Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Villa Rosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Fisioter S.r.l., non costituita in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare del Tar Abruzzo – L'Aquila n. 97/2021;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Rosa S.r.l. il 1° marzo 2022:
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti
- della nota assunta dalla Regione Abruzzo il 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “convocazione urgente strutture private accreditate”;
- della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 23 febbraio 2021, avente ad oggetto “Schema contratto acquisto prestazioni dell'area territoriale annualità 2020-2021 – inoltro”;
- della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Contratti 2020-2021 – Art. 26- Specialistica ambulatoriale- VDCF ore 18,00 del 03/03/2021”;
- della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “Contrattazione 2020-2021 Convocazione Strutture Private”;
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 marzo 2021, recante il n. 153/2021, avente ad oggetto “contrattazione 2020 e 2021: definizione linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate – emergenza Covid”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A., conosciuta il 31 marzo 2021;
- della nota prot. RA 0071090/21 assunta il 24 febbraio 2021, avente ad oggetto “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area territoriale – anno 2021. Comunicazioni”, non comunicata alla ricorrente, conosciuta il 31 marzo 2021, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso;
e per la declaratoria dell'obbligo
a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi intrapresa per l'esercizio 2021;
I atto di motivi aggiunti proposto per l'annullamento, in parte qua , della delibera assunta in data 4 agosto 2021, recante il n. 510/2021, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera e la specialistica ambulatoriale – provvedimenti in attuazione della DGR n. 153/2021 e della DGR n. 299/2021 – Modifica della DGR 685/2020”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi intrapresa per l'esercizio 2021;
nonché per l'esecuzione dell'ordinanza resa dal T.A.R. L'Aquila, n. 97/2021;
II atto di motivi aggiunti proposto per l'annullamento in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi con riferimento all'esercizio 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Rosa S.r.l. il 3 maggio 2022:
III atto di motivi aggiunti proposto per l'annullamento in parte qua
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 29 dicembre 2021, recante il n. 922/2021, avente ad oggetto “Erogatori Privati accreditati per la rete di specialistica ambulatoriale accreditata stabilimenti fkt, studi di radiologia, case di cura, studi medici branche a visita: Approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 – OPGR n. 105/2020 – DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente;
- della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria dell'obbligo
a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi per l'esercizio 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.R.L. Villa Rosa il 21 ottobre 2022:
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti
- della nota assunta dalla Regione Abruzzo il 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “convocazione urgente strutture private accreditate”;
- della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 23 febbraio 2021, avente ad oggetto “Schema contratto acquisto prestazioni dell'area territoriale annualità 2020-2021 – inoltro”;
- della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Contratti 2020-2021 – Art. 26- Specialistica ambulatoriale- VDCF ore 18,00 del 03/03/2021”;
- della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “Contrattazione 2020-2021 Convocazione Strutture Private”;
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 marzo 2021, recante il n. 153/2021, avente ad oggetto “contrattazione 2020 e 2021: definizione linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate – emergenza Covid”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A., conosciuta il 31 marzo 2021;
- della nota prot. RA 0071090/21 assunta il 24 febbraio 2021, avente ad oggetto “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area territoriale – anno 2021. Comunicazioni”, non comunicata alla ricorrente, conosciuta il 31 marzo 2021, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso;
e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi intrapresa per l'esercizio 2021;
al I atto di motivi aggiunti proposto:
per l'annullamento, in parte qua ,
della delibera assunta in data 4 agosto 2021, recante il n. 510/2021, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera e la specialistica ambulatoriale – provvedimenti in attuazione della DGR n. 153/2021 e della DGR n. 299/2021 – Modifica della DGR 685/2020”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso;
e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi intrapresa per l'esercizio 2021;
nonché per l'esecuzione dell'ordinanza resa dal T.A.R. L'Aquila, n. 97/2021.
al II atto di motivi aggiunti che si propongono:
per l'annullamento, in parte qua
della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi con riferimento all'esercizio 2022.
al III atto di motivi aggiunti che si propongono:
per l'annullamento, in parte qua
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 29 dicembre 2021, recante il n. 922/2021, avente ad oggetto “Erogatori Privati accreditati per la rete di specialistica ambulatoriale accreditata stabilimenti fkt, studi di radiologia, case di cura, studi medici branche a visita: Approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 – OPGR n. 105/2020 – DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente;
- della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi per l'esercizio 2022;
IV atto di motivi aggiunti che si propongono:
per l'annullamento, in parte qua
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 31.08.2022, recante il n. 500, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni”, pubblicata sul BURA ordinario n. 39 del 28.09.2022, non comunicata alla ricorrente;
- delle note assunte dalla A.S.L. di Pescara in data 19.05.2022, prot. n. 0068805, ed in data 04.07.2022, prot. n. 0083298/22, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti;
- della nota assunta dalla A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila del 22.06.2022, prot. n. 0124115, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti;
- della nota assunta dalla A.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti del 10.05.2022, prot. n. 28223U22-CH, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti;
- della nota assunta dalla A.S.L. di Teramo del 12.05.2022, prot. n. 0063542, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti;
- della nota regionale prot. n. 0339897/22 del 20.09.2022, avente ad oggetto "Trasmissione schema contrattuale 2022-2023 per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.”, non comunicata alla ricorrente;
e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi per il biennio 2022-2023;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Rosa S.r.l. il 1° febbraio 2023:
per l'annullamento, in parte qua
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 20 dicembre 2022, recante il n. 806, avente ad oggetto “Contratto per l'acquisto ex art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. di prestazioni sanitarie dell'area specialistica ambulatoriale. Biennio 2022-2023”, non comunicata alla ricorrente;
- per quanto occorrer possa, della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 novembre 2022, recante il n. 684, avente ad oggetto “modifiche introdotte in materia di accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. dalla L. n. 118/2022. Disposizioni”, non comunicata alla ricorrente;
e per la declaratoria dell'obbligo
a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla contrattazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi per il biennio 2022-2023;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Rosa S.r.l. il 25 settembre 2023:
per l'annullamento
della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 19.06.2023, recante il n. 344, avente ad oggetto “DGR n. 500/2022 ‘Erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni'. Modifica”, nella parte in cui ha nuovamente escluso la ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 marzo 2026 il dott. AL IU ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della memoria in data 30 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Considerato che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della complessità in fatto della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE IR, Presidente
AL IU ET, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL IU ET | GE IR |
IL SEGRETARIO