Art. 3. 1. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , in atto alla data del 31 dicembre 1996, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , fino al 30 aprile 1997, ovvero, se piu' ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , e conformemente al disposto di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 . A tale fine il termine per bandire il concorso e' fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.
Note all' art. 3:
- La legge n. 554 del 1988 reca: "Disposizioni in materia di pubblico impiego".
- Il testo dell' art. 3, comma 23, della legge n. 537 del 1993 recante interventi correttivi di finanza pubblica, e' il seguente:
"Art. 3 (Pubblico impiego).
(Omissis).
23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni supenori a tre mesi.
(Omissis)".
- Il decreto-legge n. 148 del 1993 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 reca: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione".
- Il testo dell' art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 543 del 1993 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1994 , recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, e' il seguente:
"3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuera', con successivo decreto e secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta a svolgere".
Note all' art. 3:
- La legge n. 554 del 1988 reca: "Disposizioni in materia di pubblico impiego".
- Il testo dell' art. 3, comma 23, della legge n. 537 del 1993 recante interventi correttivi di finanza pubblica, e' il seguente:
"Art. 3 (Pubblico impiego).
(Omissis).
23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni supenori a tre mesi.
(Omissis)".
- Il decreto-legge n. 148 del 1993 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 reca: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione".
- Il testo dell' art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 543 del 1993 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1994 , recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, e' il seguente:
"3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuera', con successivo decreto e secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta a svolgere".