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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6041 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. EL Di TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1520/2024 di R.G.
tra nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], codice fiscale , rappresentata e difesa C.F._1 dagli avvocati Carlo Stradiotto e avv. Silvia Pastrello
attrice e
residente a 31040 Volpago del Montello (TV) CP_1 in Via Indipendenza 12, C.F. contumace C.F._2
convenuto
All'udienza del 27.11.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni del procuratore della parte attrice riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, dopo aver esposto che il giorno 31.3.2022, alle ore 14.30 circa, alla guida della propria autovettura Opel Crossland
X targata FT956WK, percorreva via Scarlatti in località AN (VE) con direzione AG (VE); che giunta nei pressi dell'incrocio con via Delle Rimembranze, il veicolo attoreo veniva colpito sul lato sinistro da un asino, il quale - sfuggito al controllo del proprietario sig. CP_1
mentre il medesimo era intento allo spostamento del
[...] proprio gregge per il pascolo – nella propria corsa aveva improvvisamente intersecato la traiettoria di marcia della esponente, impedendole ogni manovra utile ad evitare la collisione;
che a causa dell'urto subiva lesioni personali e danni materiali al proprio veicolo;
che tale ricostruzione trovava inequivoca conferma nella dichiarazione del proprietario dell'animale, il quale, presente ai fatti, confermava la dinamica esposta e la propria responsabilità nell'occorso (vedasi dichiarazione del 9.4.2022, all. 2 all'atto di citazione) e CP_1 nella documentazione fotografica relativa ai danni subiti dal veicolo attoreo (vedasi fotografie veicolo danneggiato allegate alla citazione); tanto premesso, l'attrice chiedeva di accertare la responsabilità del signor CP_1
ai sensi dell'art. 2052 c.c. ovvero dell'art. 2043
[...]
c.c. in relazione all'infortunio occorso in data 31.3.2022,
e condannarsi il medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'evento al saldo, nonché alla rifusione delle spese e compensi professionali con distrazione in favore dei procuratori dell'istante dichiaratisi antistatari ex art. 93, comma primo, c.p.c. Istruita la causa tramite c.t.u., ammesso l'interrogatorio formale, incombente non reso dal convenuto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pag. 2/9 La domanda risulta fondata nei limiti di seguito esposti.
2. E' noto, per essere costantemente ribadito dalla giurisprudenza, che “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere mentre Pt_2 grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 17091/2014). Ora, la dinamica del sinistro e la sussistenza del nesso causale tra l'azione dell'asino di proprietà del sig. e l'urto al CP_1 veicolo - con i conseguenti danni materiali e fisici subiti dall'attrice – risultano confermati sia dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso proprietario dell'animale (“Durante lo spostamento del gregge in via A. Scarlatti all'intersezione con una stradina sterrata interna che si trova vicino a via delle Rimembranze un asino sfuggito al gruppo andava ad urtare contro il veicolo FT956WK condotto dalla sig.ra con a bordo i due figli, che Controparte_2 percorreva via Scarlatti con direzione di marcia verso
AG (VE). Il gregge inoltre circondava l'auto, ove ne conseguivano ulteriori danni alla carrozzeria
(strisciature, montante ammaccato, parabrezza ecc.). Mi assumo pertanto la responsabilità dell'incidente.” cfr. all. 2 atto di citazione), sia dalla documentazione fotografica relativa ai danni subiti dal veicolo attoreo pag. 3/9 (vedasi, in particolare, il danno alla parte sinistra del parabrezza, compatibile con l'urto di un animale di stazza e peso considerevoli, cfr. all.ti 3 e 4 dell'atto di citazione). Inoltre, il convenuto pur ritualmente citato a comparire per rendere l'interrogatorio formale, non si è presentato senza fornire giustificazione alcuna. Tale condotta processuale, valutata nel contesto complessivo delle risultanze istruttorie, costituisce elemento significativo ai fini della decisione e consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti dall'attore, in conformità a quanto disposto dall'art. 232 c.p.c., secondo cui la mancata comparizione della parte regolarmente citata può essere apprezzata dal giudice quale comportamento idoneo a fondare presunzioni in ordine alla veridicità delle circostanze oggetto di interrogatorio.
3. Circa il quantum debeatur, l'espletata CTU medico-legale del dott. ha confermato che nel sinistro la sig.ra Per_1
ha riportato una distorsione del rachide cervicale Pt_1
e dorsolombare, cui conseguiva un'invalidità permanente nella misura del 3% nonché un'inabilità temporanea parziale di giorni 10 al 75%, giorni 20 al 50% e ulteriori giorni 30 al 25% nonché inabilità temporanea lavorativa pari a giorni
10 in forma assoluta e a giorni 20 in forma parziale al
50%. Applicando le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024
l' , tenendo conto dell'età dell'attrice al momento del Pt_3 sinistro (28 anni), va liquidata in € 5.084,00.
L'invalidità temporanea parziale di giorni 10 al 75% va liquidata in € 862,50 (€ 86,25x10gg.), quella di giorni 20 al 50% in € 1.150,00 (€57,50x20gg), quella di giorni 30 al
25% in € 862,50(€ 28,75x30gg). Va specificato che l'invalidità temporanea va liquidata calcolando la frazione pag. 4/9 del danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute determinato pro die in € 115,00 nelle
Tabelle di Milano menzionate. Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato nella somma complessiva di € 7.959,00 da ritenersi già espresso in valori monetari attuali.
4. Non va liquidato alcun danno morale all'attrice giacchè le Tabelle di Milano prevedono dei valori contemplanti una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” (ora definito “danno dinamico-relazionale”) e del c.d. “danno morale temporaneo” (ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”). Né risulta possibile aumentare il valore standard proposto in assenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento. Il che risulta conforme alla giurisprudenza della Cassazione secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata secondo le Tabelle di Milano è completa di entrambe le voci di danno non patrimoniale in questione e pertanto non possono riconoscersi ulteriori importi senza incorrere in una duplicazione risarcitoria (c. cass. N. 5119/2023 e cass. N. 13383/2025).
5. All'attrice va poi riconosciuto il danno patrimoniale per il periodo di inabilità lavorativa riscontrata, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale chi svolge attività domestica, anche se non impegnata in attività economica retribuita, svolge tuttavia un'attività monetariamente traducibile (Cass.
Civ., Sez. III, 24.04.2015, n. 8403). All'epoca del sinistro la si occupava infatti di tutte le Pt_1 incombenze domestiche relative alla cura della casa e al pag. 5/9 coordinamento dell'intera vita familiare. A causa delle lesioni riportate nel sinistro de quo, l'odierna attrice non ha potuto occuparsi delle abituali attività di casalinga, così come riconosciuto anche dal CTU dott.
. Ai fini della quantificazione del relativo dovrà Per_1 essere preso a riferimento, come da consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n.
16896/2010), il triplo della pensione sociale, ammontante ad oggi ad Euro 21.008,91. Di conseguenza, la somma da risarcirsi per l'invalidità lavorativa temporanea da casalinga, quantificata dal CTU in misura totale per 10 giorni e parziale per ulteriori 20 giorni, va così quantificata: - Euro 21.008,91: 365 X 10 giorni = Euro
575,58 - Euro 21.008,91: 365 X 20 giorni al 50% = Euro
575,58, per un totale complessivo di Euro 1.151,16, importo da ritenersi già espresso in valori monetari attuali.
6. Non possono essere rimborsate all'attrice le spese di assistenza stragiudiziale per l'attività prestata dallo studio di infortunistica P Controparte_3
, la quale, attraverso le proprie specifiche
[...] competenze e conoscenze del settore, ha raccolto tutta la documentazione necessaria per istruire la pratica e dimostrare le molteplici voci di danno sofferte, che poi ha provveduto a trasmettere alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, provvedendo inoltre agli incombenti necessari per l'inizio della presente causa. Trattasi infatti di danno emergente (Cass. civ., SS.UU. n. 16990/17) la cui quantificazione non può essere rimessa all'equo apprezzamento del giudice, come chiesto dall'attrice, e che doveva dalla stessa essere precisamente dimostrato.
pag. 6/9 7. All'attrice spetta invece il rimborso delle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU nella misura di euro 610,00, della somma di € 410,00 per la spesa sostenuta per la perizia ante causam (cfr. all. 14 cit. A tale importo va infatti ricondotta la voce risarcitoria invocata in misura eccessiva (pari ad € 610,00) stante l'esiguità degli accertamenti richiesti al medico in via stragiudiziale), della spesa sostenuta per l'assistenza del consulente di parte in sede giudiziale nella misura di
€ 900,00 (dovendo ridurre a tale importo la voce richiesta, risultando il richiesto importo di Euro 1.830,00 (vedasi il preavviso di parcella del dott. del 14.11.24, Per_2 all. 24 e pag. 16 CTU) del tutto sproporzionato ed esorbitante rispetto alla esiguità della materia trattata e delle lesioni riportate dall'attrice), trattandosi come noto di voce di danno causalmente riconducibile al sinistro ed in quanto tale ripetibile dalla parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, n.
9549/09, Cass. civ., sez. II, n. 84/13; Cass. civ., n.
12241/98).
8. Da quanto precede consegue che il convenuto va condannato a pagare a titolo risarcitorio alla parte attrice per i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti per effetto del sinistro oggetto di causa la complessiva somma di € 11.030,16. Detto importo va poi aumentato degli interessi nella misura legale da calcolare sull'importo devalutato alla data del sinistro in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del sinistro fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex pag. 7/9 plurimis Cass. sez. III sent. 30.11.2011 n.25571 e Cass.
Sez. 2, Sentenza n.3931 del 18/02/2010). Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.
9. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1)condanna a pagare all'attrice la somma di € CP_1
11.030,16, oltre agli interessi come determinati in parte motiva;
2)pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u.;
3)condanna a rifondere ai procuratori CP_1 dell'attrice, dichiaratisi antistatari, le spese di lite liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive;
4)rigetta ogni altra domanda.
15.02.2025 EL Di TA
pag. 8/9 pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. EL Di TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1520/2024 di R.G.
tra nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], codice fiscale , rappresentata e difesa C.F._1 dagli avvocati Carlo Stradiotto e avv. Silvia Pastrello
attrice e
residente a 31040 Volpago del Montello (TV) CP_1 in Via Indipendenza 12, C.F. contumace C.F._2
convenuto
All'udienza del 27.11.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni del procuratore della parte attrice riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, dopo aver esposto che il giorno 31.3.2022, alle ore 14.30 circa, alla guida della propria autovettura Opel Crossland
X targata FT956WK, percorreva via Scarlatti in località AN (VE) con direzione AG (VE); che giunta nei pressi dell'incrocio con via Delle Rimembranze, il veicolo attoreo veniva colpito sul lato sinistro da un asino, il quale - sfuggito al controllo del proprietario sig. CP_1
mentre il medesimo era intento allo spostamento del
[...] proprio gregge per il pascolo – nella propria corsa aveva improvvisamente intersecato la traiettoria di marcia della esponente, impedendole ogni manovra utile ad evitare la collisione;
che a causa dell'urto subiva lesioni personali e danni materiali al proprio veicolo;
che tale ricostruzione trovava inequivoca conferma nella dichiarazione del proprietario dell'animale, il quale, presente ai fatti, confermava la dinamica esposta e la propria responsabilità nell'occorso (vedasi dichiarazione del 9.4.2022, all. 2 all'atto di citazione) e CP_1 nella documentazione fotografica relativa ai danni subiti dal veicolo attoreo (vedasi fotografie veicolo danneggiato allegate alla citazione); tanto premesso, l'attrice chiedeva di accertare la responsabilità del signor CP_1
ai sensi dell'art. 2052 c.c. ovvero dell'art. 2043
[...]
c.c. in relazione all'infortunio occorso in data 31.3.2022,
e condannarsi il medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'evento al saldo, nonché alla rifusione delle spese e compensi professionali con distrazione in favore dei procuratori dell'istante dichiaratisi antistatari ex art. 93, comma primo, c.p.c. Istruita la causa tramite c.t.u., ammesso l'interrogatorio formale, incombente non reso dal convenuto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pag. 2/9 La domanda risulta fondata nei limiti di seguito esposti.
2. E' noto, per essere costantemente ribadito dalla giurisprudenza, che “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere mentre Pt_2 grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 17091/2014). Ora, la dinamica del sinistro e la sussistenza del nesso causale tra l'azione dell'asino di proprietà del sig. e l'urto al CP_1 veicolo - con i conseguenti danni materiali e fisici subiti dall'attrice – risultano confermati sia dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso proprietario dell'animale (“Durante lo spostamento del gregge in via A. Scarlatti all'intersezione con una stradina sterrata interna che si trova vicino a via delle Rimembranze un asino sfuggito al gruppo andava ad urtare contro il veicolo FT956WK condotto dalla sig.ra con a bordo i due figli, che Controparte_2 percorreva via Scarlatti con direzione di marcia verso
AG (VE). Il gregge inoltre circondava l'auto, ove ne conseguivano ulteriori danni alla carrozzeria
(strisciature, montante ammaccato, parabrezza ecc.). Mi assumo pertanto la responsabilità dell'incidente.” cfr. all. 2 atto di citazione), sia dalla documentazione fotografica relativa ai danni subiti dal veicolo attoreo pag. 3/9 (vedasi, in particolare, il danno alla parte sinistra del parabrezza, compatibile con l'urto di un animale di stazza e peso considerevoli, cfr. all.ti 3 e 4 dell'atto di citazione). Inoltre, il convenuto pur ritualmente citato a comparire per rendere l'interrogatorio formale, non si è presentato senza fornire giustificazione alcuna. Tale condotta processuale, valutata nel contesto complessivo delle risultanze istruttorie, costituisce elemento significativo ai fini della decisione e consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti dall'attore, in conformità a quanto disposto dall'art. 232 c.p.c., secondo cui la mancata comparizione della parte regolarmente citata può essere apprezzata dal giudice quale comportamento idoneo a fondare presunzioni in ordine alla veridicità delle circostanze oggetto di interrogatorio.
3. Circa il quantum debeatur, l'espletata CTU medico-legale del dott. ha confermato che nel sinistro la sig.ra Per_1
ha riportato una distorsione del rachide cervicale Pt_1
e dorsolombare, cui conseguiva un'invalidità permanente nella misura del 3% nonché un'inabilità temporanea parziale di giorni 10 al 75%, giorni 20 al 50% e ulteriori giorni 30 al 25% nonché inabilità temporanea lavorativa pari a giorni
10 in forma assoluta e a giorni 20 in forma parziale al
50%. Applicando le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024
l' , tenendo conto dell'età dell'attrice al momento del Pt_3 sinistro (28 anni), va liquidata in € 5.084,00.
L'invalidità temporanea parziale di giorni 10 al 75% va liquidata in € 862,50 (€ 86,25x10gg.), quella di giorni 20 al 50% in € 1.150,00 (€57,50x20gg), quella di giorni 30 al
25% in € 862,50(€ 28,75x30gg). Va specificato che l'invalidità temporanea va liquidata calcolando la frazione pag. 4/9 del danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute determinato pro die in € 115,00 nelle
Tabelle di Milano menzionate. Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato nella somma complessiva di € 7.959,00 da ritenersi già espresso in valori monetari attuali.
4. Non va liquidato alcun danno morale all'attrice giacchè le Tabelle di Milano prevedono dei valori contemplanti una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” (ora definito “danno dinamico-relazionale”) e del c.d. “danno morale temporaneo” (ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”). Né risulta possibile aumentare il valore standard proposto in assenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento. Il che risulta conforme alla giurisprudenza della Cassazione secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata secondo le Tabelle di Milano è completa di entrambe le voci di danno non patrimoniale in questione e pertanto non possono riconoscersi ulteriori importi senza incorrere in una duplicazione risarcitoria (c. cass. N. 5119/2023 e cass. N. 13383/2025).
5. All'attrice va poi riconosciuto il danno patrimoniale per il periodo di inabilità lavorativa riscontrata, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale chi svolge attività domestica, anche se non impegnata in attività economica retribuita, svolge tuttavia un'attività monetariamente traducibile (Cass.
Civ., Sez. III, 24.04.2015, n. 8403). All'epoca del sinistro la si occupava infatti di tutte le Pt_1 incombenze domestiche relative alla cura della casa e al pag. 5/9 coordinamento dell'intera vita familiare. A causa delle lesioni riportate nel sinistro de quo, l'odierna attrice non ha potuto occuparsi delle abituali attività di casalinga, così come riconosciuto anche dal CTU dott.
. Ai fini della quantificazione del relativo dovrà Per_1 essere preso a riferimento, come da consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n.
16896/2010), il triplo della pensione sociale, ammontante ad oggi ad Euro 21.008,91. Di conseguenza, la somma da risarcirsi per l'invalidità lavorativa temporanea da casalinga, quantificata dal CTU in misura totale per 10 giorni e parziale per ulteriori 20 giorni, va così quantificata: - Euro 21.008,91: 365 X 10 giorni = Euro
575,58 - Euro 21.008,91: 365 X 20 giorni al 50% = Euro
575,58, per un totale complessivo di Euro 1.151,16, importo da ritenersi già espresso in valori monetari attuali.
6. Non possono essere rimborsate all'attrice le spese di assistenza stragiudiziale per l'attività prestata dallo studio di infortunistica P Controparte_3
, la quale, attraverso le proprie specifiche
[...] competenze e conoscenze del settore, ha raccolto tutta la documentazione necessaria per istruire la pratica e dimostrare le molteplici voci di danno sofferte, che poi ha provveduto a trasmettere alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, provvedendo inoltre agli incombenti necessari per l'inizio della presente causa. Trattasi infatti di danno emergente (Cass. civ., SS.UU. n. 16990/17) la cui quantificazione non può essere rimessa all'equo apprezzamento del giudice, come chiesto dall'attrice, e che doveva dalla stessa essere precisamente dimostrato.
pag. 6/9 7. All'attrice spetta invece il rimborso delle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU nella misura di euro 610,00, della somma di € 410,00 per la spesa sostenuta per la perizia ante causam (cfr. all. 14 cit. A tale importo va infatti ricondotta la voce risarcitoria invocata in misura eccessiva (pari ad € 610,00) stante l'esiguità degli accertamenti richiesti al medico in via stragiudiziale), della spesa sostenuta per l'assistenza del consulente di parte in sede giudiziale nella misura di
€ 900,00 (dovendo ridurre a tale importo la voce richiesta, risultando il richiesto importo di Euro 1.830,00 (vedasi il preavviso di parcella del dott. del 14.11.24, Per_2 all. 24 e pag. 16 CTU) del tutto sproporzionato ed esorbitante rispetto alla esiguità della materia trattata e delle lesioni riportate dall'attrice), trattandosi come noto di voce di danno causalmente riconducibile al sinistro ed in quanto tale ripetibile dalla parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, n.
9549/09, Cass. civ., sez. II, n. 84/13; Cass. civ., n.
12241/98).
8. Da quanto precede consegue che il convenuto va condannato a pagare a titolo risarcitorio alla parte attrice per i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti per effetto del sinistro oggetto di causa la complessiva somma di € 11.030,16. Detto importo va poi aumentato degli interessi nella misura legale da calcolare sull'importo devalutato alla data del sinistro in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del sinistro fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex pag. 7/9 plurimis Cass. sez. III sent. 30.11.2011 n.25571 e Cass.
Sez. 2, Sentenza n.3931 del 18/02/2010). Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.
9. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1)condanna a pagare all'attrice la somma di € CP_1
11.030,16, oltre agli interessi come determinati in parte motiva;
2)pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u.;
3)condanna a rifondere ai procuratori CP_1 dell'attrice, dichiaratisi antistatari, le spese di lite liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive;
4)rigetta ogni altra domanda.
15.02.2025 EL Di TA
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