TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6424/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice NC LE, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6424 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
con gli avv.ti Stefano Chiusolo ed Eleonora Pini. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“
1. accertare e dichiarare la giusta causa delle dimissioni rese dal ricorrente in data 15/04/2025;
2. conseguentemente:
a. dichiarare illegittima la trattenuta di € 3.000,00 operata dalla convenuta nella busta paga di aprile 2025 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso;
b. condannare la convenuta a restituire al ricorrente la somma netta di € 3.000,00 illegittimamente trattenuta (o la diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
c. condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 3.250,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e l'ulteriore somma lorda di € 240,74 a titolo di incidenza sul TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso (o
1 le diverse somme ai diversi titoli ritenuti di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. in ogni caso, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente le seguenti somme ai seguenti titoli (o le diverse somme ai diversi titoli ritenuti di giustizia), oltre rivalutazione e interessi:
a) € 1.719,00 netti a titolo di retribuzione di gennaio 2025;
b) € 1.689,00 netti a titolo di retribuzione di febbraio 2025;
c) € 1.711,00 netti a titolo di retribuzione di marzo 2025;
d) € 171,92 netti a titolo di retribuzione di aprile 2025 (pari a € lordi 6.018,46, di cui € 1.486,88 a titolo di TFR);
4. in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi professionali”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali
2 fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
1.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
1.4. Inoltre, il mancato pagamento della retribuzione da gennaio a marzo 2025 configura un inadempimento del datore di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c., sì da configurarsi la giusta causa delle dimissioni della lavoratrice.
In tal senso, deve essere dichiarata illegittima la trattenuta di € 3.000,00 operata dalla convenuta nella busta paga di aprile 2025 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, con conseguente restituzione di quanto illegittimamente trattenuto e pagamento in favore dell'attrice dell'indennità sostitutiva del preavviso.
1.5. Spettano quindi alla parte attrice le somme indicate in ricorso (tenuto conto delle precisazioni operate all'udienza di discussione), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle previsioni del CCNL.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la giusta causa delle dimissioni rese dalla parte attrice in data 15.4.2025 e dichiara illegittima la trattenuta di euro 3.000,00 operata dalla convenuta nella busta paga di aprile 2025 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso;
- condanna la parte convenuta a restituire alla parte attrice la somma netta di euro 3.000,00 illegittimamente trattenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma lorda di euro 3.250,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e l'ulteriore somma lorda di euro 240,74 a titolo di incidenza sul t.f.r. dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda corrispondente alla somma netta di euro 5.290,92 (di cui euro lordi 1.486,88 a titolo t.f.r.), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 21.10.2025
Il giudice
NC LE
4
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice NC LE, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6424 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
con gli avv.ti Stefano Chiusolo ed Eleonora Pini. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“
1. accertare e dichiarare la giusta causa delle dimissioni rese dal ricorrente in data 15/04/2025;
2. conseguentemente:
a. dichiarare illegittima la trattenuta di € 3.000,00 operata dalla convenuta nella busta paga di aprile 2025 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso;
b. condannare la convenuta a restituire al ricorrente la somma netta di € 3.000,00 illegittimamente trattenuta (o la diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
c. condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 3.250,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e l'ulteriore somma lorda di € 240,74 a titolo di incidenza sul TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso (o
1 le diverse somme ai diversi titoli ritenuti di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. in ogni caso, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente le seguenti somme ai seguenti titoli (o le diverse somme ai diversi titoli ritenuti di giustizia), oltre rivalutazione e interessi:
a) € 1.719,00 netti a titolo di retribuzione di gennaio 2025;
b) € 1.689,00 netti a titolo di retribuzione di febbraio 2025;
c) € 1.711,00 netti a titolo di retribuzione di marzo 2025;
d) € 171,92 netti a titolo di retribuzione di aprile 2025 (pari a € lordi 6.018,46, di cui € 1.486,88 a titolo di TFR);
4. in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi professionali”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali
2 fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
1.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
1.4. Inoltre, il mancato pagamento della retribuzione da gennaio a marzo 2025 configura un inadempimento del datore di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c., sì da configurarsi la giusta causa delle dimissioni della lavoratrice.
In tal senso, deve essere dichiarata illegittima la trattenuta di € 3.000,00 operata dalla convenuta nella busta paga di aprile 2025 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, con conseguente restituzione di quanto illegittimamente trattenuto e pagamento in favore dell'attrice dell'indennità sostitutiva del preavviso.
1.5. Spettano quindi alla parte attrice le somme indicate in ricorso (tenuto conto delle precisazioni operate all'udienza di discussione), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle previsioni del CCNL.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la giusta causa delle dimissioni rese dalla parte attrice in data 15.4.2025 e dichiara illegittima la trattenuta di euro 3.000,00 operata dalla convenuta nella busta paga di aprile 2025 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso;
- condanna la parte convenuta a restituire alla parte attrice la somma netta di euro 3.000,00 illegittimamente trattenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma lorda di euro 3.250,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e l'ulteriore somma lorda di euro 240,74 a titolo di incidenza sul t.f.r. dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda corrispondente alla somma netta di euro 5.290,92 (di cui euro lordi 1.486,88 a titolo t.f.r.), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 21.10.2025
Il giudice
NC LE
4