Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 20/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4049 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di attivazione delle misure di accoglienza prot. uscita n. -OMISSIS- del 22.10.2025, comunicato in pari data, emesso dalla Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. IC OS e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per il ricorrente;
Verbalizzato avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 30 ottobre 2025, il ricorrente ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, l’epigrafato provvedimento con cui la Prefettura di Milano aveva respinto l’istanza di attivazione delle misure di accoglienza presentata dal ricorrente medesimo in data 29 luglio 2025.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita formalmente in giudizio in rappresentanza del Ministero dell’interno.
Con atto depositato il 5 dicembre 2025, parte ricorrente dichiara che, a fronte dell’inserimento nel CAS di -OMISSIS- previsto nella stessa data, è venuti meno l’interesse a coltivare il presente giudizio.
All’udienza in camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso a verbale.
Alla luce della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In considerazione della natura in rito della pronuncia e dell’assenza di difese sostanziali da parte dell’Amministrazione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IC OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.