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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4219/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tiziana Amodio (C.F. , giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto di citazione;
-ATTORE-
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Luigi Combariati (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla C.F._4 comparsa di risposta con chiamata di terzo ex art. 269 c.p.c.;
-CONVENUTA-
NONCHE' CONTRO
P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Vittorio Quercia (C.F.
, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta;
C.F._5
1 -TERZA CHIAMATA-
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, l'Avv. al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale per inadempimento dell'avv. CP_1 in ordine a fatti e circostanze ascritte e, per l'effetto: 2) Condannarla al pagamento, in favore di
[...]
a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di €. 15.000,00, quale importo Parte_1 risultante dalle poste sopra specificate o, in subordine, al risarcimento del danno da “perdita di chance” pari al predetto importo ovvero in quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'occorso sinistro (28/11/1997) al soddisfo;
3)
Condannare la convenuta, altresì, alla restituzione in favore dell'attore della somma corrisposta, a titolo di compensi professionali, nella misura di €. 500,00 oltre rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo;
4) Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
a fondamento della domanda, ha dedotto: la sussistenza della responsabilità Parte_1 professionale dell'Avv. per errato inquadramento normativo della fattispecie di CP_1 risarcimento del danno da lui subito in conseguenza del sinistro occorso durante l'adunata presso la Scuola di Cavalleria di Montelibretti, ove era stato incorporato per svolgere il servizio militare obbligatorio di leva;
l'errato richiamo all'art. 228 del R.D. 484/36 sulla procedura di equo indennizzo riservato solo al personale della , di cui l'attore non aveva Controparte_3 mai fatto parte;
che ciò è stato rilevato dal Tribunale di Catanzaro che, con sentenza n.
2732/2005, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e, poi, confermato dal giudice amministrativo;
che il LI di TA ha rilevato la genericità dell'appello per mero richiamo alla originaria domanda risarcitoria, contenente l'erronea prospettazione normativa senza precisazioni sulla tipologia di responsabilità ascritta all'Amministrazione procedente;
che, in ogni caso, non è stato neanche attivato il procedimento per ottenere l'equo indennizzo;
che la convenuta ha omesso di informarlo sull'errore commesso;
che il comportamento gravemente colposo dell'Avv. ha provocato la CP_1 perdita definitiva del suo diritto al c.d. equo indennizzo o comunque al risarcimento del danno
2 dipendente da causa di servizio;
che il danno non patrimoniale subito, comprensivo del danno biologico pari almeno al 6%, oltre all'inabilità temporanea totale e parziale e del danno esistenziale causato dalle difficoltà respiratorie e del danno morale, è quantificato in €.
15.000,00, con personalizzazione massima, oltre interessi dall'occorso sinistro (28.11.1997) sino al soddisfo;
in via subordinata il diritto al risarcimento del danno da “perdita di chance” e la restituzione dell'importo versato a titolo di onorari pari ad € 500,00.
Con comparsa del 24/01/2023, si è costituita l'Avv. , la quale ha chiesto di Controparte_1 dichiarare improcedibile la domanda proposta dall'attore per difetto dei presupposti di legge;
il rigetto della domanda di parte attrice, perché l'incarico conferitole nel 2001 aveva riguardato la proposizione della domanda di risarcimento danni nei confronti del e Controparte_4 non quello di attivazione dei procedimenti di equo indennizzo, considerato anche che la citata procedura avrebbe dovuto avviarsi entro sei mesi dalla data del sinistro, avvenuto il
28/11/1997; poiché aveva correttamente individuato l'autorità competente in conformità alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui la controversia promossa da un militare di leva nei confronti della P.A. per far valere pretese di natura patrimoniale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario;
che, comunque, la qualificazione giudica della domanda e la normativa applicabile è una questione riservata al giudice in virtù del principio iura novit curia; che il risarcimento del danno è insussistente per difetto di prova della sua riconducibilità all'esito negativo della lite;
che anche la quantificazione del danno è sfornita di supporto probatorio;
che, comunque, l'attore gode di una pensione privilegiata quale risarcimento del pregiudizio del quale deve tenersi conto in sede di quantificazione;
infine, ha chiesto la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni per essere tenuta indenne Controparte_2 dall'eventuale condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore, vinte le spese.
Con provvedimento del 08/02/2023 è stata autorizzata in giudizio la chiamata in causa della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale, con Controparte_2 comparsa depositata il 28/07/2023, si è costituita nel presente giudizio, contestando quanto asserito dall'attore e chiedendo: in via preliminare, l'accertamento e la dichiarazione di inoperatività della polizza, poiché la n. 420186238 è stata stipulata il 24/10/2022 in sostituzione della precedente con numero 371036637 contratta il 20/10/2017, emessa in sostituzione della polizza n. 291184421 sottoscritta il 20/10/2009 e sia la prima, stipulata lo stesso giorno in cui la convenuta aveva ricevuto l'atto di citazione, che la seconda avevano una copertura retroattiva
3 ed illimitata;
che, tuttavia, l'evento non è coperto dalla garanzia, perché l'Avv. aveva CP_1 ricevuto una raccomandata con richiesta dei danni a giugno 2010, prima della stipula delle polizze contratte nel 2022 e nel 2017; che, di conseguenza, il contratto è nullo per carenza dell'alea contrattuale;
perché la polizza stipulata nel 2009 era attiva a giugno 2010 data della prima richiesta risarcitoria trasmessa dall'attore alla convenuta, la quale non è stata denunciata da quest'ultima all'assicurazione con conseguenziale decorso della prescrizione biennale ex art. 2952 c.c.; in quanto, la convenuta ha riproposto la domanda originaria di risarcimento innanzi al
LI di TA pur essendo consapevole dell'errore in cui era incorsa, determinando l'inoperatività delle polizze ai sensi dell'art. 1917 c.c. e 4 delle CGA;
per inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c., in quanto l'Avv. era a conoscenza della Controparte_1 richiesta risarcitoria avanzata dall'attore in seguito alle sentenze del Tribunale di Catanzaro e del
Tar di rigetto del risarcimento del danno, ovvero nel 2010 e, nonostante ciò, non ne ha fatto dichiarazione in polizza;
inoltre, ha eccepito che il massimale di copertura della garanzia è pari ad € 500.000,00 con uno scoperto del 5% per ogni sinistro e con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato pari ad € 500.00; per difetto di prova della colpevolezza dell'amministrazione nella causazione del sinistro, della riconducibilità dell'evento dannoso all'esito negativo della lite e del quantum del danno;
che, comunque, dal calcolo del risarcimento va scomputata la quota percepita per eventuale pensione privilegiata;
infine, ha contestato la copertura assicurativa sulle spese legali e si è associata alla difesa svolta dalla convenuta, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con provvedimento dell'11.02.2023, ritenute inammissibili la prova testimoniale e l'ordine di esibizione (in quanto la richiesta degli atti è stata rivolata all'avvocato ma avrebbe potuto essere avanzata anche all'Ufficio giudiziario), superflua la CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.02.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito esposti.
Si osserva che in materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, la Corte di cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale: “Non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso
4 eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. È quindi fondamentale dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. n. 10526/2015; Cass. n. 11984/2016;
Cass. n. 16342/2018).
In particolare, la Suprema Corte, con le sopra richiamate pronunce, ha precisato che nelle azioni di responsabilità c'è una doppia applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”: una prima volta con riferimento all'accertamento del nesso di causa tra condotta ed evento di danno e, una seconda volta, tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili.
Infatti, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni, è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito.
Pertanto, in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno ma anche che questo è stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attività e cioè dalla difettosa esecuzione della prestazione del professionista.
In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti, si ricava una condotta scarsamente diligente dell'avvocato nella difesa di nei vari giudizi intrapresi negli anni CP_1 Parte_1 avverso il . Controparte_4
Nello specifico, dalle allegazioni di parte attrice risulta quanto segue:
a) che incorporato a partire dal 15/10/1997 presso la Scuola di Cavalleria di Parte_1
Montelibretti in Roma, con matricola n. 019780084730, per l'effettuazione del servizio militare obbligatorio di leva, mentre era in adunata, a seguito di rovinosa caduta, riportava “trauma contusivo cranico, con frattura della base del naso”, come refertato presso l'infermeria militare della caserma, cui seguiva successivo ricovero presso l'Ospedale Militare di Roma che, in data
5 11/12/1997, rilasciava Mod. C n. 1028 con giudizio positivo in ordine alla dipendenza dell'occorso sinistro da causa di servizio ( v. doc. J fasc. parte attrice);
b) che in data 27/01/1998, veniva sottoposto ad un intervento di rinosettoplastica funzionale che lo costringeva a nuovi e ripetuti ricoveri per lamentate difficoltà respiratorie, con dimissione in data 05/5/1998 e diagnosi di “esiti pregressi rinosettoplastica per frattura traumatica” (v. doc.
1-16 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 parte attrice);
c) che in data 13/08/1998, veniva collocato in congedo illimitato per Parte_1 completamento degli obblighi di leva (v. doc. K fasc. parte attrice);
d) che, in conseguenza dell'occorso sinistro e del riconoscimento delle lesioni subite come dipendenti da causa di servizio, l'odierno attore conferiva incarico professionale all'avv.
[...]
nel 2001, al fine di promuovere ogni opportuna iniziativa nei confronti del CP_1
per il riconoscimento della indennità da causa di servizio e, comunque, Controparte_4 per il risarcimento dei danni subiti;
e) che, con atto di citazione del 2001 redatto dall'avv. , è stato citato in giudizio, CP_1 dinanzi al Tribunale Civile di Catanzaro, il , al fine di sentire accogliere la Controparte_4 domanda di risarcimento del danno con condanna dello stesso al pagamento dell'indennità di risarcimento quantificata in £ 200.000.000 (€ 100.000,00 circa) sulla base dell'art. 228 R.D. n.
484/1936 (cfr. doc. a fasc. parte attrice, sentenza n. 2372/2005 del Tribunale di Catanzaro);
f) che, con sentenza n. 2372/ 2005, il Tribunale di Catanzaro dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, con condanna del Pt_1 al pagamento delle spese di giudizio quantificate in complessivi € 1.300,00, rilevando che: “la parte attrice ha invocato, non già il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., bensì un beneficio economico specifico per infortuni verificatisi per causa di servizio previsto dall'art. 228 del r.d. n. 484/36 riservato al personale militare appartenente al corpo della . E, dunque, avrebbe dovuto dimostrare la Controparte_3 sua appartenenza a tale corpo ed agire nei confronti della stessa , ma sempre innanzi al Controparte_3 giudice amministrativo”. (v. doc. a fasc. parte attrice);
g) che, nonostante quanto rilevato dal Tribunale di Catanzaro con la sopra citata sentenza, con ricorso al T.A.R. AB del 29/6/2006 (R.G. 1374/06), redatto e depositato dall'Avv.
[...]
, è stato richiesto di dichiarare e riconoscere il diritto del ricorrente al CP_1 Pt_1 risarcimento del danno nella misura di €. 100.000,00 con condanna del , Controparte_4 insistendo nel richiamo al citato art. 228 del R. D. n. 484/36 e sul presupposto dell'avvenuto
6 riconoscimento della dipendenza del sinistro da causa di servizio in base al Mod. C n. 1028/97
(v. doc. b fasc. parte attrice);
h) che, con sentenza n. 381/2010, il respingeva il ricorso per infondatezza, Controparte_5 atteso che l'art. 228 R. D. n. 484/1936 (“Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento,
l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della ”), Controparte_3 invocato dal ricorrente e relativo all'indennità di risarcimento riconosciuta in caso di invalidità derivante da infortunio dipeso da causa di servizio, si applicava al solo personale appartenente alla ed il non aveva fornito alcuna prova al riguardo, con Controparte_3 Pt_1 conseguente non applicazione della richiamata norma al caso in esame (v. doc. c fasc. parte attrice);
i) che, con raccomandata del 21/06/2010, l'odierno attore contestava al professionista la mancata consegna della sentenza da cui aveva in seguito appreso che il rigetto del CP_5 ricorso era stato conseguente all'errato richiamo all'art. 228 R. D. n. 484/1936, non avendo egli mai prestato servizio presso la (v. doc. f fasc. parte attrice); Controparte_3
l) che, con comunicazione del 24.6.2010, l'Avv. informava l'odierno attore della CP_1 possibilità di proporre impugnazione al LI di TA, consigliando la proposizione del gravame “in quanto il T.A.R. ha disatteso la pronuncia sulla domanda principale” (v. doc. g fasc. parte attrice);
m) che, con ricorso dinanzi al LI di TA (R.G. 9319/2010), sempre con il patrocinio dell'avv. , nel richiamare l'avvenuto riconoscimento delle lesioni riportate dal CP_1 Pt_1 come dipendenti da causa di servizio in base al Mod. C n. 1028/97 dell'O.M. di Roma e la normativa di cui all'art. 228 R. D. 484/36, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza con diritto del ricorrente al risarcimento quantificato in €. 100.000,00 (v. doc. d fasc. parte attrice);
n) che, con sentenza n. 5982/2020, il LI di TA respingeva definitivamente l'impugnativa, confermando la sentenza T.A.R., rilevando la genericità dell'appello che riproduceva l'originaria istanza risarcitoria con l'inconferente richiamo all'art. 228 R. D. n.
484/1936, non appartenendo il alla evidenziando la mancata Pt_1 Controparte_3 attivazione del procedimento per la riconoscibilità del c.d. equo indennizzo, in conseguenza di lesioni accertate come dipendenti da causa di servizio in virtù del Mod. C. n. 1028/97 dell'O.M. di Roma, nonché la mancata individuazione di profili di colpevolezza ascrivibili al
[...]
(v. doc. e fasc. parte attrice); CP_4
7 o) che, con raccomandata del 16/02/2022, il ha richiesto al suddetto legale il rilascio di Pt_1 tutti gli atti giudiziari relativi all'intera vicenda processuale, nonché la copia della sentenza del
LI di TA (v. doc. h fasc. parte attrice);
p) che l'Avv. , con missiva del 01/03/2022, rimetteva la sola copia della sentenza CP_1 del LI di TA, omettendo la consegna di tutta la documentazione di parte in suo possesso. (v. doc. i fasc. parte attrice);
r) che, con comunicazione PEC del 24/03/2022, il ha quindi avanzato formale richiesta Pt_1 di risarcimento di tutti i danni subiti nei confronti dell'avv. (v. doc. l fasc. parte CP_1 attrice).
Di contro, l'Avv. , nei propri atti difensivi, ha respinto ogni contestazione ad ella CP_1 addebitata, sulla base dei seguenti presupposti:
1)che la stessa, nell'anno 2001, aveva ricevuto incarico per promuovere azione di risarcimento danni nei confronti del , e non anche incarico per ottenere l'indennità a CP_4 CP_4 causa di servizio, in relazione all'incidente occorso a in data 28/11/1997; Parte_1
2) che l'originaria domanda proposta innanzi al giudice ordinario, per la quale aveva ricevuto incarico, in nessun modo può costituire negligenza professionale, avendo al contrario il professionista individuato perfettamente l'autorità giudiziaria competente, citando la giurisprudenza dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che soltanto nel 2022, ha così statuito:
“Il militare di leva obbligatoria non è legato all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio privo del carattere della spontaneità, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione;
ne consegue che la controversia promossa da un militare di leva nei confronti della P.A. per far valere pretese di natura patrimoniale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi ed essendo esclusa l'esistenza di una controversia riconducibile a quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1393/2022);
3) che, in merito a quanto rilevato dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 2372/2005, dal
CA con sentenza n. 381/2010 nonché dal LI di TA con sentenza n.
5982/2020 sull'errata interpretazione della normativa di riferimento posta a base della richiesta risarcitoria, ovvero sull'art. 228 del R.D. n. 484/1936, riservato solo al personale appartenente alla l'odierna convenuta ha ribadito che, al di là di ogni prospettazione Controparte_3 della parte, in forza del principio iura novit curia, la qualificazione giudica della domanda e la normativa applicabile è questione riservata al giudice, il quale può assegnare una diversa
8 qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
Conseguentemente, l'avv. ha escluso ogni profilo di responsabilità in ordine alla CP_1 interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili (v pag. 5, comparsa di costituzione risposta Avv. ). CP_1
Orbene, dalla documentazione versata in atti, sono invece emersi profili di responsabilità professionale in capo all'Avv. , in quanto la stessa, nonostante il Tribunale di CP_1
Catanzaro, già con sentenza n. 2372 del 2005 avesse rilevato che il beneficio economico specifico per infortuni verificatisi per causa di servizio previsto dall'art. 228 del R.G. n.
484/1936 fosse riservato al personale militare appartenente al Corpo della Controparte_3
e che, quindi, avrebbe dovuto dimostrare la sua appartenenza a tale Corpo, il suddetto legale ha riproposto la stessa domanda richiamando la medesima disposizione normativa, ovvero l'art. 228 del R.G. n. 484 /1936, anche dinanzi al successivo giudizio dinanzi al CA (v. ricorso TAR AB del 29/06/2006, all. b fasc. parte attrice), nonché davanti al LI di TA (
v. ricorso TAR AB del 29/06/2006, all. d fasc. parte attrice).
Ne deriva che l'errata e reiterata prospettazione normativa ha comportato, sin dall'inizio, una impostazione difensiva pregiudicata ed alterata, in quanto del tutto priva di elementi probatori, come rilevato sia dal T.A.R. che dal LI di TA nelle rispettive sentenze.
Nello specifico, il richiamo all'art. 228 del R.D. n. 484/36 ed il presupposto dell'avvenuto riconoscimento della dipendenza del sinistro da causa di servizio hanno indotto l'avv. a CP_1 ritenere superflua ogni ulteriore indagine probatoria sull'occorso sinistro, sulla sua dinamica e sui profili di responsabilità dell'Amministrazione di appartenenza dell'odierno attore.
Pertanto, non si ritengono condivisibili le argomentazioni dell'Avv. , secondo cui la CP_1 normativa applicabile avrebbe dovuto essere correttamente individuata dal Giudice né si comprende la mancanza di richieste istruttorie, eccetto la sollecitazione per l'ammissione di
CTU medico legale.
Ciò posto, è necessario verificare se, nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, ossia deve accertarsi la sussistenza del nesso causale tra la condotta
9 imperita e/o negligente del legale e il risultato negativo conseguente all'attività professionale posta in essere, in altre parole deve essere accertato il danno subito dall'assistito, seguendo l'orientamento giurisprudenziale già in precedenza richiamato (cfr. Cass. n. 10526/2015; Cass.
n. 11984/2016; Cass. n. 16342/2018).
Ora, per quanto riguarda il diritto all'indennizzo per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ai sensi del D.P.R. n. 20.4.1994 n. 349, applicabile ratione temporis, non può attribuirsi all'Avv. alcuna responsabilità, posto che il mandato da parte del le è stato CP_1 Pt_1 conferito nel 2001 mentre la domanda per l'indennizzo avrebbe dovuto essere presentata, a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data in cui si verificò l'evento dannoso, ai sensi dell'art. 3
D.P.R. n. 20.4.1994 n. 349, applicabile ratione temporis, che nella specie risale al 28.11.1997 (come risulta dal Mod C n. 1028 allegato sub doc. j del fascicolo dell'attore).
Ciò detto, per quanto concerne il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., si rileva che dalla documentazione allegata dall'attore alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., non sono però emerse circostanze tali da poter configurare una responsabilità aquiliana in capo all'Amministrazione di appartenenza di in quanto le dinamiche relative al Parte_1 sinistro occorso a quest'ultimo sono da considerarsi del tutto impreviste ed imprevedibili.
In particolare, dalle dichiarazioni rilasciate dal Tenente Colonnello in data Parte_2
28/11/1997 al momento del fatto, si legge che: “Il Cav. inquadrato insieme ai Parte_1 militari di truppa, perdeva i sensi e cadeva a terra urtando la fronte e il viso. Nell'urto il militare riportava un trauma cranico con sospetta natura del setto nasale, lo svenimento del militare avveniva improvvisamente. Le condizioni atmosferiche erano ottime e la cerimonia era in corso da circa 20 minuti” (v. dichiarazioni del
Ten. , all. memoria 183 comma 6 n. 2 fasc. parte attrice). CP_6
Inoltre, anche dalla dichiarazione medica del Comando Scuola di Cavalleria recante prot. n.
166/1997, risulta che “Il militare intorno alle ore 11.00, si è presentato in infermeria, Parte_1 riferendo che mentre era in adunata, si sentiva mancare le forze e per tale motivo cadeva a terra procurandosi le lesioni del setto nasale” (v. doc. n. 1 memoria 183 comma 6 n. 2 fasc. parte attrice).
Per cui, è da escludersi qualsiasi ipotesi di responsabilità sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c. in capo al nella causazione del sinistro verificatosi in danno di Controparte_4 Parte_1 in quanto lo stesso è da considerarsi quale evento del tutto imprevisto ed imprevedibile,
[...] essendo del tutto assente il nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'Amministrazione di appartenenza e l'infortunio occorso a a causa di un malessere improvviso. Parte_1
10 Sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione ha infatti affermato che: “In tema di risarcimento danni ex articolo 2043 del Codice civile, il caso fortuito, inteso come evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso di causalità tra la condotta e il danno, opera come causa di esclusione della responsabilità. (v. Cass. n. 999/2014; Cass. Ord. n. 26334/2021).
A questo punto, si deve ritenere che, anche qualora l'Avv. avesse sufficientemente CP_1 allegato in giudizio tutta la documentazione sanitaria relativa al sinistro occorso in data
28/11/2017 a e avesse ricostruito in maniera dettagliata la dinamica del fatto Parte_1 lesivo, citando le disposizioni normative considerate violate, non sarebbe stata comunque accertata e dichiarata alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c. ascrivibile al , Controparte_4 in quanto si è trattato di un evento imprevisto e imprevedibile, esente da ogni profilo di responsabilità colposa e dolosa imputabile all'Amministrazione, secondo quanto riportato nella certificazione medica redatta dall'Ufficiale medico del Comando Scuola di Cavalleria, nell'immediatezza dell'infortunio, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal medesimo Pt_1 secondo cui “il Militare [….] mentre era in adunata si sentiva mancare le forze e per tale motivo cadeva a terra, procurandosi le lesioni di cui sotto” e come riportato dal LI di TA che, nella sentenza n. 5982/2020, ha testualmente escluso “qualsivoglia profilo di colpevolezza ascrivibile all'Amministrazione di appartenenza tale da giustificarne richiesta di condanna” (v. sentenza in atti).
Non è stata, in sostanza, fornita dall'odierno attore alcuna prova in ordine alle probabilità di conseguimento del chiesto risarcimento anche nel caso in cui l'avvocato avesse diligentemente e compiutamente posto in essere l'attività richiesta dal mandato conferitole.
Infine, per quanto riguarda la domanda di ripetizione dell'importo di € 500, versato a titolo di compensi dal all'Avv. , circostanza meramente asserita dall'attore ma non Pt_1 CP_1 contestata dalla convenuta, nonostante l'esito negativo dei giudizi intrapresi da quest'ultima in favore del proprio assistito, non si ritiene meritevole di accoglimento poiché l'importo suddetto
è nettamente inferiore a quanto eventualmente dovuto dall'assistito al proprio avvocato con riferimento ai parametri vigenti pro tempore, pertanto, in assenza di una specifica pattuizione in ordine al compenso del difensore, si ritiene che detta somma non debba essere restituita in ragione dell'obbligo del cliente, ai sensi dell'art. 61 r.d.l. n. 1578 del 1933, a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati gli onorari.
11 In conclusione, si respinge la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti Parte_1 dell'avv. e anche quella relativa alla restituzione dell'importo di € 500,00 Controparte_1 versata a titolo di compenso.
In ragione di quanto sopra si ritengono assorbite le questioni sollevate dalla terza chiamata
Controparte_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, valore della causa indeterminabile da €
26.000,01 ad € 52.000,00 individuato sulla scorta del decisum (cfr. Cass. 10984/2021) anche nei confronti delle in base al principio di causalità. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Respinge la domanda di risarcimento formulata da nei confronti Parte_1
dell'Avv. e anche quella di restituzione della Somma di € 500,00 Controparte_1 versata a titolo di acconto sul compenso;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che si liquidano in € 3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella
[...] misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 3.809,00
[...] oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 30/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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