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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2027/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2027 del ruolo generale dell'anno 2022 e promosso da:
, rappresentata e difesa dagli avv. GIANLUCA VIOLA ed ERIKA Parte_1
MACCAGNOLA, con studio in Brescia, via Spalto San Marco n. 5 presso il quale ha eletto domicilio in forza di giusta procura presente in atti;
-OPPONENTE-
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. IRENE IMPERADORI con studio in Via Controparte_1
Laffranchi n. 5, Carpendolo (BS), presso il quale ha eletto domicilio in forza giusta procura presente in atti;
-OPPOSTO-
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempores;
-OPPOSTO CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 c.p.c..
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 25.01.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione agli atti Parte_1
esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 30/06/2021 nella procedura esecutiva R.G. n. 1506/2020 fondata sulla sentenza n. 1878/2019, emessa dal Tribunale di Brescia.
Dalla documentazione in atti, emergono i seguenti fatti che hanno dato origine alla presente controversia.
- Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1878/2019 ha condannato e "a Parte_2 Parte_3 versare, in via tra loro solidale, a , la somma capitale di €4.800,00 oltre ad interessi Parte_1 al tasso legale dall' 11.03.2015 al saldo, nonché €1.420,43, comprensivi di IV A e CPA e spese, a titolo di spese legali per la fase monitoria relativamente ai due decreti ingiuntivi nn. 829/15 €
10759/2015, ed €2.261,64, sempre comprensivi di IV A e CPA nonché spese generali, quali spese liquidate per il giudizio di opposizione n. 4347/15, e così si ribadisce, per un totale complessivo di
€8.842,07";
- in data 20.09.2019 è stato notificato a e il titolo esecutivo costituito Controparte_1 Parte_2
dalla predetta sentenza n. 1878/19 emessa in data 14.06.2019, munita di formula esecutiva apposta in data 10.09.2019, unitamente ad atto di precetto con il quale veniva intimato ai medesimi di pagare nel termine di 10 giorni l'importo di € 8.914,04, comprensivo di compenso per atto di precetto, oltre al costo notifica e agli interessi legali maturati e maturandi dall'11.09.19 fino al saldo, nonché le ulteriori spese, competenze ed onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo;
- in data 05.03.2020 è stato notificato un ulteriore atto di precetto sempre ai medesimi con il quale veniva loro intimato di pagare nel termine di 10 giorni l'importo di € 8.926,09, comprensivo di compenso per atto di precetto, oltre al costo notifica ed agli interessi legali maturati e maturandi dal
06.03.2020 fino al saldo, nonché le ulteriori spese, competenze ed onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo;
- di conseguenza, stante l'impossibilità di eseguire la sentenza del Tribunale di Brescia non avendo i debitori provveduto al pagamento di quanto dovuto, è stata promossa nei loro confronti procedura di pignoramento presso terzi per somme dovute ai medesimi, a titolo pensione ed eventuale T.F.R., da parte dell' , notificato ai debitori ed al terzo pignorato e Controparte_2
depositato telematicamente nel fascicolo dell'esecuzione unitamente agli atti di precetto ed ai titoli esecutivi;
- in data 19.06.2020 è pervenuta a mezzo PEC dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. da parte dell' relativa alla posizione del debitore con la quale è precisato che l'importo CP_2 Controparte_1 lordo mensile della prestazione pensionistica è pari a € 3.927,18 e, dedotte le relative trattenute fiscali,
l'importo netto corrisponde a € 2.654,73 sul quale vi è in essere, per un precedente pignoramento, la trattenuta mensile di € 392,30 corrispondente ad 1/5 dell'importo netto, dedotto il minimo vitale, pari all'assegno sociale aumentato della metà, e che, pertanto, potrà essere data esecuzione al presente pignoramento presso terzi al termine del soddisfo di detto precedente credito pari a complessivi €
1.827.286,06;
- che, per la posizione di l' ha fatto pervenire dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Parte_2 CP_2
negativa in data 19.06.2020 per essere l'importo mensile pensionistico al di sotto del minimo vitale;
- ha contestato la dichiarazione afferente alla posizione di per essere Parte_1 Controparte_1
erronea ed in contrasto con quanto previsto e stabilito dall'art. 547, comma 5 e 7 c.p.c. e, conseguentemente, ha inoltrato all' di Brescia una PEC con la quale ha evidenziato la CP_2 sussistenza di una quota ancora pignorabile della prestazione pensionistica mensile pari a € 589,93;
- il Giudice dell'esecuzione con ordinanza di assegnazione in data 30.06.2021, notificata a mezzo
PEC in data 19.08.2021, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'estensione del pignoramento di un ulteriore quinto della pensione corrisposta a e conseguente ha assegnato al Controparte_1
creditore procedente con decorrenza dal soddisfacimento dei creditori aventi un Parte_1
procedimento di assegnazione di data anteriore al presente, il pagamento, della somma pari a 1/5 della parte netta della pensione mensile, calcolata al netto delle cessioni di credito indicate dal terzo, eccedenti la somma di € 690,00, corrisposta in favore del debitore da parte del terzo Controparte_1 sino al saldo, determinando il credito determinato nella complessiva somma di € 27.503,07, CP_2
così come indicata nel procedimento stesso, oltre all'imposta di registro che risultasse dovuta, anche sul titolo esecutivo, ove non già liquidata ed agli interessi al saldo determinati secondo il predetto titolo.
ha quindi proposto ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2 Parte_1
c.p.c, avverso l'ordinanza del 30.06.2021 resa nella procedura esecutiva con R.G. n. 1506/2020.
La causa è stata iscritta al n. 10324/2021 R.G..
Il Giudice dell'Esecuzione, nella fase cautelare del presente giudizio di opposizione, con ordinanza in data 17/11/2021, ha rigettato l'istanza di accantonamento della quota del quinto della pensione erogata da a a far data dal 15.06.2020 in virtù dell'insussistenza del fumus CP_2 Controparte_1
boni iuris, e ha fissato in 90 giorni il termine per l'introduzione del giudizio di merito, condannando altresì l'opponente alla rifusione delle spese della fase liquidate in € 2.940.00 oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge;
L'opponente non ha proposto reclamo avverso tale ordinanza e, con atto di citazione in data
18/02/2022, ha introdotto il presente giudizio di merito iscritto al n. 2027/2022 R.G.
L'opponente, nell'atto introduttivo, ha evidenziato quanto segue:
- il Giudice dell'Esecuzione ha erroneamente rigettato la richiesta di estensione del pignoramento ad un ulteriore quinto, asserendo che negli atti del procedimento non vi sarebbe nulla che comprovi la diversa natura e categoria dei due crediti, come richiesto ex art. 550 c.p.c.; - detta considerazione è errata dato che, nel caso di specie, a fronte di note scritte depositate in data
06.04.2021 con cui si dichiara la diversa natura del credito dell e dell'odierna Controparte_3
creditrice e, di conseguenza, la possibilità di gravare congiuntamente sulla pensione Parte_1
del debitore fino alla metà della somma eccedente il minimo vitale, la difesa del debitore nella comparsa di costituzione del 25.06.2021, ha precisato che l dall'anno 2018 ha Controparte_3
pignorato un quinto della pensione di ammettendo che trattasi di credito avente Controparte_1
natura e categoria diversa;
- il G.E. nell'ordinanza del 30.6.2021, oggetto di opposizione, ha ritenuto che devono essere osservate le norme previste per l'ipotesi di pluralità di pignoramenti di cui al combinato disposto degli artt. 550
e 524 c.p.c. senza alcun ulteriore chiarimento relativo alla fattispecie;
- che la somma quantificata dal Giudice dell'Esecuzione è altresì erronea poiché non determina gli interessi legali ex art. 1284, comma 5 c.c. ed esclude una parte delle competenze professionali dovute per l'ulteriore atto di intervento ex art. 549 c.p.c..
Si è ritualmente costituito il quale ha integralmente contestato le deduzioni di parte Controparte_1
attrice, osservando:
- che l'estensione del pignoramento si ha in caso di simultaneo concorso delle cause indicate nell'art. 545 c.p.c.;
- il pignoramento presso terzi deve tener conto della disciplina previsa dagli artt. 550, 524 e 528 c.p.c. in caso di pluralità di pignoramenti e il pignoramento dell'odierna creditrice è successivo di alcuni anni rispetto a quello dell;
in questo senso l' nella procedura promossa Controparte_3 CP_2
dall'odierna opponente, tramite dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. ha precisato che è già presente un pignoramento per 1/5 della pensione e che di conseguenza il pignoramento della signora Pt_1
è subordinato al previo soddisfacimento della precedente procedura;
- l' ha evidenziato come il limite del 50% si possa raggiungere “quando concorrono crediti CP_2
erariali e crediti alimentari tra loro o, viceversa, tra gli uni e gli altri”, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in questione;
- relativamente al quantum, la creditrice procedente nella nota di precisazione del credito ha indicato voci e punti non indicati dalle tabelle per un ammontare di € 3.800,00 per la fase esecutiva;
il compenso totale viene indicato in € 5.544,65.
L' non si è costituito in giudizio. CP_2
E' stata l'acquisizione agli atti del presente giudizio degli atti del procedimento presso terzi R.G.
2767/2018 instaurato dall nei confronti di Controparte_3 Controparte_1
A seguito della precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ***
Nel merito, le domande proposte in questa sede da sono infondate e non meritano Parte_1
accoglimento.
In relazione al primo motivo di opposizione, attinente alla mancata estensione del pignoramento di un ulteriore quinto, l'articolo di riferimento è il 545 c.p.c. comma quinto, il quale consente l'estensione del pignoramento delle retribuzioni sino alla metà in caso di "simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente".
Nella specie assume carattere dirimente l'assenza del requisito della simultaneità delle categorie dei crediti, spettando a questo Giudice decidere sulla base del “principio della ragione più liquida”, enucleato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. 9309/2020; Cass. Sez. Un. 9936/2014).
L'opponente ha al riguardo lamentato che il G.E. nell'ordinanza del 30.6.2021, oggetto di opposizione, ha ritenuto che devono essere osservate le norme previste per l'ipotesi di pluralità di pignoramenti di cui al combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c. senza alcun ulteriore chiarimento relativo al caso concreto.
L'opposto ha dedotto, conformemente a quanto ritenuto da G.E., che il pignoramento presso terzi deve tener conto della disciplina prevista dagli artt. 550, 524 e 528 c.p.c. in caso di pluralità di pignoramenti.
Si rileva innanzitutto che l'utilizzo dell'aggettivo “simultaneo” induce ad escludere che possa sussistere un concorso “successivo e sopravvenuto” al fine dell'estensione del pignoramento.
Circa la portata di tale simultaneità, l'art. 545 c.p.c. non può essere interpretato isolatamente, ma deve essere letto in maniera sistematica in combinato disposto con gli artt. 550 comma terzo, 551 e 524 comma secondo e terzo e 528 c.p.c..
In tal senso il comma terzo dell'art. 550 c.p.c. prevede che qualora il terzo dichiari la presenza di precedenti pignoramenti, si rinvii alle statuizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 524 c.p.c. previgenti.
Pertanto il richiamo operato dall'art. 550 c.p.c. all'art. 524 c.p.c. commi 2 e 3, comporta che in caso di una pluralità di pignoramenti presso terzi avverso un medesimo soggetto, deve aversi riferimento all'udienza ex art. 524 comma 2 c.p.c, al fine della qualificazione dell'intervento quale tardivo.
Coordinando tale norma col disposto degli artt. 551 e 528 c.p.c. in materia di intervento tempestivo e di intervento tardivo, ne consegue che, ai sensi dell'art. 551 c.p.c., se il pignoramento successivo avviene entro la prima udienza della procedura originata dal pignoramento anteriore, a seguito di riunione delle procedure, i creditori concorreranno sulla quota di retribuzione pignorabile, eventualmente oltre il quinto in caso di simultaneo concorso di cause (diverse), producendosi gli effetti di un intervento tempestivo. Al contrario, ai sensi dell'art. 558 c.p.c., qualora il pignoramento successivo sia eseguito successivamente a quell'udienza, equivale ad un intervento tardivo e di conseguenza il creditore sarà necessariamente soddisfatto sulla somma residua.
Ad analoga conclusione si giunge qualora il nuovo pignoramento intervenga ad assegnazione già avvenuta.
In conclusione, anche a fronte di una pluralità di esecuzioni successive, si esclude che si possa parlare di concorso simultaneo di crediti allorquando ogni pignoramento successivo non avvenga entro l'udienza prevista dal comma secondo dell'art. 524 c.p.c., così come previsto dall'art. 551 c.p.c..
Nel caso di specie risulta che il procedimento esecutivo avviato dall'
[...]
, il cui pignoramento presso terzi è avvenuto in data 08.05.2018, si è concluso Controparte_4
con il provvedimento di assegnazione somme in data 05.03.2019, a fronte invece del pignoramento presso terzi promosso dall'odierna opponente solamente in data 10.06.2020, ovverosia a procedimento ormai concluso.
Pertanto il pignoramento eseguito dall'odierno opponente non è “simultaneo”, bensì tardivo.
Correttamente pertanto il G.E., nell'ordinanza oggetto di impugnazione, ha assegnato in pagamento al creditore procedente l'importo parti ad un quinto della pensione netta mensile a decorrere dal soddisfacimento dei creditori aventi un provvedimento di assegnazione antecedente alla predetta ordinanza.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di opposizione.
Quanto al secondo motivo di opposizione, se ne rileva l'infondatezza.
Innanzitutto in calce all'assegnazione, il G.E. ha ricompreso l'imposta di registro nonché gli interessi legali successivi al precetto e all'atto di intervento e sino al saldo, da calcolare sulla base delle statuizioni del titolo esecutivo.
Inoltre il G.E. ha ridotto i compensi indicati nella nota spese della creditrice, ad € 2.716,88, comprensivi di accessori.
A fronte di tale quantificazione, l'odierna opponente avrebbe dovuto contestare dettagliatamente la liquidazione del G.E. rapportandola alla propria nota spese (doc. n. 5 dell'opposto), anziché lamentare genericamente l'esclusione di “buona parte” delle competenze ad essa spettanti per l'atto di intervento e la predisposizione dell'istanza ex art 549 C.P.C..
In ogni caso l'importo richiesto da nella propria nota spese per il processo esecutivo, Parte_1 pari ad € 5.544,65, eccede notevolmente i compensi previsti dal D.M. 55/2014 in materia di pignoramenti presso terzi rapportati allo scaglione relativo al credito azionato, mentre l'importo liquidato dal G.E. rientra pienamente tra i valori medi ed i valori massimi spettanti per il credito pari ad € 24.508,57, rientrante quindi nello scaglione sino a 26.000,00. Pertanto la liquidazione delle spese effettuata dal G.E. si ritiene congrua.
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione agli atti esecutivi promossa da va pertanto rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta di;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il 31.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2027 del ruolo generale dell'anno 2022 e promosso da:
, rappresentata e difesa dagli avv. GIANLUCA VIOLA ed ERIKA Parte_1
MACCAGNOLA, con studio in Brescia, via Spalto San Marco n. 5 presso il quale ha eletto domicilio in forza di giusta procura presente in atti;
-OPPONENTE-
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. IRENE IMPERADORI con studio in Via Controparte_1
Laffranchi n. 5, Carpendolo (BS), presso il quale ha eletto domicilio in forza giusta procura presente in atti;
-OPPOSTO-
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempores;
-OPPOSTO CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 c.p.c..
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 25.01.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione agli atti Parte_1
esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 30/06/2021 nella procedura esecutiva R.G. n. 1506/2020 fondata sulla sentenza n. 1878/2019, emessa dal Tribunale di Brescia.
Dalla documentazione in atti, emergono i seguenti fatti che hanno dato origine alla presente controversia.
- Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1878/2019 ha condannato e "a Parte_2 Parte_3 versare, in via tra loro solidale, a , la somma capitale di €4.800,00 oltre ad interessi Parte_1 al tasso legale dall' 11.03.2015 al saldo, nonché €1.420,43, comprensivi di IV A e CPA e spese, a titolo di spese legali per la fase monitoria relativamente ai due decreti ingiuntivi nn. 829/15 €
10759/2015, ed €2.261,64, sempre comprensivi di IV A e CPA nonché spese generali, quali spese liquidate per il giudizio di opposizione n. 4347/15, e così si ribadisce, per un totale complessivo di
€8.842,07";
- in data 20.09.2019 è stato notificato a e il titolo esecutivo costituito Controparte_1 Parte_2
dalla predetta sentenza n. 1878/19 emessa in data 14.06.2019, munita di formula esecutiva apposta in data 10.09.2019, unitamente ad atto di precetto con il quale veniva intimato ai medesimi di pagare nel termine di 10 giorni l'importo di € 8.914,04, comprensivo di compenso per atto di precetto, oltre al costo notifica e agli interessi legali maturati e maturandi dall'11.09.19 fino al saldo, nonché le ulteriori spese, competenze ed onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo;
- in data 05.03.2020 è stato notificato un ulteriore atto di precetto sempre ai medesimi con il quale veniva loro intimato di pagare nel termine di 10 giorni l'importo di € 8.926,09, comprensivo di compenso per atto di precetto, oltre al costo notifica ed agli interessi legali maturati e maturandi dal
06.03.2020 fino al saldo, nonché le ulteriori spese, competenze ed onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo;
- di conseguenza, stante l'impossibilità di eseguire la sentenza del Tribunale di Brescia non avendo i debitori provveduto al pagamento di quanto dovuto, è stata promossa nei loro confronti procedura di pignoramento presso terzi per somme dovute ai medesimi, a titolo pensione ed eventuale T.F.R., da parte dell' , notificato ai debitori ed al terzo pignorato e Controparte_2
depositato telematicamente nel fascicolo dell'esecuzione unitamente agli atti di precetto ed ai titoli esecutivi;
- in data 19.06.2020 è pervenuta a mezzo PEC dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. da parte dell' relativa alla posizione del debitore con la quale è precisato che l'importo CP_2 Controparte_1 lordo mensile della prestazione pensionistica è pari a € 3.927,18 e, dedotte le relative trattenute fiscali,
l'importo netto corrisponde a € 2.654,73 sul quale vi è in essere, per un precedente pignoramento, la trattenuta mensile di € 392,30 corrispondente ad 1/5 dell'importo netto, dedotto il minimo vitale, pari all'assegno sociale aumentato della metà, e che, pertanto, potrà essere data esecuzione al presente pignoramento presso terzi al termine del soddisfo di detto precedente credito pari a complessivi €
1.827.286,06;
- che, per la posizione di l' ha fatto pervenire dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Parte_2 CP_2
negativa in data 19.06.2020 per essere l'importo mensile pensionistico al di sotto del minimo vitale;
- ha contestato la dichiarazione afferente alla posizione di per essere Parte_1 Controparte_1
erronea ed in contrasto con quanto previsto e stabilito dall'art. 547, comma 5 e 7 c.p.c. e, conseguentemente, ha inoltrato all' di Brescia una PEC con la quale ha evidenziato la CP_2 sussistenza di una quota ancora pignorabile della prestazione pensionistica mensile pari a € 589,93;
- il Giudice dell'esecuzione con ordinanza di assegnazione in data 30.06.2021, notificata a mezzo
PEC in data 19.08.2021, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'estensione del pignoramento di un ulteriore quinto della pensione corrisposta a e conseguente ha assegnato al Controparte_1
creditore procedente con decorrenza dal soddisfacimento dei creditori aventi un Parte_1
procedimento di assegnazione di data anteriore al presente, il pagamento, della somma pari a 1/5 della parte netta della pensione mensile, calcolata al netto delle cessioni di credito indicate dal terzo, eccedenti la somma di € 690,00, corrisposta in favore del debitore da parte del terzo Controparte_1 sino al saldo, determinando il credito determinato nella complessiva somma di € 27.503,07, CP_2
così come indicata nel procedimento stesso, oltre all'imposta di registro che risultasse dovuta, anche sul titolo esecutivo, ove non già liquidata ed agli interessi al saldo determinati secondo il predetto titolo.
ha quindi proposto ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2 Parte_1
c.p.c, avverso l'ordinanza del 30.06.2021 resa nella procedura esecutiva con R.G. n. 1506/2020.
La causa è stata iscritta al n. 10324/2021 R.G..
Il Giudice dell'Esecuzione, nella fase cautelare del presente giudizio di opposizione, con ordinanza in data 17/11/2021, ha rigettato l'istanza di accantonamento della quota del quinto della pensione erogata da a a far data dal 15.06.2020 in virtù dell'insussistenza del fumus CP_2 Controparte_1
boni iuris, e ha fissato in 90 giorni il termine per l'introduzione del giudizio di merito, condannando altresì l'opponente alla rifusione delle spese della fase liquidate in € 2.940.00 oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge;
L'opponente non ha proposto reclamo avverso tale ordinanza e, con atto di citazione in data
18/02/2022, ha introdotto il presente giudizio di merito iscritto al n. 2027/2022 R.G.
L'opponente, nell'atto introduttivo, ha evidenziato quanto segue:
- il Giudice dell'Esecuzione ha erroneamente rigettato la richiesta di estensione del pignoramento ad un ulteriore quinto, asserendo che negli atti del procedimento non vi sarebbe nulla che comprovi la diversa natura e categoria dei due crediti, come richiesto ex art. 550 c.p.c.; - detta considerazione è errata dato che, nel caso di specie, a fronte di note scritte depositate in data
06.04.2021 con cui si dichiara la diversa natura del credito dell e dell'odierna Controparte_3
creditrice e, di conseguenza, la possibilità di gravare congiuntamente sulla pensione Parte_1
del debitore fino alla metà della somma eccedente il minimo vitale, la difesa del debitore nella comparsa di costituzione del 25.06.2021, ha precisato che l dall'anno 2018 ha Controparte_3
pignorato un quinto della pensione di ammettendo che trattasi di credito avente Controparte_1
natura e categoria diversa;
- il G.E. nell'ordinanza del 30.6.2021, oggetto di opposizione, ha ritenuto che devono essere osservate le norme previste per l'ipotesi di pluralità di pignoramenti di cui al combinato disposto degli artt. 550
e 524 c.p.c. senza alcun ulteriore chiarimento relativo alla fattispecie;
- che la somma quantificata dal Giudice dell'Esecuzione è altresì erronea poiché non determina gli interessi legali ex art. 1284, comma 5 c.c. ed esclude una parte delle competenze professionali dovute per l'ulteriore atto di intervento ex art. 549 c.p.c..
Si è ritualmente costituito il quale ha integralmente contestato le deduzioni di parte Controparte_1
attrice, osservando:
- che l'estensione del pignoramento si ha in caso di simultaneo concorso delle cause indicate nell'art. 545 c.p.c.;
- il pignoramento presso terzi deve tener conto della disciplina previsa dagli artt. 550, 524 e 528 c.p.c. in caso di pluralità di pignoramenti e il pignoramento dell'odierna creditrice è successivo di alcuni anni rispetto a quello dell;
in questo senso l' nella procedura promossa Controparte_3 CP_2
dall'odierna opponente, tramite dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. ha precisato che è già presente un pignoramento per 1/5 della pensione e che di conseguenza il pignoramento della signora Pt_1
è subordinato al previo soddisfacimento della precedente procedura;
- l' ha evidenziato come il limite del 50% si possa raggiungere “quando concorrono crediti CP_2
erariali e crediti alimentari tra loro o, viceversa, tra gli uni e gli altri”, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in questione;
- relativamente al quantum, la creditrice procedente nella nota di precisazione del credito ha indicato voci e punti non indicati dalle tabelle per un ammontare di € 3.800,00 per la fase esecutiva;
il compenso totale viene indicato in € 5.544,65.
L' non si è costituito in giudizio. CP_2
E' stata l'acquisizione agli atti del presente giudizio degli atti del procedimento presso terzi R.G.
2767/2018 instaurato dall nei confronti di Controparte_3 Controparte_1
A seguito della precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ***
Nel merito, le domande proposte in questa sede da sono infondate e non meritano Parte_1
accoglimento.
In relazione al primo motivo di opposizione, attinente alla mancata estensione del pignoramento di un ulteriore quinto, l'articolo di riferimento è il 545 c.p.c. comma quinto, il quale consente l'estensione del pignoramento delle retribuzioni sino alla metà in caso di "simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente".
Nella specie assume carattere dirimente l'assenza del requisito della simultaneità delle categorie dei crediti, spettando a questo Giudice decidere sulla base del “principio della ragione più liquida”, enucleato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. 9309/2020; Cass. Sez. Un. 9936/2014).
L'opponente ha al riguardo lamentato che il G.E. nell'ordinanza del 30.6.2021, oggetto di opposizione, ha ritenuto che devono essere osservate le norme previste per l'ipotesi di pluralità di pignoramenti di cui al combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c. senza alcun ulteriore chiarimento relativo al caso concreto.
L'opposto ha dedotto, conformemente a quanto ritenuto da G.E., che il pignoramento presso terzi deve tener conto della disciplina prevista dagli artt. 550, 524 e 528 c.p.c. in caso di pluralità di pignoramenti.
Si rileva innanzitutto che l'utilizzo dell'aggettivo “simultaneo” induce ad escludere che possa sussistere un concorso “successivo e sopravvenuto” al fine dell'estensione del pignoramento.
Circa la portata di tale simultaneità, l'art. 545 c.p.c. non può essere interpretato isolatamente, ma deve essere letto in maniera sistematica in combinato disposto con gli artt. 550 comma terzo, 551 e 524 comma secondo e terzo e 528 c.p.c..
In tal senso il comma terzo dell'art. 550 c.p.c. prevede che qualora il terzo dichiari la presenza di precedenti pignoramenti, si rinvii alle statuizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 524 c.p.c. previgenti.
Pertanto il richiamo operato dall'art. 550 c.p.c. all'art. 524 c.p.c. commi 2 e 3, comporta che in caso di una pluralità di pignoramenti presso terzi avverso un medesimo soggetto, deve aversi riferimento all'udienza ex art. 524 comma 2 c.p.c, al fine della qualificazione dell'intervento quale tardivo.
Coordinando tale norma col disposto degli artt. 551 e 528 c.p.c. in materia di intervento tempestivo e di intervento tardivo, ne consegue che, ai sensi dell'art. 551 c.p.c., se il pignoramento successivo avviene entro la prima udienza della procedura originata dal pignoramento anteriore, a seguito di riunione delle procedure, i creditori concorreranno sulla quota di retribuzione pignorabile, eventualmente oltre il quinto in caso di simultaneo concorso di cause (diverse), producendosi gli effetti di un intervento tempestivo. Al contrario, ai sensi dell'art. 558 c.p.c., qualora il pignoramento successivo sia eseguito successivamente a quell'udienza, equivale ad un intervento tardivo e di conseguenza il creditore sarà necessariamente soddisfatto sulla somma residua.
Ad analoga conclusione si giunge qualora il nuovo pignoramento intervenga ad assegnazione già avvenuta.
In conclusione, anche a fronte di una pluralità di esecuzioni successive, si esclude che si possa parlare di concorso simultaneo di crediti allorquando ogni pignoramento successivo non avvenga entro l'udienza prevista dal comma secondo dell'art. 524 c.p.c., così come previsto dall'art. 551 c.p.c..
Nel caso di specie risulta che il procedimento esecutivo avviato dall'
[...]
, il cui pignoramento presso terzi è avvenuto in data 08.05.2018, si è concluso Controparte_4
con il provvedimento di assegnazione somme in data 05.03.2019, a fronte invece del pignoramento presso terzi promosso dall'odierna opponente solamente in data 10.06.2020, ovverosia a procedimento ormai concluso.
Pertanto il pignoramento eseguito dall'odierno opponente non è “simultaneo”, bensì tardivo.
Correttamente pertanto il G.E., nell'ordinanza oggetto di impugnazione, ha assegnato in pagamento al creditore procedente l'importo parti ad un quinto della pensione netta mensile a decorrere dal soddisfacimento dei creditori aventi un provvedimento di assegnazione antecedente alla predetta ordinanza.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di opposizione.
Quanto al secondo motivo di opposizione, se ne rileva l'infondatezza.
Innanzitutto in calce all'assegnazione, il G.E. ha ricompreso l'imposta di registro nonché gli interessi legali successivi al precetto e all'atto di intervento e sino al saldo, da calcolare sulla base delle statuizioni del titolo esecutivo.
Inoltre il G.E. ha ridotto i compensi indicati nella nota spese della creditrice, ad € 2.716,88, comprensivi di accessori.
A fronte di tale quantificazione, l'odierna opponente avrebbe dovuto contestare dettagliatamente la liquidazione del G.E. rapportandola alla propria nota spese (doc. n. 5 dell'opposto), anziché lamentare genericamente l'esclusione di “buona parte” delle competenze ad essa spettanti per l'atto di intervento e la predisposizione dell'istanza ex art 549 C.P.C..
In ogni caso l'importo richiesto da nella propria nota spese per il processo esecutivo, Parte_1 pari ad € 5.544,65, eccede notevolmente i compensi previsti dal D.M. 55/2014 in materia di pignoramenti presso terzi rapportati allo scaglione relativo al credito azionato, mentre l'importo liquidato dal G.E. rientra pienamente tra i valori medi ed i valori massimi spettanti per il credito pari ad € 24.508,57, rientrante quindi nello scaglione sino a 26.000,00. Pertanto la liquidazione delle spese effettuata dal G.E. si ritiene congrua.
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione agli atti esecutivi promossa da va pertanto rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta di;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il 31.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno