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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 470/2023 depositato il 24/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1181/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZ. n. TVFCO1300666-2020 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello e annullamento dell'impugnato atto di contestazione, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Appellato: infondatezza dell'appello, conferma dell'impugnato atto di contestazione e vittoria delle spese del giudizio di gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 470/2023 RGA l'Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 1181/1/2022 della CTP di Bari, depositata il 06/07/2022, di rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 170,00, oltre accessori se dovuti, proposto avverso l'atto di contestazione n. TVFCO1300666 che ha accertato diverse violazioni per il periodo d'imposta 2015.
Nel merito, l'Associazione contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'annullamento dell'impugnato atto di contestazione, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 24/03/2023 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari che ha eccepito l'infondatezza dell'appello, concludendo, in piena conferma della sentenza di prime cure, per la conferma anche dell'impugnato atto di contestazione e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
All'adunanza camerale del 14/01/2026, sentito il Relatore, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Associazione contribuente è infondato.
Va, innanzitutto, rilevato che, con sentenza n. 499/4/2026, pubblicata il 13/02/2026, resa inter partes, questa Sezione, rigettando l'appello della stessa Associazione contribuente, ha pienamente confermato l'avviso di accertamento che costituisce l'atto prodromico dell'impugnato atto di contestazione oggetto del presente giudizio. Avviso di accertamento che ha rideterminato l'imposta dovuta dall'Associazione contribuente per l'anno 2015, disconoscendone la natura di Ente sportivo e, conseguentemente, la titolarità dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 398/1991.
In particolare, è stata accertata la non tracciabilità di molti pagamenti effettuati posta a fondamento dell'impugnato atto di contestazione che, pertanto, fondandosi su circostanze di fatto ormai acclarate, è immune dalle censure dedotte dall'associazione contribuente.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello dell'Ricorrente_1
va rigettato con piena conferma della sentenza di prime cure dovendosi, per l'effetto, confermare l'impugnato atto di contestazione, meglio indicato in epigrafe.
3) La peculiarità delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello dell'
Ricorrente_1 e, in piena conferma della sentenza di prime cure, per l'effetto conferma l'impugnato atto di contestazione, meglio indicato in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 470/2023 depositato il 24/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1181/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZ. n. TVFCO1300666-2020 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello e annullamento dell'impugnato atto di contestazione, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Appellato: infondatezza dell'appello, conferma dell'impugnato atto di contestazione e vittoria delle spese del giudizio di gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 470/2023 RGA l'Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 1181/1/2022 della CTP di Bari, depositata il 06/07/2022, di rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 170,00, oltre accessori se dovuti, proposto avverso l'atto di contestazione n. TVFCO1300666 che ha accertato diverse violazioni per il periodo d'imposta 2015.
Nel merito, l'Associazione contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'annullamento dell'impugnato atto di contestazione, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 24/03/2023 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari che ha eccepito l'infondatezza dell'appello, concludendo, in piena conferma della sentenza di prime cure, per la conferma anche dell'impugnato atto di contestazione e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
All'adunanza camerale del 14/01/2026, sentito il Relatore, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Associazione contribuente è infondato.
Va, innanzitutto, rilevato che, con sentenza n. 499/4/2026, pubblicata il 13/02/2026, resa inter partes, questa Sezione, rigettando l'appello della stessa Associazione contribuente, ha pienamente confermato l'avviso di accertamento che costituisce l'atto prodromico dell'impugnato atto di contestazione oggetto del presente giudizio. Avviso di accertamento che ha rideterminato l'imposta dovuta dall'Associazione contribuente per l'anno 2015, disconoscendone la natura di Ente sportivo e, conseguentemente, la titolarità dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 398/1991.
In particolare, è stata accertata la non tracciabilità di molti pagamenti effettuati posta a fondamento dell'impugnato atto di contestazione che, pertanto, fondandosi su circostanze di fatto ormai acclarate, è immune dalle censure dedotte dall'associazione contribuente.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello dell'Ricorrente_1
va rigettato con piena conferma della sentenza di prime cure dovendosi, per l'effetto, confermare l'impugnato atto di contestazione, meglio indicato in epigrafe.
3) La peculiarità delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello dell'
Ricorrente_1 e, in piena conferma della sentenza di prime cure, per l'effetto conferma l'impugnato atto di contestazione, meglio indicato in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026