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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/02/2024, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 354/2017 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Chiara Adamo Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Silvia Tea Calandra Controparte_1
Mancuso
avente ad oggetto: Indennità di Vigilanza;
assegno ad personam
Motivi della decisione
, premesso di essere dipendente del Parte_1 CP_1
dapprima impiegato presso il Settore IX (Polizia Municipale) con
[...]
il profilo professionale di “Istruttore direttivo di P.M.” e, a far data dal
29.10.2013, trasferito, per mobilità interna volontaria, al Settore III
(controlli interni e prevenzione della corruzione) con il profilo professionale
1 di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, deduce che: per effetto di detto trasferimento, non gli è stata più corrisposta l'Indennità di Vigilanza, precedentemente goduta nella misura di € 92,57 mensili;
che la revoca di detto emolumento, fisso e continuativo, viola il divieto di reformatio in pejus del trattamento di retributivo, sancito dall'art. 202 del D.P.R. 3/1957
per i dipendenti pubblici nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione;
che egli ha pertanto diritto all'assegno ad personam di cui all'art. 3, co. 57, L. 537/1993, pari alla differenza tra la retribuzione goduta all'atto del passaggio e quella spettante per la nuova posizione, che, per il periodo dal novembre 2013 all'instaurazione del presente giudizio, ammonta complessivamente a € 3.980,51.
Il esclude l'operatività in specie del principio invocato Controparte_1
dal dipendente, siccome applicabile esclusivamente: a) nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione statale,
e non anche regionale o comunale;
b) a fronte di un trasferimento d'ufficio,
e non su base volontaria;
c) con riferimento ad emolumenti fissi e continuativi, e non anche a quelli premiali, variabili o comunque connessi allo svolgimento di peculiari mansioni (quale è l'Indennità di Vigilanza).
La causa, istruita in via documentale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti viene decisa con la presente sentenza.
***
Il ricorrente, ex vigile urbano del , lamenta il mancato Controparte_1
riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 37 CCNL enti locali a seguito del suo passaggio nei ruoli amministrativi del medesimo ente locale.
Invocando il divieto di reformatio in pejus, sostiene di avere diritto a non
2 subire alcuna regressione del proprio trattamento economico ed a mantenere integra la retribuzione mensile percepita all'atto del passaggio dall'uno all'altro settore del Comune convenuto, mediante la ricezione di assegno ad personam in sostituzione di detta indennità precedentemente goduta.
A fondamento della pretesa, richiama la disciplina contenuta del T.U. sugli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3/1957), il cui art. 202 (oggi abrogato)
prevedeva che “nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o
diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello
spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a
pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo
riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di
carriera anche se semplicemente economica”, nonché l'art. 3, comma 57, della Legge n. 537/1993, che ha specificato che, nei casi di cui all'art. 202 sopra richiamato, “è attribuito un assegno personale pensionabile, non
riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra la retribuzione o
stipendio pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione”.
Tuttavia, deve escludersi che la normativa richiamata da parte ricorrente possa trovare applicazione nella fattispecie concreta, in quanto le norme citate disciplinano esclusivamente i casi di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione statale, e non anche i casi in cui tali passaggi avvengano nell'ambito di Amministrazione non statale, ovvero tra diverse Amministrazioni non statali, o da una di esse allo Stato e viceversa.
3 Tale principio è stato più volte affermato dalla più recente Corte di
Cassazione, secondo cui “il principio contenuto nella L. n. 537 del 1993,
art. 3, comma 57, è riferibile alla ipotesi, ormai residuale, dei passaggi di
carriera presso la stessa Amministrazione statale o anche diversa
amministrazione, purché statale, disciplinati dal D.P.R. 10 gennaio 1957 n.
3, art. 202, norma che, pertanto, non è espressione di un principio
generale, applicabile indistintamente a tutti i dipendenti pubblici” (cfr., da ultimo, n. 31123/2021; n. 10266/2021; conf. n. 16849/2018, n.
18299/2017; n. 17645/2009; n. 10449/2006; nello stesso senso, TAR
Piemonte n. 93/2007).
La Suprema Corte, ribadito che “In tema di mobilità di personale fra enti
pubblici, va escluso il diritto alla percezione dell'assegno "ad personam" di
cui agli artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, comma 57, della l. n. 537 del
1993, trattandosi di previsione riferita esclusivamente ai passaggi presso
la stessa o altra amministrazione da parte dei dipendenti statali, ivi
compresi i casi di accesso per concorso, non estensibile alle altre
categorie di dipendenti pubblici”, ha soggiunto che non rileva a tal fine la circostanza - valorizzata da parte ricorrente - “che all'entrata in vigore
della cit. l. n. 537 del 1993 fosse già intervenuta la "privatizzazione" del
pubblico impiego ad opera del d.lgs. n. 29 del 1993, posto che il
mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha
determinato l'unificazione di disciplina” (ord. n. 19437/2018).
La disciplina prevista per gli impiegati delle Amministrazioni statali non può, dunque, essere estesa analogicamente a casi diversi da quelli espressamente disciplinati, né può essere considerata come espressione di un generale principio di divieto di reformatio in peius del trattamento
4 economico dei pubblici dipendenti, atteso che ogni qual volta si è inteso mantenere, per i dipendenti pubblici, un trattamento di maggior favore, la fonte, primaria o secondaria, ne ha sempre espressamente definito i beneficiari, le condizioni ed i limiti di operatività, con ciò restando escluso la possibilità di desumere dal complesso delle disposizioni un principio con carattere di generalità.
In assenza di una espressa disciplina legale che riconosca il diritto del ricorrente al mantenimento del precedente trattamento economico più
favorevole o che preveda forme di compensazione della regressione subita, non può che farsi riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva applicata allo specifico rapporto di pubblico impiego, considerato che, ai sensi dell'art 45 del D.lgs. 165/2001, il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi, che rappresentano, ai sensi dell'art. 3 del medesimo testo unico, una delle fonti che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.
Nel caso di specie viene in rilievo la contrattazione collettiva che disciplina il rapporto alle dipendenze degli enti locali.
Ebbene, l'Indennità di Vigilanza rivendicata dal ricorrente è prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995, che la riconosce “a
tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri
mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65”, ossia in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto e che esercita tutte le funzioni di polizia municipale.
5 Trattasi, dunque, di indennità speciale riconosciuta per effetto dello svolgimento di peculiari mansioni, di cui pertanto il ricorrente non può
continuare a godere dal momento in cui, a seguito di mobilità volontaria, è
stato ricollocato in altro ruolo (amministrativo) e profilo professionale.
Nello stesso senso ha concluso l , chiarendo a più riprese, in linea Pt_2
con le indicazioni date dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 698/2001, che “l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), […] compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi
della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste
dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986; l'indennità in parola, pertanto, non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero
possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può
collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone
necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di
pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al
personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2,
legge n. 65/86). Deve escludersi, quindi, che essa possa essere
corrisposta al personale dell'area della vigilanza in caso di mutamento del profilo (e delle mansioni) […], in ragione del conseguente venire meno dello svolgimento delle funzioni di cui alla legge n.65/1986”.
“La erogazione dell'indennità di vigilanza [..] è strettamente legata all'effettivo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni espressamente
indicate nel medesimo art. 5 della Legge n.65/1986. Sulla base di tale disciplina legale, non tutto il personale dell'area di vigilanza, per il solo
6 fatto di essere comunque inquadrato in profili di tale area, beneficia di tale
indennità, ma solo quello che, in possesso dei requisiti prescritti, svolge effettivamente tutte le funzioni di cui al citato art. 5 della Legge n.65/1986”
(cfr. RAL 1861, 1862, 1966).
In definitiva, da un lato, è preclusa l'operatività del divieto di reformatio in peius e dell'istituto dell'assegno ad personam, dall'altro le condizioni per la corresponsione autonoma dell'indennità in discorso non sussistono più in capo al dipendente dal momento del passaggio al ruolo amministrativo, in quanto legate al possesso e all'esercizio in concreto di una professionalità
che il ricorrente non ha più esercitato dopo il mutamento di mansioni.
Per le ragioni di cui innanzi, il ricorso non può essere accolto.
La complessità della questione giuridica sottesa, la sussistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario e la qualità delle parti inducono a ritenere equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ragusa, 1.2.2024.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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