TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. RD Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2204 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Nicoletta Fortuna
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli nelle modalità di seguito indicate:
• i figli , c.f. , e Persona_1 C.F._3 Persona_2
, c.f. verranno affidati congiuntamente ad entrambi
[...] C.F._4
i genitori con collocamento prevalentemente presso la madre nell'abitazione che ella si impegna a reperire entro il termine massimo di mesi diciotto dalla data di deposito del presente ricorso e, fino ad allora, in Vicenza, Via Lago Trasimeno, 50, ove i genitori continueranno provvisoriamente a coabitare;
• I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
• il padre, sig. concorrerà al loro mantenimento ordinario indiretto Parte_1
mediante la corresponsione alla madre sig.ra entro il giorno quindici di CP_1
ogni mese della somma mensile di € 225,00 ciascuno, così per un totale di € 450,00
fino al mese di febbraio 2027 - quando cesserà il finanziamento Findomestic in corso
- quindi € 275,00 ciascuno, e così per un totale di € 550,00, a partire dal mese di marzo
2027, in ogni caso rivalutabili annualmente in base agli indici Istat come per legge, a mezzo di bonifico sul conto corrente a questa intestato;
• l'assegno unico ed universale verrà accreditato alla madre;
• i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo dell'intestato Tribunale del 26.10.2017, da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni;
• i turni di responsabilità dei genitori, in particolare a seguito dell'uscita di casa della
Sig.ra , saranno regolamentati come segue: CP_1 - e RD resteranno presso il padre a fine settimana alternati dall'uscita Per_1
da scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà in classe;
- inoltre, nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con la madre,
e RD staranno con il padre due giorni infrasettimanali consecutivi, Per_1
indicativamente dall'uscita da scuola del martedì fino al giovedì mattina, quando li accompagnerà in classe;
- invece, nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con il padre,
e RD staranno con lui un solo giorno infrasettimanale, indicativamente Per_1
dall'uscita da scuola del martedì fino al mercoledì mattina, quando li accompagnerà in classe;
- i bambini potranno stare con il padre anche in altri momenti previo accordo con la madre e compatibilmente con i loro impegni scolastici;
- i genitori ogni anno ripartiranno equamente fra di loro i ponti festivi, quali a titolo esemplificativo quelli del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre;
- ciascun genitore starà con i figli il giorno del proprio compleanno;
i bambini
trascorreranno di preferenza il giorno del loro compleanno insieme ad entrambi i genitori;
- i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi quanto prima gli impegni di e RD (quali – a titolo esemplificativo - visite pediatriche, eventi Per_1
sportivi, saggi di fine anno, feste scolastiche di fine anno, ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi – compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi – a tali eventi;
- i genitori, inoltre, si impegnano reciprocamente a concordare ed organizzare le modifiche dei rispettivi turni di responsabilità con i figli che si rendano opportune in ragione di eventuali impegni imprevisti personali e/o lavorativi e del preminente interesse di ed RD a trascorrere dei tempi significativi sia con la madre Per_1 che con il padre;
- durante le vacanze estive e RD trascorreranno con ciascun genitore Per_1
tre settimane di vacanza anche non consecutive da concordarsi entro il mese di maggio;
- durante le vacanze di fine d'anno ad anni alterni i bambini resteranno con il
padre dal 24 al 30 dicembre compresi o dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, in modo che i minori, anno per anno, trascorrano il Natale con l'uno e il
Capodanno con l'altro genitore. Nel corso delle festività pasquali, per tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendendo in alternanza annuale il giorno di
Pasqua e il Lunedì in albis;
- i genitori convengono che nell'estate del corrente anno i bambini trascorreranno in vacanza con il padre le prime due settimane di agosto mentre trascorreranno con la madre le ultime due settimane di agosto;
- durante i periodi di vacanza scolastica, salvo diverso accordo dei genitori,
questi continueranno ad osservare il predetto calendario di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità con i bambini ed il padre anziché ritirare e riportare i bambini a scuola li ritirerà e poi li riporterà presso la residenza materna.
• Le parti danno atto che il piano genitoriale che definisce gli impegni e le attività
quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività
extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute corrisponde a quanto contenuto nel presente ricorso.
• La sig.ra si impegna a chiedere il trasferimento della propria residenza CP_1
anagrafica dalla residenza familiare alla sua nuova abitazione entro il termine massimo di mesi 18 dal deposito del presente ricorso.
• Le parti danno atto di aver già estinto il conto corrente di cui erano cointestatarie.
• Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto
• Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2025 e CP_1 Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
dei figli minori ed RD . Per_1
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori Persona_1
ed sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti Persona_2
in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 21.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. RD Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2204 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Nicoletta Fortuna
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli nelle modalità di seguito indicate:
• i figli , c.f. , e Persona_1 C.F._3 Persona_2
, c.f. verranno affidati congiuntamente ad entrambi
[...] C.F._4
i genitori con collocamento prevalentemente presso la madre nell'abitazione che ella si impegna a reperire entro il termine massimo di mesi diciotto dalla data di deposito del presente ricorso e, fino ad allora, in Vicenza, Via Lago Trasimeno, 50, ove i genitori continueranno provvisoriamente a coabitare;
• I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
• il padre, sig. concorrerà al loro mantenimento ordinario indiretto Parte_1
mediante la corresponsione alla madre sig.ra entro il giorno quindici di CP_1
ogni mese della somma mensile di € 225,00 ciascuno, così per un totale di € 450,00
fino al mese di febbraio 2027 - quando cesserà il finanziamento Findomestic in corso
- quindi € 275,00 ciascuno, e così per un totale di € 550,00, a partire dal mese di marzo
2027, in ogni caso rivalutabili annualmente in base agli indici Istat come per legge, a mezzo di bonifico sul conto corrente a questa intestato;
• l'assegno unico ed universale verrà accreditato alla madre;
• i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo dell'intestato Tribunale del 26.10.2017, da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni;
• i turni di responsabilità dei genitori, in particolare a seguito dell'uscita di casa della
Sig.ra , saranno regolamentati come segue: CP_1 - e RD resteranno presso il padre a fine settimana alternati dall'uscita Per_1
da scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà in classe;
- inoltre, nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con la madre,
e RD staranno con il padre due giorni infrasettimanali consecutivi, Per_1
indicativamente dall'uscita da scuola del martedì fino al giovedì mattina, quando li accompagnerà in classe;
- invece, nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con il padre,
e RD staranno con lui un solo giorno infrasettimanale, indicativamente Per_1
dall'uscita da scuola del martedì fino al mercoledì mattina, quando li accompagnerà in classe;
- i bambini potranno stare con il padre anche in altri momenti previo accordo con la madre e compatibilmente con i loro impegni scolastici;
- i genitori ogni anno ripartiranno equamente fra di loro i ponti festivi, quali a titolo esemplificativo quelli del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre;
- ciascun genitore starà con i figli il giorno del proprio compleanno;
i bambini
trascorreranno di preferenza il giorno del loro compleanno insieme ad entrambi i genitori;
- i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi quanto prima gli impegni di e RD (quali – a titolo esemplificativo - visite pediatriche, eventi Per_1
sportivi, saggi di fine anno, feste scolastiche di fine anno, ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi – compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi – a tali eventi;
- i genitori, inoltre, si impegnano reciprocamente a concordare ed organizzare le modifiche dei rispettivi turni di responsabilità con i figli che si rendano opportune in ragione di eventuali impegni imprevisti personali e/o lavorativi e del preminente interesse di ed RD a trascorrere dei tempi significativi sia con la madre Per_1 che con il padre;
- durante le vacanze estive e RD trascorreranno con ciascun genitore Per_1
tre settimane di vacanza anche non consecutive da concordarsi entro il mese di maggio;
- durante le vacanze di fine d'anno ad anni alterni i bambini resteranno con il
padre dal 24 al 30 dicembre compresi o dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, in modo che i minori, anno per anno, trascorrano il Natale con l'uno e il
Capodanno con l'altro genitore. Nel corso delle festività pasquali, per tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendendo in alternanza annuale il giorno di
Pasqua e il Lunedì in albis;
- i genitori convengono che nell'estate del corrente anno i bambini trascorreranno in vacanza con il padre le prime due settimane di agosto mentre trascorreranno con la madre le ultime due settimane di agosto;
- durante i periodi di vacanza scolastica, salvo diverso accordo dei genitori,
questi continueranno ad osservare il predetto calendario di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità con i bambini ed il padre anziché ritirare e riportare i bambini a scuola li ritirerà e poi li riporterà presso la residenza materna.
• Le parti danno atto che il piano genitoriale che definisce gli impegni e le attività
quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività
extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute corrisponde a quanto contenuto nel presente ricorso.
• La sig.ra si impegna a chiedere il trasferimento della propria residenza CP_1
anagrafica dalla residenza familiare alla sua nuova abitazione entro il termine massimo di mesi 18 dal deposito del presente ricorso.
• Le parti danno atto di aver già estinto il conto corrente di cui erano cointestatarie.
• Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto
• Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2025 e CP_1 Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
dei figli minori ed RD . Per_1
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori Persona_1
ed sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti Persona_2
in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 21.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo