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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai IGnori Magistrati
dott. Andrea Palma Presidente
dott.ssa Giusi Ianni Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al r.g.n. 391/2025 V.G., trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 06.03.2025, tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Tancredi;
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Fuoco;
CP_1 C.F._2
E
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati
MOTIVI DELLA DECISIONE
e premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio a Parte_1 CP_1
decorrere dal settembre 2016, dalla quale sono nate le figlie , in data 1.11.2016, , in Per_1 Per_2
data 20.10.2022 e , in data 18.07.2024, chiedevano che il Tribunale disciplinasse i rapporti Per_3 tra gli stessi e le figlie minorenni sulla base delle condizioni poste in essere e condivise dalle parti in ordine alla regolamentazione del regime di affido e mantenimento, rassegnando le seguenti conclusioni: “A)Sull'affidamento delle figlie minori, collocamento e assegnazione della casa coniugale. Affido delle figlie minori , e ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 Per_3
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre che continuerà a vivere nella residenza familiare di Scigliano alla via
Monserrato n°1 ed alla quale sarà assegnata. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti, nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie pe le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Il IG. lascerà l'abitazione coniugale di via Monserrato 1, CP_1
andando a vivere in altro immobile prelevando e portando con sé tutti i suoi beni personali. B) Sul regime di visita del genitore non collocatario. Il IG. potrà tenere e vedere con sé le CP_1
figlie almeno tre giorni alla settimana dalle ore 14:00 alle ore 21:00 e, a settimane alternate tenere con sé le minori e dalle ore 9,00 del Sabato sino alle ore 21,00 della Domenica. Per Per_1 Per_2
quanto riguarda invece la piccola , Il IG. potrà vederla e tenerla con sé – considerata Per_3 CP_1
la tenerissima età della stessa e le esigenze alla stessa collegata – per tre pomeriggi a settimana dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e ciò fino a quando la minore on abbia compiuto il quarto anno di età. A settimane alternate, il IG. potrà tenere con sé la piccola nella giornata del Sababto o CP_1 Per_3
della Domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Dal quarto anno di età in poi, il diritto di visita di beatrice dovrà essere regolamentato come quelle previsto dalle sorelle maggiori. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se le figlie e ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure Per_1 Per_2
dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutiva da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Tale regolamentazione varrà anche per la piccola allorquando quest'ultimo compie il quarto anno di età – Il padre potrà sentire Per_3 telefonicamente le figlie contattando telefonicamente l'utenza della IG.ra . Ulteriori periodi Pt_1
di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle stesse. C) Sul contributo al mantenimento del figlio minore. Sul contributo per il mantenimento dei figli nel nostro ordinamento, ove prima sussisteva un a disparità di trattamento dei figli nati da coppie legate dal vincolo matrimoniale ed i figli nati, invece, da genitori non sposati tra loro, tale disparità, è venuta meno con la legge n. 219 del 2012, di riforma della filiazione che ha abrogato la differenza di status tra figli legittimi e naturali, eliminando dal codice civile ogni distinzione, come è confermato, dal riformato articolo 315 del codice civile, secondo cui “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Da detta riforma deriva, che i genitori hanno nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio, gli stessi diritti e doveri che sono previsti a favore dei figli, nati in costanza di matrimonio ovvero, devono, provvedere secondo la loro capacità lavorativa o apporto casalingo, al mantenimento, all'educazione e istruzione degli stessi, fornendo l'assistenza morale e materiale al fine di rispondere alle necessità della prole. I figli nati da genitori conviventi pertanto hanno gli stessi diritti di quelli nati da genitori sposati e cioè di essere mantenuti educati istruiti e assisiti moralmente nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Ciò è confermato dall'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda, dal momento che è sorto sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. Civile, 10 aprile 2012, n. 5652). In tal caso infatti, il Giudice, valutate tutte le circostanze del caso specifico nell'esclusivo interesse del minore, deciderà determinando la somma di denaro, dovuta da entrambi i genitori, in proporzione al loro reddito a titolo di mantenimento del figlio. Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il CP_1
mantenimento ordinario delle figlie, la somma globale di euro 600,00 (euro duecento/00 a figlia), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani delle IG. , oppure mediante bonifico ordinario su Pt_1
c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese Pt_1 solare. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra e non è cumulabile Parte_1
con il contributo di mantenimento di cui sopra. D) Il IG. sosterrà per intero tutte le spese CP_1
straordinarie relative alle figlie dietro semplice richiesta del genitore collocatario oppure rimborsando quest'ultimo dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per le spese e/o per il rimborso delle ulteriori straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario – mensile le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: Rette scolastiche (anche per prescuola e scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive : costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi CP_2
e ricreativi) oltre acquisto relativo attrezzature, centri estivi, viaggi – vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. E) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi CP_1 nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. F) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onere e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. G) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto. H) Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti. I) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti ed i loro procuratori, all'udienza del 06.03.2025, hanno dichiarato che e hanno inteso rinunciare ai punti E) e G) delle Parte_1 CP_1
condizioni, insistendo per il recepimento delle altre.
L'accordo dev'essere recepito non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi della prole.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - recepisce l'accordo delle parti, con le specificazioni di cui in parte motiva;
- compensa le spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma