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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12137 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa EV FA - Giudice rel.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5332 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: ricorso cumulativo per separazione e divorzio giudiziale ex art. 473 bis.49 cpc
TRA
nato a [...], il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CATONE ANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nata il [...] in [...] (c.f. , residente in CP_1 C.F._2
Pozzuoli alla Via Cofanara 26;
RESISTENTE contumace il Pubblico Ministero presso il Tribunale di LI
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49, depositato il 07/03/2025, il ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da lui contratto con la sig.ra
, in Ischia (NA) il 07/09/2000. Aggiungeva che dalla loro unione erano nati due CP_1 figli: nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
1 03/12/2003 in LI (NA), entrambi maggiorenni e parzialmente economicamente autosufficienti. Rappresentava la volontà di separarsi in quanto viveva una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
All'udienza di prima comparizione delle parti il 10.6.2025, innanzi al Giudice relatore compariva il solo ricorrente, e rilevata la regolarità della notifica a parte resistente, se ne dichiarava la contumacia. Si procedeva al libero interrogatorio del ricorrente, il quale dichiarava: < media, ho sempre svolto l'attività di panettiere, prima in proprio ed ora alle dipendenze della ditta
“Campi Flegrei srls”, che è di terze persone e ha sede nello stabile dove abito sia io che mia moglie, ditta dove lavorano da circa nove mesi anche i miei due figli e con Per_2 Per_1 regolare contratto;
ha 23 anni ed ha conseguito circa 4 anni fa un diploma di Per_1 informatico;
ha 21 anni e ha conseguito circa 2 anni fa un diploma di ragioneria;
sono Per_2 ancora in fase di costruzione del loro futuro e perciò sono disponibile, finchè la loro autonomia economica non sarà piena e consolidata, a versare 150,00 euro al mese ciascuno, cioè 300,00 euro complessivi;
non mi oppongo alla assegnazione della casa familiare alla sig.ra che ci vive CP_1 con i figli, perché io mi sono trasferito, da circa un anno e mezzo, in un altro appartamento nello stesso stabile, di cui sono nudo proprietario. Il matrimonio è andato in crisi per logorio della vita coniugale nel tempo, non sono successi episodi scatenanti, non andavamo d'accordo da molti anni, finchè i figli erano piccoli abbiamo tirato avanti ma io non ce la faccio più, mia moglie credo che non si voglia separare, abbiamo provato a raggiungere un accordo anche tramite i rispettivi legali, ma lei non si vuole separare. Mia moglie ha la terza media, ci siamo spostati che aveva 20 anni, non ha mai lavorato fuori casa, per scelta nostra comune si è dedicata alla famiglia ed ai figli, siamo sempre stati una famiglia monoreddito, abbiamo tenuto un tenore di vita normale, d'estate vacanze a Ischia a casa di mia suocera, a volte viaggi in camper, oppure in barca, avevo un natante
Fiart 30 cabinato di 10 mt, che ho venduto nel 2017 per 15.00,00 euro, stavo meglio di adesso economicamente quando ero un piccolo imprenditore, cioè quando ero titolare del panificio, poi ho ceduto l'azienda nel 2015/2016 e da allora lavoro come dipendente del panificio, guadagno
1.400,00 euro al mese netti;
vivo a casa di mia madre la quale provvede a tutta la gestione quotidiana con le sue risorse. Ho un unico conto corrente su cui non ci sono risparmi e non ho altre risorse oltre il mio stipendio e gli immobili di cui sono nudo proprietario. Coltivo la terra e produco ortaggi e vino ad uso familiare, qualcosa vendo pure realizzando tra i 3.000,00 e i
4.000,00 euro all'anno. Non ho nessuna convivenza in corso nè relazioni sentimentali, vivo in un'abitazione a me intestata, di cui mia madre ancora vivente ha l'usufrutto, ed ho dei terreni agricoli sempre in usufrutto a mia madre. Attualmente ho un finanziamento di circa 600 € per
2 acquisti di moto e televisione che terminerà tra due anni;
da quando me ne sono andato di casa ho dato spontaneamente a mia moglie 800,00 euro al mese a titolo di mantenimento per lei e per i figli>>.
Il difensore del ricorrente chiedeva l'emissione di provvedimenti provvisori conformi alle richieste formulate in ricorso, ed il Giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione nella contumacia della controparte, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed emetteva i pedissequi provvedimenti provvisori di assegnazione della casa familiare sita in
Pozzuoli alla Via Cofanara 36 primo piano, a perché vi abitasse con i figli CP_1 maggiorenni e , poneva l'obbligo a carico di di corrispondere a Per_1 Per_2 Parte_1 euro 500,00 al mese a titolo di mantenimento della stessa, entro il giorno 15 di ogni Parte_2 mese, con decorrenza dalla domanda;
lo inoltre, sempre a titolo di mantenimento della Pt_1 moglie, pagherà tutte le utenze della casa familiare;
poneva l'obbligo a carico di di Parte_1 corrispondere a euro 300,00 al mese complessivi a titolo di mantenimento dei figli Parte_2
ed , maggiorenni che hanno iniziato a lavorare, entro il giorno 15 di ogni mese, Per_1 Per_2 con decorrenza dalla domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli, come da protocollo del 7.3.2018.
All'esito, il Giudice rinviava all'udienza del 21.10.2025 per l'ulteriore trattazione della causa.
All'udienza del 21.10.2025, il Giudice relatore, non essendoci figli minori, in assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, ordinava la discussione orale della causa e all'esito riservava la causa in decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Il P.M. in data 24.10.2025 concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la mancata costituzione della resistente è significativa di una sostanziale indifferenza ad ogni sollecitazione verso una ipotetica conciliazione, come anche la perdurante cessazione della convivenza, elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle statuizioni accessorie della separazione, va considerato che l'attore, riconoscendo l'esigenza abitativa di coniuge e figli maggiorenni solo parzialmente indipendenti dal punto di vista economico, nonché la mancanza di adeguati redditi propri della moglie, casalinga per comune impostazione della vita familiare, si è impegnato, pur in assenza di domanda di
3 controparte, agli obblighi di godimento della casa familiare e mantenimento già recepiti nel provvedimento ex art. 473 bis.22 c.p.c. adottato, e più precisamente ha chiesto che il Tribunale volesse:
b. Assegnare la casa coniugale sita in Pozzuoli (NA), Via Cofanara n. 36, alla IG.ra CP_1
che vi abiterà unitamente ai figli, e , precisando che
[...] Persona_1 Persona_2 sarà il IG. ad occuparsi del pagamento delle relative utenze;
Parte_1
c. Disporre l'assegno a carico del ricorrente, IG. , a favore dei figli, Parte_1 [...]
e , maggiorenni ed economicamente già autosufficienti, per il sol fine e Per_1 Persona_2 volontà del padre di comunque contribuire al sostentamento degli stessi, a titolo di contributo il mantenimento per i figli, la somma complessiva mensile di € 300,00 (trecento/00) (150,00 euro per ciascun figlio). Tale importo sarà versato mensilmente a mezzo bonifico dal ricorrente su postepay o conto corrente personale, che ogni figlio indicherà al padre, entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate tra i genitori e, comunque, documentate - come da
Protocollo d'Intesa tra CO LI e Presidenza del Tribunale del 7.3.2018; tali somme dovranno essere corrisposte entro il mese in cui sono state effettuate;
d. Attesa la maggiore età di entrambi i figli ed il sereno rapporto con entrambi i genitori, si rileva la non sussistenza di una necessaria disciplina giuridica di affidamento e collocazione né di diritto di visita del genitore non convivente, ed, altresì, alla luce degli ottimi rapporti padre-figli, gli incontri tra gli stessi, nell'espletamento del diritto di visita e dei diritti e doveri derivanti dal ruolo genitoriale, si lasciano al libero accordo tra genitori ed i figli maggiorenni;
e. Determinare l'assegno a carico del ricorrente, IG. , a favore del coniuge Parte_1 resistente, IG.ra , a titolo di contributo per l'assegno di mantenimento per la stessa, CP_1 per la somma complessiva mensile di € 500,00 (cinquecento/00). Tale importo sarà versato mensilmente a mezzo bonifico dal ricorrente su postepay o conto corrente personale indicato dalla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese;
CP_1
Il Tribunale ritiene di dover pronunciare la separazione dei coniugi prendendo esclusivamente atto degli obblighi assunti dal ricorrente, stante la maggiore età dei figli e il difetto di domanda, come anche di contestazione, della parte resistente rimasta contumace.
La parte ha proposto anche domanda cumulativa di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del
Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
4 Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso cumulativo proposto da , così provvede: Parte_1
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto n. Parte_1 CP_1
21, parte II, S. B, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
b) prende atto degli ulteriori obblighi assunti da , come riportati in parte Parte_1
motiva;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARANO D'ISCHIA (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo
Così deciso in LI in camera di consiglio il 31.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa EV FA dott. Raffaele Sdino
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