Decreto cautelare 18 marzo 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00943/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R.; l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., ciascuna in persona del rispettivo Direttore pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-della intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e assunta al prot. n. -OMISSIS-con la quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 175.766,11, su residuo ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, relativamente a “prelievi latte”, “interessi” (anche di mora) e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS- inerente ai prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1997/1998 e 1998/1999;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi:
-- il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019, posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta;
--la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria trasmessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Venezia il 25.02.2022, documento n. -OMISSIS-– Fascicolo n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- è titolare di un’azienda agricola nel Comune di Camponogara (VE), ove tra l’altro produce latte destinato ad essere compravenduto. Con il ricorso in esame il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento in epigrafe meglio descritta, con la quale la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione (in prosieguo anche A.D.E.R.) ha proceduto a richiedergli il pagamento della complessiva somma di € 175.766,11, inerente ai “ residui Agea ex D.L. n. 27/2019 ” relativi alle annate lattiere 1997/1998 e 1998/1999. Si tratta del c.d. “prelievo latte” determinato da presunti sforamenti dalla corrispondente “quota-latte” fissata dall’Unione Europea per il periodo in esame. L’intimazione, che richiama la cartella di pagamento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- in precedenza emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.), titolare del credito, comprende sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora), oltre agli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione. Risulta altresì contestata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con la quale l’A.D.E.R. ha notiziato il ricorrente che in mancanza del pagamento entro il termine prefissato l’Agenzia avrebbe provveduto ad iscrivere ipoteca sui beni del debitore, ai sensi dell'art. 77, comma 2° bis , del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
2. L’impugnativa è affidata a dieci motivi così rubricati: “ I. – In via preliminare ed assorbente: nullità e/o annullabilità degli atti impugnati per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica - violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis, 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005, dell’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012, dell’art. 28 del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, dell’art. 3-bis della L. n. 53/1994 e degli artt. 26 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973; II. Sempre in via preliminare ed assorbente: nullità del “residuo” ruolo “AGEA ex D.L. 27/2019” e quindi dell’intimazione di pagamento impugnata, per esposizione a debito di interessi già annullati in sede giurisdizionale - Violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/90 - violazione e/o elusione di sentenza – comunque violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies L. n. 33/09 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione; III. - Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU; IV. - Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione; V. - Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione - intervenuta prescrizione delle pretesa creditoria di agea; VI. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – illegittima duplicazione del ruolo – illegittima duplicazione delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero; VII. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi pac - contestazione dell’an e del quantum della pretesa; VIII. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - violazione delle procedure di recupero; IX. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Eccesso di potere; X. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’intimazione di pagamento impugnata – contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione” .
3. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, confermato dall’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, emessa all’esito dell’udienza di sospensiva del 13.4.2022, il Tribunale ha accolto le ragioni del ricorrente sospendendo l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati, ed ha onerato l’Ag.E.A. e l’A.D.E.R, ciascuna per quanto di competenza, del deposito degli atti e documenti necessari ad istruire la controversia.
4. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 si sono costituite in giudizio entrambe le Agenzie intimate depositando copiosa documentazione, corredata dalle rispettive relazioni interne dell’Amministrazione. L’A.D.E.R., per quanto concerne in particolare l’odierna vicenda, ha dedotto che a seguito dei pronunciamenti cautelari la comunicazione preventiva di ipoteca n. -OMISSIS-è stata annullata in autotutela, con la conseguente cessazione della materia del contendere sul punto. L’A.G.E.A. ha aggiunto che è intervenuta la pronuncia di questo Tribunale n. 2366/2024, pubblicata il 9 ottobre 2024 nel giudizio di R.G. n. -OMISSIS-, non appellata e passata in giudicato, con la quale è stata annullata la cartella di pagamento n. -OMISSIS- relativa alle campagne lattiere 1997/1998 e 1998/1999, “ essendo venuto meno – siccome annullato dal Consiglio di Stato con sent. 6250/2022– il titolo legittimante la pretesa, ossia il prelievo 1997/1998 – 1998/1999, posto a base degli atti impugnati nel presente giudizio ”. Per l’effetto l’Agenzia ha dedotto di aver già provveduto al discarico della suddetta cartella, dovendosi provvedere al ricalcolo dell’imputazione di prelievo in ottemperanza a quanto previsto dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato n. 6250/2022.
Anche il ricorrente ha dimesso nuovi documenti e una memoria conclusiva, nella quale ha rinunciato all’impugnazione della “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” e alla domanda risarcitoria, attestando poi anch’egli il sopravvenuto annullamento degli atti presupposti del credito azionato con riferimento alle annate oggetto del giudizio. Per l’effetto, in via preliminare ed assorbente il sig. -OMISSIS- ha insistito per la declaratoria di nullità e/o annullabilità degli atti impugnati facendo valere l’annullamento del titolo in base al quale l’A.D.E.R. ha intimato il pagamento. In via subordinata il ricorrente ha comunque insistito per l’accoglimento di tutti i restanti motivi di impugnativa tesi all’annullamento dei provvedimenti gravati.
5. All’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’impugnativa va accolta, nei sensi e limiti di cui in motivazione, nella parte contenente la domanda annullatoria dell’intimazione di pagamento in epigrafe meglio indicata, mentre invece deve darsi atto della rinuncia sia all’azione di annullamento della “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” e sia alla domanda risarcitoria.
7. Il sig. -OMISSIS- ha dedotto che la intimazione di pagamento in epigrafe meglio indicata va annullata essendo fondata su atti che recherebbero operazioni di compensazione già contestate in giudizio e poi annullate in sede giurisdizionale, per essere state effettuate in violazione del diritto euro-unitario.
Come detto l’intimazione di pagamento impugnata in giudizio fa riferimento al prelievo relativo alle annate 1997/1998 e 1998/1999.
Nelle more del giudizio il C.d.S., con sentenza n. 6250/2022, pubblicata il 19.7.2022, ha annullato i provvedimenti di compensazione nazionale di cui agli artt. 1, commi 7° e 10°, della L. n. 118/1999 e 1, comma 7°, della L. n. 79/2000, riferiti alle annate lattiere 1997/1998 e 1998/1999, che a suo tempo erano stati contestati dall’odierno ricorrente. Tanto ritenendo che il meccanismo di “compensazione-riassegnazione” applicato dall’Amministrazione italiana è stato alterato dall’utilizzazione di un criterio normativo nazionale non conforme al dettato europeo, con il conseguente dovere dell’Amministrazione di procedere ad un complessivo ricalcolo.
A sua volta questo Tribunale, con sentenza n. 2366/2024, ha annullato la cartella di pagamento n. -OMISSIS-, anch’essa debitamente contestata dal sig. -OMISSIS-.
L’annullamento investe l’obbligazione stessa del “prelievo supplementare” relativo alle annate in considerazione, con effetti di giudicato anche nei confronti del ricorrente, oltreché la altrettanto presupposta cartella di pagamento.
Orbene, poiché l’atto di intimazione può fondare una procedura di riscossione se e nella misura in cui gli atti presupposti recanti le ragioni del credito azionato non siano venuti meno, l’annullamento, nelle more del giudizio, dei suddetti titoli fondanti le ragioni del credito comporta la caducazione degli atti in questa sede impugnati (in senso conforme vd., tra i numerosi e più recenti precedenti del Tribunale, la pronuncia n. 1512/2023. Cfr. altresì: T.A.R. Veneto, Sez. IV, n. 1289 del 14.9.2023; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 aprile 2023, n. 551; id . 30 gennaio 2023, n. 124; id . 30 novembre 2022, n. 1836).
L’impugnativa è dunque fondata sotto tale profilo segnalato in via preliminare dal sig. -OMISSIS-, e comporta l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, in applicazione del principio di graduazione dei motivi di ricorso e con valore assorbente rispetto alle residue censure di illegittimità articolate nell’atto introduttivo del giudizio.
Rimane ferma la necessità -tenuto conto dell’effetto interruttivo e sospensivo dei termini relativi alle pretese creditorie, in conseguenza della pendenza di contenziosi relativi alle annate in considerazione (sul punto cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2023, n. 7069, paragrafo 4°, ultimo periodo)- di rinnovazione del procedimento da parte dell’Amministrazione, applicando criteri conformi alla disciplina europea e alle sentenze pronunciate in materia dalla Corte di Giustizia.
8. Quanto invece alla domanda di annullamento del c.d. “preavviso di iscrizione ipotecaria” e a quella risarcitoria, il Collegio non può che prendere atto della rinuncia alla loro formulazione e decisione formalizzate dal ricorrente nella memoria da ultimo dimessa.
9. La peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-accoglie la domanda di annullamento formulata dal ricorrente, nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’intimazione di pagamento, e il ruolo in epigrafe meglio indicati;
-dà atto della rinuncia alla domanda di annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria di cui al documento n. -OMISSIS-– Fascicolo n. -OMISSIS- e alla domanda risarcitoria;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO