TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 19
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errata rappresentazione dei fatti riguardo all'orario di chiusura

    La sbarra è stata installata in esecuzione di una SCIA che prevedeva solo la chiusura notturna. Qualsiasi diversa regolamentazione costituisce violazione della prescrizione, determinando la doverosa attivazione della risposta sanzionatoria del Comune. Le determinazioni in materia di illeciti edilizi sono vincolate e non discrezionali.

  • Rigettato
    Contraddizione con precedenti istruttorie e disparità di trattamento

    Il provvedimento di ripristino è vincolato e adottato nell'esercizio di poteri di vigilanza sull'attività edilizia e sulla violazione di vincoli di destinazione. Non è configurabile eccesso di potere per contraddittorietà o disparità di trattamento in casi di poteri vincolati. Le vicende di altri parcheggi non riverberano sul caso in esame. Nessuno può invocare disparità di trattamento a fronte di provvedimenti illegittimi nei confronti di terzi.

  • Rigettato
    Nullità dell'ordinanza per contrasto con sentenza TAR Umbria 4/10/2001

    La sentenza citata (n. 552/2001) è stata depositata agli atti e riguarda un diverso ricorrente e un diverso complesso immobiliare. Non fa stato nei confronti del condominio ricorrente. La sentenza del 2001 riconosceva l'impegno alla realizzazione dei parcheggi, ma negava l'uso pubblico per mancata corrispondenza tra i parcheggi previsti e quelli oggetto di causa. Nel caso attuale, la corrispondenza è dimostrata.

  • Rigettato
    Estinzione della servitù di uso pubblico per comportamento dell'Amministrazione

    La servitù di uso pubblico non si è estinta. La collettività non ha rinunciato all'uso del piazzale, come dimostrato dall'uso da parte di terzi e dall'esigenza del condominio di limitarlo. Le vicende di altri parcheggi non riverberano sul caso in esame.

  • Rigettato
    Omessa garanzia di partecipazione procedimentale

    Il provvedimento impugnato è vincolato e il condominio non ha dimostrato elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione. Pertanto, si applica l'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990, in quanto il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • Rigettato
    Violazione SCIA e applicabilità sanzione pecuniaria

    L'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 impone la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi in caso di opere eseguite senza titolo o in difformità dalle norme urbanistiche e vincoli di destinazione, anche se assentite con SCIA. La normativa regionale non può derogare a tale principio. L'illecito rileva sia formalmente che sostanzialmente.

  • Rigettato
    Sviamento di potere e sproporzione

    Il provvedimento è vincolato, quindi è inconfigurabile lo sviamento di potere o il difetto di proporzionalità. Non è ravvisabile lesione della buona fede e dell'affidamento in relazione a una situazione di fatto abusiva.

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Commentario1

  • 1L’impegno di realizzare opere di urbanizzazione assunto dal lottizzante ha natura di obligatio propter remAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 19
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 19
Data del deposito : 26 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo