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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:55, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 850/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
COSTANZA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LEONE COSTANZA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PIERONI 11 (FAX 055/3205303) LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 17.7.2024, - premesso di avere svolto dal 1998 Parte_1 attività come OSS alle dipendenze varie cooperative datrici di lavoro- ha allegato di essere affetta da tendinite del sovraspinoso bilaterale, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di CP_1 aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura del 6% per la patologia per cui è causa, da cumulare anche tenuto conto dell'invalidità del 18% già riconosciuta dall' ; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta CP_1 fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Deve anzitutto dirsi come, anche alla luce della memoria di costituzione dell' , non vi era CP_1 contestazione specifica sulle mansioni descritte in ricorso, con le conseguenze di cui all'art. 115
pagina 2 di 4 c.p.c., emergendo anche dalla documentazione prodotta in atti il rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, la movimentazione manuale dei carichi, nonché il mantenimento di posizioni incongrue (cfr. doc. 8 allegato al ricorso).
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge la ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierno attore, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaustivamente motivato in Per_1 relazione alla patologia per cui è causa chiarendo “(..) La ricorrente presenta una tenopatia del sovraspinato bilaterale senza apprezzabile limitazione articolare. Relativamente a tale patologia degenerativa, si dovrà ammettere che la mansione svolta dalla ricorrente abbia comportato e comporti microtraumi e posture incongrue per i cingoli scapolari per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno di lavoro.
L'affezione rientra pertanto nella lista I (elevata probabilità di origine professionale della malattia). A conferma di ciò depone anche il pacifico riconoscimento da parte dell' di altre patologie degenerative interessanti gli arti CP_2 superiori. Per tali considerazioni, ritengo che la patologia denunciata riconosca come valida concausa l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Considerando l'età anagrafica del periziando, appare logico asserire che il ruolo concausale svolto dall'attività lavorativa nella genesi della patologia degenerativa sia stato lieve-moderata.. Nella valutazione del caso trova applicazione le voci 227 (fino a 4%) della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000, per un danno biologico che, considerata l'assenza di rilevanti lesioni del tendine del sovraspinato, è valutabile in ragione del quattro per cento (tre per cento per la spalla sinistra, uno per cento per la destra). Tenendo conto delle preesistenze già oggetto di riconoscimento da parte dell' (3%), ne risulta un danno biologico complessivo pari al ventuno CP_2 per cento. Relativamente alla decorrenza, le condizioni per il riconoscimento sussistevano al momento della domanda amministrativa inoltrata il 07/08/2020.” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 21%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 21%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:55, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 850/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
COSTANZA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LEONE COSTANZA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PIERONI 11 (FAX 055/3205303) LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 17.7.2024, - premesso di avere svolto dal 1998 Parte_1 attività come OSS alle dipendenze varie cooperative datrici di lavoro- ha allegato di essere affetta da tendinite del sovraspinoso bilaterale, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di CP_1 aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura del 6% per la patologia per cui è causa, da cumulare anche tenuto conto dell'invalidità del 18% già riconosciuta dall' ; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta CP_1 fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Deve anzitutto dirsi come, anche alla luce della memoria di costituzione dell' , non vi era CP_1 contestazione specifica sulle mansioni descritte in ricorso, con le conseguenze di cui all'art. 115
pagina 2 di 4 c.p.c., emergendo anche dalla documentazione prodotta in atti il rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, la movimentazione manuale dei carichi, nonché il mantenimento di posizioni incongrue (cfr. doc. 8 allegato al ricorso).
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge la ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierno attore, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaustivamente motivato in Per_1 relazione alla patologia per cui è causa chiarendo “(..) La ricorrente presenta una tenopatia del sovraspinato bilaterale senza apprezzabile limitazione articolare. Relativamente a tale patologia degenerativa, si dovrà ammettere che la mansione svolta dalla ricorrente abbia comportato e comporti microtraumi e posture incongrue per i cingoli scapolari per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno di lavoro.
L'affezione rientra pertanto nella lista I (elevata probabilità di origine professionale della malattia). A conferma di ciò depone anche il pacifico riconoscimento da parte dell' di altre patologie degenerative interessanti gli arti CP_2 superiori. Per tali considerazioni, ritengo che la patologia denunciata riconosca come valida concausa l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Considerando l'età anagrafica del periziando, appare logico asserire che il ruolo concausale svolto dall'attività lavorativa nella genesi della patologia degenerativa sia stato lieve-moderata.. Nella valutazione del caso trova applicazione le voci 227 (fino a 4%) della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000, per un danno biologico che, considerata l'assenza di rilevanti lesioni del tendine del sovraspinato, è valutabile in ragione del quattro per cento (tre per cento per la spalla sinistra, uno per cento per la destra). Tenendo conto delle preesistenze già oggetto di riconoscimento da parte dell' (3%), ne risulta un danno biologico complessivo pari al ventuno CP_2 per cento. Relativamente alla decorrenza, le condizioni per il riconoscimento sussistevano al momento della domanda amministrativa inoltrata il 07/08/2020.” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 21%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 21%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4