Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01051/2025REG.PROV.COLL.
N. 00499/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Trimboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Presidenza e Giunta Regionale di Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
nei confronti
Avvocato-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n.-OMISSIS- del 30 aprile 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Presidenza e Giunta Regionale di Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. EP HI e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso dinanzi al TAR Sicilia, l’odierno appellante ha impugnato: a) il provvedimento di designazione – asseritamente sconosciuto e mai notificato – con cui è stato designato l’avvocato-OMISSIS- ai fini della nomina a componente non togato presso la Sezione consultiva di questo C.G.A.R.S.; b) ove occorra e per quanto di interesse, il parere della Giunta Regionale, anch’esso non conosciuto, nella parte in cui la Regione avrebbe pretermesso sia la comparazione con altri candidati in ordine ai requisiti prescritti, sia la preliminare valutazione delle candidature, sia una qualunque forma di pubblicità in ordine alla designazione; c) l’implicito rigetto o esclusione in ordine alla dichiarazione di disponibilità alla nomina a componente laico del C.G.A.R.S. presentata dall’odierno appellante.
2. Con lo stesso mezzo, ha esposto:
- di essere stato nominato quale componente laico presso il C.G.A.R.S. con svolgimento delle funzioni dal mese di settembre 2016 al mese di settembre 2022;
- che il C.G.A.R.S., con la sentenza n. -OMISSIS- del 2024, ha ritenuto legittimo il divieto di conferma dell’incarico di componente laico se riferito a una conferma senza soluzione di continuità, rilevando la possibilità di una nuova nomina del componente laico cessato, trascorso un biennio dal primo incarico (c.d. periodo di raffreddamento);
- di avere presentato al Presidente della Regione, con comunicazione a mezzo PEC del 7 gennaio 2025, la propria candidatura alla designazione quale componente laico del C.G.A.R.S., poi reiterata con ulteriore comunicazione a mezzo PEC del 19 marzo 2025;
- ciononostante, il Presidente della Regione Siciliana ha designato l’avvocato-OMISSIS-, senza compiere la necessaria (in tesi) valutazione comparativa tra i diversi profili professionali.
3. Ha, quindi, dedotto a sostegno del proposto gravame le seguenti censure:
I) Violazione degli artt. 3 e 21-octies, comma 1, della legge n. 241/90 e s.m.i per assoluta carenza motivazionale; eccesso di potere per sviamento; carenza istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; violazione del principio di buon andamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta; violazione art. 97Cost. Violazione d.lgs. 373/2003 ;
2) Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione, in ragione dell’assenza di comparazione dei curricula .
Ha, pertanto, concluso – previa concessione di idonea misura cautelare – per l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese di lite.
4. Per resistere all’atto di gravame si sono costituiti nel primo giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e la Giunta di Governo della medesima Regione, depositando documentazione ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sia per la carenza in capo al ricorrente di una posizione soggettiva qualificata e differenziata, sia per la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato di designazione.
5. Alla camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare del 29 aprile 2025, previo avviso alle parti in ordine alla possibilità di definizione della causa con sentenza ex art. 60 c.p.a., il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile con la sentenza n.-OMISSIS- del 30 aprile 2025, compensando le spese di lite tra le parti costituite.
6. Tale sentenza è appellata, per la riforma e la sospensione in via cautelare dell’efficacia, anche previa concessione di misure cautelari monocratiche, dalla parte soccombente in primo grado, la quale articola un’unica doglianza, così rubricata: “ Erroneità della sentenza anche per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 c.p.a. e per erronea applicazione dei principi e regole concernenti gli atti endoprocedimentali – Violazione della normativa sulle nomine dei magistrati del C.G.A .”.
Il TAR avrebbe errato nel qualificare l’atto di designazione del Presidente della Regione Siciliana alla stregua di atto endoprocedimentale, omettendo di considerare che trattasi di atto che reca un evidente “ arresto procedimentale ” nel momento in cui esaurisce la fase della designazione e, pertanto, integra la immediata e definitiva lesione dell’interesse di cui è portatore il candidato concorrente alla nomina a componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
In sintesi, per l’appellante, l’atto di designazione di cui alla nota del 14 marzo 2025 del Presidente della Regione Siciliana, avrebbe immediata portata lesiva del proprio interesse, impedendogli definitivamente di partecipare alla agognata procedura comparativa all’esito della quale soltanto, secondo la prospettazione di parte appellante, il vertice regionale avrebbe potuto compiere una legittima designazione.
Con lo stesso mezzo, parte appellante ripropone conseguentemente in grado di appello le doglianze formulate senza buon esito dinanzi al primo giudice.
6. Con il decreto n. 125 del 12 maggio 2025 il Presidente del C.G.A.R.S. ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche.
7. Per resistere all’atto di impugnazione, prima della camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare, si sono costituite nel presente giudizio di secondo grado sia la Presidenza della Regione Siciliana, sia la Giunta Regionale di Governo, con atto di mera forma depositato in data 13 maggio 2025, seguito da memoria di controdeduzioni depositata il 21 maggio 2025.
8. In data 29 maggio 2025, parte appellante ha depositato ulteriore memoria difensiva per illustrare le proprie tesi e replicare alle tesi avversarie.
9. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la domanda cautelare, su richiesta di parte appellante, è stata abbinata al merito.
10. In prossimità della udienza pubblica fissata per la discussione del merito dell’appello, sia parte appellante, sia parte appellata, hanno prodotto ulteriori scritti difensivi.
Segnatamente: parte appellante ha depositato memoria in data 20 ottobre 2025 e memoria di replica in data 30 ottobre 2025; parte appellata, memoria di replica in data 27 ottobre 2025.
11. Alla udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Preliminarmente, il Collegio ritiene di potere prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità del ricorso di primo grado, riproposti – con opposte prospettazioni, negli scritti difensivi delle parti costituite – nel presente giudizio di impugnazione, alla luce della integrale infondatezza nel merito dell’azione di annullamento spiegata dall’odierno appellante e avente a oggetto la nota del Presidente della Regione Siciliana di designazione dell’avvocato-OMISSIS- a componente laico della Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
13. La cornice normativa in cui si incasella la controversia è costituita:
- dagli artt. 3, comma 1, lett. d), e 4, comma 1, lett. d), del d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, secondo cui le Sezioni consultiva e giurisdizionale del C.G.A.R.S. sono rispettivamente composte (anche) da cinque e quattro componenti “ in possesso dei requisiti di cui all’articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all’articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186 ”;
- dall’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 373 del 2003 in base al quale “ Alla designazione dei componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), e all’articolo 4, comma 1, lettera d), provvede il Presidente della Regione Siciliana ”;
- dall’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 373 del 2003 che, nel descrivere analiticamente il procedimento di nomina dei componenti laici del C.G.A.R.S., stabilisce: “ I componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa di cui ai commi 1 e 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’articolo 21, terzo comma, dello Statuto ”;
- dall’art. 106, terzo comma, della Costituzione, in base al quale, “ Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori ”;
- dall’art. 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, il quale stabilisce che “ I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: … 2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata ”.
- dall’art. 6, commi 4 e 5, del d. lgs. 373 del 2003, recante previsione che i componenti del C.G.A.R.S. designati dalla Regione “ durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del rispettivo giuramento ” e, alla scadenza del sessennio, “ cessano dalla carica e dall’esercizio delle funzioni ”.
13.1. Parte appellante, nel giudizio di primo grado e, mediante la riproposizione delle medesime doglianze nell’atto di appello, anche nel presente giudizio, sostiene l’illegittimità della designazione compiuta dal Presidente della Regione Siciliana dell’avvocato-OMISSIS- a componente (della Sezione consultiva) del C.G.A.R.S., in quanto è stata nella specie omessa “ ogni forma di comparazione ” tra i diversi soggetti aspiranti alla nomina, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
In particolare, deduce e documenta di avere inviato ben due comunicazioni a mezzo PEC – rispettivamente in data 7 gennaio 2025 e 19 marzo 2025 – alla Presidenza della Regione, con le quali ha manifestato “ il proprio interesse e candidatura alla designazione ”, dichiarando il possesso dei requisiti per la nomina a componente laico del C.G.A.R.S., ma tali comunicazioni sono rimaste prive di riscontro.
Precisa, inoltre, che – avendo già ricoperto per un sessennio l’incarico di componente del C.G.A.R.S., segnatamente dal settembre 2016 al settembre 2022 – in virtù del principio enunciato dalla sentenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa n. -OMISSIS- del 2024 (secondo cui tra due nomine a componente laico del C.G.A.R.S. deve intercorrere un lasso temporale minimo non inferiore a due anni: c.d. periodo di raffreddamento), al momento della contestata designazione era pienamente legittimato al conferimento del nuovo incarico.
13.2. Le doglianze mosse dall’odierno appellante non possono essere condivise dal Collegio in quanto si scontrano con le univoche previsioni legislative che disciplinano il procedimento di nomina a componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
13.3. Si rammenta che il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi su altra controversia instaurata dall’odierno appellante, ha avuto modo di precisare: “ La disciplina vigente, come esaminata anche dal primo giudice, evidenzia che, stante la previsione dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 373 del 2003, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di esercizio di funzioni spettanti al Consiglio di Stato, la nomina dei componenti di cui alla lett. d) dello stesso comma è soggetta ad un presupposto sostanziale e ad un modo procedimentale. Il primo profilo considera il possesso dei requisiti di cui all’art. 106, comma 3, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all’art. 19, comma 1, n. 2), della legge n. 186 del 1982, riservando così la scelta alle categorie dei professori ordinari di università in materie giuridiche e degli avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Il secondo profilo attiene al rispetto del procedimento descritto dall’art. 6, commi 2 e 3, dello stesso D.Lgs. n. 373 del 2003, per cui la designazione è opera del Presidente della Regione siciliana e la nomina avviene <<con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente delle Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto>>. L’articolazione del procedimento, anche dopo la designazione, che implica una proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, a sua volta fondata su un parere di carattere tecnico, ovviamente relativo all’effettivo possesso dei requisiti richiesti, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, cui segue una deliberazione del Consiglio dei Ministri in composizione speciale e che, infine, sfocia nel provvedimento avente forma di decreto a firma del Presidente della Repubblica, evidenzia una complessità di valutazioni, di carattere non strettamente vincolato, che rendono impossibile concretizzare il richiesto rapporto di consequenzialità necessaria e automatica tra designazione e nomina ” (così, Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4404).
13.4. A tale orientamento bisogna dare in questa sede continuità, evidenziando che dal quadro normativo, come sopra descritto, concernente la nomina dei componenti laici del C.G.A.R.S. non si rinviene la necessità di alcuna valutazione comparativa tra i profili professionali degli aspiranti alla nomina: e, invero, il procedimento finalizzato al provvedimento di nomina, nei termini disciplinati dalle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana di cui al d.lgs. n. 373 del 2003, non postula valutazioni comparative di sorta, bensì, ed esclusivamente, la valutazione della idoneità del nominando ( i.e. : valutazione del c.d. merito assoluto di costui, senza bisogno di alcuna relatio con qualsiasi altro soggetto), il quale deve possedere – quale unica condizione, necessaria e sufficiente, per essere dapprima designato e quindi nominato componente di una delle sezioni di questo C.G.A.R.S. – i requisiti soggettivi di cui agli artt. 106, terzo comma, della Costituzione, o 19, comma 1, n. 2), della legge n. 186 del 1982.
Con il corollario che, nell’ambito di un procedimento nel quale, per espressa e univoca previsione legislativa, deve essere valutato e accertato esclusivamente il c.d. merito assoluto, non sono tecnicamente ravvisabili neppure “ candidati ” (né “ autocandidati ”), quali soggetti aspiranti alla designazione presidenziale il cui profilo professionale debba essere obbligatoriamente valutato dal titolare del potere di designazione e posto in comparazione con quello degli altri aspiranti.
13.5. Tali conclusioni si impongono con assoluta evidenza alla luce delle seguenti considerazioni:
- l’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 373 del 2003, nell’attribuire al Presidente della Regione Siciliana il potere di designazione “ dei componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), e all’articolo 4, comma 1, lettera d) ”, non prevede che detta designazione debba essere preceduta da alcuna valutazione comparativa tra profili professionali, lasciando all’esclusiva scelta del vertice politico della Regione (difatti, per espressa previsione normativa, il Presidente della Regione “ provvede ” alla designazione) l’indicazione del profilo ritenuto adeguato, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 106, terzo comma, della Costituzione, o 19, comma 1, n. 2), della legge n. 186 del 1982;
- a fronte della piana previsione legislativa, non è ovviamente possibile argomentare, come tenta di fare l’odierno appellante, che laddove uno o più aspiranti alla designazione, in possesso dei requisiti soggettivi, trasmetta una formale dichiarazione di disponibilità alla designazione al Presidente della Regione Siciliana, quest’ultimo, solo perché destinatario della dichiarazione di disponibilità, sarebbe tenuto a compiere una valutazione comparativa tra i profili professionali degli aspiranti stessi, motivando, all’esito, le ragioni della scelta compiuta. A seguire questa tesi – non accoglibile, in quanto si tradurrebbe in una non consentita interpretazione abrogante di univoche norme legislative, peraltro attuative di norme statutarie di rango costituzionale (norme, perciò, c.d. subcostituzionali o superprimarie ) – sarebbe integralmente rimesso alla iniziativa di terzi ( i.e. : eventuale trasmissione di manifestazioni di disponibilità alla designazione) se attivare un procedimento di valutazione del merito assoluto o, in alternativa, di valutazione del merito comparativo, con evidente, ma certamente inammissibile, espropriazione della specifica prerogativa del Presidente della Regione Siciliana come declinata nelle norme di attuazione dello Statuto speciale d’autonomia;
- l’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 373 del 2003, recante la disciplina del complesso procedimento di nomina dei componenti laici del C.G.A.R.S., rimette al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Organo di autogoverno della magistratura amministrativa, di esprimere un parere sul profilo soggettivo del nominando, proprio al fine di accertare (parimenti in termini assoluti e non comparativi con chicchessia) l’effettivo possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina in capo al soggetto designato dal Presidente della Regione Siciliana.
13.6. Traslando i superiori principi alla odierna controversia, ne discende che, nell’atto di designazione oggetto di gravame, non è ravvisabile alcuno dei profili di illegittimità denunciati dall’odierno appellante dinanzi al giudice di primo grado, in quanto:
- le dichiarazioni di disponibilità alla designazione trasmesse dall’appellante, rispettivamente, in data 7 gennaio 2025 e 19 marzo 2025, si inquadrano – nell’ambito delle tradizionali categorie dogmatiche della teoria generale del diritto – tra le c.d. “ dichiarazioni di desiderio ”, giuridicamente improduttive di qualsiasi effetto, e pertanto non potevano indurre in capo al Presidente della Regione Siciliana alcun obbligo di valutazione del profilo professionale del dichiarante, né tanto meno di valutazione comparativa tra distinti profili professionali;
- il possesso in capo all’odierno appellante dei requisiti soggettivi per la nomina a componente laico del C.G.A.R.S., su cui quest’ultimo si sofferma a più riprese negli scritti difensivi, è circostanza affatto irrilevante ai fini della decisione della presente controversia, giacché – giova ribadirlo – la legge non prevede che l’atto di designazione, rientrante nelle prerogative esclusive del Presidente della Regione Siciliana, debba essere preceduto da una valutazione dei profili professionali dei “ candidati ” che abbiano assunto l’iniziativa, anch’essa non contemplata dalla legge, di inviare per tempo la propria manifestazione di interesse alla nomina: si tratta, in effetti, di una situazione per tale profilo analoga a quella in cui – al netto della designazione regionale, che in quella diversa sede manca – si svolge la valutazione di idoneità alla nomina dei consiglieri di Stato di cui all’art. 19, comma 1, n. 2, della legge 21 aprile 1982, n. 186, giacché in ambo i casi non è possibile postulare la necessità di alcuna comparazione tra il valutando e qualsivoglia altro soggetto;
- nel quadro normativo come sopra ricostruito, nessuna rilevanza può ovviamente assumere la circostanza, pacifica in atti, che l’odierno appellante abbia svolto per un sessennio le funzioni di componente laico del C.G.A.R.S., cessando definitivamente dall’incarico ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d. lgs. n. 373 del 2003;
- l’assenza di un obbligo di valutazione comparativa tra i profili soggettivi degli eventuali aspiranti alla designazione evidenzia l’infondatezza anche delle denunciate censure di difetto di istruttoria e motivazione, non potendosi ravvisare nella specie, per le ragioni già sopra enunciate, la necessità né di una comparazione tra profili professionali, né di motivazione dell’eventuale esito.
14. In definitiva, la domanda di annullamento spiegata dall’odierno appellante dinanzi al primo giudice si palesa priva di fondamento.
15. L’appello va quindi respinto, perché già nella sentenza gravata – pur se nell’ambito di una motivazione plurima, e verosimilmente ultronea quanto agli ulteriori profili – era stato ben chiarito come la tesi attorea non potesse essere accolta perché, “ in ogni caso, tale prospettazione presuppone una valutazione comparativa non prevista dalla normativa di riferimento ”.
Ciò significava, appunto, che la designazione – al pari della successiva istruttoria e del decreto di nomina che la conclude – non implicasse alcuna comparazione, ma solo una valutazione del merito assoluto del designato: che è legittimamente tale, e potrà quindi esser nominato, in quanto possegga i requisiti formali (appartenenza a una delle categorie di cui ai cit. artt. 106, III comma, Cost., o 19, comma 1, n. 2, L. n. 186/82) e sostanziali (“ piena idoneità all’esercizio delle funzioni ”, così valutata dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa) richiesti dalla legge.
In siffatto quadro ordinamentale, è inammissibile, come è stato ben acclarato dal primo giudice, addurre di essere “ migliori ” del soggetto designato, potendosi unicamente dedurre che il designato “ non è idoneo ” in termini assoluti (solo per tal verso potendosi far valere il proprio interesse strumentale alla riedizione della procedura, così indirettamente tutelando le proprie chance di successiva designazione): risulta dunque esatta la declaratoria di inammissibilità resa in prime cure (giacché il ricorso non recava censure di inidoneità “ assoluta ” a carico del controinteressato, Avv. -OMISSIS-), almeno per la terza delle ragioni enunciate (a pag. 5) dalla sentenza gravata.
Sicché quest’ultima, per tal ragione, deve trovare conferma in questa sede d’appello.
16. Le spese del grado seguono per legge la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte soccombente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante a pagare le spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre s.g. e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO de AN, Presidente
EP HI, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP HI | NO de AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.