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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11846 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 9.12.2025 odierna è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3291/2025 r.g.a.c., vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Antonio Talladira, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, CP_1
appellato
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., Controparte_2
contumace,
appellata
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
1 Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'udienza del 9.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 26.7.2024, ha convenuto in giudizio, CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Capri, l' e Parte_1
la proponendo opposizione avverso la cartella di Controparte_2
pagamento n. 10020160002541304000, dell'importo di € 1.030,47, a suo dire notificata il 30.1.2024, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate dalla Controparte_2
eccependo l'estinzione del credito litigioso per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981, trattandosi di violazioni accertate nell'anno 2014.
Con la sentenza n. 56/2025 pubblicata il 27.1.2025, il primo giudice ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta rilevando la prescrizione del credito.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello lamentando: a) nullità per motivazione apparente;
b)
omessa dichiarazione di incompetenza per territorio;
c) inammissibilità della domanda per carenza di interesse;
d) erronea dichiarazione di prescrizione del credito.
e la non si sono costituiti e ne è CP_1 Controparte_2
stata dichiarata la contumacia con l'ordinanza del 15.10.2025.
2 2. Va preliminarmente osservato che il valore della controversia è pari ad € 1.279,35, come risulta dall'estratto di ruolo esattoriale aggiornato alla data del 19.8.2024, prodotto dall'agente della riscossione in primo grado.
Ne consegue che la controversia deve intendersi decisa secondo diritto ex art. 113, c. I, c.p.c.
3. Quanto al primo motivo di gravame, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ovverosia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
Nel caso di specie, la sentenza appellata consente di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato: invero, il primo giudice ha esplicitato i motivi per i quali ha ritenuto sussistere sia la propria competenza sia la fondatezza della domanda.
La doglianza, dunque, va disattesa.
4. Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del
Giudice di pace di Capri, valgano le seguenti considerazioni.
L'attore ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n.
10020160002541304000, contestando il diritto dell'agente della riscossione di procedere a esecuzione forzata nei suoi confronti.
Trattandosi di giudizio assimilabile all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il giudice territorialmente competente deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 c.p.c., secondo il
3 quale è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, c. III, c.p.c.
Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, c. III,
c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo ove essa è stata notificata, quale unico foro competente.
Ebbene, la cartella impugnata, redatta secondo un modello standard predisposto dall'agente della riscossione, non contiene la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e, pertanto, competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice del luogo ove essa è stata notificata, ai sensi degli artt. 27, c. I, e 480, c. III, c.p.c. (v. Cass., Sez. III, n. 29388/2024).
La cartella impugnata - come risulta dalla sua relata di notificazione prodotta in primo grado dall'agente della riscossione - è stata notificata presso la residenza dell'attore nel Comune di Scafati (SA), il cui territorio è
ricompreso nel mandamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Nocera
Inferiore.
Peraltro, trattandosi di opposizione esecutiva, tale foro è l'unico ipotizzabile ai sensi degli artt. 27, c. I, e 480, c. III, c.p.c., non sussistendo la facoltà di individuare altri fori concorrenti.
La doglianza è, dunque, fondata e va accolta.
Restano del tutto irrilevanti le circostanze valorizzate, in senso contrario, dal giudice di pace, ovverosia l'elezione di domicilio operata dell'attore e l'omessa allegazione, da parte appellante, dell'inesistenza di beni da aggredire esecutivamente all'interno del mandamento di Capri.
4 L'elezione di domicilio effettuata dall'opponente presso il difensore è
infatti assolutamente ininfluente ai fini della decisione, non costituendo criterio di collegamento ai fini dell'individuazione della competenza giurisdizionale e dovendo quest'ultima essere stabilita a priori rispetto all'instaurazione della lite.
Quanto invece al secondo aspetto, non è onere della convenuta eccepire l'inesistenza di beni dell'intimato nella circoscrizione del giudice adìto, essendo piuttosto onere di quest'ultimo allegare di non averne nell'ambito territoriale ove il precetto è stato notificato;
ciò, tuttavia, non è in concreto avvenuto.
5. In definitiva, dev'essere dichiarata l'incompetenza del Giudice di pace di Capri, per essere la controversia attribuita alla cognizione del
Giudice di pace di Nocera Inferiore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, c. I, e 480, c. III, c.p.c.; i restanti motivi di appello, logicamente ulteriori, restano assorbiti.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della sola in quanto Parte_1
la è rimasta contumace in entrambi i gradi di Controparte_2
giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 CP_1 CP_2
per la riforma della sentenza n. 56/2025 emessa dal Giudice di Pace
[...]
di Capri, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
5 1. in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza del
Giudice di Pace di Capri per essere la controversia attribuita alla cognizione del Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
2. assegna alle parti il termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio;
3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate ex Parte_1
d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), per il primo grado, in complessivi € 457,00 per compensi (dei quali €
118,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva, €
213,00 per la fase decisoria) e, per il grado di appello, in complessivi € 852,00 per compensi (dei quali € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge;
4. nulla per le spese nei confronti della Controparte_2
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 11.12.2025.
IL GIUDICE
MO ER
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 9.12.2025 odierna è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3291/2025 r.g.a.c., vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Antonio Talladira, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, CP_1
appellato
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., Controparte_2
contumace,
appellata
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
1 Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'udienza del 9.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 26.7.2024, ha convenuto in giudizio, CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Capri, l' e Parte_1
la proponendo opposizione avverso la cartella di Controparte_2
pagamento n. 10020160002541304000, dell'importo di € 1.030,47, a suo dire notificata il 30.1.2024, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate dalla Controparte_2
eccependo l'estinzione del credito litigioso per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981, trattandosi di violazioni accertate nell'anno 2014.
Con la sentenza n. 56/2025 pubblicata il 27.1.2025, il primo giudice ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta rilevando la prescrizione del credito.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello lamentando: a) nullità per motivazione apparente;
b)
omessa dichiarazione di incompetenza per territorio;
c) inammissibilità della domanda per carenza di interesse;
d) erronea dichiarazione di prescrizione del credito.
e la non si sono costituiti e ne è CP_1 Controparte_2
stata dichiarata la contumacia con l'ordinanza del 15.10.2025.
2 2. Va preliminarmente osservato che il valore della controversia è pari ad € 1.279,35, come risulta dall'estratto di ruolo esattoriale aggiornato alla data del 19.8.2024, prodotto dall'agente della riscossione in primo grado.
Ne consegue che la controversia deve intendersi decisa secondo diritto ex art. 113, c. I, c.p.c.
3. Quanto al primo motivo di gravame, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ovverosia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
Nel caso di specie, la sentenza appellata consente di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato: invero, il primo giudice ha esplicitato i motivi per i quali ha ritenuto sussistere sia la propria competenza sia la fondatezza della domanda.
La doglianza, dunque, va disattesa.
4. Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del
Giudice di pace di Capri, valgano le seguenti considerazioni.
L'attore ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n.
10020160002541304000, contestando il diritto dell'agente della riscossione di procedere a esecuzione forzata nei suoi confronti.
Trattandosi di giudizio assimilabile all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il giudice territorialmente competente deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 c.p.c., secondo il
3 quale è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, c. III, c.p.c.
Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, c. III,
c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo ove essa è stata notificata, quale unico foro competente.
Ebbene, la cartella impugnata, redatta secondo un modello standard predisposto dall'agente della riscossione, non contiene la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e, pertanto, competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice del luogo ove essa è stata notificata, ai sensi degli artt. 27, c. I, e 480, c. III, c.p.c. (v. Cass., Sez. III, n. 29388/2024).
La cartella impugnata - come risulta dalla sua relata di notificazione prodotta in primo grado dall'agente della riscossione - è stata notificata presso la residenza dell'attore nel Comune di Scafati (SA), il cui territorio è
ricompreso nel mandamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Nocera
Inferiore.
Peraltro, trattandosi di opposizione esecutiva, tale foro è l'unico ipotizzabile ai sensi degli artt. 27, c. I, e 480, c. III, c.p.c., non sussistendo la facoltà di individuare altri fori concorrenti.
La doglianza è, dunque, fondata e va accolta.
Restano del tutto irrilevanti le circostanze valorizzate, in senso contrario, dal giudice di pace, ovverosia l'elezione di domicilio operata dell'attore e l'omessa allegazione, da parte appellante, dell'inesistenza di beni da aggredire esecutivamente all'interno del mandamento di Capri.
4 L'elezione di domicilio effettuata dall'opponente presso il difensore è
infatti assolutamente ininfluente ai fini della decisione, non costituendo criterio di collegamento ai fini dell'individuazione della competenza giurisdizionale e dovendo quest'ultima essere stabilita a priori rispetto all'instaurazione della lite.
Quanto invece al secondo aspetto, non è onere della convenuta eccepire l'inesistenza di beni dell'intimato nella circoscrizione del giudice adìto, essendo piuttosto onere di quest'ultimo allegare di non averne nell'ambito territoriale ove il precetto è stato notificato;
ciò, tuttavia, non è in concreto avvenuto.
5. In definitiva, dev'essere dichiarata l'incompetenza del Giudice di pace di Capri, per essere la controversia attribuita alla cognizione del
Giudice di pace di Nocera Inferiore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, c. I, e 480, c. III, c.p.c.; i restanti motivi di appello, logicamente ulteriori, restano assorbiti.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della sola in quanto Parte_1
la è rimasta contumace in entrambi i gradi di Controparte_2
giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 CP_1 CP_2
per la riforma della sentenza n. 56/2025 emessa dal Giudice di Pace
[...]
di Capri, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
5 1. in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza del
Giudice di Pace di Capri per essere la controversia attribuita alla cognizione del Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
2. assegna alle parti il termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio;
3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate ex Parte_1
d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), per il primo grado, in complessivi € 457,00 per compensi (dei quali €
118,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva, €
213,00 per la fase decisoria) e, per il grado di appello, in complessivi € 852,00 per compensi (dei quali € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge;
4. nulla per le spese nei confronti della Controparte_2
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 11.12.2025.
IL GIUDICE
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