TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1749/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Lorenza Manca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1749/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANUELA MARIA SINI
RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. BASTIANINO VENTURA Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “1-Reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione;
2 a. disporre l'affidamento esclusivo al padre, della minore che continuerà Parte_1 Per_1
a vivere insieme al padre, attribuendo a quest'ultimo la facoltà di assumere in autonomia le decisioni, anche di rilevante importanza, afferenti i rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie relative alla minore;
2 b. in via subordinata e salvo gravame, disporre l'affidamento di ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento della stessa presso il domicilio paterno e con attribuzione al padre della facoltà di assumere in autonomia le decisioni, anche di rilevante importanza, afferenti i rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie relative alla minore;
3- disporre che la madre possa incontrare la figlia solo dietro specifica iniziativa della figlia , solo al di fuori del domicilio materno ed in assenza del Per_1 IGnor convivente della madre;
4- prescrivere alla madre: - di evitare ogni contatto Persona_2
e/o incontro fra la figlia e il suo ex/convivente IG. - di non avvicinarsi Per_1 Persona_2 all'abitazione e alla scuola della figlia se non previo accordo e consenso con la figlia stessa e con il
5 a. revocare l'obbligo a carico del di versare alla Pt_1 Parte_1 Controparte_1 il contributo per il mantenimento della minore fissato in euro 300,00 mensili;
5 b. porre a carico della l'obbligo di versare al , entro il cinque di ogni mese, un Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia determinato in euro 500,00, somma da rivalutare Per_1
pagina 1 di 5 ogni anno secondo le modifiche dell'indice Istat;
5 c. confermare l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire, in ragione del 50% per ciascuno alle spese straordinarie necessarie per lo studio, la salute e lo svago della figlia prevedendo espressamente che dette spese siano Persona_3 individuate e disciplinate secondo il disposto delle Linee Guida redatte dal CNF;
5 d. disporre che il quale genitore collocatario, percepisca integralmente l'assegno unico universale erogato Pt_1 dall'INPS in favore della minore;
6-in ogni caso con vittoria di spese e competenze”. PER LA RESISTENTE: “Voglia il Tribunale adito adversis rejectis 1) fermo l'affidamento condiviso, voglia disporre che la minore sia collocata come da provvedimento di separazione in Persona_4 atti, presso la madre nel di lei domicilio in Sassari Via Forlanini 3 ; 2)disporre il diritto di visita del padre, in forma libera, come previsto nell'accordo di separazione consensuale;
3)porre a carico del l'obbligo di contributo al mantenimento della figlia come da accordo di separazione Pt_1 consensuale in atti;
4) porre a carico di entrambi i genitori, di contribuire , in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie, per lo studio, la salute e lo svago della figlia minore Per_4
prevedendo che tali spese siano individuate secondo le linee guida del CNF;
5)Con vittoria di
[...] spese e competenze”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26 giugno 2023 chiedeva modificarsi le condizioni Parte_1 della separazione consensuale omologate da questo tribunale con decreto del 30 dicembre 2022.
Esponeva che dal matrimonio contratto il 2 agosto 1997 con erano nate le figlie Controparte_1
, il 1° aprile 1988, da tempo maggiorenne e autonoma, e il 5 giugno 2008 che in Per_5 CP_2 seguito alla separazione era rimasta affidata ad entrambi i genitori con modalità condivisa e con prevalente residenza presso la madre.
Aggiungeva di essere in pensione dal febbraio del 2022, con un reddito mensile di 612 euro, di essere titolare di alcuni terreni agricoli in Chiaramonti e, pro quota, di un appartamento nel medesimo comune, mentre la coniuge, dipendente della Banca d'Italia, godeva di una retribuzione netta mensile di circa 2.500,00 euro ed era proprietaria di due appartamenti in Chiaramonti. La dimora familiare, appartenente ad entrambi i coniugi, era abitata dalla stessa quale genitore collocatario della CP_1 minore nel cui interesse egli versava un contributo mensile di 300 euro, oltre alla metà delle spese straordinarie. beneficiava inoltre di emolumenti pubblici, essendo affetta da un disturbo dello Per_1 spettro autistico.
Tanto premesso, assumeva come gravi e reiterati comportamenti di abuso sessuale posti in essere dal compagno convivente della madre in danno della minore avessero determinato il suo Per_1 trasferimento presso la casa paterna di Chiaramonti e che detti episodi, confidati dalla minore prima alla sorella, poi alla psicoterapeuta presso cui era in cura, quindi al padre, non avevano indotto la madre a interrompere la relazione. Sottolineava come la IG.ra non fosse consapevole delle CP_1 conseguenze pregiudizievoli di tali condotte e ne avesse sottovalutato la portata pregiudizievole, mantenendo un atteggiamento alquanto ambiguo al riguardo, e che rifiutava di recarsi presso Per_1
l'abitazione della madre, con cui si vedeva circa una volta alla settimana.
Il chiedeva quindi che i provvedimenti inerenti alla collocazione della minore fossero Pt_1 modificati, stabilendosene la residenza presso di sé e regolando i rapporti con la madre in modo da evitare ogni possibile incontro fra ed il convivente della IG.ra , con ogni conseguente Per_1 CP_1 disposizione circa i rapporti patrimoniali. pagina 2 di 5 Si costituiva la convenuta e contestava il ricorso, ritenendo l'estraneità del suo compagno ai comportamenti denunciati dalla minore, non ancora sentita nell'ambito del procedimento penale in corso, e negando di aver mai riscontrato alcun segno di disagio da parte di nei confronti del suo Per_1 convivente. Assumeva che il si era sempre disinteressato della figlia nei cui confronti non Pt_1 garantiva alcun supporto affettivo né economico, e che la minore avrebbe dovuto comunque frequentare più assiduamente la casa materna, anche pernottandovi, sebbene senza la presenza del compagno della madre.
Nel corso del procedimento erano adottati provvedimenti provvisori, confermandosi in esito all'audizione della minore la sua collocazione presso il padre ed acquisendosi gli atti relativi ai Per_1 procedimenti penali e civili, instaurati anche presso il Tribunale per i Minorenni.
La causa era quindi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe all'udienza cartolare del 20 maggio 2025.
***
La domanda del ricorrente deve trovare accoglimento, dovendosi prendere atto della ferma volontà della minore di permanere presso la dimora paterna e di non proseguire, allo stato, le frequentazioni con la madre come programmate.
Devono richiamarsi, quanto alle condotte di abuso sessuale riferite da e ascritte al compagno Per_1 della IG.ra , gli atti provenienti dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale per i Minorenni CP_1
(doc. 11 ricorrente) che riportano quanto riferito dalla ragazza, in modo circonstanziato e coerente, prima alla sorella maggiore, poi alle psicoterapeute che l'hanno in cura e poi al padre. Dev'essere, in particolare, richiamato il verbale di trascrizione della registrazione dell'audizione della minore che, sentita il 5 luglio '23 in forma protetta presso il GLAMM di Sassari su delega del giudice penale, ha riferito di aver lasciato la casa materna a causa dei comportamenti del compagno della IG.ra e del rifiuto di quest'ultima di prendere una posizione netta al riguardo, avendo ella sempre CP_1 minimizzato quanto riferito dalla ragazza, talvolta ascrivendo a quest'ultima comportamenti provocatori degli abusi, e in buona sostanza ignorato le condotte violente del suo convivente.
Atteggiamento che ella ha continuato ad assumere nonostante fosse consapevole (v. verbale di SIT in data 7 luglio 2023) dei comportamenti del compagno e anche in seguito all'episodio, che appare decisivo nel determinare il netto e totale allontanamento della minore dalla madre, dell'incontro nel luglio dello scorso anno fra e il convivente della IG.ra in occasione di una visita Per_1 Pt_1 odontoiatrica della minore, incontro che la madre non aveva saputo o voluto evitare. Si richiamano al riguardo anche le relazioni delle psicologhe e psicoterapeute presso il centro “Insieme per crescere” frequentato da , soprattutto quelle più recenti, in data 15 aprile 2024 e 20 settembre 2024, dove si Per_1 evidenzia come ella abbia ripetutamente manifestato una forte paura di incontrare il compagno della madre, mostrando insicurezza e disagio quando si trova con lei, e vivendo l'ambiente familiare materno come non sicuro e protettivo.
Sentita dal giudice relatore all'udienza del 25 febbraio 2025, la minore ha riferito di trovarsi bene a
Ittiri, dove attualmente vive col padre e la compagna di lui con cui sembra avere un buon rapporto, rappresentando come allo stato i rapporti con la madre non siano dei migliori. Ella ha ricondotto l'incrinarsi della relazione parentale con la IG.ra al fatto di averle inutilmente chiesto aiuto per CP_1
i comportamenti del suo compagno che la madre sembra quantomeno sottovalutare (“ignora tutto e mi ritiene colpevole e ritiene che sia stata io ad andare a cercarlo”). Ha quindi riferito come da luglio pagina 3 di 5 (2024) i rapporti non fossero più ripresi, sebbene la madre continuasse a cercarla nei luoghi frequentati dalla ragazza e vi siano tra loro contatti in videochiamata o tramite messaggi. Ha quindi chiosato affermando: “Non me la sento proprio di vederla, per le chiamate decido io se risponderle o meno.
Specifico che vorrei stare da mio padre”.
In definitiva, emerge dagli atti come la IG.ra non abbia sinora saputo raccogliere e considerare CP_1 adeguatamente le ripetute manifestazioni di disagio della figlia minore a fronte degli episodi di reiterati abusi che ella riferisce di aver subito, ignorando il disagio manifestato da e sforzandosi piuttosto Per_1 di giustificare o minimizzare le condotte del suo compagno, perpetrate per quanto emerso da quando la figlia aveva appena tredici anni. Ella inoltre avrebbe accusato di aver pregiudicato la sua Per_1 relazione col convivente a causa delle accuse mosse a quest'ultimo (v. relazione del Servizi sociali di
Sassari in data 7 febbraio 2024).
Considerata l'età attuale della ragazza, ormai diciassettenne, non possono che trovare conferma i provvedimenti già assunti in via provvisoria circa la sua collocazione prevalente presso la dimora paterna, mentre si ritiene di mantenerne l'affidamento condiviso solamente per ciò che concerne le scelte genitoriali di maggiore importanza in materia scolastica o sanitaria.
La minore potrà quindi decidere in autonomia se e quando incontrare la madre e soggiornare presso di lei, secondo le prescrizioni di cui in dispositivo.
Avuto riguardo alle accresciute eIGenze della ragazza relative alla sua età attuale, alle risorse economiche della IG.ra che, dipendente a tempo determinato presso Banca d'Italia, percepisce CP_1 una retribuzione netta mensile di circa 4000,00 euro, e alla permanenza esclusiva di presso il Per_1 padre che dovrà quindi farsi carico per intero di tutte le spese di ordinario mantenimento della minore, si ritiene congruo determinare in 500,00 euro mensili il contributo dovuto dal genitore non collocatario.
Le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore per la metà e individuate secondo il protocollo definito dal ConIGlio Nazionale Forense.
Avuto riguardo alla natura del procedimento e delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, a modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto di questo tribunale n. 12760 del 30 dicembre 2022, così dispone:
pagina 4 di 5 1. Conferma l'affidamento condiviso della figlia minore , disponendone la collocazione presso la Per_1 dimora paterna. Il padre potrà esprimere autonomamente, anche senza il consenso materno, le scelte ordinarie concernenti la minore, in ambito sanitario, scolastico e amministrativo. Le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della minore saranno adottate col consenso di entrambi i genitori.
Gli incontri con la madre potranno essere concordati solo su iniziativa e con il consenso di che Per_1 potrà liberamente valutare i tempi e le modalità di contatto con la IG.ra . Quest'ultima avrà CP_1 comunque cura di evitare, durante gli incontri o i contatti con la figlia, la presenza di terzi estranei non graditi alla ragazza e, segnatamente, del suo compagno.
2. Pone a carico della IG.ra il pagamento di un contributo per il mantenimento della figlia minore CP_1 di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal C.N.F.; l'assegno unico erogato dall'INPS nell'interesse della minore verrà percepito per intero dal IG. quale Parte_1 collocatario della minore.
3. Compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Sassari 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Lorenza Manca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1749/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANUELA MARIA SINI
RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. BASTIANINO VENTURA Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “1-Reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione;
2 a. disporre l'affidamento esclusivo al padre, della minore che continuerà Parte_1 Per_1
a vivere insieme al padre, attribuendo a quest'ultimo la facoltà di assumere in autonomia le decisioni, anche di rilevante importanza, afferenti i rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie relative alla minore;
2 b. in via subordinata e salvo gravame, disporre l'affidamento di ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento della stessa presso il domicilio paterno e con attribuzione al padre della facoltà di assumere in autonomia le decisioni, anche di rilevante importanza, afferenti i rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie relative alla minore;
3- disporre che la madre possa incontrare la figlia solo dietro specifica iniziativa della figlia , solo al di fuori del domicilio materno ed in assenza del Per_1 IGnor convivente della madre;
4- prescrivere alla madre: - di evitare ogni contatto Persona_2
e/o incontro fra la figlia e il suo ex/convivente IG. - di non avvicinarsi Per_1 Persona_2 all'abitazione e alla scuola della figlia se non previo accordo e consenso con la figlia stessa e con il
5 a. revocare l'obbligo a carico del di versare alla Pt_1 Parte_1 Controparte_1 il contributo per il mantenimento della minore fissato in euro 300,00 mensili;
5 b. porre a carico della l'obbligo di versare al , entro il cinque di ogni mese, un Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia determinato in euro 500,00, somma da rivalutare Per_1
pagina 1 di 5 ogni anno secondo le modifiche dell'indice Istat;
5 c. confermare l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire, in ragione del 50% per ciascuno alle spese straordinarie necessarie per lo studio, la salute e lo svago della figlia prevedendo espressamente che dette spese siano Persona_3 individuate e disciplinate secondo il disposto delle Linee Guida redatte dal CNF;
5 d. disporre che il quale genitore collocatario, percepisca integralmente l'assegno unico universale erogato Pt_1 dall'INPS in favore della minore;
6-in ogni caso con vittoria di spese e competenze”. PER LA RESISTENTE: “Voglia il Tribunale adito adversis rejectis 1) fermo l'affidamento condiviso, voglia disporre che la minore sia collocata come da provvedimento di separazione in Persona_4 atti, presso la madre nel di lei domicilio in Sassari Via Forlanini 3 ; 2)disporre il diritto di visita del padre, in forma libera, come previsto nell'accordo di separazione consensuale;
3)porre a carico del l'obbligo di contributo al mantenimento della figlia come da accordo di separazione Pt_1 consensuale in atti;
4) porre a carico di entrambi i genitori, di contribuire , in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie, per lo studio, la salute e lo svago della figlia minore Per_4
prevedendo che tali spese siano individuate secondo le linee guida del CNF;
5)Con vittoria di
[...] spese e competenze”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26 giugno 2023 chiedeva modificarsi le condizioni Parte_1 della separazione consensuale omologate da questo tribunale con decreto del 30 dicembre 2022.
Esponeva che dal matrimonio contratto il 2 agosto 1997 con erano nate le figlie Controparte_1
, il 1° aprile 1988, da tempo maggiorenne e autonoma, e il 5 giugno 2008 che in Per_5 CP_2 seguito alla separazione era rimasta affidata ad entrambi i genitori con modalità condivisa e con prevalente residenza presso la madre.
Aggiungeva di essere in pensione dal febbraio del 2022, con un reddito mensile di 612 euro, di essere titolare di alcuni terreni agricoli in Chiaramonti e, pro quota, di un appartamento nel medesimo comune, mentre la coniuge, dipendente della Banca d'Italia, godeva di una retribuzione netta mensile di circa 2.500,00 euro ed era proprietaria di due appartamenti in Chiaramonti. La dimora familiare, appartenente ad entrambi i coniugi, era abitata dalla stessa quale genitore collocatario della CP_1 minore nel cui interesse egli versava un contributo mensile di 300 euro, oltre alla metà delle spese straordinarie. beneficiava inoltre di emolumenti pubblici, essendo affetta da un disturbo dello Per_1 spettro autistico.
Tanto premesso, assumeva come gravi e reiterati comportamenti di abuso sessuale posti in essere dal compagno convivente della madre in danno della minore avessero determinato il suo Per_1 trasferimento presso la casa paterna di Chiaramonti e che detti episodi, confidati dalla minore prima alla sorella, poi alla psicoterapeuta presso cui era in cura, quindi al padre, non avevano indotto la madre a interrompere la relazione. Sottolineava come la IG.ra non fosse consapevole delle CP_1 conseguenze pregiudizievoli di tali condotte e ne avesse sottovalutato la portata pregiudizievole, mantenendo un atteggiamento alquanto ambiguo al riguardo, e che rifiutava di recarsi presso Per_1
l'abitazione della madre, con cui si vedeva circa una volta alla settimana.
Il chiedeva quindi che i provvedimenti inerenti alla collocazione della minore fossero Pt_1 modificati, stabilendosene la residenza presso di sé e regolando i rapporti con la madre in modo da evitare ogni possibile incontro fra ed il convivente della IG.ra , con ogni conseguente Per_1 CP_1 disposizione circa i rapporti patrimoniali. pagina 2 di 5 Si costituiva la convenuta e contestava il ricorso, ritenendo l'estraneità del suo compagno ai comportamenti denunciati dalla minore, non ancora sentita nell'ambito del procedimento penale in corso, e negando di aver mai riscontrato alcun segno di disagio da parte di nei confronti del suo Per_1 convivente. Assumeva che il si era sempre disinteressato della figlia nei cui confronti non Pt_1 garantiva alcun supporto affettivo né economico, e che la minore avrebbe dovuto comunque frequentare più assiduamente la casa materna, anche pernottandovi, sebbene senza la presenza del compagno della madre.
Nel corso del procedimento erano adottati provvedimenti provvisori, confermandosi in esito all'audizione della minore la sua collocazione presso il padre ed acquisendosi gli atti relativi ai Per_1 procedimenti penali e civili, instaurati anche presso il Tribunale per i Minorenni.
La causa era quindi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe all'udienza cartolare del 20 maggio 2025.
***
La domanda del ricorrente deve trovare accoglimento, dovendosi prendere atto della ferma volontà della minore di permanere presso la dimora paterna e di non proseguire, allo stato, le frequentazioni con la madre come programmate.
Devono richiamarsi, quanto alle condotte di abuso sessuale riferite da e ascritte al compagno Per_1 della IG.ra , gli atti provenienti dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale per i Minorenni CP_1
(doc. 11 ricorrente) che riportano quanto riferito dalla ragazza, in modo circonstanziato e coerente, prima alla sorella maggiore, poi alle psicoterapeute che l'hanno in cura e poi al padre. Dev'essere, in particolare, richiamato il verbale di trascrizione della registrazione dell'audizione della minore che, sentita il 5 luglio '23 in forma protetta presso il GLAMM di Sassari su delega del giudice penale, ha riferito di aver lasciato la casa materna a causa dei comportamenti del compagno della IG.ra e del rifiuto di quest'ultima di prendere una posizione netta al riguardo, avendo ella sempre CP_1 minimizzato quanto riferito dalla ragazza, talvolta ascrivendo a quest'ultima comportamenti provocatori degli abusi, e in buona sostanza ignorato le condotte violente del suo convivente.
Atteggiamento che ella ha continuato ad assumere nonostante fosse consapevole (v. verbale di SIT in data 7 luglio 2023) dei comportamenti del compagno e anche in seguito all'episodio, che appare decisivo nel determinare il netto e totale allontanamento della minore dalla madre, dell'incontro nel luglio dello scorso anno fra e il convivente della IG.ra in occasione di una visita Per_1 Pt_1 odontoiatrica della minore, incontro che la madre non aveva saputo o voluto evitare. Si richiamano al riguardo anche le relazioni delle psicologhe e psicoterapeute presso il centro “Insieme per crescere” frequentato da , soprattutto quelle più recenti, in data 15 aprile 2024 e 20 settembre 2024, dove si Per_1 evidenzia come ella abbia ripetutamente manifestato una forte paura di incontrare il compagno della madre, mostrando insicurezza e disagio quando si trova con lei, e vivendo l'ambiente familiare materno come non sicuro e protettivo.
Sentita dal giudice relatore all'udienza del 25 febbraio 2025, la minore ha riferito di trovarsi bene a
Ittiri, dove attualmente vive col padre e la compagna di lui con cui sembra avere un buon rapporto, rappresentando come allo stato i rapporti con la madre non siano dei migliori. Ella ha ricondotto l'incrinarsi della relazione parentale con la IG.ra al fatto di averle inutilmente chiesto aiuto per CP_1
i comportamenti del suo compagno che la madre sembra quantomeno sottovalutare (“ignora tutto e mi ritiene colpevole e ritiene che sia stata io ad andare a cercarlo”). Ha quindi riferito come da luglio pagina 3 di 5 (2024) i rapporti non fossero più ripresi, sebbene la madre continuasse a cercarla nei luoghi frequentati dalla ragazza e vi siano tra loro contatti in videochiamata o tramite messaggi. Ha quindi chiosato affermando: “Non me la sento proprio di vederla, per le chiamate decido io se risponderle o meno.
Specifico che vorrei stare da mio padre”.
In definitiva, emerge dagli atti come la IG.ra non abbia sinora saputo raccogliere e considerare CP_1 adeguatamente le ripetute manifestazioni di disagio della figlia minore a fronte degli episodi di reiterati abusi che ella riferisce di aver subito, ignorando il disagio manifestato da e sforzandosi piuttosto Per_1 di giustificare o minimizzare le condotte del suo compagno, perpetrate per quanto emerso da quando la figlia aveva appena tredici anni. Ella inoltre avrebbe accusato di aver pregiudicato la sua Per_1 relazione col convivente a causa delle accuse mosse a quest'ultimo (v. relazione del Servizi sociali di
Sassari in data 7 febbraio 2024).
Considerata l'età attuale della ragazza, ormai diciassettenne, non possono che trovare conferma i provvedimenti già assunti in via provvisoria circa la sua collocazione prevalente presso la dimora paterna, mentre si ritiene di mantenerne l'affidamento condiviso solamente per ciò che concerne le scelte genitoriali di maggiore importanza in materia scolastica o sanitaria.
La minore potrà quindi decidere in autonomia se e quando incontrare la madre e soggiornare presso di lei, secondo le prescrizioni di cui in dispositivo.
Avuto riguardo alle accresciute eIGenze della ragazza relative alla sua età attuale, alle risorse economiche della IG.ra che, dipendente a tempo determinato presso Banca d'Italia, percepisce CP_1 una retribuzione netta mensile di circa 4000,00 euro, e alla permanenza esclusiva di presso il Per_1 padre che dovrà quindi farsi carico per intero di tutte le spese di ordinario mantenimento della minore, si ritiene congruo determinare in 500,00 euro mensili il contributo dovuto dal genitore non collocatario.
Le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore per la metà e individuate secondo il protocollo definito dal ConIGlio Nazionale Forense.
Avuto riguardo alla natura del procedimento e delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, a modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto di questo tribunale n. 12760 del 30 dicembre 2022, così dispone:
pagina 4 di 5 1. Conferma l'affidamento condiviso della figlia minore , disponendone la collocazione presso la Per_1 dimora paterna. Il padre potrà esprimere autonomamente, anche senza il consenso materno, le scelte ordinarie concernenti la minore, in ambito sanitario, scolastico e amministrativo. Le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della minore saranno adottate col consenso di entrambi i genitori.
Gli incontri con la madre potranno essere concordati solo su iniziativa e con il consenso di che Per_1 potrà liberamente valutare i tempi e le modalità di contatto con la IG.ra . Quest'ultima avrà CP_1 comunque cura di evitare, durante gli incontri o i contatti con la figlia, la presenza di terzi estranei non graditi alla ragazza e, segnatamente, del suo compagno.
2. Pone a carico della IG.ra il pagamento di un contributo per il mantenimento della figlia minore CP_1 di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal C.N.F.; l'assegno unico erogato dall'INPS nell'interesse della minore verrà percepito per intero dal IG. quale Parte_1 collocatario della minore.
3. Compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Sassari 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 5 di 5