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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/10/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa ZI CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1834/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 3 febbraio
2025, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Niscemi, nel Parte_1 C.F._1
Viale Mario Gori n. 106, presso lo studio dell'avv. Concetta Di Pietro (C.F.: ), C.F._2 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
in persona del Direttore e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (C.F./P.IVA: ), subentrata a titolo universale a P.IVA_1 [...]
secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con CP_2 successive modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
LL (C.F.: ), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo studio, sito in Gela nella via Venezia n. 81/c;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
e nei confronti di
, in Controparte_3 persona del Prefetto pro-tempore (C.F. ), con sede in , nel Viale Regina P.IVA_2 CP_3
Margherita n. 30;
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ad estratto di ruolo;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 3 febbraio 2025, all'esito della quale parte opponente ha insistito nella fondatezza dell'azione promossa, eccependo l'eventuale pregiudizio derivante alla stessa nell'ipotesi di rigetto della opposizione;
parte opposta ha insistito riportandosi ai propri atti difensivi e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 novembre 2020, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'estratto di ruolo deducendo la presenza della cartella di pagamento n.
29220080012148372000, mai notificata, avente ad oggetto un credito di euro 23.495,18 vantato da in forza di presunte sanzioni amministrative irrogate dalla di Controparte_2 Controparte_4
per depenalizzazione di reati minori ex D.L. n. 507/1999, relative all'anno 2005. CP_3
A sostegno della spiegata opposizione, l'attrice ha eccepito, quale unico motivo, l'estinzione del credito iscritto a ruolo per effetto dell'omessa notifica della cartella di pagamento e per carenza di atti successivi idonei all'interruzione della prescrizione. Sulla scorta di tale motivo, parte opponente ha chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiararsi l'illegittimità della cartella esattoriale e del rispettivo ruolo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio (oggi l' , Controparte_2 Controparte_5 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. L'opposta ha eccepito l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione, a seguito della valida notificazione della cartella e della successiva intimazione di pagamento, nonché la correttezza o comunque la legittimità della procedura di riscossione. Parte convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda avversaria, vinte le spese.
La , seppur regolarmente vocata in giudizio, non si è costituita, Controparte_6 rimanendo contumace.
Con ordinanza del 17 marzo 2021, il Giudice dott. Giuseppe Di Legami, precedente titolare del ruolo, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata da parte opponente ed ha rinviato la causa per il prosieguo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie;
indi, la causa è stata istruita mediante assunzione di prove documentali.
La causa, rinviata per le successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice,
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * L'opposizione è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, deve premettersi che la domanda attorea va qualificata alla stregua di una domanda di accertamento negativo del credito, laddove parte opponente ha puntualmente dedotto di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella esattoriale, né di altro atto di riscossione (quale l'intimazione di pagamento) e di essere venuta a conoscenza del debito iscritto a ruolo solo in data 17 giugno 2020, dopo aver consultato la propria posizione presso la sede di (cfr. pag. 1 e 2 dell'atto di Controparte_2 citazione); a conferma di tale circostanza, la stessa attrice ha prodotto l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal , contenente gli estremi della cartella di pagamento in Controparte_7 contestazione (cfr. doc. n. 1 di cui all'atto di citazione).
Ciò posto, in punto di diritto, giova precisare che l'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile in assenza di una procedura esecutiva già avviata. Trattasi, invero, di un mero elaborato informatico formato dall'esattore, ossia un riepilogo della situazione debitoria, e non un atto impositivo o esecutivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 06/08/2014, n. 4209; cfr. anche Cassazione Civile, Sez. Un.,
02/10/2015, n. 19704).
L'azione legale contro il ruolo – e la relativa cartella che si assume non notificata – è ammessa solo se il contribuente è in grado di dimostrare un interesse ad agire qualificato, ossia un pregiudizio specifico e attuale derivante dalla pendenza del debito: in assenza di tale prova, l'unica via percorribile resta quella amministrativa dell'autotutela. L'azione giudiziaria è riservata, pertanto, ai casi in cui vi sia un'effettiva necessità di tutela giurisdizionale. Tale necessità si manifesta solo quando il debitore prova che l'iscrizione a ruolo gli sta causando un danno specifico, come l'impossibilità di partecipare a una gara d'appalto o di ricevere un pagamento da parte della P.A.
Infatti, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 – introdotto dall'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito con successive modificazioni dalla Legge n. 215/2021 – così dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”.
Si badi, peraltro, che le modifiche apportate all'art. 12 citato, come sintetizzate nel nuovo comma 4-bis, trovano applicazione anche nei procedimenti, come quello che ci occupa, instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma (id est: 21 dicembre 2021); in un contesto normativo così delineato, le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata poiché tale disposizione specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo ed alla cartella non notificata
o invalidamente notificata.” (in questo senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. Un., 06/09/2022 n. 26283).
Ebbene, focalizzando l'attenzione sul caso di specie, si osserva che la parte attrice non ha fornito alcuna prova di un simile pregiudizio qualificato, rendendo, in tal modo, la sua azione priva dell'indispensabile interesse ad agire.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la quale, sotto un primo profilo, ha ritenuto che “[…] ammettere l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui - come il presente - egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.” (cfr. Cassazione Civile,
Sez. III, 09/03/2017 n. 6034; Cassazione Civile, Sez. III, 13/10/2016 n. 20618); sotto altro profilo, la
Corte ha statuito che “[…] l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio.”
(in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI – L., 07/03/2019 n. 6723; Cassazione Civile, Sez. III,
10/11/2016 n. 22946).
Tale posizione è stata ulteriormente compendiata e ribadita da recentissime pronunce (tra le tante, cfr.
Cassazione Civile, Sez. Lav., 20/04/2023 n. 10595; Cassazione Civile, Sez. III, 14/02/2023 n. 4448;
Cassazione Civile, Sez. Lav., 18/04/2025, n. 10319), le quali affermano la necessità della sussistenza di un interesse dell'attore all'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Nel caso in esame, l'applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra richiamati – condivisi da parte di questo Giudice – porta a ritenere che l'opposizione avverso l'estratto di ruolo sia inammissibile, dal momento che la stessa si atteggia quale azione di mero accertamento negativo del credito, in assenza di qualsivoglia atto da parte dell'Amministrazione finalizzato all'azione esecutiva. Difetta, quindi, l'interesse in capo all'odierna parte opponente alla pronuncia giudiziale, anche in considerazione degli strumenti amministrativi che la stessa ha a disposizione per interloquire con l'ente riscossore.
Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della spiegata opposizione.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in ragione della sopravvenienza dell'intervento nomofilattico su richiamato solo in corso di causa (art. 92, comma 2 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Gela, lì 10 ottobre 2025
Il G.O.T.
ZI CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa ZI CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1834/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 3 febbraio
2025, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Niscemi, nel Parte_1 C.F._1
Viale Mario Gori n. 106, presso lo studio dell'avv. Concetta Di Pietro (C.F.: ), C.F._2 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
in persona del Direttore e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (C.F./P.IVA: ), subentrata a titolo universale a P.IVA_1 [...]
secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con CP_2 successive modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
LL (C.F.: ), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo studio, sito in Gela nella via Venezia n. 81/c;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
e nei confronti di
, in Controparte_3 persona del Prefetto pro-tempore (C.F. ), con sede in , nel Viale Regina P.IVA_2 CP_3
Margherita n. 30;
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ad estratto di ruolo;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 3 febbraio 2025, all'esito della quale parte opponente ha insistito nella fondatezza dell'azione promossa, eccependo l'eventuale pregiudizio derivante alla stessa nell'ipotesi di rigetto della opposizione;
parte opposta ha insistito riportandosi ai propri atti difensivi e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 novembre 2020, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'estratto di ruolo deducendo la presenza della cartella di pagamento n.
29220080012148372000, mai notificata, avente ad oggetto un credito di euro 23.495,18 vantato da in forza di presunte sanzioni amministrative irrogate dalla di Controparte_2 Controparte_4
per depenalizzazione di reati minori ex D.L. n. 507/1999, relative all'anno 2005. CP_3
A sostegno della spiegata opposizione, l'attrice ha eccepito, quale unico motivo, l'estinzione del credito iscritto a ruolo per effetto dell'omessa notifica della cartella di pagamento e per carenza di atti successivi idonei all'interruzione della prescrizione. Sulla scorta di tale motivo, parte opponente ha chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiararsi l'illegittimità della cartella esattoriale e del rispettivo ruolo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio (oggi l' , Controparte_2 Controparte_5 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. L'opposta ha eccepito l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione, a seguito della valida notificazione della cartella e della successiva intimazione di pagamento, nonché la correttezza o comunque la legittimità della procedura di riscossione. Parte convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda avversaria, vinte le spese.
La , seppur regolarmente vocata in giudizio, non si è costituita, Controparte_6 rimanendo contumace.
Con ordinanza del 17 marzo 2021, il Giudice dott. Giuseppe Di Legami, precedente titolare del ruolo, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata da parte opponente ed ha rinviato la causa per il prosieguo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie;
indi, la causa è stata istruita mediante assunzione di prove documentali.
La causa, rinviata per le successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice,
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * L'opposizione è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, deve premettersi che la domanda attorea va qualificata alla stregua di una domanda di accertamento negativo del credito, laddove parte opponente ha puntualmente dedotto di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella esattoriale, né di altro atto di riscossione (quale l'intimazione di pagamento) e di essere venuta a conoscenza del debito iscritto a ruolo solo in data 17 giugno 2020, dopo aver consultato la propria posizione presso la sede di (cfr. pag. 1 e 2 dell'atto di Controparte_2 citazione); a conferma di tale circostanza, la stessa attrice ha prodotto l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal , contenente gli estremi della cartella di pagamento in Controparte_7 contestazione (cfr. doc. n. 1 di cui all'atto di citazione).
Ciò posto, in punto di diritto, giova precisare che l'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile in assenza di una procedura esecutiva già avviata. Trattasi, invero, di un mero elaborato informatico formato dall'esattore, ossia un riepilogo della situazione debitoria, e non un atto impositivo o esecutivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 06/08/2014, n. 4209; cfr. anche Cassazione Civile, Sez. Un.,
02/10/2015, n. 19704).
L'azione legale contro il ruolo – e la relativa cartella che si assume non notificata – è ammessa solo se il contribuente è in grado di dimostrare un interesse ad agire qualificato, ossia un pregiudizio specifico e attuale derivante dalla pendenza del debito: in assenza di tale prova, l'unica via percorribile resta quella amministrativa dell'autotutela. L'azione giudiziaria è riservata, pertanto, ai casi in cui vi sia un'effettiva necessità di tutela giurisdizionale. Tale necessità si manifesta solo quando il debitore prova che l'iscrizione a ruolo gli sta causando un danno specifico, come l'impossibilità di partecipare a una gara d'appalto o di ricevere un pagamento da parte della P.A.
Infatti, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 – introdotto dall'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito con successive modificazioni dalla Legge n. 215/2021 – così dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”.
Si badi, peraltro, che le modifiche apportate all'art. 12 citato, come sintetizzate nel nuovo comma 4-bis, trovano applicazione anche nei procedimenti, come quello che ci occupa, instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma (id est: 21 dicembre 2021); in un contesto normativo così delineato, le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata poiché tale disposizione specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo ed alla cartella non notificata
o invalidamente notificata.” (in questo senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. Un., 06/09/2022 n. 26283).
Ebbene, focalizzando l'attenzione sul caso di specie, si osserva che la parte attrice non ha fornito alcuna prova di un simile pregiudizio qualificato, rendendo, in tal modo, la sua azione priva dell'indispensabile interesse ad agire.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la quale, sotto un primo profilo, ha ritenuto che “[…] ammettere l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui - come il presente - egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.” (cfr. Cassazione Civile,
Sez. III, 09/03/2017 n. 6034; Cassazione Civile, Sez. III, 13/10/2016 n. 20618); sotto altro profilo, la
Corte ha statuito che “[…] l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio.”
(in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI – L., 07/03/2019 n. 6723; Cassazione Civile, Sez. III,
10/11/2016 n. 22946).
Tale posizione è stata ulteriormente compendiata e ribadita da recentissime pronunce (tra le tante, cfr.
Cassazione Civile, Sez. Lav., 20/04/2023 n. 10595; Cassazione Civile, Sez. III, 14/02/2023 n. 4448;
Cassazione Civile, Sez. Lav., 18/04/2025, n. 10319), le quali affermano la necessità della sussistenza di un interesse dell'attore all'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Nel caso in esame, l'applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra richiamati – condivisi da parte di questo Giudice – porta a ritenere che l'opposizione avverso l'estratto di ruolo sia inammissibile, dal momento che la stessa si atteggia quale azione di mero accertamento negativo del credito, in assenza di qualsivoglia atto da parte dell'Amministrazione finalizzato all'azione esecutiva. Difetta, quindi, l'interesse in capo all'odierna parte opponente alla pronuncia giudiziale, anche in considerazione degli strumenti amministrativi che la stessa ha a disposizione per interloquire con l'ente riscossore.
Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della spiegata opposizione.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in ragione della sopravvenienza dell'intervento nomofilattico su richiamato solo in corso di causa (art. 92, comma 2 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Gela, lì 10 ottobre 2025
Il G.O.T.
ZI CA