 4 di 6 esattoriale che contiene i riferimenti più specifici al titolo, nell'intimazione è sufficiente il richiamo degli elementi identificativi della cartella.
Infatti, “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.”
Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024 . Inoltre “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché
é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.” (Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024).
Orbene, l'intimazione di pagamento impugnata appare conforme al modello ministeriale, reca i dati identificativi delle cartelle sottese, che devono ritenersi quindi richiamate, e dell'importo ad esse riferibile, consentendo al debitore di conoscere alla voce “dettaglio del debito” le ragioni del credito azionato;
per gli stessi motivi, è infondata la contestazione in ordine al calcolo degli interessi, posto che il richiamo alla cartella sottesa, unitamente alla specificazione dell'importo degli interessi di mora, risulta conforme alle prescrizioni ex art. 30 DPR 30 n.602/1973.
Infondato è il motivo di nullità dell'intimazione in relazione alla decadenza ex art. 227 -ter del
DPR 115/2002; l'eccezione, proposta in via generale a fronte della molteplicità delle cartelle sottese, finalizzata ad accertare un'eventuale decadenza in fase di emissione della cartella di pagamento, appare tardiva in quanto avrebbe dovuto essere oggetto di eventuale opposizione a cartella esattoriale e, comunque, sarebbe non provata in questa sede per mancata produzione delle cartelle medesime. Peraltro, con ordinanza del 10 maggio 2023, n. 12614 la
Cassazione civile ha chiarito, in tema di recupero di spese di giustizia, che la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non ha valenza generale con riferimento ad ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, ma opera solo per le pretese erariali tributarie, mentre nel caso di specie si tratta di spese di giustizia (Cfr. Cass. 28529/2018).
Per quanto riguarda la legittimazione passiva di , occorre Controparte_2 rilevare che la società procede alla gestione ed al recupero del credito Controparte_4
pagina 5 di 6 secondo le disposizioni del D.p.r. 115/2002, Testo Unico per le Spese di Giustizia, tuttavia ai sensi dell'art. 227-ter D.p.r. il recupero del credito mediante iscrizione a ruolo esattoriale avviene mediante la consegna dei ruoli ad che procede Controparte_5 alla notifica al debitore della cartella di pagamento e ne cura la riscossione, pertanto il difetto di legittimazione passiva di , contestato dall'opponente, è infondato. Controparte_2
Esaminati i singoli motivi di opposizione e ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che la domanda di nullità /illegittimità dell'intimazione di pagamento non possa essere accolta perché infondata.
Ritenuto di poter compensare le spese in quanto sussistono gravi e analoghe ragioni ex art 92 cpc come modificato dalla sentenza della C. Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 1682 /2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione.
- COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi
Reggio Calabria, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1682/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
QUATTRONE ANTONINO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MANGANARO DENISE
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO impugnava l'intimazione di pagamento n° 09420239001880637, Parte_1 notificata dall' per il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
213.002,34, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento sottese, relative a spese di giustizia, numeri: 09420090031137182000, 09420110007648984000,
09420110021674705000, 09420120014101450003, 09420120014101551003,
09420120014101753001, 09420120014101955003, 0942018001479833500, per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ 1) Accogliere la domanda e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo l'atto impugnato, per le violazioni di legge dedotte;
2) Accogliere l'opposizione e, conseguentemente, dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima la pretesa per maturata prescrizione e/o intervenuta decadenza;
3) In via
pagina 1 di 6 ulteriormente gradata rideterminare le somme dovute;
4) dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell' per come motivata al punto 6 del Controparte_1 presente atto;
5) Condannare l' al pagamento delle spese e delle Controparte_1 competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore distrattario;”.
si costituiva con comparsa di costituzione del Controparte_2
30.6.2023 e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni. “Ritenere e dichiarare improcedibile, inammissibile e/o tardiva l'opposizione proposta dal Sig. , per i motivi Pt_1 sopra spiegati;
2) Successivamente, nel merito, ritenere e dichiarare legittima la procedura di riscossione posta in essere dalla . nei confronti del Sig. Controparte_2
e, pertanto, rigettare l'opposizione dalla stessa promossa nei confronti della Pt_1 [...]
; 3) Per l'effetto, confermare l'atto opposto;
4) Per i superiori Controparte_2 motivi, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese giudiziali in favore della
; 5) In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di Controparte_2 rigetto delle superiori richieste, condannare l'Ente impositore (nell'ipotesi in cui venisse accertata l'inesistenza dei presupposti per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a corrispondere alla le somme di cui la stessa potrebbe Controparte_2 essere gravata a seguito del presente giudizio;
”.
All'udienza del 22.11.2023, l'attore dichiarava la pendenza di procedimento volto alla definizione agevolata della lite e chiedeva un rinvio nelle more della definizione dell'iter avviato. Il GI rinviava pertanto all'udienza del 24.01.24 per la verifica, poi differita alla data del 18.9.24.
All'udienza del 18.9.2024, l'attore depositava documentazione attestante l'avvenuta definizione agevolata delle cartelle n°09420120014101450003, 09420120014101551003,
09420120014101955 003 e chiedeva la decisione della causa.
Il GI rinviava la causa al 15.01.2025 per la precisazione delle conclusioni con termini ex art. 189 cpc, n.1, 2 ex art. 281 quinquies , comma 2, cpc per il deposito di memorie conclusionali.
Con note ex art. 189 cpc n.1, l'attore precisava le seguenti conclusioni: “In relazione alle cartelle nn°09420120014101450003,09420120014101551003,09420120014101955003 dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuta definizione agevolata”, confermando, per le cartelle nn. 09420090031137182000, 09420110007648984000,
09420110021674705000, 09420120014101753001, 0942018001479833500 le medesime conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
All'udienza del 15.01.2024 il GI tratteneva la causa in decisione.
pagina 2 di 6 In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.
Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere rigettata.
Preliminarmente, occorre rilevare che la documentazione depositata in merito alla definizione agevolata riguarda altre cartelle di pagamento (con numeri differenti) riferite ad altro soggetto
( ) il quale viene qualificato come coobbligato dalla parte opponente, quindi Persona_1 dovrebbe trovare applicazione l'art. 1, comma 202, l. 197/2002 (il quale recita: “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.”), ma manca del tutto la prova che il sig. sia effettivamente il Per_1 coobbligato del sig. pertanto la predetta documentazione è insufficiente per Parte_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle impugnate.
Né può essere sufficiente il fatto che per una delle cartelle oggetto dell'impugnazione il numero di cartella sia quasi identico, si fa riferimento nel caso di specie alla cartella n.
09420120014101955003. Infatti, il presupposto per l'applicazione della disposizione sopra citata è che vi sia la prova che il soggetto che ha avuto accesso alla definizione agevolata sia effettivamente il coobbligato, altrimenti non potrebbero valere gli effetti della definizione agevolata dell'uno in favore dell'altro.
Conseguentemente, poiché in relazione alle cartelle n.n°09420120014101450003,
09420120014101551003, 09420120014101955003, non vi è prova della dichiarata definizione agevolata, la relativa domanda di cessazione della materia del contendere non può essere accolta.
Esaminando i singoli motivi di opposizione si rileva quanto segue.
L'attore ha contestato la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, nonché per mancata notifica degli atti prodromici, da cui discenderebbe- altresì- la prescrizione del credito esatto.
pagina 3 di 6 La convenuta ha -quindi-depositato documentazione al fine di dare prova della regolare notifica sia delle singole cartelle che degli atti interruttivi della prescrizione.
Premesso che la prova del perfezionamento della notifica è assolta con la produzione dell'avviso di ricevimento e non è necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (Cass. N. 9246 del 7/5/2015); dall'esame della documentazione si evince che, in relazione alle cartelle n. 09420090031137182000, 09420110007648984000, la prova della notifica della cartella viene fornita mediante produzione avviso di ricevimento di raccomandata, sebbene occorra rilevare che dalla stessa non si evince il riferimento al numero della cartella. Tuttavia, sul punto “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).” C. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17841 del 21/06/2023; pertanto, tenuto conto anche del fatto che la documentazione prodotta non è stata contestata nello specifico dall'opponente, la regolarità della notifica può ritenersi accertata con la produzione dell'avviso di ricevimento;
analogamente può concludersi per la notifica delle restanti cartelle di pagamento, in relazione alle quali le relative ricevute prodotte in atti contengono anche il riferimento specifico al numero della cartella esattoriale.
Parimenti l' ha dato prova della notifica degli atti prodromici, Controparte_3 interruttivi della prescrizione producendo gli avvisi di ricevimento di cui agli allegati alla comparsa di costituzione;
pertanto, il motivo di nullità dell'intimazione di pagamento deve ritenersi infondato sia per quanto riguarda la regolarità della notifica che per quanto riguarda, conseguentemente, la prescrizione del credito.
Non può essere accolto il motivo di nullità relativo all'inadempimento dell'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento;
infatti, poiché nella sequenza propria della procedura esattoriale, l'intimazione giunge successivamente alla notifica della cartella pagina 4 di 6 esattoriale che contiene i riferimenti più specifici al titolo, nell'intimazione è sufficiente il richiamo degli elementi identificativi della cartella.
Infatti, “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.”
Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024 . Inoltre “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché
é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.” (Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024).
Orbene, l'intimazione di pagamento impugnata appare conforme al modello ministeriale, reca i dati identificativi delle cartelle sottese, che devono ritenersi quindi richiamate, e dell'importo ad esse riferibile, consentendo al debitore di conoscere alla voce “dettaglio del debito” le ragioni del credito azionato;
per gli stessi motivi, è infondata la contestazione in ordine al calcolo degli interessi, posto che il richiamo alla cartella sottesa, unitamente alla specificazione dell'importo degli interessi di mora, risulta conforme alle prescrizioni ex art. 30 DPR 30 n.602/1973.
Infondato è il motivo di nullità dell'intimazione in relazione alla decadenza ex art. 227 -ter del
DPR 115/2002; l'eccezione, proposta in via generale a fronte della molteplicità delle cartelle sottese, finalizzata ad accertare un'eventuale decadenza in fase di emissione della cartella di pagamento, appare tardiva in quanto avrebbe dovuto essere oggetto di eventuale opposizione a cartella esattoriale e, comunque, sarebbe non provata in questa sede per mancata produzione delle cartelle medesime. Peraltro, con ordinanza del 10 maggio 2023, n. 12614 la
Cassazione civile ha chiarito, in tema di recupero di spese di giustizia, che la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non ha valenza generale con riferimento ad ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, ma opera solo per le pretese erariali tributarie, mentre nel caso di specie si tratta di spese di giustizia (Cfr. Cass. 28529/2018).
Per quanto riguarda la legittimazione passiva di , occorre Controparte_2 rilevare che la società procede alla gestione ed al recupero del credito Controparte_4
pagina 5 di 6 secondo le disposizioni del D.p.r. 115/2002, Testo Unico per le Spese di Giustizia, tuttavia ai sensi dell'art. 227-ter D.p.r. il recupero del credito mediante iscrizione a ruolo esattoriale avviene mediante la consegna dei ruoli ad che procede Controparte_5 alla notifica al debitore della cartella di pagamento e ne cura la riscossione, pertanto il difetto di legittimazione passiva di , contestato dall'opponente, è infondato. Controparte_2
Esaminati i singoli motivi di opposizione e ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che la domanda di nullità /illegittimità dell'intimazione di pagamento non possa essere accolta perché infondata.
Ritenuto di poter compensare le spese in quanto sussistono gravi e analoghe ragioni ex art 92 cpc come modificato dalla sentenza della C. Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 1682 /2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione.
- COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi
Reggio Calabria, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
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