Articolo 1 della Legge 20 gennaio 1997, n. 16
Articolo 2
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13 febbraio 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997